Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2214/2025 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], l'[...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avvocati Benedetta Guidicini e Alessandra Boncimino presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avvocato Sabrina Pitrelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 14 maggio 1993
(anno 1993, atto n. 0225, parte I)
separati consensualmente con verbale in data 8 luglio 2013 omologato con decreto del 16 ottobre 2013
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Controparte_1 Parte_3 nato a [...] il [...], cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis .51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_ 1. e maggiorenni non autonomi economicamente, continueranno ad abitare insieme Pt_3 alla madre, presso la ex casa coniugale, sita a Sesto San Giovanni (MI), in Via Zara n. 18, con le precisazioni che seguiranno.
2. Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali e patrimoniali dei genitori, nonché delle età
e delle attuali capacità economiche dei figli, le Parti concordano che il padre contribuirà al mantenimento dei figli come segue.
3. Con riferimento alla figlia considerato il fatto che la stessa è da tempo domiciliata CP_1 all'estero e si sta avviando all'indipendenza economica, i genitori concordano che provvederanno al relativo mantenimento in via diretta, contribuendo in egual misura, a seconda delle necessità manifestate direttamente dalla figlia. Per_
4. Con riferimento al figlio considerato che egli allo stato percepisce una indennità di disoccupazione e considerato altresì che egli continua a vivere presso l'abitazione materna, il padre seguiterà a contribuire al relativo mantenimento, corrispondendo alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), importo che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese dell'anno successivo al deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra, secondo le linee guida del Tribunale di Milano, che i genitori dichiarano di conoscere.
5. Con riferimento al figlio considerato che egli allo stato frequenta il terzo anno presso Pt_3
l'Università degli Studi di Milano e continua a vivere presso la madre, il padre seguiterà a contribuire al relativo mantenimento, corrispondendo alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00), importo che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese dell'anno successivo al deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra, secondo le linee guida del Tribunale di Milano, che i genitori dichiarano di conoscere.
6. Nell'ambito degli accordi patrimoniali cui i coniugi sono addivenuti, tutti funzionali allo scioglimento del matrimonio, a definizione delle questioni patrimoniali, il signor si Parte_1 impegna a cedere a titolo gratuito ai tre figli, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, con spese di trasferimento a proprio carico, la sola nuda proprietà e trattenendo per sé
l'usufrutto dell'immobile sito nel Comune Amministrativo di Valle di Casies (BZ) – Comune
Catastale di Colle in Casies, Planca di Sotto n.14, al medesimo pervenuto come da atti notarili allegati (docc. 007, 008), così descritto e censito:
-porzioni materiali 1 (prima) e 10 (decima) della p. edif.658, quali tavolarmente descritte ed i cui dati si intendono qui riportati parola per parola, censite al Catasto Fabbricati di Monguelfo al foglio
51/C.C. 637, Unterplanken n.14, come segue:
- subalterno 1, p.m. 1, z.c. – piano S1-T, cat. A/2, cl. 1, vani 4, r.c. Euro 247,90;
- subalterno 10, p.m. 10, z.c. – piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq.13, r.c. Euro 29,75. 7. Il trasferimento di cui sopra viene pattuito a totale definizione di ogni questione patrimoniale fra i coniugi e, in particolare, quale forma di mantenimento diretto del padre in favore dei figli, anche in sostituzione della condizione n. 5 degli accordi di separazione omologati, condizione che pertanto i coniugi dichiarano superata e non più operativa.
8. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo o ragione, all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
9. Le Parti dichiarano ex art. 473bis .51, comma 2, c.p.c. che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando a tale scopo la loro già espressa volontà di non volersi riconciliare.
10. Le Parti inoltre si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione economica di cui all'art. 473bis .12, comma 3, c.p.c., impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale.
11. Le Parti, infine, dichiarano altresì di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata, anche mediante trattazione scritta, in sede di udienza camerale.
12. Spese legali compensate.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473bis, .51, comma 3, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 14 maggio 1993 tra
[...] ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le Parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG