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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 147/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 564/2023, pubblicata il 14 marzo 2023 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 18 aprile 2025 tra
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Savito
-APPELLANTE- contro
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinto il contrario, in totale riforma della sentenza in epigrafe, impugnata con il presente atto, così provvedere: 1) Rigettare tutte le domande attoree perché inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto, particolarmente, la richiesta attorea di pagamento a titolo di mancato guadagno;
se del caso dichiarando e riconoscendo l'estraneità della convenuta rispetto all'opera inerente la coibentazione del lastrico solare, in accoglimento di tutte le eccezioni ed i rilievi sollevati in corso di causa, che qui si richiamano;
2) In accoglimento delle domande riconvenzionali, spiegate in I Grado, in relazione al recesso operato dalla concludente, giustificato dall'inadempimento dell'appaltatore; riconoscendo e dichiarando il grave inadempimento della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per le ragioni indicate nella comparsa di risposta ed in tutti gli atti di causa, condannare quest'ultima al pagamento in favore della della complessiva somma di €. 43.468,06, di Controparte_2 cui euro 10.849,52 per maggiori somme percepite, rispetto al valore della parziale opera eseguita;
euro 17.487,54 per gli interventi necessari per risanare i vizi ed i difetti riscontrati sulla parziale opera eseguita dalla stessa;
euro 8.800,00 per il pregiudizio derivante dalla tardiva fruizione dell'appartamento, confermando l'importo di euro 2.681,00 determinato in sentenza per il valore dei beni non restituiti (aggiornando al momento della pronunzia la rivalutazione già operata dal primo Giudice), oltre svalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo. Il tutto al netto di Iva. 3) Gradatamente, in relazione a quanto risulta dalla relazione della CTU, condannare la
[...]
tenendo conto degli acconti versati per complessivi euro 55.150,48 al Controparte_1 pagamento in favore della o a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di Controparte_2 giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo;
4) Rigettare l'appello incidentale proposto dalla perché inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto;
5) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e delle competenze professionali sia della fase preventiva, sia del doppio grado di giudizio, aumentati del 15% per RSG, Iva e Cap come per Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato;
oltre al rimborso delle spese di CTU, pari ad E. 703,50”.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce nella Sezione Distaccata di Taranto: 1) rigettare l'appello principale in ogni suo capo ed articolazione, perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto: 2) accogliere l'appello incidentale, e conseguentemente: a) rideterminare pari ad €. 28.801,08 l'entità del credito (già rivalutato e maggiorato degli interessi compensativi) vantato dalla “ alla data (il 10 marzo 2023) della Controparte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale a titolo corrispettivo delle opere realizzate in regime di appalto, e condannare la Società denominata “ al relativo pagamento oltre la rivalutazione Controparte_2 monetaria e gli interessi compensativi successivi;
b) rigettare in ogni capo ed articolazione la domanda riconvenzionale proposta dalla committente “ perché infondata in fatto ed in diritto e Controparte_2 non provata, e comunque per la intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera realizzata in regime di appalto;
c) condannare la Società denominata all'integrale Controparte_2 rimborso delle spese di lite relative al primo grado del processo, ovvero – in linea gradata – compensarle in una diversa ed inferiore percentuale, commisurata alla incidenza patrimoniale della accolta domanda riconvenzionale rispetto al valore del credito in linea capitale riconosciuto alla appaltatrice “
[...]
; 3) infine, condannare la Società denominata “ Controparte_1 Controparte_2 all'integrale rimborso delle spese di lite relative al grado di appello del processo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 aprile 2018, la CP_1 [...] conveniva in giudizio la Società Controparte_1 Parte_1 spiegando, nei suoi confronti, domanda diretta ad ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per le opere eseguite in regime di appalto, quantificato in € 38.969,03 comprensivo di IVA, e dell'indennizzo per il mancato guadagno sui lavori non realizzati alla data dell'anticipato recesso della committente, quantificato in € 2.900,00.
A sostegno della domanda giudiziale la Società attrice esponeva che: 1) con contratto di appalto del 25 marzo 2016, la New Play s.r.l. (alla quale il successivo 26 luglio era subentrata la gli aveva commissionato i lavori di Parte_1 ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'unità immobiliare sita in Taranto, al Corso Umberto I n. 67, così come analiticamente indicati nel capitolato lavori allegato al suddetto contratto di appalto, di cui costituiva parte integrante, per un corrispettivo pari ad € 75.000,00 oltre IVA;
2) durante l'esecuzione dei lavori in questione, la committente aveva chiesto di realizzare opere extra-contratto riguardanti, in particolare, la coibentazione del solaio di copertura dell'unità immobiliare;
3) con atto del 24 maggio 2017 (data in cui era stata realizzate buona parte dei lavori commissionati con l'originario contratto), la committente aveva comunicato il recesso unilaterale dal contratto di appalto;
4) ancor prima, in data 5 ottobre 2016, l'appaltatrice aveva promosso apposito ricorso per A.T.P. (n. 7077/2016 r.g.) al fine di accertare l'avvenuta realizzazione dell'opera di coibentazione del solaio e di quantificarne il valore (stimato in € 24.720,52 oltre IVA); 5) l'importo dovuto a titolo di corrispettivo delle opere realizzate era pari ad € 103.969,03 (€ 60.500,00 per le opere realizzate prima della comunicazione del recesso;
€ 24.720,52 per le opere di coibentazione del solaio;
€ 18.748,51 per l'IVA) e che la Società committente aveva versato acconti per € 65.000,00, restando così debitrice delle ulteriori somme di € 38.969,03 -quale saldo del corrispettivo dovuto per le opere realizzate in regime di appalto- e di € 2.900,00 spettante all'appaltatrice a titolo di mancato guadagno per i lavori non realizzati.
Si costituiva in giudizio la la quale, oltre a contestare Parte_1
l'avversa ricostruzione dei fatti, esponeva che: 1) i reali acconti versati in favore dell'appaltatrice ammontavano ad € 55.081,97, ivi compreso l'importo di € 10.000,00 illegittimamente imputato da ll'opera di Controparte_1 coibentazione che contestava fermamente di aver mai commissionato, trattandosi peraltro di lavori eseguiti sul lastrico solare di proprietà condominiale;
2) la risoluzione unilaterale del contratto si era resa necessaria a seguito dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice, la quale aveva sospeso i lavori ritenendo di dover attendere la definizione del giudizio di A.T.P. (seppur riguardante solo i lavori extra contratto eseguiti sul lastrico); 3) i lavori parziali eseguiti presentavano vizi ed imperfezioni per l'eliminazione dei quali necessitava la somma di € 17.487,54, motivo per cui spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto, oltre a detta voce di danno, anche il risarcimento del danno causato dalla tardiva fruizione dell'immobile (quantificato in € 8.800,00) ed il rimborso del valore di alcuni beni che la società appaltatrice avrebbe illegittimamente prelevato dal cantiere (pari ad € 3.650,00).
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., espletate le prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante della Controparte_1
e prova testimoniale richiesta dalle parti) e la C.T.U. con incarico
[...] affidato all'arch. la causa veniva riservata per la decisione previa Persona_1 concessione dei termini dii cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 96/2022, resa pubblica in data 14.01.2022, il Tribunale di Taranto così statuiva: “-dichiara che, per le causali in oggetto, la e la Controparte_1 hanno maturato debiti reciproci, rispettivamente di euro 25.785,20 e di euro Controparte_2
4.500,05; - dichiara compensate le reciproche partite e, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la al pagamento in favore della del Controparte_2 Controparte_1 residuo credito di euro 21.285,15; - condanna la a rifondere alla Società attrice la Controparte_2 metà (1/2) delle spese e competenze di lite, liquidate in tal misura in euro 5.966,10 oltre rsg, iva e cap, e compensa tra le parti l'altra metà delle spese;
- pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari quota”.
