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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3601/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel. Dott.ssa Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22/12/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1658/2023 pubblicata in data 13/07/2023 TRA
Parte_1
[...]
[...]
CONTRO
quale procuratrice speciale di CP_1 Controparte_2
[...]
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1658/2023, in materia di
“opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, comma 2, c.p.c.)”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_1
“CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc, ma Corte d'Appello di Milano, “contrariis reiectis”, così giudicare.
IN VIA PREGIUDIZIALE
Confermare la sospensione dell'esecuzione del procedimento esecutivo R.G.E n° 600/2021, pendente avanti al Tribunale di Monza, avanti al Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Patrizia
Fantin, promosso da quale procuratrice di contro i Parte_2 Controparte_2 debitori esecutati
[...]
ed Parte_1 Parte_1 pagina 1 di 14 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per tutti i motivi di appello proposti in atto di citazione in appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1658/2023, emessa dal Tribunale di Monza, Giudice dott.ssa
Caterina Giovanetti, nella causa R.G. 3233/2022, pubblicata in data 13.07.2023, mai notificata, accogliere l'appello proposto e conseguentemente, accogliere l'opposizione proposta dai signori e all'esecuzione ed agli atti esecutivi ed accogliere altresì Pt_1 Pt_1 tutte le conclusioni proposte dagli appellanti e nel giudizio di primo grado Pt_1 Pt_1 avanti al Tribunale di Monza R.G. 3233/2022, G.I.; Dott.ssa Caterina Giovanetti, che qui di seguito si riportano.
Per i convenuti sig. e sig.ra Ogni Parte_1 Parte_1 contraria istanza, domanda od eccezione disattesa, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
“contrariis reiectis” così giudicare: Respingere tutte le domande avversarie
PRELIMINARMENTE
Rigettarsi la domanda avversaria di revoca della sospensione dell'esecuzione immobiliare
R.G.E. 600/2021, e, pertanto, si confermi e mantenga la sospensione dell'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E 600/2021, pronunciata con ordinanza dall'Ill.mo signor Giudice, dott.ssa Chiuri, “inaudita altera parte” in data 1°.10.2021 e confermata dal signor G.E., dott.ssa Patrizia Fantin, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data
06.02.2022, e notificata in data 17.02.2022.
In ogni caso rigettarsi la domanda avversaria che l'adito Tribunale disponga la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 600/2021 R.G.E. - Tribunale di Monza, per ciò che non abbia luogo la prosecuzione della predetta procedura esecutiva immobiliare.
NEL MERITO ED IN PRINCIPALITÀ
Respingere tutte le domande avversarie.
Accertare e dichiarare che i beni sottoposti a pignoramento dall'attrice in forza di atto pignoramento immobiliare notificato agli opponenti e Parte_1 [...]
in data 18.08.2021 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario di Monza /Reg. Parte_1
Cron,. N° 4099 e Reg. Dep. N° 3057 dell'UNEP di Monza in data 05.08.2021 a firma dell'Avv
Michele Ventruti, in Comune di Correzzana (MB), A/7 Foglio 1, a/7 particella 63, subalterno
1, vani 8,5, Via Monte Resegone s.n.c. C/6 Foglio 1, particella 63, subalterno 2, cat. C/6, 43 mq, Via Monte Resegone s.n.c., trascritto a richiesta di Guber Banca S,PA, per . CP_2 alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 22.09.2021 ai n.ri CP_2
132459 di Reg. Generale, n° 90024 di Registro Particolare, in danno dei convenuti
[...]
ed non sono pignorabili dall'attrice Parte_1 Parte_1 [...] quale procuratrice di per la loro natura di beni immobili Parte_2 Controparte_2 ricompresi nel fondo patrimoniale della famiglia, costituito dai convenuti e con Pt_1 Pt_1 atto per Notaio dott. in data 12.12.2008, Rep. n° 1100735/134395, trascritto alle Persona_1
Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 205128/134395 in data 31.12.2008,
a fronte della natura del credito portato dei due titoli esecutivi fondanti l'atto di precetto in rinnovazione Cron. 77552 del 25.05.2021 dell'ammontare totale di € 186.279,06, fondato sulla sentenza del Tribunale di Milano n° , emessa in data 08.11.2013, per il credito di P.IVA_1 vantato nei confronti della fallita ditta munita di Controparte_3 Parte_3 formula esecutiva in data 02.04.2014, e sul decreto ingiuntivo n° 25824, emesso dal Tribunale di Milano in data 11-17.07.2012, munito di formula esecutiva in data 24.06.2013.
pagina 2 di 14 Dichiarare la legittimità dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione da parte del G.E., Dott.ssa Chiuri, pronunciata “inaudita altera parte” in data 01.10.2021 e confermata con successiva ordinanza dell'Ill. signor G.E., dott.ssa Patrizia Fantin, del 06.02.2022, notificata ai convenuti
e in data 17.02.2022. e, pertanto, confermare la sospensione dell'esecuzione Pt_1 Pt_1 immobiliare.
Stante l'illegittimità del pignoramento sugli immobili, descritti in narrativa, ricadenti nel fondo patrimoniale della famiglia costituito dai coniugi e dichiarare nulla ed od Pt_1 Pt_1 improcedibile ed, in ogni caso, improseguibile ed inefficace la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 600/2021 radicata da parte attrice avanti al Tribunale di Monza,
Cancelleria dell'Esecuzione Immobiliare, in danno dei convenuti Parte_1
ed e, pertanto, dichiarare l'estinzione della suddetta
[...] Parte_1 procedura esecutiva immobiliare, e, conseguentemente, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare in danno dei convenuti Parte_1
ed
[...] Parte_1
Cron. Reg. Cron. N° 4099 e Reg. Dep. N° 3057 dell'UNEP di Monza del 05.08.2021,
[...] trascritto alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 22.09.2021 al n°
132459 di Registro Generale ed al n° 90024 di Registro Particolare (doc.n° 2 della produzioni avversarie).
Dichiarare altresì l'illegittimità e conseguente nullità e/o improcedibilità e/o inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta dall'attrice presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 al Reg. Gen 57771, Reg. Part. 9942 in data 27.04.2021 a carico degli immobili rientranti nel fondo patrimoniale della famiglia dei convenuti Parte_1 ed trattandosi di atto esecutivo illegittimo, per le medesime ragioni Parte_1 già espresse circa il pignoramento immobiliare, che qui si richiamano, essendo l'iscrizione
d'ipoteca fondata sul decreto ingiuntivo n° 25824, emesso dal Tribunale di Milano in favore di derivante dal contratto di leasing stipulato dalla ditta C,M.S. S.R.L. Controparte_3 per esigenze aziendali, del tutto estraneo ai bisogni della famiglia dei convenuti e Pt_1
(doc. n° 36). Conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pt_1
Milano 2 la cancellazione della predetta ipoteca. Rigettare la richiesta revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 600/2021.
IN VIA SUBORDINATA
Alla luce della prospettazione di che, in atto di pignoramento immobiliare Parte_2 scrive (pag. 2) quanto segue: “che, in data 08.11.2012, era stata trascritta in favore di ai nn. 110182/74425 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 Controparte_3 domanda giudiziale di revoca del fondo patrimoniale (doc. n° 5); “Che con formalità del
05.10.2018 nn. 124516/20171 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 è stata annotata in calce alla trascrizione del fondo patrimoniale del 31.12.2008 nn.n. 205128/134395
Reg. Gen/Part. l'inefficacia del medesimo (doc. 6).” Accertare e dichiarare la nullità ed od inammissibilità ed/od improcedibilità della domanda avversaria e tutti gli atti esecutivi della stessa fondati sulla suddetta prospettazione di contenuta in atto di Parte_2 pignoramento immobiliare (Cron. 4099 e Reg. Dep. 3057 dell'UNEP di Monza), stante la carenza di legittimazione di in qualità di procuratrice di Parte_2 Controparte_2 in quanto cessionaria di (come affermato da Controparte_3 Parte_2
pagina 3 di 14 anche in atto di citazione, a pag. 1), persona giuridica diversa da che aveva Controparte_3 agito in revocatoria, come da sentenza del Tribunale di Monza n° 2735/2014, pronunciata nella causa R.G. 11.241/12 (Giudice: dott. Nardecchia), e pertanto, dichiarare la nullità,
l'inammissibilità, improcedibilità ed /od inefficacia ed od/infondatezza degli atti di esecuzione compiuti da nei confronti dei convenuti ed Parte_2 Parte_1
non avendo e neppure Parte_1 Parte_2 Controparte_3 proposto domanda di revoca del fondo patrimoniale in danno dei convenuti
[...]
ed e non esistendo nessun altro titolo idoneo Parte_1 Parte_1 ad incidere sui beni costituiti nel fondo patrimoniale dei convenuti, per loro natura impignorabili alla luce del titolo esecutivo alla base del pignoramento immobiliare eseguito dall'Ufficiale Giudiziario di Monza contro i convenuti e e, conseguentemente Pt_1 Pt_1 ordinarsi la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare trascritto in data
22.09.2021 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 sugli immobili, siti in
Correzzana (MB), Via Resegone n. 6/A (doc. n° 2 delle produzioni avversarie), ai n.ri 132459 di Registro Generale e 90024 di Registro Particolare, rientranti nel fondo patrimoniale costituito dai signori ed per atto del Parte_1 Parte_1
Notaio di Milano, dott. , in data 12.12.2008, Rep. n°110735/12516, trascritto alle Persona_1
Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 205128/134395 in data 31.12.2008.
Dichiarare inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione di quale Parte_2 procuratrice di in quanto cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_3 per l'esercizio dell'azione di revocatoria in danno del fondo patrimoniale della famiglia dei convenuti, costituito per atto del Notaio di Milano, dott. , in data 12.12.2008, Persona_1
Rep. n° 110735/12516 trascritto alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri
205128/134395 in data 31.12.2008.
Dichiarare altresì l'illegittimità e/o nullità ed/od inammissibilità ed/od improcedibilità ed/od inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta dall'attrice per Parte_2 Controparte_2 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 al Reg. Gen 57771, Reg. Part.
9942 in data 27.04.2021 a carico degli immobili rientranti nel fondo patrimoniale della famiglia dei convenuti ed trattandosi Parte_1 Parte_1 di atto esecutivo illegittimo e/o nullo e/o inammissibile e/o inefficace, essendo l'iscrizione d'ipoteca fondata sul decreto ingiuntivo n° 25824, emesso dal Tribunale di Milano in favore di concernente un credito derivante dalla sottoscrizione di contratto di Controparte_3 leasing tra e Locat S.P.A, dante causa di credito non Parte_3 Controparte_3 garantibile da iscrizione ipotecaria su beni immobili ricompresi nel fondo patrimoniale della famiglia costituito dai convenuti e siccome contratto per ragioni estranee ai bisogni della famiglia Pt_1 Pt_1
(doc. n° 36 di parte convenuta e doc. n° 9 di parte attrice). Conseguentemente, ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 la cancellazione della predetta ipoteca. Rigettare la richiesta revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 600/2021.
IN TUTTI I CASI:
Respingere tutte le domande avversarie.
pagina 4 di 14 Dichiarare la legittimità dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione da parte del G.E., Dott.ssa Chiuri, pronunciata “inaudita altera parte” in data 01.10.2021 e confermata con successiva ordinanza dell'Ill. signor G.E., dott.ssa Patrizia Fantin, del 06.02.2022, notificata ai convenuti in data 17.02.2022. e, pertanto, confermare la sospensione dell'esecuzione immobiliare.
Rigettare la richiesta revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
600/2021.
Dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 600/2021. Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio ed altresì della fase cautelare.”
E, CONSEGUENTEMENTE, respingere tutte le domande ed eccezioni sollevate dall'Appellata quale procuratrice di per tutti i motivi meglio esposti Parte_2 Controparte_2 nell'atto d'appello ed i altresì in questa sede.
Rigettare la comparsa di costituzione e risposta di quale procuratrice di Parte_2
con tutte le domande, eccezioni e conclusioni, in quanto infondata in fatto Controparte_2 ed in diritto. Accertare e dichiarare che non sussiste il diritto dell'appellata Parte_2 in qualità procuratrice di ad agire in via esecutiva in danno dei
[...] Controparte_2 signori ed in forza del decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n° 25824 emesso dal Tribunale di Milani il 11-17.07.2012, notificato il 06.08.2012, munito di formula esecutiva il 02.07.2013, nonché di sentenza n° 14142/2013 emessa dal medesimo Tribunale in data 08.11.2014, in forza di pignoramento immobiliare notificato in data 18.08.2021 ai signori e Reg. Cron,. N° 4099 e Reg. Dep. N° 3057 Pt_1 Parte_4 dell'UNEP di Monza del 05.08.2021 sui beni immobili, sui quali è stata parimenti illegittimamente iscritta ipoteca giudiziale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 al Reg. Gen. 57771, Rep. Part. 9942 in data 27.04.2021, identificati catastalmente al
NCEU del Comune di Correzzana (MI) (oggi Comune appartenente alla Provincia di Monza e
Brianza MB), al foglio 1, particella 63, sub. 1 e sub. 2, per il diritto di proprietà in quota ½ ciascuno in capo ai signor ed attesa, Parte_1 Parte_1
a mente dell'Art. 170 C.C., l'opponibilità nei confronti dell'appellata Parte_2 quale procuratrice di del fondo patrimoniale, costituito dai coniugi Controparte_2
ed per atto del Notaio, dott. Parte_1 Parte_1 Per_1 di Milano, in data 12.12.2008, Rep. N° 110735/12516, trascritto alle Conservatorie dei
[...]
Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 205128/134395 in data 31.12.2008, per le ragioni tutte indicate nei motivi di appello proposti, che qui si richiamano integralmente nel loro contenuto e critica alla sentenza impugnata, unitamente alle deduzioni per gli appellanti e elencate nel verbale d'udienza del 02.07.2024 e formulate in Pt_1 Pt_1 udienza via non esaustiva, che parimenti si richiamano.
Conseguentemente, accertare e dichiarare l' illegittimità sia dell'atto di pignoramento immobiliare, notificato in data 18.08.2021 ai signori e Reg. Cron,. N° Pt_1 Parte_4
4099 e Reg. Dep. N° 3057 dell'UNEP di Monza del 05.08.202, trascritto a richiesta di Guber
Banca S,PA, per alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in Controparte_2 data 22.09..2021 ai n.ri 132459 di Reg. Generale, n° 90024 di Registro Particolare, in danno dei convenuti ed che dell'ipoteca Parte_1 Parte_1 giudiziale iscritta in data 27.04.2021 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 ai n.ri.57771/9942 in danno degli appellanti ed Parte_1
pagina 5 di 14 a richiesta di quale procuratrice di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 perché il 1° trascritto e la 2^ iscritta sugli immobili di proprietà dei signori
[...]
ed facenti parte del fondo patrimoniale della Parte_1 Parte_1 famiglia, contro i quali (beni immobili identificati catastalmente al NCEU del Comune di
Correzzana (MI) (oggi Comuneappartenente alla Provincia di Monza e Brianza MB), al foglio
1, particella 63, sub. 1 e sub. 2, per il diritto di proprietà in quota ½ ciascuno in capo ai signor
ed , l'esecuzione non è ammissibile Parte_1 Parte_1 per tutte le ragioni già dedotte nei motivi d'appello, che si richiamano integralmente.
Conseguentemente,
Ordinarsi la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare notificato in data
18.08.2021 ai signori e Cron. Reg. Cron,. N° 4099 e Reg. Dep. N° 3057 Pt_1 Pt_1 dell'UNEP di Monza del 05.08.202, trascritto a richiesta di Guber Banca S,PA, per CP_2 alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 22.09..2021 ai n.ri
[...]
132459 di Reg. Generale, n° 90024 di Registro Particolare, in danno dei convenuti
[...]
ed ed, altresì, ordinarsi la cancellazione Parte_1 Parte_1 dell'iscrizione di ipoteca giudiziale in data 27.04.2021 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Milano 2 ai n.ri.57771/9942 in danno degli appellanti Parte_1
ed a richiesta di quale procuratrice di
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
CP_2
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA ed oneri di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, e con conferma della liquidazione già fatta dal
Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 06.02.2022 a carico di oltre al Parte_2 rimborso del contributo unificato versato dagli appellanti per il presente grado di giudizio in appello e per la fase cautelare avanti al G.E. del Tribunale di Monza.
Per la denegata ipotesi, si chiede la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, sempre ferma la conferma della liquidazione già fatta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 06.02.2022 a carico di per la fase cautelare.” Parte_2
Per quale procuratrice speciale di CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi espositi:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare con sentenza l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello ex art.
342 c.p.c.;
- accertare e dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello ex art.
348 bis, I comma c.p.c.;
In via principale:
- rigettare l'atto di citazione in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, quindi confermare la Sentenza n. 1658/2023 pubblicata dal Tribunale di Monza, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2
ad agire in via esecutiva in forza di Decreto Ingiuntivo n. 25824 emesso Parte_2 dal Tribunale di Milano il 11-17.07.2012 ritualmente notificato in data 06.08.2012 munito di formula esecutiva il 02/07/2013, nonché di sentenza n. 14142/2013 emessa dal medesimo
Tribunale in data 08.11.2014, sui beni immobili garantiti da ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai Reg. Gen. 57771, Reg. Part. 9942 in
pagina 6 di 14 data 27.04.2021 identificati catastalmente NCEU del Comune di Corezzana (MI) al Foglio 1,
p.lla 63, sub. 1 e sub. 2 per il diritto di proprietà in quota 1/2 ciascuno in capo al sig.
[...]
ed alla sig.ra , attesa l'inopponibilità del fondo Parte_1 Parte_1 patrimoniale del 12.12.2008, Rep. n. 1100735/134395, trascritto alle Conservatorie dei
Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 205128/134395 in data 31.12.2008;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il giudizio di primo grado in qualità di procuratrice speciale di creditrice Parte_2 Controparte_2 procedente nella procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Monza n. R.G.E. 600/2021 avverso i Sig.ri e conveniva Parte_1 Parte_1 in giudizio questi ultimi ai sensi dell'art. 616 c.p.c. affinché venisse accertato e dichiarato il proprio diritto ad agire in via esecutiva sui beni immobili garantiti da ipoteca giudiziale di proprietà dei coniugi convenuti.
In punto di fatto, l'attrice premetteva che:
- la quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_4 [...] nei confronti della società – facente capo ai coniugi - CP_3 Parte_3 Pt_1 aveva incardinato procedura esecutiva in forza di Decreto Ingiuntivo n. 25824 emesso dal
Tribunale di Milano il 17.07.2012 e munito di formula esecutiva il 02/07/2013, nonché di sentenza n. 14142/2013 emessa dal medesimo Tribunale in data 08.11.2014 sui beni immobili garantiti da ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 ai Reg. Gen. 57771, Reg. Part. 9942 in data 27.04.2021 identificati catastalmente
NCEU del Comune di Corezzana (MI) al Foglio 1, p.lla 63, sub. 1 e sub. 2 per il diritto di proprietà in quota 1/2 ciascuno in capo al sig. ed alla sig.ra Parte_1 [...]
Parte_1
- il 31.08.2021 il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_1 proponevano presso il Tribunale di Monza opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. sostenendo l'impignorabilità del bene sottoposto ad esecuzione stante la sua riconducibilità a un fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia ex art. 167 c.c..
- Con ordinanza del 17.02.2022, il Giudice dell'Esecuzione disponeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, concedendo termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
- Con atto di citazione notificato il 19.04.2022 introduceva il giudizio di Parte_2 merito.
Quanto alle ragioni a sostegno della propria domanda, deduceva, in primo Parte_2 luogo, l'inopponibilità del fondo patrimoniale eccepita in opposizione dai Sig.ri Pt_1 ritenendo, con riferimento ai presupposti stabiliti dall'art. 170 c.p.c., che la nozione di bisogni della famiglia fosse da interpretarsi in senso estensivo, vale a dire non limitata alle esigenze essenziali alla sopravvivenza della famiglia. Deduceva, dunque, che i debiti per i quali procedeva - derivanti da un contratto di leasing stipulato dai coniugi con Pt_1 [...]
- fossero da considerarsi assunti per i bisogni della famiglia. CP_3
A conferma della propria ricostruzione parte attrice evidenziava che: pagina 7 di 14 - i signori e erano gli unici soci della società sicché essi Pt_1 Pt_1 Parte_3 partecipavano direttamente e integralmente alla distribuzione degli utili che, pertanto, ben potevano essere utilizzati per le esigenze familiari;
- il contratto di locazione finanziaria era stato sottoscritto per la dal sig. Parte_3 Pt_1 che dichiarava di agire in nome e per conto dell'utilizzatore;
- il contratto di locazione finanziaria stipulato da con Parte_3 Controparte_3 aveva ad oggetto la fornitura di n. 1 ras piegatrice , cioè di un bene strumentale CP_5 all'esercizio dell'impresa dei coniugi;
- la fideiussione per il contratto di locazione di cui sopra veniva rilasciata dai sig.ri e Pt_1
Pt_1
Parte attrice deduceva, inoltre, un'erronea applicazione dei principi sul riparto dell'onere della prova da parte del Giudice dell'Esecuzione. In particolare, i debitori esecutati non avrebbero fornito alcuna prova che il credito in questione derivasse da operazioni finanziarie estranee al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, né sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione in ordine alla conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Si costituivano in giudizio il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_1 chiedendo la conferma della sospensione dell'esecuzione immobiliare e il rigetto di
[...] tutte le domande avversarie, con conseguente dichiarazione di nullità/improcedibilità/improseguibilità ed inefficacia della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 600/2021.
Con sentenza n. 1658/2023, pubblicata in data 13.07.2023, il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di rigettando l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, Parte_2
c.p.c. svolta dal Sig. e dalla Sig.ra e condannando gli opponenti al pagamento Pt_1 Pt_1 delle spese di lite, liquidate in € 8.433,00, oltre IVA, CPA, oneri e accessori. In particolare, il
Tribunale, dopo aver optato per una nozione di bisogni della famiglia ampia e precisato che l'indagine dovesse rivolgersi allo scopo perseguito dal debitore nell'obbligarsi, ha affermato che i coniugi opponenti non avessero adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante. Essi, infatti, non hanno provato adeguatamente i presupposti previsti dall'art. 170 c.p.c.. Viceversa, risulta dall'esame della documentazione in atti che: “(i) il contratto di leasing è stato concluso dalla società della quale gli attuali opponenti erano gli unici soci e di cui il sig. Pt_3
era Amministratore Unico, il sig. deteneva il 902% del capitale sociale, Pt_1 Pt_1 mentre la sig. il restante 10% (fasc. opposta doc. 6); (ii) la natura familiare della società, Pt_1 costituita dal padre del sig. nel 1985 come SNC;
(iii) l'acquisto del macchinario ras Pt_1 piegatrice per incrementare capacità lavorativa dei coniugi, aggiudicandosi CP_5 importanti appalti, come espressamente affermato dagli opponenti nell'atto di costituzione:
“l'impiego di quel macchinario avrebbe aumentato la produttività dell'azienda e le avrebbe consentito di far fronte alle importanti commesse delle cabine elettroniche per Rai, Telecom,
Vodafone e Wind”; (iv) il rilascio di fideiussione personale da parte dei coniugi a garanzia del pagamento della locazione finanziaria, costituisce ulteriore elemento della destinazione dell'acquisto alle esigenze familiari (fasc. opposti doc. 8); (v) la costituzione successiva del fondo patrimoniale alla stipula della fideiussione e alla crisi d'impresa, al fine di sottrarre tali beni dalla garanzia dei debiti contratti anche personalmente dai soci nell'esercizio dell'attività
d'impresa; (vi) i proventi della società contribuivano al mantenimento e sostentamento della pagina 8 di 14 famiglia, come emerge dalle Sentenze nn. 2735/2014 e 2475/2016 del Tribunale di Monza, prodotte dagli opponenti, le quali hanno accertato che tra il 2009 e il 2010 (anni di crisi aziendale che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento del 31.05.2010) la società ha effettuato esborsi, non giustificati, a favore del sig. e della sig. per € 100.941,99, Pt_1 Pt_1 oltre ad € 31.901,72 per emolumenti all'amministratore (fasc. opponenti docc. 32 e 34)”. Sulla base degli elementi sopra elencati, il Tribunale di Monza ha ritenuto che il debito oggetto di controversia fosse stato assunto allo scopo di soddisfare le esigenze della famiglia e che, di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione fosse infondata.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. n. 1658/2023, con atto notificato in data
22.12.2023, i Sig.ri ed hanno proposto Parte_1 Parte_1 appello per i seguenti motivi:
1. Erronea valutazione e/o difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'opponibilità al creditore procedente dell'impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale;
2. Erroneità della sentenza per violazione del principio di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c in relazione all'allegazione svolta dagli opponenti circa i Pronti
Contro
Termine del Sig. ; Pt_1
3. Erroneità della sentenza in quanto il Tribunale avrebbe dovuto ritenere soddisfatto l'onere probatorio posto a carico degli opponenti dall'art. 170 c.c. a fronte del rigetto dell'istanza di esibizione degli estratti conto del Sig. proposta da Pt_1 Parte_2
4. Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 170 c.c. in relazione al concetto di bisogni della famiglia;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2462 c.c. in relazione al capo della sentenza per cui “l'acquisto del macchinario ras piegatrice per incrementare la capacità lavorativa dei coniugi”; CP_5
5.Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 170 c.c. in relazione al concetto di bisogni della famiglia a fronte dell'allegazione dei rimborsi fatti da ai soci e Parte_3 Pt_1
e la loro rinuncia ai compensi;
Pt_1
6. Violazione/erronea applicazione dell'art. 170 c.c. in ragione dell'assenza di alcun intento fraudolento negli appellanti.;
7. Erronea valutazione delle prove ove il giudice ha ritenuto che l'ente finanziario concedente il leasing non fosse a conoscenza dell'estraneità del proprio credito ai bisogni della famiglia
. Pt_1
8. Erroneità della sentenza in punto di condanna alle spese di lite in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 92 comma 2 c.p.c., stante la novità giurisprudenziale inerente all'estensione del concetto di soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Parte_2 dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 comma 1 c.p.c.. In
pagina 9 di 14 via principale, domandava il rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 25.02.2025 con indicazione dei termini di legge per il deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata. L'appello, infatti, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di impugnazione, le modifiche richieste nonché gli errori nei quali, secondo l'appellante, sarebbe incorso il Tribunale.
Quanto al merito ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
I primi cinque motivi di gravame, strettamente connessi in quanto afferenti alla prova dell'estraneità del debito contratto dai Sig.ri e ai bisogni della famiglia, possono Pt_1 Pt_1 essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i
Sig.ri e non avessero assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la Pt_1 Pt_1 prova che il debito derivante dal contratto di leasing fosse estraneo ai bisogni della famiglia.
Viceversa, gli odierni appellanti avrebbero dimostrato, tramite la produzione di Pronti Contro
Termine e di contratti di affitto di immobili riferibili al Sig. , l'esistenza di risorse Pt_1 economiche tali da consentire il mantenimento della famiglia a prescindere dalle entrate derivanti dall'attività di impresa.
Con il secondo motivo gli appellanti sostengono che, siccome l'eccezione relativa alla sussistenza dei Pronti
Contro
Termine non è stata contestata, essa, in quanto pacifica, avrebbe dovuto valere come prova che gli odierni appellanti erano in grado di provvedere ai bisogni della propria famiglia a prescindere dagli utili della società. Piuttosto questi sarebbero serviti alla conservazione dei posti di lavoro dei dipendenti.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono che, poiché l'istanza di esibizione degli estratti conti del Sig. era stata rigettata, non ha potuto dimostrare se nel conto Pt_1 Parte_2 corrente dei coniugi fossero entrati soldi provenienti dalla società.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato mel ritenere che l'acquisto del macchinario ras piegatrice fosse avvenuto per incrementare la capacità CP_5 produttiva dei coniugi. Secondo gli appellanti, infatti, l'utilizzo di tale macchinario sarebbe andato a beneficio dell'azienda e non delle persone fisiche dei soci.
Con il quinto motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata ove interpreta la rinuncia ai compensi da parte degli odierni appellanti come contribuzione al soddisfacimento della famiglia e avrebbe ignorato.
pagina 10 di 14 La Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia escluso la ricorrenza della condizione oggettiva di inopponibilità del fondo patrimoniale costituito dai coniugi , cioè Pt_1
l'estraneità del debito contratto rispetto bisogni della famiglia, facendo corretta applicazione sia del disposto di cui all'art. 170 c.c., sia della disciplina in punto di disponibilità e apprezzamento dei mezzi probatori.
Dal tenore letterale dell'art. 170 c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni conferiti al fondo patrimoniale è segnata dalla destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, sicché il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui detti beni va ricercato non già nella natura intrinseca delle obbligazioni contratte, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (ex multis
Cass. Civ. n. 5834/2023; Cass. Civ. n. 31590/2018; Cass. Civ. n. 8077/2020; Cass. Civ. n.
26126/2019).
Quanto alla nozione di bisogni della famiglia da assumersi a parametro, è ormai consolidata in giurisprudenza un'interpretazione non restrittiva dell'art. 170 c.c., il quale, pertanto, ricomprende tra i bisogni della famiglia non solo le necessità cosiddette essenziali o indispensabili, ma anche tutte quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, compreso quello economico, così come quelle volte al potenziamento della sua capacità lavorativa. Inoltre, essi non sono da intendersi in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo come bisogni percepiti tali dalla famiglia sulla base dell'indirizzo della vita familiare e del tenore di vita prescelto (ex multis Cass.Civ. n. 2904/2021, Cass. Civ. n.
5017/2020).
Coerentemente con i principi appena espressi, il giudice di primo grado ha correttamente incentrato la propria analisi sullo scopo perseguito dai debitori con la stipula del leasing finanziario del macchinario industriale “ras piegatrice ”, prescindendo dalla CP_5 circostanza per cui questo fosse di per sé destinato all'utilizzo nell'ambito dell'attività imprenditoriale ed indagando la relazione della stipula di detto contratto con i bisogni, anche economici, della Famiglia . Pt_1
Ciò posto, ritenuti corretti i contorni dell'esame svolto dal giudice, la Corte rileva come anche l'apprezzamento delle risultanze probatorie risulti pienamente condivisibile. Esso, peraltro, risulta del tutto in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale:
“Atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ove come nella specie venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis Cass.
Civ. n. 2904/2021).
Quanto al caso di specie, preliminarmente, si precisa che costituisce fatto pacifico e non contestato la circostanza che la avesse natura di impresa familiare, dal momento Parte_3 che i Sig. ri e erano gli unici soci (il sig. deteneva il 90% del capitale Pt_1 Pt_1 Pt_1 sociale, mentre la sig.ra il 10%). Dalla coincidenza tra compagine sociale e nucleo Pt_1
pagina 11 di 14 familiare può desumersi, nel caso specifico, una sovrapposizione tra interessi legati all'azienda e bisogni della famiglia, così come confermato da ulteriori indici rilevati dal giudice nel giudizio di primo grado (Cfr. punti III, IV e VII sentenza impugnata, pag. 9).
Con particolare riferimento alle doglianze svolte dagli appellanti, la Corte ritiene che la produzione dei Pronti
Contro
Termine non sia idonea a soddisfare l'onere probatorio gravante sugli opponenti in quanto di per sé nulla dimostrano circa il debito per cui Parte_2 ha agito e nemmeno ne rivelano la relazione di estraneità o meno rispetto ai bisogni della famiglia. La stessa obiezione potrebbe muoversi verso la produzione delle locazioni degli immobili del Sig. , che, comunque, non avrebbero alcun rilievo vista la loro scadenza. Pt_1
A fronte della irrilevanza di dette produzioni, il giudice correttamente non le ha poste a fondamento della propria decisione, senza in alcun modo disattendere il principio di cui all'art. 115 c.p.c.. Inoltre, come già evidenziato dal giudice, eventuali ulteriori fonti di reddito non avrebbero inciso sul giudizio dal momento che, con riferimento ai bisogni della famiglia, occorre tenere in considerazione il tenore di vita condotto dai coniugi.
Seppur non abbia mostrato gli estratti conto del Sig. , sono state Parte_2 Pt_1 comunque dimostrate in giudizio entrate a favore degli appellanti da parte della società Pt_3
in particolare con la produzione delle Sentenze nn. 2735/2014 e 2475/2016 del Tribunale
[...] di Monza, le quali hanno accertato che nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento la società ha effettuato esborsi, non giustificati, a favore del sig. e della sig. per € Pt_1 Pt_1
100.941,99, oltre ad € 31.901,72 per emolumenti all'amministratore (fasc. opponenti docc. 32
e 34). Ciò è sufficiente per desumere come gli utili di impresa contribuissero al mantenimento della famiglia e del suo tenore di vita.
Che l'ottenimento della ras piegatrice fosse funzionale ad incrementare le potenzialità produttive sia dell'azienda in sé considerata, sia, allo stesso tempo, dei coniugi quali soci unici
è dimostrato dall'aggiudicazione di importanti appalti proprio grazie all'impiego di tale macchinario, i cui proventi, come è evidente, non potevano non giovare alla famiglia Pt_1
e alla sua capacità lavorativa, anche considerato che solamente i due coniugi partecipavano alla distribuzione degli utili. Peraltro, dalle Sentenze nn. 2735/2014 e 2475/2016 del Tribunale di
Monza emerge altresì che quanto guadagnato con la costituiva altresì fonte di Parte_3 liquidità per le altre società di famiglia (tra cui la F&G S.r.l.), dimostrando ulteriormente come il debito contratto fosse legato all'incremento della capacità produttiva dei coniugi.
Alla luce di quanto esposto, il giudice ha fatto correttamente applicazione dei principi probatori in tema di opponibilità del fondo patrimoniale e ritenuto non dimostrati i presupposti di cui all'art. 170 c.c..
Ne discende che i primi cinque motivi di appello sono infondati e vanno dunque respinti.
Parimenti infondati sono i motivi sesto e settimo, concernenti entrambi il cosiddetto requisito oggettivo richiesto ai fini dell'opponibilità del fondo patrimoniale dall'art. 170 c.c., ossia la conoscenza da parte dei creditori che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
pagina 12 di 14 In particolare, con il sesto motivo di gravame, gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire un intento fraudolento alla costituzione del fondo patrimoniale avvenuta il
12.12.2008, omettendo di considerare che gli immobili esecutati furono acquistati già nel 1996 con fondi personali del Sig. e non già con attraverso gli utili della Gli Pt_1 Parte_3 appellanti deducono inoltre la prescrizione dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stante il mancato esercizio di detta azione da parte di Controparte_3
quale dante causa del creditore procedente Ne conseguirebbe,
[...] Parte_2 secondo gli appellanti, che l'intento dei Sig. di sottrarre i beni alle ragioni creditorie Pt_1 non può ritenersi accertato.
Con il settimo motivo di appello, gli appellanti deducono che la era già cliente di Parte_3
la quale, avendo interesse che l'impresa continuasse a restituire il capitale già Controparte_3 prestatole, si era adoperata affinché venisse stipulato il leasing con una società appartenente al medesimo gruppo, ossia la Controparte_3
Ebbene, la Corte ritiene le argomentazioni addotte dagli appellanti non conferenti, non avendo alcuna rilevanza giuridica la circostanza che i beni conferiti nel fondo fossero stati comprati antecedentemente con risorse personali della famiglia . Ed invero, nel fondo Pt_1 patrimoniale, per definizione, possono confluire tutti i beni immobili o mobili purché iscritti in pubblici registri, senza che assuma rilevanza la provenienza delle risorse necessarie all'acquisto. Viceversa, assume rilevanza la circostanza pacifica che il fondo patrimoniale è stato trascritto alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 31.12.2008, ossia quando la aveva già una notevole esposizione debitoria, avendo chiuso il bilancio al Pt_3
31/12/2008 in perdita con un patrimonio netto negativo. Così, risulta impossibile pensare che al momento della costituzione del fondo i coniugi non fossero consapevoli della situazione di crisi in cui versava la propria società e del conseguente pregiudizio che sarebbe derivato alle ragioni dei creditori. La circostanza che la osse già cliente di parimenti Pt_3 Controparte_3 non è idonea a dimostrare che la cedente dell'odierna appellata, fosse Controparte_3
a conoscenza dell'estraneità del proprio credito ai bisogni della famiglia . Pt_1
In sintesi, gli odierni appellanti non hanno assolto al duplice onere probatorio di dimostrare, da un lato, l'estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia, dall'altro, la conoscenza da parte del creditore di tale estraneità.
Quanto, infine, all'ottavo motivo di appello la Corte ritiene non sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la copiosa giurisprudenza, anche risalente, sulla questione oggetto di controversia, la quale non può, pertanto, considerarsi innovativa. Il motivo è da rigettarsi in quanto infondato.
Ogni altra deduzione sollevata nel presente giudizio d'appello rimane assorbita o disattesa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr.: Cass. Civ. Sez. Un. N.
9936 del 08.05.2014).
In conclusione, l'appello va integralmente respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 1658/2023 del Tribunale di Monza.
pagina 13 di 14 In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico degli appellanti
[...]
ed vanno poste le spese affrontate da Parte_1 Parte_1 [...] per il presente grado di giudizio, liquidate secondo la nota spese depositata Parte_2 dall'appellata in considerazione del valore della causa (tra € 52.001,00 e € 260.000,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
ed avverso la sentenza del Tribunale di Monza Parte_1 Parte_1
n. 1658/2023, pubblicata in data 13.07.2023, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza n.1658/2023 del Tribunale di Monza;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
12.154,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Milano il 04.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel. Dott.ssa Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 22/12/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1658/2023 pubblicata in data 13/07/2023 TRA
Parte_1
[...]
[...]
CONTRO
quale procuratrice speciale di CP_1 Controparte_2
[...]
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1658/2023, in materia di
“opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, comma 2, c.p.c.)”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_1
“CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc, ma Corte d'Appello di Milano, “contrariis reiectis”, così giudicare.
IN VIA PREGIUDIZIALE
Confermare la sospensione dell'esecuzione del procedimento esecutivo R.G.E n° 600/2021, pendente avanti al Tribunale di Monza, avanti al Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Patrizia
Fantin, promosso da quale procuratrice di contro i Parte_2 Controparte_2 debitori esecutati
[...]
ed Parte_1 Parte_1 pagina 1 di 14 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per tutti i motivi di appello proposti in atto di citazione in appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1658/2023, emessa dal Tribunale di Monza, Giudice dott.ssa
Caterina Giovanetti, nella causa R.G. 3233/2022, pubblicata in data 13.07.2023, mai notificata, accogliere l'appello proposto e conseguentemente, accogliere l'opposizione proposta dai signori e all'esecuzione ed agli atti esecutivi ed accogliere altresì Pt_1 Pt_1 tutte le conclusioni proposte dagli appellanti e nel giudizio di primo grado Pt_1 Pt_1 avanti al Tribunale di Monza R.G. 3233/2022, G.I.; Dott.ssa Caterina Giovanetti, che qui di seguito si riportano.
Per i convenuti sig. e sig.ra Ogni Parte_1 Parte_1 contraria istanza, domanda od eccezione disattesa, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
“contrariis reiectis” così giudicare: Respingere tutte le domande avversarie
PRELIMINARMENTE
Rigettarsi la domanda avversaria di revoca della sospensione dell'esecuzione immobiliare
R.G.E. 600/2021, e, pertanto, si confermi e mantenga la sospensione dell'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E 600/2021, pronunciata con ordinanza dall'Ill.mo signor Giudice, dott.ssa Chiuri, “inaudita altera parte” in data 1°.10.2021 e confermata dal signor G.E., dott.ssa Patrizia Fantin, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data
06.02.2022, e notificata in data 17.02.2022.
In ogni caso rigettarsi la domanda avversaria che l'adito Tribunale disponga la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 600/2021 R.G.E. - Tribunale di Monza, per ciò che non abbia luogo la prosecuzione della predetta procedura esecutiva immobiliare.
NEL MERITO ED IN PRINCIPALITÀ
Respingere tutte le domande avversarie.
Accertare e dichiarare che i beni sottoposti a pignoramento dall'attrice in forza di atto pignoramento immobiliare notificato agli opponenti e Parte_1 [...]
in data 18.08.2021 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario di Monza /Reg. Parte_1
Cron,. N° 4099 e Reg. Dep. N° 3057 dell'UNEP di Monza in data 05.08.2021 a firma dell'Avv
Michele Ventruti, in Comune di Correzzana (MB), A/7 Foglio 1, a/7 particella 63, subalterno
1, vani 8,5, Via Monte Resegone s.n.c. C/6 Foglio 1, particella 63, subalterno 2, cat. C/6, 43 mq, Via Monte Resegone s.n.c., trascritto a richiesta di Guber Banca S,PA, per . CP_2 alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 22.09.2021 ai n.ri CP_2
132459 di Reg. Generale, n° 90024 di Registro Particolare, in danno dei convenuti
[...]
ed non sono pignorabili dall'attrice Parte_1 Parte_1 [...] quale procuratrice di per la loro natura di beni immobili Parte_2 Controparte_2 ricompresi nel fondo patrimoniale della famiglia, costituito dai convenuti e con Pt_1 Pt_1 atto per Notaio dott. in data 12.12.2008, Rep. n° 1100735/134395, trascritto alle Persona_1
Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 205128/134395 in data 31.12.2008,
a fronte della natura del credito portato dei due titoli esecutivi fondanti l'atto di precetto in rinnovazione Cron. 77552 del 25.05.2021 dell'ammontare totale di € 186.279,06, fondato sulla sentenza del Tribunale di Milano n° , emessa in data 08.11.2013, per il credito di P.IVA_1 vantato nei confronti della fallita ditta munita di Controparte_3 Parte_3 formula esecutiva in data 02.04.2014, e sul decreto ingiuntivo n° 25824, emesso dal Tribunale di Milano in data 11-17.07.2012, munito di formula esecutiva in data 24.06.2013.
pagina 2 di 14 Dichiarare la legittimità dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione da parte del G.E., Dott.ssa Chiuri, pronunciata “inaudita altera parte” in data 01.10.2021 e confermata con successiva ordinanza dell'Ill. signor G.E., dott.ssa Patrizia Fantin, del 06.02.2022, notificata ai convenuti
e in data 17.02.2022. e, pertanto, confermare la sospensione dell'esecuzione Pt_1 Pt_1 immobiliare.
Stante l'illegittimità del pignoramento sugli immobili, descritti in narrativa, ricadenti nel fondo patrimoniale della famiglia costituito dai coniugi e dichiarare nulla ed od Pt_1 Pt_1 improcedibile ed, in ogni caso, improseguibile ed inefficace la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 600/2021 radicata da parte attrice avanti al Tribunale di Monza,
Cancelleria dell'Esecuzione Immobiliare, in danno dei convenuti Parte_1
ed e, pertanto, dichiarare l'estinzione della suddetta
[...] Parte_1 procedura esecutiva immobiliare, e, conseguentemente, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare in danno dei convenuti Parte_1
ed
[...] Parte_1
Cron. Reg. Cron. N° 4099 e Reg. Dep. N° 3057 dell'UNEP di Monza del 05.08.2021,
[...] trascritto alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 22.09.2021 al n°
132459 di Registro Generale ed al n° 90024 di Registro Particolare (doc.n° 2 della produzioni avversarie).
Dichiarare altresì l'illegittimità e conseguente nullità e/o improcedibilità e/o inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta dall'attrice presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 al Reg. Gen 57771, Reg. Part. 9942 in data 27.04.2021 a carico degli immobili rientranti nel fondo patrimoniale della famiglia dei convenuti Parte_1 ed trattandosi di atto esecutivo illegittimo, per le medesime ragioni Parte_1 già espresse circa il pignoramento immobiliare, che qui si richiamano, essendo l'iscrizione
d'ipoteca fondata sul decreto ingiuntivo n° 25824, emesso dal Tribunale di Milano in favore di derivante dal contratto di leasing stipulato dalla ditta C,M.S. S.R.L. Controparte_3 per esigenze aziendali, del tutto estraneo ai bisogni della famiglia dei convenuti e Pt_1
(doc. n° 36). Conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pt_1
Milano 2 la cancellazione della predetta ipoteca. Rigettare la richiesta revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 600/2021.
IN VIA SUBORDINATA
Alla luce della prospettazione di che, in atto di pignoramento immobiliare Parte_2 scrive (pag. 2) quanto segue: “che, in data 08.11.2012, era stata trascritta in favore di ai nn. 110182/74425 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 Controparte_3 domanda giudiziale di revoca del fondo patrimoniale (doc. n° 5); “Che con formalità del
05.10.2018 nn. 124516/20171 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 è stata annotata in calce alla trascrizione del fondo patrimoniale del 31.12.2008 nn.n. 205128/134395
Reg. Gen/Part. l'inefficacia del medesimo (doc. 6).” Accertare e dichiarare la nullità ed od inammissibilità ed/od improcedibilità della domanda avversaria e tutti gli atti esecutivi della stessa fondati sulla suddetta prospettazione di contenuta in atto di Parte_2 pignoramento immobiliare (Cron. 4099 e Reg. Dep. 3057 dell'UNEP di Monza), stante la carenza di legittimazione di in qualità di procuratrice di Parte_2 Controparte_2 in quanto cessionaria di (come affermato da Controparte_3 Parte_2
pagina 3 di 14 anche in atto di citazione, a pag. 1), persona giuridica diversa da che aveva Controparte_3 agito in revocatoria, come da sentenza del Tribunale di Monza n° 2735/2014, pronunciata nella causa R.G. 11.241/12 (Giudice: dott. Nardecchia), e pertanto, dichiarare la nullità,
l'inammissibilità, improcedibilità ed /od inefficacia ed od/infondatezza degli atti di esecuzione compiuti da nei confronti dei convenuti ed Parte_2 Parte_1
non avendo e neppure Parte_1 Parte_2 Controparte_3 proposto domanda di revoca del fondo patrimoniale in danno dei convenuti
[...]
ed e non esistendo nessun altro titolo idoneo Parte_1 Parte_1 ad incidere sui beni costituiti nel fondo patrimoniale dei convenuti, per loro natura impignorabili alla luce del titolo esecutivo alla base del pignoramento immobiliare eseguito dall'Ufficiale Giudiziario di Monza contro i convenuti e e, conseguentemente Pt_1 Pt_1 ordinarsi la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare trascritto in data
22.09.2021 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 sugli immobili, siti in
Correzzana (MB), Via Resegone n. 6/A (doc. n° 2 delle produzioni avversarie), ai n.ri 132459 di Registro Generale e 90024 di Registro Particolare, rientranti nel fondo patrimoniale costituito dai signori ed per atto del Parte_1 Parte_1
Notaio di Milano, dott. , in data 12.12.2008, Rep. n°110735/12516, trascritto alle Persona_1
Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 205128/134395 in data 31.12.2008.
Dichiarare inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione di quale Parte_2 procuratrice di in quanto cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_3 per l'esercizio dell'azione di revocatoria in danno del fondo patrimoniale della famiglia dei convenuti, costituito per atto del Notaio di Milano, dott. , in data 12.12.2008, Persona_1
Rep. n° 110735/12516 trascritto alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri
205128/134395 in data 31.12.2008.
Dichiarare altresì l'illegittimità e/o nullità ed/od inammissibilità ed/od improcedibilità ed/od inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta dall'attrice per Parte_2 Controparte_2 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 al Reg. Gen 57771, Reg. Part.
9942 in data 27.04.2021 a carico degli immobili rientranti nel fondo patrimoniale della famiglia dei convenuti ed trattandosi Parte_1 Parte_1 di atto esecutivo illegittimo e/o nullo e/o inammissibile e/o inefficace, essendo l'iscrizione d'ipoteca fondata sul decreto ingiuntivo n° 25824, emesso dal Tribunale di Milano in favore di concernente un credito derivante dalla sottoscrizione di contratto di Controparte_3 leasing tra e Locat S.P.A, dante causa di credito non Parte_3 Controparte_3 garantibile da iscrizione ipotecaria su beni immobili ricompresi nel fondo patrimoniale della famiglia costituito dai convenuti e siccome contratto per ragioni estranee ai bisogni della famiglia Pt_1 Pt_1
(doc. n° 36 di parte convenuta e doc. n° 9 di parte attrice). Conseguentemente, ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 la cancellazione della predetta ipoteca. Rigettare la richiesta revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 600/2021.
IN TUTTI I CASI:
Respingere tutte le domande avversarie.
pagina 4 di 14 Dichiarare la legittimità dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione da parte del G.E., Dott.ssa Chiuri, pronunciata “inaudita altera parte” in data 01.10.2021 e confermata con successiva ordinanza dell'Ill. signor G.E., dott.ssa Patrizia Fantin, del 06.02.2022, notificata ai convenuti in data 17.02.2022. e, pertanto, confermare la sospensione dell'esecuzione immobiliare.
Rigettare la richiesta revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
600/2021.
Dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 600/2021. Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio ed altresì della fase cautelare.”
E, CONSEGUENTEMENTE, respingere tutte le domande ed eccezioni sollevate dall'Appellata quale procuratrice di per tutti i motivi meglio esposti Parte_2 Controparte_2 nell'atto d'appello ed i altresì in questa sede.
Rigettare la comparsa di costituzione e risposta di quale procuratrice di Parte_2
con tutte le domande, eccezioni e conclusioni, in quanto infondata in fatto Controparte_2 ed in diritto. Accertare e dichiarare che non sussiste il diritto dell'appellata Parte_2 in qualità procuratrice di ad agire in via esecutiva in danno dei
[...] Controparte_2 signori ed in forza del decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n° 25824 emesso dal Tribunale di Milani il 11-17.07.2012, notificato il 06.08.2012, munito di formula esecutiva il 02.07.2013, nonché di sentenza n° 14142/2013 emessa dal medesimo Tribunale in data 08.11.2014, in forza di pignoramento immobiliare notificato in data 18.08.2021 ai signori e Reg. Cron,. N° 4099 e Reg. Dep. N° 3057 Pt_1 Parte_4 dell'UNEP di Monza del 05.08.2021 sui beni immobili, sui quali è stata parimenti illegittimamente iscritta ipoteca giudiziale presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 al Reg. Gen. 57771, Rep. Part. 9942 in data 27.04.2021, identificati catastalmente al
NCEU del Comune di Correzzana (MI) (oggi Comune appartenente alla Provincia di Monza e
Brianza MB), al foglio 1, particella 63, sub. 1 e sub. 2, per il diritto di proprietà in quota ½ ciascuno in capo ai signor ed attesa, Parte_1 Parte_1
a mente dell'Art. 170 C.C., l'opponibilità nei confronti dell'appellata Parte_2 quale procuratrice di del fondo patrimoniale, costituito dai coniugi Controparte_2
ed per atto del Notaio, dott. Parte_1 Parte_1 Per_1 di Milano, in data 12.12.2008, Rep. N° 110735/12516, trascritto alle Conservatorie dei
[...]
Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 205128/134395 in data 31.12.2008, per le ragioni tutte indicate nei motivi di appello proposti, che qui si richiamano integralmente nel loro contenuto e critica alla sentenza impugnata, unitamente alle deduzioni per gli appellanti e elencate nel verbale d'udienza del 02.07.2024 e formulate in Pt_1 Pt_1 udienza via non esaustiva, che parimenti si richiamano.
Conseguentemente, accertare e dichiarare l' illegittimità sia dell'atto di pignoramento immobiliare, notificato in data 18.08.2021 ai signori e Reg. Cron,. N° Pt_1 Parte_4
4099 e Reg. Dep. N° 3057 dell'UNEP di Monza del 05.08.202, trascritto a richiesta di Guber
Banca S,PA, per alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in Controparte_2 data 22.09..2021 ai n.ri 132459 di Reg. Generale, n° 90024 di Registro Particolare, in danno dei convenuti ed che dell'ipoteca Parte_1 Parte_1 giudiziale iscritta in data 27.04.2021 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 ai n.ri.57771/9942 in danno degli appellanti ed Parte_1
pagina 5 di 14 a richiesta di quale procuratrice di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 perché il 1° trascritto e la 2^ iscritta sugli immobili di proprietà dei signori
[...]
ed facenti parte del fondo patrimoniale della Parte_1 Parte_1 famiglia, contro i quali (beni immobili identificati catastalmente al NCEU del Comune di
Correzzana (MI) (oggi Comuneappartenente alla Provincia di Monza e Brianza MB), al foglio
1, particella 63, sub. 1 e sub. 2, per il diritto di proprietà in quota ½ ciascuno in capo ai signor
ed , l'esecuzione non è ammissibile Parte_1 Parte_1 per tutte le ragioni già dedotte nei motivi d'appello, che si richiamano integralmente.
Conseguentemente,
Ordinarsi la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare notificato in data
18.08.2021 ai signori e Cron. Reg. Cron,. N° 4099 e Reg. Dep. N° 3057 Pt_1 Pt_1 dell'UNEP di Monza del 05.08.202, trascritto a richiesta di Guber Banca S,PA, per CP_2 alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 22.09..2021 ai n.ri
[...]
132459 di Reg. Generale, n° 90024 di Registro Particolare, in danno dei convenuti
[...]
ed ed, altresì, ordinarsi la cancellazione Parte_1 Parte_1 dell'iscrizione di ipoteca giudiziale in data 27.04.2021 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Milano 2 ai n.ri.57771/9942 in danno degli appellanti Parte_1
ed a richiesta di quale procuratrice di
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
CP_2
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA ed oneri di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, e con conferma della liquidazione già fatta dal
Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 06.02.2022 a carico di oltre al Parte_2 rimborso del contributo unificato versato dagli appellanti per il presente grado di giudizio in appello e per la fase cautelare avanti al G.E. del Tribunale di Monza.
Per la denegata ipotesi, si chiede la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, sempre ferma la conferma della liquidazione già fatta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 06.02.2022 a carico di per la fase cautelare.” Parte_2
Per quale procuratrice speciale di CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi espositi:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare con sentenza l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello ex art.
342 c.p.c.;
- accertare e dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello ex art.
348 bis, I comma c.p.c.;
In via principale:
- rigettare l'atto di citazione in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, quindi confermare la Sentenza n. 1658/2023 pubblicata dal Tribunale di Monza, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2
ad agire in via esecutiva in forza di Decreto Ingiuntivo n. 25824 emesso Parte_2 dal Tribunale di Milano il 11-17.07.2012 ritualmente notificato in data 06.08.2012 munito di formula esecutiva il 02/07/2013, nonché di sentenza n. 14142/2013 emessa dal medesimo
Tribunale in data 08.11.2014, sui beni immobili garantiti da ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai Reg. Gen. 57771, Reg. Part. 9942 in
pagina 6 di 14 data 27.04.2021 identificati catastalmente NCEU del Comune di Corezzana (MI) al Foglio 1,
p.lla 63, sub. 1 e sub. 2 per il diritto di proprietà in quota 1/2 ciascuno in capo al sig.
[...]
ed alla sig.ra , attesa l'inopponibilità del fondo Parte_1 Parte_1 patrimoniale del 12.12.2008, Rep. n. 1100735/134395, trascritto alle Conservatorie dei
Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 205128/134395 in data 31.12.2008;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il giudizio di primo grado in qualità di procuratrice speciale di creditrice Parte_2 Controparte_2 procedente nella procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Monza n. R.G.E. 600/2021 avverso i Sig.ri e conveniva Parte_1 Parte_1 in giudizio questi ultimi ai sensi dell'art. 616 c.p.c. affinché venisse accertato e dichiarato il proprio diritto ad agire in via esecutiva sui beni immobili garantiti da ipoteca giudiziale di proprietà dei coniugi convenuti.
In punto di fatto, l'attrice premetteva che:
- la quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_4 [...] nei confronti della società – facente capo ai coniugi - CP_3 Parte_3 Pt_1 aveva incardinato procedura esecutiva in forza di Decreto Ingiuntivo n. 25824 emesso dal
Tribunale di Milano il 17.07.2012 e munito di formula esecutiva il 02/07/2013, nonché di sentenza n. 14142/2013 emessa dal medesimo Tribunale in data 08.11.2014 sui beni immobili garantiti da ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 2 ai Reg. Gen. 57771, Reg. Part. 9942 in data 27.04.2021 identificati catastalmente
NCEU del Comune di Corezzana (MI) al Foglio 1, p.lla 63, sub. 1 e sub. 2 per il diritto di proprietà in quota 1/2 ciascuno in capo al sig. ed alla sig.ra Parte_1 [...]
Parte_1
- il 31.08.2021 il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_1 proponevano presso il Tribunale di Monza opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. sostenendo l'impignorabilità del bene sottoposto ad esecuzione stante la sua riconducibilità a un fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia ex art. 167 c.c..
- Con ordinanza del 17.02.2022, il Giudice dell'Esecuzione disponeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, concedendo termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
- Con atto di citazione notificato il 19.04.2022 introduceva il giudizio di Parte_2 merito.
Quanto alle ragioni a sostegno della propria domanda, deduceva, in primo Parte_2 luogo, l'inopponibilità del fondo patrimoniale eccepita in opposizione dai Sig.ri Pt_1 ritenendo, con riferimento ai presupposti stabiliti dall'art. 170 c.p.c., che la nozione di bisogni della famiglia fosse da interpretarsi in senso estensivo, vale a dire non limitata alle esigenze essenziali alla sopravvivenza della famiglia. Deduceva, dunque, che i debiti per i quali procedeva - derivanti da un contratto di leasing stipulato dai coniugi con Pt_1 [...]
- fossero da considerarsi assunti per i bisogni della famiglia. CP_3
A conferma della propria ricostruzione parte attrice evidenziava che: pagina 7 di 14 - i signori e erano gli unici soci della società sicché essi Pt_1 Pt_1 Parte_3 partecipavano direttamente e integralmente alla distribuzione degli utili che, pertanto, ben potevano essere utilizzati per le esigenze familiari;
- il contratto di locazione finanziaria era stato sottoscritto per la dal sig. Parte_3 Pt_1 che dichiarava di agire in nome e per conto dell'utilizzatore;
- il contratto di locazione finanziaria stipulato da con Parte_3 Controparte_3 aveva ad oggetto la fornitura di n. 1 ras piegatrice , cioè di un bene strumentale CP_5 all'esercizio dell'impresa dei coniugi;
- la fideiussione per il contratto di locazione di cui sopra veniva rilasciata dai sig.ri e Pt_1
Pt_1
Parte attrice deduceva, inoltre, un'erronea applicazione dei principi sul riparto dell'onere della prova da parte del Giudice dell'Esecuzione. In particolare, i debitori esecutati non avrebbero fornito alcuna prova che il credito in questione derivasse da operazioni finanziarie estranee al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, né sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione in ordine alla conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Si costituivano in giudizio il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_1 chiedendo la conferma della sospensione dell'esecuzione immobiliare e il rigetto di
[...] tutte le domande avversarie, con conseguente dichiarazione di nullità/improcedibilità/improseguibilità ed inefficacia della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 600/2021.
Con sentenza n. 1658/2023, pubblicata in data 13.07.2023, il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di rigettando l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, Parte_2
c.p.c. svolta dal Sig. e dalla Sig.ra e condannando gli opponenti al pagamento Pt_1 Pt_1 delle spese di lite, liquidate in € 8.433,00, oltre IVA, CPA, oneri e accessori. In particolare, il
Tribunale, dopo aver optato per una nozione di bisogni della famiglia ampia e precisato che l'indagine dovesse rivolgersi allo scopo perseguito dal debitore nell'obbligarsi, ha affermato che i coniugi opponenti non avessero adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante. Essi, infatti, non hanno provato adeguatamente i presupposti previsti dall'art. 170 c.p.c.. Viceversa, risulta dall'esame della documentazione in atti che: “(i) il contratto di leasing è stato concluso dalla società della quale gli attuali opponenti erano gli unici soci e di cui il sig. Pt_3
era Amministratore Unico, il sig. deteneva il 902% del capitale sociale, Pt_1 Pt_1 mentre la sig. il restante 10% (fasc. opposta doc. 6); (ii) la natura familiare della società, Pt_1 costituita dal padre del sig. nel 1985 come SNC;
(iii) l'acquisto del macchinario ras Pt_1 piegatrice per incrementare capacità lavorativa dei coniugi, aggiudicandosi CP_5 importanti appalti, come espressamente affermato dagli opponenti nell'atto di costituzione:
“l'impiego di quel macchinario avrebbe aumentato la produttività dell'azienda e le avrebbe consentito di far fronte alle importanti commesse delle cabine elettroniche per Rai, Telecom,
Vodafone e Wind”; (iv) il rilascio di fideiussione personale da parte dei coniugi a garanzia del pagamento della locazione finanziaria, costituisce ulteriore elemento della destinazione dell'acquisto alle esigenze familiari (fasc. opposti doc. 8); (v) la costituzione successiva del fondo patrimoniale alla stipula della fideiussione e alla crisi d'impresa, al fine di sottrarre tali beni dalla garanzia dei debiti contratti anche personalmente dai soci nell'esercizio dell'attività
d'impresa; (vi) i proventi della società contribuivano al mantenimento e sostentamento della pagina 8 di 14 famiglia, come emerge dalle Sentenze nn. 2735/2014 e 2475/2016 del Tribunale di Monza, prodotte dagli opponenti, le quali hanno accertato che tra il 2009 e il 2010 (anni di crisi aziendale che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento del 31.05.2010) la società ha effettuato esborsi, non giustificati, a favore del sig. e della sig. per € 100.941,99, Pt_1 Pt_1 oltre ad € 31.901,72 per emolumenti all'amministratore (fasc. opponenti docc. 32 e 34)”. Sulla base degli elementi sopra elencati, il Tribunale di Monza ha ritenuto che il debito oggetto di controversia fosse stato assunto allo scopo di soddisfare le esigenze della famiglia e che, di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione fosse infondata.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. n. 1658/2023, con atto notificato in data
22.12.2023, i Sig.ri ed hanno proposto Parte_1 Parte_1 appello per i seguenti motivi:
1. Erronea valutazione e/o difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'opponibilità al creditore procedente dell'impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale;
2. Erroneità della sentenza per violazione del principio di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c in relazione all'allegazione svolta dagli opponenti circa i Pronti
Contro
Termine del Sig. ; Pt_1
3. Erroneità della sentenza in quanto il Tribunale avrebbe dovuto ritenere soddisfatto l'onere probatorio posto a carico degli opponenti dall'art. 170 c.c. a fronte del rigetto dell'istanza di esibizione degli estratti conto del Sig. proposta da Pt_1 Parte_2
4. Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 170 c.c. in relazione al concetto di bisogni della famiglia;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2462 c.c. in relazione al capo della sentenza per cui “l'acquisto del macchinario ras piegatrice per incrementare la capacità lavorativa dei coniugi”; CP_5
5.Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 170 c.c. in relazione al concetto di bisogni della famiglia a fronte dell'allegazione dei rimborsi fatti da ai soci e Parte_3 Pt_1
e la loro rinuncia ai compensi;
Pt_1
6. Violazione/erronea applicazione dell'art. 170 c.c. in ragione dell'assenza di alcun intento fraudolento negli appellanti.;
7. Erronea valutazione delle prove ove il giudice ha ritenuto che l'ente finanziario concedente il leasing non fosse a conoscenza dell'estraneità del proprio credito ai bisogni della famiglia
. Pt_1
8. Erroneità della sentenza in punto di condanna alle spese di lite in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 92 comma 2 c.p.c., stante la novità giurisprudenziale inerente all'estensione del concetto di soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Parte_2 dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 comma 1 c.p.c.. In
pagina 9 di 14 via principale, domandava il rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 25.02.2025 con indicazione dei termini di legge per il deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata. L'appello, infatti, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di impugnazione, le modifiche richieste nonché gli errori nei quali, secondo l'appellante, sarebbe incorso il Tribunale.
Quanto al merito ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
I primi cinque motivi di gravame, strettamente connessi in quanto afferenti alla prova dell'estraneità del debito contratto dai Sig.ri e ai bisogni della famiglia, possono Pt_1 Pt_1 essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i
Sig.ri e non avessero assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la Pt_1 Pt_1 prova che il debito derivante dal contratto di leasing fosse estraneo ai bisogni della famiglia.
Viceversa, gli odierni appellanti avrebbero dimostrato, tramite la produzione di Pronti Contro
Termine e di contratti di affitto di immobili riferibili al Sig. , l'esistenza di risorse Pt_1 economiche tali da consentire il mantenimento della famiglia a prescindere dalle entrate derivanti dall'attività di impresa.
Con il secondo motivo gli appellanti sostengono che, siccome l'eccezione relativa alla sussistenza dei Pronti
Contro
Termine non è stata contestata, essa, in quanto pacifica, avrebbe dovuto valere come prova che gli odierni appellanti erano in grado di provvedere ai bisogni della propria famiglia a prescindere dagli utili della società. Piuttosto questi sarebbero serviti alla conservazione dei posti di lavoro dei dipendenti.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono che, poiché l'istanza di esibizione degli estratti conti del Sig. era stata rigettata, non ha potuto dimostrare se nel conto Pt_1 Parte_2 corrente dei coniugi fossero entrati soldi provenienti dalla società.
Con il quarto motivo gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato mel ritenere che l'acquisto del macchinario ras piegatrice fosse avvenuto per incrementare la capacità CP_5 produttiva dei coniugi. Secondo gli appellanti, infatti, l'utilizzo di tale macchinario sarebbe andato a beneficio dell'azienda e non delle persone fisiche dei soci.
Con il quinto motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata ove interpreta la rinuncia ai compensi da parte degli odierni appellanti come contribuzione al soddisfacimento della famiglia e avrebbe ignorato.
pagina 10 di 14 La Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia escluso la ricorrenza della condizione oggettiva di inopponibilità del fondo patrimoniale costituito dai coniugi , cioè Pt_1
l'estraneità del debito contratto rispetto bisogni della famiglia, facendo corretta applicazione sia del disposto di cui all'art. 170 c.c., sia della disciplina in punto di disponibilità e apprezzamento dei mezzi probatori.
Dal tenore letterale dell'art. 170 c.c. si ricava che la possibilità di aggressione dei beni conferiti al fondo patrimoniale è segnata dalla destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari, sicché il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui detti beni va ricercato non già nella natura intrinseca delle obbligazioni contratte, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (ex multis
Cass. Civ. n. 5834/2023; Cass. Civ. n. 31590/2018; Cass. Civ. n. 8077/2020; Cass. Civ. n.
26126/2019).
Quanto alla nozione di bisogni della famiglia da assumersi a parametro, è ormai consolidata in giurisprudenza un'interpretazione non restrittiva dell'art. 170 c.c., il quale, pertanto, ricomprende tra i bisogni della famiglia non solo le necessità cosiddette essenziali o indispensabili, ma anche tutte quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, compreso quello economico, così come quelle volte al potenziamento della sua capacità lavorativa. Inoltre, essi non sono da intendersi in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo come bisogni percepiti tali dalla famiglia sulla base dell'indirizzo della vita familiare e del tenore di vita prescelto (ex multis Cass.Civ. n. 2904/2021, Cass. Civ. n.
5017/2020).
Coerentemente con i principi appena espressi, il giudice di primo grado ha correttamente incentrato la propria analisi sullo scopo perseguito dai debitori con la stipula del leasing finanziario del macchinario industriale “ras piegatrice ”, prescindendo dalla CP_5 circostanza per cui questo fosse di per sé destinato all'utilizzo nell'ambito dell'attività imprenditoriale ed indagando la relazione della stipula di detto contratto con i bisogni, anche economici, della Famiglia . Pt_1
Ciò posto, ritenuti corretti i contorni dell'esame svolto dal giudice, la Corte rileva come anche l'apprezzamento delle risultanze probatorie risulti pienamente condivisibile. Esso, peraltro, risulta del tutto in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale:
“Atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ove come nella specie venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis Cass.
Civ. n. 2904/2021).
Quanto al caso di specie, preliminarmente, si precisa che costituisce fatto pacifico e non contestato la circostanza che la avesse natura di impresa familiare, dal momento Parte_3 che i Sig. ri e erano gli unici soci (il sig. deteneva il 90% del capitale Pt_1 Pt_1 Pt_1 sociale, mentre la sig.ra il 10%). Dalla coincidenza tra compagine sociale e nucleo Pt_1
pagina 11 di 14 familiare può desumersi, nel caso specifico, una sovrapposizione tra interessi legati all'azienda e bisogni della famiglia, così come confermato da ulteriori indici rilevati dal giudice nel giudizio di primo grado (Cfr. punti III, IV e VII sentenza impugnata, pag. 9).
Con particolare riferimento alle doglianze svolte dagli appellanti, la Corte ritiene che la produzione dei Pronti
Contro
Termine non sia idonea a soddisfare l'onere probatorio gravante sugli opponenti in quanto di per sé nulla dimostrano circa il debito per cui Parte_2 ha agito e nemmeno ne rivelano la relazione di estraneità o meno rispetto ai bisogni della famiglia. La stessa obiezione potrebbe muoversi verso la produzione delle locazioni degli immobili del Sig. , che, comunque, non avrebbero alcun rilievo vista la loro scadenza. Pt_1
A fronte della irrilevanza di dette produzioni, il giudice correttamente non le ha poste a fondamento della propria decisione, senza in alcun modo disattendere il principio di cui all'art. 115 c.p.c.. Inoltre, come già evidenziato dal giudice, eventuali ulteriori fonti di reddito non avrebbero inciso sul giudizio dal momento che, con riferimento ai bisogni della famiglia, occorre tenere in considerazione il tenore di vita condotto dai coniugi.
Seppur non abbia mostrato gli estratti conto del Sig. , sono state Parte_2 Pt_1 comunque dimostrate in giudizio entrate a favore degli appellanti da parte della società Pt_3
in particolare con la produzione delle Sentenze nn. 2735/2014 e 2475/2016 del Tribunale
[...] di Monza, le quali hanno accertato che nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento la società ha effettuato esborsi, non giustificati, a favore del sig. e della sig. per € Pt_1 Pt_1
100.941,99, oltre ad € 31.901,72 per emolumenti all'amministratore (fasc. opponenti docc. 32
e 34). Ciò è sufficiente per desumere come gli utili di impresa contribuissero al mantenimento della famiglia e del suo tenore di vita.
Che l'ottenimento della ras piegatrice fosse funzionale ad incrementare le potenzialità produttive sia dell'azienda in sé considerata, sia, allo stesso tempo, dei coniugi quali soci unici
è dimostrato dall'aggiudicazione di importanti appalti proprio grazie all'impiego di tale macchinario, i cui proventi, come è evidente, non potevano non giovare alla famiglia Pt_1
e alla sua capacità lavorativa, anche considerato che solamente i due coniugi partecipavano alla distribuzione degli utili. Peraltro, dalle Sentenze nn. 2735/2014 e 2475/2016 del Tribunale di
Monza emerge altresì che quanto guadagnato con la costituiva altresì fonte di Parte_3 liquidità per le altre società di famiglia (tra cui la F&G S.r.l.), dimostrando ulteriormente come il debito contratto fosse legato all'incremento della capacità produttiva dei coniugi.
Alla luce di quanto esposto, il giudice ha fatto correttamente applicazione dei principi probatori in tema di opponibilità del fondo patrimoniale e ritenuto non dimostrati i presupposti di cui all'art. 170 c.c..
Ne discende che i primi cinque motivi di appello sono infondati e vanno dunque respinti.
Parimenti infondati sono i motivi sesto e settimo, concernenti entrambi il cosiddetto requisito oggettivo richiesto ai fini dell'opponibilità del fondo patrimoniale dall'art. 170 c.c., ossia la conoscenza da parte dei creditori che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
pagina 12 di 14 In particolare, con il sesto motivo di gravame, gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire un intento fraudolento alla costituzione del fondo patrimoniale avvenuta il
12.12.2008, omettendo di considerare che gli immobili esecutati furono acquistati già nel 1996 con fondi personali del Sig. e non già con attraverso gli utili della Gli Pt_1 Parte_3 appellanti deducono inoltre la prescrizione dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stante il mancato esercizio di detta azione da parte di Controparte_3
quale dante causa del creditore procedente Ne conseguirebbe,
[...] Parte_2 secondo gli appellanti, che l'intento dei Sig. di sottrarre i beni alle ragioni creditorie Pt_1 non può ritenersi accertato.
Con il settimo motivo di appello, gli appellanti deducono che la era già cliente di Parte_3
la quale, avendo interesse che l'impresa continuasse a restituire il capitale già Controparte_3 prestatole, si era adoperata affinché venisse stipulato il leasing con una società appartenente al medesimo gruppo, ossia la Controparte_3
Ebbene, la Corte ritiene le argomentazioni addotte dagli appellanti non conferenti, non avendo alcuna rilevanza giuridica la circostanza che i beni conferiti nel fondo fossero stati comprati antecedentemente con risorse personali della famiglia . Ed invero, nel fondo Pt_1 patrimoniale, per definizione, possono confluire tutti i beni immobili o mobili purché iscritti in pubblici registri, senza che assuma rilevanza la provenienza delle risorse necessarie all'acquisto. Viceversa, assume rilevanza la circostanza pacifica che il fondo patrimoniale è stato trascritto alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 31.12.2008, ossia quando la aveva già una notevole esposizione debitoria, avendo chiuso il bilancio al Pt_3
31/12/2008 in perdita con un patrimonio netto negativo. Così, risulta impossibile pensare che al momento della costituzione del fondo i coniugi non fossero consapevoli della situazione di crisi in cui versava la propria società e del conseguente pregiudizio che sarebbe derivato alle ragioni dei creditori. La circostanza che la osse già cliente di parimenti Pt_3 Controparte_3 non è idonea a dimostrare che la cedente dell'odierna appellata, fosse Controparte_3
a conoscenza dell'estraneità del proprio credito ai bisogni della famiglia . Pt_1
In sintesi, gli odierni appellanti non hanno assolto al duplice onere probatorio di dimostrare, da un lato, l'estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia, dall'altro, la conoscenza da parte del creditore di tale estraneità.
Quanto, infine, all'ottavo motivo di appello la Corte ritiene non sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la copiosa giurisprudenza, anche risalente, sulla questione oggetto di controversia, la quale non può, pertanto, considerarsi innovativa. Il motivo è da rigettarsi in quanto infondato.
Ogni altra deduzione sollevata nel presente giudizio d'appello rimane assorbita o disattesa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr.: Cass. Civ. Sez. