TAR Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 443
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della L.R. 78/76. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Irragionevolezza ed incoerenza manifesta

    La Corte ha ritenuto che la zona non fosse stata formalmente qualificata come zona B in alcun atto pianificatorio vigente al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 78/1976, confermando l'orientamento giurisprudenziale che richiede una qualificazione formale e non una mera situazione di fatto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli art. 15 e 18 della L.R. 78/76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 15/91. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 delle N.T.A. del piano comprensoriale n. 6 delle zone terremotate. Erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti

    La Corte ha affermato che la giurisprudenza ha chiarito che il vincolo di inedificabilità assoluta si applica anche ai privati fin dal 1976, come confermato dalla norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991, e che la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale relative a tale interpretazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La Corte ha ribadito che la situazione di fatto di un'area fortemente urbanizzata non costituisce di per sé motivo di illegittimità del diniego di sanatoria, poiché le deroghe al vincolo di inedificabilità sono tassativamente previste dalla legge e non includono la mera urbanizzazione dell'area, salvo specifici casi di piani particolareggiati approvati e compatibili.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 della L.R. 37/85. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, lett. a), della L.R. 78/1976. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004 eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione

    La Corte ha respinto tale censura, affermando che la tutela del paesaggio costiero rientra nella competenza legislativa regionale siciliana (art. 14 dello Statuto), e che le disposizioni regionali non sono in contrasto con il D.lgs. 42/2004, anzi, possono garantire un livello di tutela più elevato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 443
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 443
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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