Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2024, proposto da Di AO Margherita, rappresentata e difesa dagli avvocati Calogero Ubaldo Marino e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento, prot. n. 48454 del 23.08.2024, con il quale il Comune di Sciacca ha rigettato la domanda di condono presentata dalla ricorrente ai sensi della legge regionale n. 37/1985, pratica n. 1166/S del 26/04/1986;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Risulta dalla documentazione in atti che su terreno di proprietà dei signori Di AO TO e Di AO Margherita, identificato in catasto al foglio 134, particelle 110, 10 e 643, giusta concessione edilizia prot. 1014 del 23.11.1982, previa demolizione di un preesistente edificio, venne realizzato in Sciacca in contrada Tonnara un fabbricato composto da piano terra e piano seminterrato.
In corso di realizzazione la signora GN NZ, madre e dante causa della odierna ricorrente, ha però realizzato alcune opere difformi rispetto al progetto assentito. Segnatamente l’abuso consiste nell’aver realizzato, mediante sprofondamento delle fondazioni, due mini appartamenti stagionali della superficie di mq 49,87.
In sostanza la signora GN in luogo del fabbricato ad uso abitazione stagionale che era stata autorizzata ad edificare, previa demolizione del preesistente ha realizzato (tra il 30.01.1977 ed il 01.10.1983, come dichiarato) tre mini appartamenti, due a piano terra lato mare ed uno lato monte, salvo poi chiedere al Comune, ai sensi della legge regionale n. 37/1985, con istanza prot. 1166/S del 26 aprile 1986, il condono di quanto abusivamente realizzato.
Con nota prot. 1731 del 22.01.2019, l’Amministrazione comunicava alla odierna ricorrente (nel frattempo divenuta proprietaria per successione dei manufatti per cui è causa) l’avvio del procedimento di diniego della citata istanza di condono e, nonostante le osservazioni della stessa, riscontrate con ulteriore comunicazione prot. 9528 in data 02.04.2019, definiva il procedimento con il provvedimento, prot. n. 48454 del 23 agosto 2024, notificato il 31 ottobre 2024, di rigetto della istanza in parola.
Il diniego veniva motivato dall’Amministrazione con riferimento alla circostanza che i manufatti abusivi sono stati realizzati dopo il 31.12.1976 nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia e che, pertanto, a mente dell’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, essi sono insuscettibili di sanatoria.
2. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento di diniego è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 6 dicembre 2024.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“- Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della L.R. 78/76. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Irragionevolezza ed incoerenza manifesta;
- Violazione e falsa applicazione degli art. 15 e 18 della L.R. 78/76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 15/91. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 delle N.T.A. del piano comprensoriale n. 6 delle zone terremotate. Erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;
- Eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della L.R. 37/85. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, lett. a), della L.R. 78/1976. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004 eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione”.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976. Premesso che, con delibera n. 17 del 28.05.1973, il Consiglio Comunale di Sciacca approvava la delimitazione del centro edificato e dei nuclei abitati di Sciacca, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971, e che tale delimitazione costituisce qualificazione del centro o del nucleo come zona territoriale omogenea A o B, la ricorrente sostiene in sostanza che la zona all’interno della quale ricade il fabbricato in argomento risulterebbe inserita all’interno del centro abitato ed andrebbe considerata almeno come zona B, per la quale opererebbe l’unica eccezione al vincolo di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/1976.
2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia che, in ogni caso, il citato vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie stante la natura asseritamente innovativa della legge regionale n. 15/1991 ed atteso che, pertanto, l’Amministrazione intenderebbe applicare retroattivamente un vincolo introdotto nel 1991 ad interventi realizzati molti anni prima, quando non sarebbe stato precettivo nei confronti dei privati.
2.3. Con il terzo ordine di censure, la ricorrente denunzia il vizio di motivazione del gravato diniego, che non terrebbe conto della circostanza che il fabbricato in questione sorge in zona ormai fortemente antropizzata, sicché la finalità perseguita dal vincolo in questione risulterebbe in concreto non più perseguibile.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta infine che le disposizioni di cui all’art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, così come richiamate dall’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, per effetto del nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, come innovato con legge costituzionale n. 3/2001, dovrebbero intendersi ormai tacitamente abrogate ovvero superate dall’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004. Poiché il menzionato art. 117 devolve alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (comma 2, lett. s), la disciplina delle zone costiere dovrebbe ritenersi riservata alla legislazione statale piuttosto che a quella regionale. Pertanto, ai sensi degli artt. 142 e 146 del D.lgs. n. 42/2004, il vincolo vigente sull’area sarebbe relativo.
3. Il Comune di Sciacca si è costituito in giudizio e in vista della discussione con memoria del 12 dicembre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026.
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1. Non colgono nel segno le censure, articolate con il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente sostiene che la zona all’interno della quale ricade il fabbricato in argomento risulterebbe inserita all’interno del centro edificato, e avrebbe avuto le caratteristiche per essere considerata come zona B, per la quale opererebbe l’unica eccezione al vincolo di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/1976.
Non vi sono, infatti, ragioni nella vicenda all’esame per discostarsi dal granitico orientamento seguito sul punto dal giudice d’appello che, sin dalla sentenza n. 695 del 2006, ha condivisibilmente affermato che “… la legge reg. n. 78 del 1976 si è semplicemente limitata a “fotografare” il regime delle eccezioni al vincolo d’inedificabilità delle aree poste a tutela delle zone costiere, come al momento esistente, escludendo da detto regime (d’inedificabilità) solo quelle zone (come individuate ai sensi del D.M. 1444/68) che illo tempore, avevano già subito interventi edificatori (nei sensi e limiti di cui al prefato D.M. 1444/68), e stabilendo per il futuro la prevalenza di dette disposizioni vincolistiche su eventuali “ulteriori” interventi programmatori secondari ad opera delle autorità preposte alla pianificazione urbanistica del territorio. La ratio sottesa a tale normativa, che sarà successivamente confermata (decisioni n. 1220 del 2010; n.160/2016; n. 554/2018 e n. 297/2019), è stata rinvenuta da questo Giudice nella tutela dell’interesse pubblico primario, costituzionalmente garantito, alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell’intera Regione Siciliana, in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali quanto ricorrenti tentativi di incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti della zonizzazione in essere, introdotte nei propri strumenti pianificatori. Ne consegue l’irrilevanza dell’eventuale assetto urbanistico attribuito alla zona dai successivi p.p.r. e p.r.g., poiché l’unica decisiva circostanza idonea a stabilire se la zona in cui è stata realizzata la palazzina oggetto di controversia è soggetta al vincolo di inedificabilità di cui alla l. r. n. 78/1976, è il suo regime urbanistico al giugno 1976, data di entrata in vigore della suddetta legge, che esclude dal vincolo di inedificabilità assoluta, direttamente operante anche nei confronti dei privati (art. 2, comma 3, legge reg. n. 15/1991), le zone classificate A e B dagli strumenti urbanistici, adottati successivamente alla suddetta legge…L’unica decisiva circostanza idonea a stabilire se la zona in cui è stata realizzata la palazzina oggetto di controversia è soggetta al vincolo di inedificabilità di cui alla l. r. n. 78/1976, è il suo regime urbanistico esistente al momento dell’entrata in vigore della suddetta legge regionale, che esclude dal vincolo, esplicitamente le zone classificate A e B dagli strumenti urbanistici.
Questo Consiglio, nella sentenza n. 1220 del 2010 ha puntualizzato che non rileva la situazione di fatto esistente nella zona territoriale presa in considerazione nel giugno 1976, quantunque riconducibile ai parametri normativi previsti per la sua qualificazione come zona B (peraltro con le inevitabili incertezze dovute alla difficoltà di ricostruire una situazione di fatto risalente a diversi decenni addietro), ma la sua formale qualificazione, nello strumento urbanistico allora vigente, quale zona B. Assunto meglio chiarito nelle successive decisioni, già citate (n. 160/2016, n. 554/2018 e n. 297/2019), dove ha affermato che non è necessario che la formale qualificazione quale zona B sia inserita in un p.r.g., ben potendo essere contenuta anche in altri atti generali, quali la perimetrazione eseguita a norma dell’art. 18 della legge n. 865/1971, a condizione che risulti formalizzata in un atto pianificatorio, non potendo in ogni caso darsi rilievo a mere situazioni di fatto, a posteriori ricostruite più o meno fedelmente…” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 19 maggio 2022, n. 603).
Il Collegio ben conosce i precedenti della Sezione richiamati dal ricorso introduttivo (cfr. da ultimo, TAR Palermo, 21 gennaio 2025, n. 145), che tuttavia afferiscono a fattispecie in cui parte ricorrente aveva documentato che l’immobile oggetto dell’istanza di sanatoria effettivamente ricade all’interno della perimetrazione dell’area effettuata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971, approvata con delibera del Consiglio Comunale di Sciacca n. 17, del 28 maggio 1973. Alla luce dei superiori principi, tuttavia, nel caso di specie la censura all’esame non può che essere respinta, atteso che non è dimostrato che il terreno in cui ricade l’immobile in contestazione fosse stato qualificato quale zona B in nessun atto pianificatorio vigente al giugno 1976.
5. Non coglie nel segno neanche il secondo motivo di ricorso.
Come condivisibilmente affermato dal giudice di appello, « la consolidata interpretazione giurisprudenziale ha da tempo chiarito che, sebbene l'art. 15, lett. a), della L.R. n. 78 del 1976 avesse dettato disposizioni da osservare "ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali", successivamente è intervenuto, tuttavia, tanto l'art. 23, comma 10, della L.R. n. 37 del 1985 (che già stabiliva con chiarezza che restavano in via di principio escluse dal condono edilizio "le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della L.R. n. 78 del 1976"), quanto la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 15 del 30 aprile 1991, con la quale è stato definitivamente acclarato che destinatari della norma sul vincolo di inedificabilità assoluta non erano solo le Amministrazioni, ma anche i privati che intendevano esercitare lo ius aedificandi (cfr., fra le tante, C.G.A., 10 febbraio 2014, n. 68; 13 dicembre 2010, n. 1490; 19 gennaio 2010, n. 23; 25 ottobre 2009, n. 998: l'interpretazione dominante è stata ribadita, da ultimo, dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 1994 » (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 18 maggio 2020, n. 291).
Per il resto, è noto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 72 del 23 maggio 2025, alle cui ampie argomentazioni si fa espresso rinvio, ha dichiarato in parte inammissibili e, per il resto, infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice di appello siciliano in ordine all’art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15 ed inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come introdotto, nella Regione Siciliana, dall’art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
In sostanza, le doglianze con cui era stata contestata la natura genuinamente interpretativa dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991 sono state respinte evidenziando che “ la disposizione del 1991 ha interpretato autenticamente quella del 1976, chiarendo ciò che, rientrando comunque tra le sue possibili varianti di senso, poteva risultare non chiaro nel testo originario dell’art. 15, primo comma, lettera a), ovvero che il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale anche per i privati fin dal 1976” , con ciò confermando la conformità alla Costituzione della disposizione che ha introdotto in Sicilia la fascia di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia (cfr. in termini, TAR Palermo, sez. II, 21 ottobre 2025, n. 2305).
6. Infondato è poi il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta che il Comune avrebbe dovuto effettuare un apprezzamento in ordine al grado di urbanizzazione della fascia di rispetto, al fine di verificare la sostanziale possibilità della norma regionale di conseguire i suoi obiettivi. Sul punto è sufficiente rammentare il consolidato orientamento espresso in casi analoghi da questa Sezione: “il Tribunale condivide l’orientamento espresso dal C.G.A.R.S., in sede consultiva, secondo cui «Il fatto, poi, che il fabbricato abusivo in questione ricada in area che si asserisce “fortemente urbanizzata” e sia servito da una strada che separa le costruzioni abusive dal mare non può certo costituire, di per sé, ragione di illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria impugnato, non rientrando le situazioni riferite dalla ricorrente nell'ambito dei casi di deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, tassativamente contemplati dalla legge» (C.G.A.R.S., n. 197/2018 del 17 maggio 2018). L’esistenza, infatti, di una edificazione prima dell’imposizione del vincolo di cui all’art. 15 della l.r. n. 76/1978 consente, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985 come modificato dall’art. 12 della 1.r. 15 maggio 1986, n. 26, la sanabilità di costruzioni abusive qualora esse risultino «... già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 aprile 2021, n. 1130).
In sostanza a nulla può rilevare che la zona su cui insiste il fabbricato oggetto di causa sia ampiamente urbanizzata, atteso che tale circostanza non attenua in alcun modo le esigenze di tutela del paesaggio insite nella normativa regionale sopraindicata.
7. Il Collegio reputa, infine, destituite di fondamento anche le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene che le disposizioni di cui all’art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, così come richiamate dall’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, per effetto del nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, come innovato con legge costituzionale n. 3/2001, dovrebbero intendersi ormai tacitamente abrogate ovvero superate dall’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004. Le censure sono infondate essendo ancorate ad un presupposto errato, ossia che la tutela del paesaggio costiero, perseguita dalla disposizione in parola, rientri nella materia della tutela dell’ambiente, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 Cost.). Mentre, piuttosto, si versa nell’ambito della tutela del paesaggio, che l’art. 14, lett. n), dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce alla competenza legislativa regionale.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, le disposizioni di cui all’art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, così come richiamate dall’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, non risultano affatto tacitamente abrogate ovvero superate dall’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 per effetto del nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, atteso che, come già ritenuto dalla Sezione, “ la l.r. n. 76/1978 trova fondamento nell’art. 14, comma 1, lett. f) e n) dello Statuto della Regione Siciliana che delinea l’ambito di legislazione esclusiva della Regione Siciliana con riguardo alle materie relative all’urbanistica e alla tutela del paesaggio cui deve ricondursi la disposizione regionale sopraindicata (C.G.A.R.S., sez. giur., 28 giugno 2021, n. 622). Nessun contrasto, inoltre, può predicarsi con il d.lgs. n. 42/2004 poiché, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva riservata alla Regione Sicilia, è funzionale a garantire un livello di tutela del paesaggio più elevato rispetto alla normativa nazionale ” (T.A.R. Palermo, Sez. II, 24 giugno 2022, n. 2055).
Ne deriva, di conseguenza, l’inconsistenza del quarto motivo di ricorso.
8. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va respinto perché infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, sono liquidate a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Sciacca, delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
NO NA, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO NA | RI RI |
IL SEGRETARIO