Il Tribunale è pervenuto al decisum valorizzando le seguenti circostanze: • gli elementi probatori acquisiti hanno provato l'esistenza di un incarico verbale di affidamento dei lavori di coibentazione del lastrico solare, i quali sono stati oggetto del procedimento di istruzione preventiva, ritenendo sul punto di dover riconoscere il minore importo di € 12.477,82 oltre IVA, detraendo dalle voci indicate dal C.T.U. quelle inerenti ai costi di montaggio/smontaggio dei ponteggi e di risistemazione delle tegole in quanto ricompresi nel disciplinare d'appalto intercorso tra la Controparte_1 ed il • il recesso
[...] Parte_2 unilaterale del committente è stato indotto dalla sfiducia verso l'appaltatore per gli inadempimenti lamentati, ciò comportando, da una parte, il diritto della
[...] di percepire il corrispettivo stabilito nel contratto di Controparte_1 appalto, ridotto dell'importo delle rilevate imperfezioni ed il compenso per i lavori di coibentazione nonché l'indennizzo per lucro cessante (per un totale di € 25.785,20) e, dall'altra, il diritto della i essere risarcita dei costi necessari per Parte_1 eliminare i vizi delle opere eseguite nonché dei costi dei materiali non restituiti (per un totale di € 4.500,05), ritenendo invece che il lamentato pregiudizio derivante dalla indisponibilità dell'immobile non sia stato imputabile all'inerzia dell'appaltatrice. Operando, pertanto, una compensazione impropria, il Tribunale ha accertato un credito residuo della i € 21.285,15 a definizione Controparte_1 dei rapporti inerenti l'appalto.
Avverso la sentenza di prime cure, ha spiegato appello la Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione delle prove raccolte in merito al conferimento dell'incarico di eseguire i lavori di coibentazione del solaio;
2) ingiusto riconoscimento dell'indennizzo per il mancato guadagno sulle opere rimaste incompiute a seguito del recesso unilaterale operato dalla committente;
3) erronea determinazione del corrispettivo delle opere realizzate dalla Società appaltatrice;
4) ingiusto rigetto della domanda di risarcimento del danno per la tardiva fruizione dell'immobile, oggetto dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Si è ritualmente costituita l'appellata, per contestare l'infondatezza di tutti i motivi di gravame e per censurare la sentenza, mediante proposizione di appello incidentale, per i seguenti motivi: 1) errata riduzione del corrispettivo dovuto per i lavori di coibentazione del solaio;
2) carenza di prova circa la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati dalla nonché della loro riferibilità all'operato della Parte_1
Società appaltatrice;
3) erronea pronuncia di inoperatività del termine decadenziale per la denuncia dei vizi e dei difetti da parte della committente;
4) illegittimità dell'addebito all'appaltatrice del costo dei materiali non restituiti.
Nel corso del sub procedimento di inibitoria (RG 147-1/2023), con ordinanza del 26 luglio 2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed, a seguito del deposito degli scritti conclusivi, all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18 aprile 2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia l'appello principale che quello incidentale meritano un parziale accoglimento, per i motivi di seguito esplicati.
Nessuno dei primi due motivi di appello contrapposti, da esaminare congiuntamente perché entrambi attinenti all'esecuzione dei lavori extra contratto di coibentazione del solaio di copertura dell'unità immobiliare, è condivisibile.
Quanto alle argomentazioni poste alla base del primo motivo di appello principale, valgano le seguenti considerazioni.
Nel giudizio di primo grado è stato accertato che i lavori di coibentazione sono stati commissionati alla appaltatrice su incarico verbale della n Parte_1 particolare, dall'esame delle risultanze delle prove orali si evince che: • il teste Tes_1
(nato il [...]) ha dichiarato testualmente: “sono a conoscenza che la società
[...]
proprietaria dell'appartamento sito in Taranto, al Corso Umberto angolo via De Parte_1
Cesare, tramite il direttore dei lavori, sig. ci ordinò di rimuovere le tegole per il Persona_2 rifacimento, tramite la rimozione delle tegole esistenti, della coibentazione del solaio da eseguire e il riposizionamento delle tegole”; • il teste , in relazione all'appalto in oggetto, ha Persona_2 riferito di aver svolto per conto dell'appaltatrice l'attività di responsabile del cantiere e di poter “perciò riferire che effettivamente la committente chiese anche che fosse realizzata la coibentazione del solaio di copertura dell'appartamento. La richiesta fu rivolta sia dal direttore dei lavori, ing. CP_3
, sia dall'amministratore della committente, del quale ricordo solo il nome di battesimo,
[...] ..”; • la presenza sul cantiere del direttore dei lavori, ing. , è stata Per_3 CP_3 confermata dai testi (“il direttore dei lavori controllò continuamente e Persona_2 quotidianamente l'esecuzione delle opere di coibentazione e scattò numerose fotografie durante le fasi della lavorazione”) ed (nato il [...]) (“il Direttore dei Lavori fu presente sul cantiere Tes_1 quasi tutti i giorni… Durante i lavori non fu mossa alcuna obiezione dal Direttore dei Lavori…”), dovendosi sul punto evidenziare che l'ing. è la “compagna di vita del sig. CP_3
amministratore unico della committente ( che è Controparte_4 Parte_1 proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori, ndr)” e che la necessità della coibentazione era sorta proprio in occasione dei lavori di ristrutturazione “in quanto la signora proprietaria lamentava forte caldo nell'appartamento”, così come riferito dal teste (nato il Tes_1
6.12.1974).
In definitiva, risulta provato che l'incarico sia stato conferito dalla Società committente/proprietaria dell'immobile, nella piena consapevolezza ed avallo del direttore dei lavori, nominato dalla committente ing. (anche compagna del legale CP_3 rappresentante della committente peraltro la Parte_1 Parte_1 ha agito nell'esercizio delle facoltà riconosciute al condomino dall'art. 1102 c.c., apportando modifiche ad una parte comune dell'edificio nel proprio interesse ed al fine di ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. Più in particolare, l'opera extra contratto eseguita dalla – Controparte_1 come accertato dal consulente d'ufficio nominato nel giudizio di istruzione preventiva - è consistita nella (a) rimozione delle tegole preesistenti, (b) realizzazione ex novo della coibentazione mediante posa di pannelli coibenti e (c) rimontaggio delle tegole al di sopra della coibentazione.
Da ciò si desume che il lavoro di coibentazione richiesto dal committente possiede una individualità distinta da quella delle opere previste nel contratto di appalto del 25 marzo 2016, non potendo rientrare nell'alveo delle variazioni/aggiunte al progetto originario per le quali la normativa codicistica - art. 1659 c.c.- esige che risultino da atto scritto, e non trattandosi nemmeno di una variazione necessaria di cui all'art. 1660 c.c.. Ed invero, non si è trattato di modificare qualitativamente o quantitativamente i lavori originariamente concordati, ma è stata commissionata un'opera avente una propria autonomia. Ciò stante, la prova testimoniale era ammissibile vertendo sull'esecuzione di un intervento edilizio del tutto autonomo e non semplicemente di una variante e/o modifica dei lavori inerenti l'appartamento, originario oggetto del contratto. Quanto al primo motivo di appello incidentale anch'esso inerente all'opera di coibentazione, si condivide la decisione del primo giudice di decurtare dall'importo complessivo il costo relativo alla sostituzione parziale delle tegole di copertura dell'ultimo piano (pari ad € 2.222,82), in quanto rientranti nel contratto di appalto riguardante i lavori di manutenzione straordinaria commissionati dal
[...]
. In particolare, al punto C.2 del disciplinare d'appalto “si prevede la Parte_3 verifica delle tegole di copertura dell'ultimo piano e la sostituzione e sistemazione di quelle non fissate al supporto o rotte”; correttamente è stato, altresì, decurtato l'importo di € 300,00 che il consulente nominato nel procedimento di A.T.P. ha aggiunto nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti avverso la bozza preliminare della consulenza, in quanto tale costo attiene allo “svellimento e trasposto a discarica delle vecchie tegole” e, quindi, strettamente connesso alla risistemazione delle tegole rientrante nell'appalto condominiale.
Ne deriva che correttamente il primo giudice ha riconosciuto alla il compenso per i lavori di coibentazione del solaio, e Parte_1 correttamente lo ha limitato alle pertinenti opere, escludendo i lavori, oggetto di distinto contratto di appalto tra la ed il Controparte_1
Parte_2
Passando all'esame del secondo motivo dell'appello principale, lo stesso appare condivisibile.
Ed invero, la domanda della di Controparte_1 conseguire l'indennizzo per lucro cessante presuppone l'analisi dei motivi posti a fondamento del recesso unilaterale, operato dalla Sul punto Parte_1 Pt_1 risulta provato che a seguito del completamento dei lavori di coibentazione, essendo sorti contrasti sull'esatto adempimento delle rispettive obbligazioni tra le parti, l'appaltatrice in data 5 ottobre 2016 depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto esclusivamente l'opera di coibentazione del solaio di copertura e contestualmente sospendeva l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, che erano in corso all'interno dell'unità abitativa. Tali lavori non venivano ripresi neanche nel gennaio 2017 allorquando la Controparte_1
a definizione del giudizio possessorio (RG 8766/2016),
[...] instaurato a seguito della manomissione del congegno di apertura del cantiere ad opera della committente, veniva reintegrata nel possesso del cantiere. Contrariamente alle ragioni addotte dall'appaltatrice, la sospensione dei lavori non poteva trovare giustificazione nella pendenza del procedimento di istruzione preventiva, né sussisteva alcun valido motivo per attendere il deposito della consulenza tecnica (avvenuto il 24 luglio 2017) prima di riprendere i lavori all'interno dell'appartamento: ciò in quanto quest'ultimo era raggiungibile autonomamente rispetto al terrazzo e, pertanto, la ripresa dei lavori al suo interno non avrebbe potuto comportare la modifica dello stato dei luoghi oggetto di accertamento tecnico (terrazzo). L'ingiustificata scelta di sospendere i lavori da parte della è Controparte_1 perseverata anche dopo la reintegrazione del possesso e non aveva alcun fondamento la scelta di attendere il deposito della c.t.u. nel procedimento di istruzione preventiva.
Da quanto innanzi deriva che certamente vi è stato un abbandono ingiustificato del cantiere da parte della e ciò ha Controparte_1 legittimato la committente all'esercizio del recesso ex art. 1671 c.c., costituendo tale comportamento una causa di inadempimento del contratto integrativa, peraltro, di una condotta violativa dell'obbligo di buona fede. Sicché all'appellata non competeva l'indennizzo per lucro cessante, indicato dal giudice di prime cure in € 1.816,85 -quale differenza tra il prezzo delle opere non realizzate ed il costo delle stesse-, così quantificato dal C.T.U., arch. nell'integrazione dell'elaborato peritale. Per_1
Pertanto, l'indennizzo complessivo spettante alla CP_1 [...] va' riconosciuto nella minor misura di € 19.557,35, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali;
costituendo un debito di valore tale somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dall'epoca del recesso (24 maggio 2017) sino all'attualità, e quindi sino ad euro 23.468,82, mentre la sorte capitale deve essere maggiorata degli interessi legali compensativi sulla somma iniziale, annualmente rivalutata, secondo i principi statuiti nella sentenza della Cass. civ.S.S. U.U. n. 1712/95,
Il terzo motivo dell'appello principale non merita accoglimento.
In maniera corretta il primo giudice ha determinato il corrispettivo delle opere ricomprese nel contratto di appalto detraendo dalla somma ivi indicata (€ 75.000,00) il valore economico delle lavorazioni rimaste ineseguite alla data di comunicazione del recesso unilaterale (quantificate dal C.T.U. in € 18.168,52).
