Sentenza 17 maggio 2022
Parere definitivo 19 luglio 2023
Ordinanza collegiale 23 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00668/2025REG.PROV.COLL.
N. 00372/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2023, proposto dai sigg. -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. Manfredo Piazza, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Faleria n. 17;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, del -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I sigg. -OMISSIS- vincitori del concorso interno a 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria bandito con P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, hanno proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con cui, denunciando il grave e colpevole ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, protrattasi per quasi undici anni, avevano domandato l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti dal bando e della violazione del preteso diritto all’assegnazione della sede vacante nella stessa sede di provenienza, nonché all’inquadramento nella qualifica corrispondente di vice ispettore con decorrenza dal maggio 2010, e il risarcimento dei danni cagionati dalla loro ritardata assunzione.
2. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia per chiedere la reiezione del gravame.
3. – Con ordinanza del 23 settembre 2024, n. 7709, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Ministero, il quale vi ha provveduto depositando una nota di chiarimenti e la graduatoria del concorso.
4. – All’udienza del 21 gennaio 2025, per la quale l’appellato ha prodotto memoria di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il T.a.r. ha motivato la reiezione del ricorso affermando, in sintesi, che: il periodo complessivo intercorrente tra la prova scritta e la redazione della graduatoria di per sé non poteva ritenersi abnorme, alla stregua dell’elevato numero dei candidati e del fatto che, dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice aveva dovuto valutare anche i titoli di tutti i candidati ammessi alla prova orale; non era provata l’incidenza dei vizi dedotti, non potendo escludersi che i ricorrenti (tutti o alcuni) non si fossero addirittura avvantaggiati della tempistica procedimentale, in relazione all’ampliamento dei posti a concorso; la pretesa di essere nominati nella qualifica con decorrenza giuridica retroattiva era priva di fondamento, poiché per la qualifica di Vice ispettore di polizia penitenziaria il comma 2 dell’art. 28 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, prevede che i vincitori del concorso frequentino un corso di formazione della durata di sei mesi, mentre il comma 4 connette inequivocabilmente il conseguimento dell’idoneità per la nomina al superamento degli esami finali del corso, secondo l’ordine della relativa graduatoria; la domanda di risarcimento del danno era da respingere in difetto della prova del requisito della colpa in capo all’Amministrazione e dello stesso danno da ritardo, in ragione dell’elevato numero dei candidati e delle conseguenti difficoltà organizzative connesse alla gestione di tale tipo di procedura, della natura non perentoria dei termini fissati dal d.m. n. 554/1995 e del fatto che la superiore retribuzione è connessa all’esercizio delle funzioni conseguenti alla nomina nel grado di Vice ispettore, che non costituisce effetto automatico del superamento del concorso, essendo, invece, correlata all’esito favorevole del corso di formazione semestrale previsto dalla disciplina di settore.
6. – Con due motivi di gravame, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati assieme, gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza di primo grado, contestando, in particolare, che la violazione del termine massimo di durata della procedura concorsuale, che, per regolamento, non avrebbe potuto superare i 780 gg., non comportasse una responsabilità risarcitoria dell’amministrazione a titolo di colpa e sostenendo, più nello specifico, non potersi ammettere che un contenzioso pregresso, riguardante altro concorso, potesse giustificare un posticipo di circa dieci anni nella l’assunzione di vincitori del concorso de quo , arrecando agli stessi un pregiudizio non solo in termini economici, per il ritardo nella corresponsione delle differenze retributive spettanti, ma anche per perdita della chance di ottenere ulteriori avanzamenti di carriera; a fronte della presunzione di colpa collegata alla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento, non sarebbe dimostrata l’esimente dell’errore scusabile dell’Amministrazione, nelle varie forme in cui è stato declinato dalla giurisprudenza, mentre il nesso di causalità avrebbe dovuto valutarsi alla stregua del criterio del “ più probabile che non ”; il danno da ritardo nell’immissione nella nuova posizione lavorativa in qualità di vincitori del concorso a n. 643 posti, essendo il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori correlato all’effettività della prestazione, sarebbe da liquidarsi in via equitativa, come pure il danno da perdita di possibilità di carriera, legato alla concreta prospettiva di essere inquadrati diversi anni prima come ispettori, per poi approdare alla qualifica di ispettore capo, alla luce del riordino della carriera.
7. – L’appello è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di seguito esposti.
8. – In primo luogo, vanno respinte le censure avverso il capo della sentenza che non ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla retrodatazione della promozione a vice ispettore.
9. – Difatti, secondo la giurisprudenza della Sezione, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, non esiste “ un diritto alla ricostruzione della carriera ” in quanto “ l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solamente un interesse legittimo e solo dall’annullamento di tale atto possono derivare conseguenze favorevoli per l’interessato ” (Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2025, n. 27; 7 ottobre 2024, n. 8039; 12 luglio 2024, nn. 6275 e 6276; v. anche sez. IV, 19 maggio 2021, n. 3887).
Si è, altresì, precisato che il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del relativo corso formativo, sicché l’accoglimento della pretesa darebbe luogo all’anomala inversione logica e cronologica di due momenti distinti che postulano l’esigenza di riconoscere il passaggio di carriera a chi risulti in possesso dei necessari requisiti formativi e professionali (Cons. Stato, sez. II, n. 27/2025 e n. 8039/2024 citt.; 14 dicembre 2023, n. 10841).
10. – Sono, invece, parzialmente fondate le censure afferenti al diritto al risarcimento del danno da ritardo, come già rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 10841/2023 e, da ultimo, con le sentenze n. 27/2025 e n. 8039/2024, poc’anzi citate, che hanno in parte accolto censure d’identico tenore proposte da altri partecipanti alla medesima procedura concorsuale per cui è causa.
11. – La Sezione, nel richiamare il proprio precedente n. 5960 del 16 giugno 2023, ha già riconosciuto la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura concorsuale de qua , rilevando che “ le allegazioni a sostegno dell’assenza di colpa del Ministero nel gravissimo ritardo nella definizione della procedura concorsuale non trovano riscontro probatorio nei documenti prodotti per la prima volta solo nel presente grado d’appello, dai quali ictu oculi comunque non emerge alcun fatto oggettivo e non imputabile alla medesima Amministrazione che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso ”.
12. – La Sezione vi ha precisato, inoltre, che “ il bando pubblicato il 15 giugno 2008 metteva a concorso 643 posti (608 uomini; 35 donne) che soltanto nel gennaio 2017 sono stati aumentati a 1232 (con ripartizione interna tra uomini e donne poi corretta nel luglio 2017), così consentendo di nominare allievi vice ispettori un totale di 977 unità (785 uomini e 182 donne), avviandoli al corso di formazione che ha avuto inizio il 10 settembre 2018. Perciò per gli uomini collocatisi oltre la posizione 608 in graduatoria e le donne collocatesi oltre la posizione 35 non può dirsi acquisita la dimostrazione che il ritardo nella conclusione della procedura concorsuale abbia provocato loro il danno lamentato in primo grado, poiché se il concorso si fosse chiuso nei tempi essi non sarebbero risultati vincitori ” (cfr. anche sentenza 1° agosto 2023, n. 7471; sentenze nn. 6275 e 6276 del 2024 citt.).
13. – Se ne è fatto discendere, di conseguenza, il riconoscimento dell’obbligo del Ministero di provvedere all’invocato risarcimento del danno per equivalente esclusivamente in relazione a coloro che si fossero posizionati in graduatoria entro il n. 608 per gli uomini e il n. 35 per le donne.
14. – Le conclusioni sopra richiamate, che il Collegio condivide, vanno ribadite anche in questa sede, attesa l’identità della fattispecie in esame.
15. – La domanda risarcitoria deve, quindi, essere accolta soltanto per gli appellanti che si sono collocati in graduatoria entro il n. 608 per gli uomini e il n. 35 per le donne, vale a dire, per come si evince dagli atti forniti dall’amministrazione in esito all’ordinanza istruttoria n. 7709/2024, per i soli sigg. -OMISSIS- (n. 173), -OMISSIS-(n. 306), -OMISSIS- (n. 117), -OMISSIS- (n. 136), -OMISSIS- (n. 391),-OMISSIS- (n. 224) e -OMISSIS- (n. 16).
Non può, invece, essere accolta per il sig.-OMISSIS- collocatosi al n. 766 della graduatoria.
16. – Quanto alle voci di danno risarcibile, esse, come già osservato nel precedente richiamato, vanno limitate alla differenza tra gli importi retributivi (non connessi all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa), che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione della procedura concorsuale e conseguente assunzione, e quelli comunque percepiti per il medesimo periodo.
17. – Non può, invece, essere riconosciuto il danno da perdita di chance , in quanto non provato ma meramente affermato, non essendo sufficiente il generico richiamo a procedure concorsuali a cui avrebbero potuto partecipare gli appellanti, tanto più che il Ministero, senza essere contraddetto sul punto, ha chiarito che non sono stati banditi concorsi interni ai quali gli appellanti avrebbero potuto partecipare qualora il concorso e il successivo corso di formazione si fossero conclusi nei termini previsti normativamente.
18. – In conclusione, l’appello deve essere respinto con riguardo al sig.-OMISSIS- mentre deve essere accolto, unicamente sotto il profilo del risarcimento del danno come sopra specificato al punto 16, con riguardo ai rimanenti appellanti.
19. – Per l’effetto, ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., il Ministero della Giustizia dovrà proporre a questi ultimi, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, il pagamento di una somma che sia pari agli importi retributivi che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione della procedura concorsuale e conseguente assunzione, detratti gli importi ricevuti a titolo retributivo per il concomitante svolgimento di altra attività lavorativa, con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi calcolati in base al tasso legale, nei limiti di legge nel concorso delle due somme.
20. – Con riguardo ai soggetti per i quali l’appello è stato in parte accolto le spese del doppio grado del giudizio devono essere compensate, in considerazione della soccombenza parziale; con riguardo all’altro appellante, le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate per la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei riguardi del sig. LO RI e lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nei riguardi dei sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta il diritto dei sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS- ad ottenere il risarcimento del danno, come in motivazione specificato, con conseguente obbligo del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme corrispondenti secondo i criteri indicati in motivazione.
Spese del grado di giudizio compensate tra il Ministero e il sig. LO RI e spese del doppio grado compensate tra il Ministero e i rimanenti appellanti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.