Inammissibile
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04758/2025REG.PROV.COLL.
N. 09694/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9694 del 2022, proposto dai sigg. -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. Francesco La Gattuta, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo n. 194;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, del -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Francesco Guarracino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-e i cinquantotto suoi litisconsorti indicati in epigrafe, vincitori del concorso interno a 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria bandito con P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, hanno proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con cui, denunciando il grave e colpevole ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, protrattasi per quasi undici anni, avevano domandato la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore e, in subordine, il risarcimento dei danni cagionati dalla sua ritardata assunzione.
2. – Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per chiedere la reiezione del gravame.
3. – All’udienza pubblica del 15 aprile 2025, non risultando depositate agli atti del fascicolo le procure relative ai sigg.-OMISSIS- il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione dandone atto a verbale e disponendo la trasmissione del verbale medesimo al loro difensore, a cui ha assegnato il termine di venti giorni dalla ricezione per il deposito di deduzioni o documentazione con riferimento a tale profilo; quindi ha trattenuto la causa in decisione.
4. – Il 16 aprile 2025 il difensore degli appellanti ha prodotto copia informatica della procura speciale conferitagli il 9 dicembre 2022 dal sig. -OMISSIS- e ha dichiarato, nella nota di deposito, che gli altri nominativi sopra indicati sono stati riportati nel ricorso in appello per mero errore materiale, atteso che, sebbene ricorrenti in primo grado, in realtà non avevano poi aderito alla successiva iniziativa giudiziaria.
5. – L’appello dev’essere, anzitutto, dichiarato inammissibile quanto ai sigg. -OMISSIS-, per la rilevata carenza di procura speciale.
6. – Per quanto riguarda gli altri appellanti, essi lamentano che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, respingendo le domanda di retrodatazione della promozione a vice ispettore e quella di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in relazione alla abnorme durata del concorso.
6. – L’appello è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di seguito esposti e per i soli appellanti appresso specificati.
7. – Le questioni non sono nuove, poiché sono state già affrontate in numerose pronunce di questo Consiglio di Stato ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, 16.6.23 n. 5960; 1.8.2023, n. 7471; 14.12.23, n. 10841; 7.10.24 n. 8039; 3.1.25 n. 27; 28.1.25 n. 668).
8. – La Sezione non ravvisa fatti o argomenti tali da consentirle di discostarsi dai suddetti precedenti.
9. – Secondo la richiamata giurisprudenza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e altre).
10. – Non esiste, quindi, “ un diritto alla ricostruzione della carriera ” in quanto “ l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solamente un interesse legittimo e solo dall’annullamento di tale atto possono derivare conseguenze favorevoli per l’interessato ” ( ex aliis , Cons. Stato, sez. II, n. 668/25; n. n. 8039/24 cit.,; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2021, n. 3887).
11. – E’ stato, altresì, precisato che il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del relativo corso formativo, sicché l’accoglimento di una pretesa di retrodatazione darebbe luogo all’anomala inversione logica e cronologica di due momenti distinti che postulano l’esigenza di riconoscere il passaggio di carriera a chi risulti in possesso dei necessari requisiti formativi e professionali (Cons. Stato, sez. II, n. 668/25; n. 27/2025; n. 8039/2024; n. 10841/23).
12. – Sono state, invece, giudicate parzialmente fondate le censure afferenti al diritto al risarcimento del danno da ritardo, come già rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 10841/2023 e, da ultimo, con le sentenze n. 668/25 e 27/2025, che hanno in parte accolto censure d’identico tenore proposte da altri partecipanti alla medesima procedura concorsuale per cui è causa.
13. – Nei menzionati precedenti, infatti, la Sezione ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura concorsuale de qua , richiamando quanto già in precedenza affermato nel senso che “ le allegazioni a sostegno dell’assenza di colpa del Ministero nel gravissimo ritardo nella definizione della procedura concorsuale non trovano riscontro probatorio nei documenti prodotti […] , dai quali ictu oculi comunque non emerge alcun fatto oggettivo e non imputabile alla medesima Amministrazione che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso ” (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e successive).
14. – In tutti i menzionati precedenti la Sezione ha precisato, inoltre, che “ il bando pubblicato il 15 giugno 2008 metteva a concorso 643 posti (608 uomini; 35 donne) che soltanto nel gennaio 2017 sono stati aumentati a 1232 (con ripartizione interna tra uomini e donne poi corretta nel luglio 2017), così consentendo di nominare allievi vice ispettori un totale di 977 unità (785 uomini e 182 donne), avviandoli al corso di formazione che ha avuto inizio il 10 settembre 2018. Perciò per gli uomini collocatisi oltre la posizione 608 in graduatoria e le donne collocatesi oltre la posizione 35 non può dirsi acquisita la dimostrazione che il ritardo nella conclusione della procedura concorsuale abbia provocato loro il danno lamentato in primo grado, poiché se il concorso si fosse chiuso nei tempi essi non sarebbero risultati vincitori ” (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e successive).
15. – Da ciò se ne è fatto discendere il riconoscimento dell’obbligo del Ministero di provvedere all’invocato risarcimento del danno per equivalente esclusivamente in relazione a coloro che si fossero posizionati in graduatoria entro il n. 608 per gli uomini e il n. 35 per le donne.
16. – Le conclusioni sopra richiamate vanno ribadite anche in questa sede, attesa l’identità della fattispecie in esame.
17. – Di conseguenza, dev’essere respinta, in primo luogo, la censura avverso il capo della sentenza che non ha riconosciuto il diritto alla retrodatazione della promozione a vice ispettore.
18. – Quanto alla domanda risarcitoria, essa va accolta per gli appellanti collocatisi entro il n. 608 della graduatoria maschile o entro il n. 35 di quella femminile, vale a dire per i signori: --OMISSIS-
19. – Non può essere accolta, invece, quella proposta dagli appellanti collocatisi oltre il n. 608 della graduatoria maschile o oltre il n. 35 di quella femminile, vale a dire per i signori: -OMISSIS- (728), -OMISSIS- (150), -OMISSIS- (776), -OMISSIS- (707), -OMISSIS- (737), -OMISSIS- (142), -OMISSIS- (767), -OMISSIS- (781), -OMISSIS- (665), -OMISSIS- (708), -OMISSIS- (726), -OMISSIS- (47), -OMISSIS- (660), -OMISSIS- (769), -OMISSIS- (96), -OMISSIS- (654), -OMISSIS- (126), -OMISSIS- (763), -OMISSIS- (734), -OMISSIS- (650), -OMISSIS- (59), -OMISSIS- (697), -OMISSIS- (735)
20. – Quanto alle voci di danno risarcibile, esse, come già osservato nel precedente richiamato, vanno limitate alla differenza tra gli importi retributivi (non connessi all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa) che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione della procedura concorsuale e conseguente assunzione e quelli, comunque, percepiti per il medesimo periodo.
21. – In conclusione, l’appello dev’essere dichiarato inammissibile per gli appellanti indicati al precedente par. 5, respinto per gli appellanti indicati al par. 19 e, viceversa, accolto, sotto il profilo del risarcimento del danno come sopra specificato al par. 20, con riguardo ai rimanenti appellanti.
22. – Per l’effetto, ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., il Ministero della Giustizia dovrà proporre a questi ultimi, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, il pagamento di una somma che sia pari agli importi retributivi che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione della procedura concorsuale e conseguente assunzione, detratti gli importi ricevuti a titolo retributivo per il concomitante svolgimento di altra attività lavorativa, con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi calcolati in base al tasso legale, nei limiti di legge nel concorso delle due somme.
23. – In considerazione della soccombenza parziale, devono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio per i soggetti per i quali l’appello è stato accolto. Le spese del presente grado del giudizio sono compensate per tutti gli altri soggetti costituiti, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara inammissibile con riferimento ai soggetti nominativamente indicati al par. 5 della motivazione;
b) lo respinge con riferimento ai soggetti nominativamente indicati al par. 19 della motivazione;
c) lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con riferimento ai rimanenti appellanti indicati al paragrafo 18 della motivazione;
d) per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accerta il diritto degli appellanti indicati sub c) ad ottenere il risarcimento del danno, come in motivazione specificato, con conseguente obbligo del Ministero al pagamento delle somme corrispondenti.
Spese del grado di giudizio compensate tra il Ministero della Giustizia e gli appellanti indicati sub a) e b) e spese del doppio grado compensate tra il Ministero e i rimanenti appellanti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 15 aprile e 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.