La tesi dell'appellante secondo cui andrebbe detratto anche l'ulteriore importo di € 2.681,00, quale costo necessario per eliminare i difetti dell'opera eseguita, non è condivisibile in quanto tale importo è stato riconosciuto a titolo risarcitorio in favore della “La società ha diritto alla rifusione dei costi necessari per eliminare Parte_1 le disfunzioni dell'opus parziale, accertati e stimati in € 2.681,00 e dei costi dei materiali non restituiti dall'appaltatrice al momento del rilascio dell'appartamento … stimati dal c.t.u. in € 1.050,00”, cfr punto III della pronuncia impugnata). Pertanto, il costo della eliminazione dei difetti è stato riconosciuto come credito risarcitorio della committente e, quindi, compensato con parte del credito della appaltatrice.
In altre parole, la decurtazione del valore dei vizi e dei difetti dei lavori eseguiti, avrebbe comportato una ingiusta duplicazione della somma stessa, in quanto già riconosciuta a titolo risarcitorio.
Il motivo in esame non appare condivisibile neanche in merito alla doglianza inerente alla corretta quantificazione dei vizi riconosciuti: nello specifico, l'appellante lamenta che il consulente non avrebbe tenuto in considerazione le spese effettivamente sostenute dalla er emendare i vizi, attraverso (1) la “fornitura e Parte_1 messa in opera di materiale per il completamento di impianto di climatizzazione (refrigeratore, ventilconvertori, pannelli di comando, pannelli di copertura), fornitura e montaggio di pannello solare, montaggi sanitari (escluso fornitura)” di cui alla fattura n. 55 del 23 agosto 2017 della ditta di € 26.800,00 (all. 27 del fascicolo di primo grado), nonché Parte_4 attraverso (2) la sostituzione della colonna montante come da preventivo della ditta
(all. 28 del fascicolo di primo grado) di € 5.500,00. Parte_4
Sul punto si osserva che nell'elaborato peritale tutti gli importi di tali lavoriazioni sono stati stimati sulla scorta del “Prezzario Regionale Opere Pubbliche Regione Puglia 2017” e ciò vale anche per le opere indicate nella predetta fattura n. 55, ovvero per il montaggio dei sanitari (punto a), la fornitura e posa in opera di n. 1 chiller inverter a pompa di calore (punto c), la fornitura e posa in opera di n. 1 kit solare completo composto da n. 1 collettore solare a n. 1 bollitore da 200 lt (punto d), fornitura e posa in opera di n. 9 ventilconvettori da incasso (punto e). In definitiva, risulta corretto il criterio utilizzato dal consulente il quale ha in tal modo garantito il riferimento al prezzo di mercato delle opere in parola.
Il quarto ed ultimo motivo dell'appallo principale non può essere accolto.
Con motivazione condivisibile il primo giudice non ha ritenuto corretta l'imputazione all'inerzia dell'appaltatrice del danno per la ritardata disponibilità dell'immobile ristrutturato né tantomeno il pregiudizio correlato al canone locativo. Tale valutazione è basata sul fatto che il mancato rispetto dei termini previsti nel contratto di appalto è stato una inevitabile conseguenza dell'ordine impartito dalla stessa committente di eseguire lavori extra contratto, che hanno comportato una dilatazione dei tempi di consegna, poi ulteriormente protrattisi a causa delle contestazioni collegate proprio a detti lavori (e, specificatamente al procedimento di istruzione preventiva).
Allo stesso modo, si condivide quanto dedotto dal giudice di prime cure in merito alla carenza di prova del pregiudizio lamentato (“l'istante non ha allegato le specifiche circostanze da cui desumere, anche in via presuntiva, il concreto pregiudizio derivante dalla temporanea indisponibilità del cespite”), mancando la prova del danno subìto per la ritardata disponibilità dell'immobile. Più in particolare, “trattandosi di un appartamento destinato ad abitazione familiare” (cfr pag.19 della comparsa di costituzione del primo grado), nulla è stato allegato in merito ai costi eventualmente sostenuti, sia per reperire un'altra abitazione destinata al nucleo familiare sia per sostenere il relativo canone di locazione.
Peraltro, il fatto che si tratti di un pregiudizio inerente all'impossibilità stessa di disporre del bene “non fa venire meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità del bene, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive” (Cass. n. 25898 del 2016; cfr. Cass., sez. un., n. 15238 del 2008). In definitiva, si osserva che, nella specie, in senso contrario alla configurabilità circa la effettiva sussistenza di un danno effettivamente subìto, sta il fatto che l'appellante nulla ha allegato in merito all'asserita perdita di utilità patrimoniale direttamente collegata alla mancata fruizione dell'immobile.
Quanto all'appello incidentale, il cui primo motivo è stato precedentemente trattato, valgano le seguenti considerazioni.
Il secondo motivo di appello incidentale non è condivisibile, in quanto il consulente officiato ha accertato personalmente la presenza di vizi, evidenziando in particolare che “1-la tubazione che va dal chiller inverter a pompa di calore fino al collettore (foto nn. 14/15): dagli atti si evince che la doppia tubazione che trasporta l'acqua calda dalla caldaia al collettore dell'impianto di riscaldamento è risultata inadeguata e, pertanto, è stata sostituita da una doppia tubazione esterna che corre lungo il margine della falda di copertura (primo vizio); 2-i raccordi usati per le tubazioni del gas non sono conformi alle normative vigenti (foto 16): fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili a norma” (cfr risposta al quesito 3, pagg. 8/9 della perizia a firma dell'arch. (secondo vizio). Pertanto, non coglie nel Per_1 segno l'appellante incidentale laddove sostiene che il consulente abbia ritenuto provato i danni esclusivamente sulla scorta della perizia redatta dal consulente di parte della geom. , e delle testimonianze acquisite in corso di Parte_1 Per_4 causa, avendo invece egli riscontrato autonomamente l'esistenza di detti vizi e riportato nella relazione peritali i risultati dei propri accertameti.
Quanto, infine, al terzo vizio riguardante “le fughe del bagno della camera da letto”, occorre evidenziare i seguenti aspetti: • il consulente si è limitato ad accertare la sussistenza della difformità, senza tuttavia quantificare il costo per l'eliminazione della problematica “in quanto la pasta con cui sono state realizzate le fughe è saldamente coesa alle piastrelle del rivestimento e quindi non più asportabile” (cfr risposta al quesito 3, pagg. 8/9 della perizia a firma dell'arch. ; • a seguito del deposito dell'elaborato preliminare, la Per_1 non ha mosso alcuna contestazione Controparte_1 specifica in riferimento all'impossibilità di eliminare le predette fughe, limitandosi a richiedere un'integrazione di perizia riguardante solo la quantificazione del lucro cessante (che il C.T.U. aveva omesso di indicare); • dall'esame della fattura n. 55 del 23 agosto 2017 si evince che la ha provveduto a risanare a proprie spese Parte_1 esclusivamente i vizi indicati dal C.T.U. ai punti 1 e 2 (ossia primo e secondo vizio), ma non anche il terzo ed ultimo vizio relativo alle fughe del bagno della camera da letto, dimostrando con il proprio comportamento processuale ed extraprocessuale di desistere dalla censura relativa a tale terzo vizio .
Pertanto, le violazioni denunciate con il presente motivo di appello in esame, vanno tutte disattese.
Anche il terzo motivo di appello incidentale non merita accoglimento.
Ed invero, posto che il mancato completamento delle opere appaltate appartiene alla cornice di riferimento comune alle parti in causa, le quali controvertono sulla relativa imputabilità, si rileva che “la responsabilità dell'appaltatore non è disciplinata dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla (cfr Cass. Civ., sent. n. 8103/2006, n. 1186/2015, n. 13983/2011, n. 3302/2006, n. 11950/1990).
La garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., infatti, costituisce un sistema rimediale sostanziale in sé conchiuso, che nell'operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti presuppone di necessità logica un'opera compiuta e consegnata;
ciò in quanto “prima della consegna l'opera può essere ancora modificata dall'appaltatore, sicché non può darsi giudizio né sulla sua idoneità alla destinazione concordata, né sull'esistenza in essa di vizi o difformità eliminabili a spese dell'appaltatore o tali da imporre la riduzione proporzionale del prezzo" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 16609/2019).
Per tali considerazioni, la speciale garanzia per vizi e difformità dell'opera appaltata invocata dalla non può trovare Controparte_5 applicazione nella fattispecie de qua, non essendoci stato il totale compimento dell'opera.
In ultimo, si ritiene condivisibile il quarto motivo di appello incidentale attinente l'addebito del costo dei materiali non restituiti, non essendoci sufficiente prova della circostanza che la Società appaltatrice abbia omesso di restituire “35 faretti da 1 W da incasso, del valore di € 70,00 cadauno;
due soffioni doccia da interno del valore di € 250,00 cadauno;
un complesso doccia da interno del valore di € 700,00” (cfr pag. 19 della comparsa di costituzione della el primo grado). Parte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto provata tale circostanza sulla base della testimonianza rilasciata dal geom. , il quale ha riferito testualmente che: Per_4
“all'interno dell'appartamento di corso Umberto, durante i miei sopralluoghi, ho rinvenuto una busta nera che conteneva diversi faretti da incasso di cui non sono in grado di precisare il numero, due soffioni doccia, uno da interno ed uno da esterno. Al momento in cui l'appaltatore ha lasciato l'appartamento, tale materiale non vi era più”. A ben vedere, il teste (1) non indica il numero preciso dei faretti (“diversi faretti”), (2) fa riferimento a “due soffioni doccia, uno da interno ed uno da esterno” in luogo dei due soffioni doccia da interno ed un complesso doccia da interno, indicati nel primo scritto difensivo della (3) non indica la data dei Parte_1 sopralluoghi da lui effettuati al fine di collocare temporalmente la denunciata sottrazione.
In definitiva, la testimonianza in esame non appare sufficiente a corroborare l'assunto della e ciò non solo perché non risulta precisa nella Parte_1 individuazione del materiale, ma anche perché non dimostra in modo esaustivo che sia stata la a portare via i materiali in Controparte_1 oggetto, dovendosi su tale ultimo aspetto evidenziare, in primis, che per molto tempo la stessa ha patito l'impedimento all'accesso al cantiere (motivo per cui aveva proposto ricorso per reintegra nel possesso a seguito della manomissione del congegno di apertura del cantiere da parte della committente) ed in secundis che al cantiere hanno avuto accesso altre imprese che hanno poi provveduto al completamento delle opere, così come dedotto dalla stessa alla quale, pertanto, non può essere' Parte_1 riconosciuto il diritto alla rifusione dell'importo di € 1.050,00 quale costo dei materiali asseritamente non restituiti, per le carenze probatorie innanzi evidenziate.
Pertanto, la domanda risarcitoria della va' accolta Parte_1 limitatamente alla somma di € 2.681,00 che aggiornato con i criteri innanzi esposti ammonta ad € 3.217,20
La si duole, infine, con il quinto Controparte_1 ed ultimo motivo di appello incidentale, della disposta parziale compensazione delle spese di lite. Sul punto reputa la Corte che la parziale reciproca soccombenza sui punti controversi della vicenda giudiziaria, concreta giusto motivo a sostegno della detta decisione.
La irrisorietà delle somme riconosciute per effetto del parziale accoglimento di entrambi gli appelli e la conseguente soccombenza reciproca, giustifica ex art.92 c. II c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da nel Parte_1 contraddittorio con la nonché sull'appello incidentale Controparte_1 proposto da quest'ultima, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 564/2023, pubblicata in data 14 marzo 2023, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente gli appelli ed in riforma dei primi due capi del dispositivo della sentenza impugnata: 1) dichiara che, per le causali in oggetto, la Controparte_1
e la hanno maturato debiti reciproci,
[...] Parte_1 rispettivamente di euro 23.468,82 e di euro 3.217,20.
2) dichiara compensate le reciproche partite e, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la al pagamento in favore della Parte_1 del residuo credito di euro 20.251,62, Controparte_1 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del recesso, ed annualmente rivalutata.
3) CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite di appello.
Così deciso in Taranto il 28.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra