Art. 9.
Al commissario ed al segretario generale - se estranei all'Amministrazione dello Stato - e' attribuito, rispettivamente, un compenso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 con decorrenza dalla data dei decreti interministeriali di nomina e per tutta la durata dell'incarico.
Lo stesso compenso del commissario e' attribuito al commissario aggiunto - se e' estraneo all'Amministrazione dello Stato - nel caso di effettiva sostituzione nei poteri del commissario ed in proporzione al periodo di sostituzione. Per detto periodo non e' dovuto alcun compenso al commissario.
Al commissario ed al segretario generale - se estranei all'Amministrazione dello Stato - e' attribuito, rispettivamente, un compenso mensile di lire 225.000 e lire 167.500 con decorrenza dalla data dei decreti interministeriali di nomina e per tutta la durata dell'incarico.
Lo stesso compenso del commissario e' attribuito al commissario aggiunto - se e' estraneo all'Amministrazione dello Stato - nel caso di effettiva sostituzione nei poteri del commissario ed in proporzione al periodo di sostituzione. Per detto periodo non e' dovuto alcun compenso al commissario.