Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/05/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2022, proposto da NC TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Casalino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del provvedimento di Acquisizione gratuita al patrimonio comunale emesso dal Dirigente Coordinamento urbanistica – Governo del Territorio Direzione 5, prot. 0100766 del 27/12/2021, notificato il 26.01.2022, con il quale sono state acquisite al patrimonio comunale le opere edilizie abusivamente realizzate in via M.L. Patria n. 163 consistenti in: veranda in legno e vetro con copertura in legno all’esterno dell’appartamento, occupante una superficie di mq 25 circa, con pilastri in legno che poggiano sul lato sinistro e lato frontale sul parapetto del terrazzo; a destra della veranda, divisa da una porta scorrevole, vi è una tettoia di mq 30 con struttura e copertura in legno. Sempre procedendo a destra e quindi raggiungendo le porte posteriori del fabbricato, a chiusura del terrazzo, vi è un’altra veranda di forma irregolare, sempre in legno e vetro, adibita a lavanderia avente le dimensioni di mq. 6 circa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato NC TI ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento di Acquisizione gratuita al patrimonio comunale emesso dal Dirigente Coordinamento urbanistica – Governo del Territorio Direzione 5, prot. 0100766 del 27/12/2021, notificato il 26.01.2022, con il quale sono state acquisite al patrimonio comunale le opere edilizie abusivamente realizzate in via M.L. Patria n. 163 consistenti in: veranda in legno e vetro con copertura in legno all’esterno dell’appartamento, occupante una superficie di mq 25 circa, con pilastri in legno che poggiano sul lato sinistro e lato frontale sul parapetto del terrazzo; a destra della veranda, divisa da una porta scorrevole, vi è una tettoia di mq 30 con struttura e copertura in legno. Sempre procedendo a destra e quindi raggiungendo le porte posteriori del fabbricato, a chiusura del terrazzo, vi è un’altra veranda di forma irregolare, sempre in legno e vetro, adibita a lavanderia avente le dimensioni di mq 6 circa.
Il ricorrente ha dedotto che:
- egli risiede in un immobile residenziale di sua proprietà ubicato in Pozzuoli alla via Montenuovo Licola Patria 136 “Parco La Giara” giusto atto repertorio n.29762 del 10 dicembre 2007 del notaio Malatesta Laurini;
- egli realizzava una veranda in legno e vetro con copertura in legno all’esterno dell’appartamento occupante una superficie di mq 25 circa, con i pilastri in legno che poggiano sul lato sinistro e lato frontale sul parapetto del terrazzo; a destra della veranda, divisa da una porta scorrevole vi è una tettoia di mq 30 con struttura e copertura in legno. Sempre procedendo a destra e quindi raggiungendo le porte posteriori del fabbricato, a chiusura del terrazzo, vi è un’altra veranda di forma irregolare, sempre con legno e vetro, adibita a lavanderia avente dimensioni di mq 6 circa;
- tali interventi sono stati accertati dai VV.UU. con C.N.R. 41936 del 23.06.2016;
- conseguentemente, con il provvedimento di ingiunzione prot. 52617 del 08/08/2016, il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Pozzuoli ha ordinato la demolizione dei predetti interventi nel termine di gg. 90 (novanta) e con l’avvertenza, in caso di accertata inottemperanza, della irrogazione della sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00 e della acquisizione delle opere realizzate e dell’area di sedime gratuitamente al patrimonio del Comune.
Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato, chiedendone l’annullamento.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, premettendo che il TAR Campania-AP, sez. VI, con Sentenza n. 4792/2021, non appellata e quindi divenuta definitiva, aveva respinto il ricorso proposto dal TI NC, condannandolo alle spese, in particolare, sul rilievo che “ le opere realizzate – che vanno valutate, ai fini della loro qualificazione, considerandole complessivamente – cioè nel loro insieme (C.d.S. sez. VI 13.10.2020 n. 6191; TAR Na sez. VIII 28.08.2018 n. 5285), costituiscono un intervento di nuova costruzione, dato che si tratta di opere che comportano un evidente aumento di superficie e volume dell’appartamento, risolvendosi nell’annessione al medesimo di superfici del terrazzo di sua pertinenza: ciò, in particolare, vale per le verande che costituiscono, per la loro attitudine ad aumentare la superficie utile ed il volume per effetto della “chiusura” di spazi aperti, tipici interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire non qualificabili come di natura pertinenziale ”, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.
2. Il ricorrente ha lamentato l’insufficiente indicazione dell’area acquisita nell’impugnato provvedimento di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale.
La censura è infondata.
Con riferimento all’area da acquisire, nell’atto impugnato, dopo la descrizione analitica degli interventi abusivi e della loro superficie, è indicato quanto segue: “ Opere edilizie abusivamente realizzate, insistono sulla particella n. 308 del foglio di mappa n. 16, di qualità Ente Urbano, superficie mq 520,00 e nel N.C.E.U. sono individuate al foglio 16 mappa 308 subalterno 17 cat. C/2 classe 2 rendita 178,49 ”. Quindi l’area da acquisire è sufficientemente determinata o quantomeno agevolmente determinabile.
3. Con altra censura è lamentata la mancanza di motivazione in merito all’interesse pubblico alla acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
La censura è infondata. Il Collegio ritiene che l’atto impugnato sia vincolato, per cui l’amministrazione non è tenuta a motivare in ordine all’interesse pubblico alla acquisizione gratuita.
4. Con altra doglianza il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è tuttavia infondato in quanto, a fronte del carattere vincolato del potere esercitato, il ricorrente non hanno allegato e provato quali elementi avrebbe addotto nel procedimento per convincere l’amministrazione a non acquisire l’area a titolo gratuito.
Né il ricorrente può lamentare la mancata motivazione in ordine all’interesse pubblico alla demolizione delle opere. In primo luogo tale censura avrebbe dovuto essere articolata avverso l’ordinanza di demolizione, avverso la quale il ricorrente propose ricorso, rigettato da questo TAR con sentenza passata in giudicato. In secondo luogo, a parte tale ultimo assorbente rilievo, la giurisprudenza ha chiarito che « una volta accertato il carattere abusivo dell'opera ai sensi degli artt. 31 e 35, T.U. Edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l'Amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell'art. 31, T.U. Edilizia, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell'avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto » (T.A.R. Campania, AP, sez. VII, 5/10/2020, n. 4266).
5. Il ricorrente ha inoltre lamentato che l’inottemperanza all’ordine di demolizione sia stata accertata solo con un verbale di sopralluogo della polizia locale, cioè con un mero atto endoprocedimentale, mentre avrebbe dovuto essere accertata con un formale provvedimento amministrativo.
La censura è infondata.
Questo TAR, con orientamento dal quale in questa sede il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha affermato che “ l’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, col quale l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e adotta il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (cfr., Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014 n. 3097), è rinvenibile nello stesso provvedimento di acquisizione il quale, visto l’intervenuto accertamento dell’inottemperanza ad opera del Comando di Polizia Municipale con nota del 6 dicembre 2023, dà atto esso stesso della sussistenza delle condizioni per procedere alla acquisizione ” (Tar Campania, VII, 18 febbraio 2025, n. 1359); non occorre quindi che al verbale di sopralluogo della Polizia Locale che accerti l’inottemperanza all’ordine di demolizione faccia seguito un successivo provvedimento (anteriore e distinto dall’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale) che recepisca il contenuto di tale verbale. È quindi sufficiente che nel caso in esame l’ordinanza di acquisizione gratuita l patrimonio comunale richiami il Verbale di sopralluogo della Polizia Locale che ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di AP (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Rita Luce |
IL SEGRETARIO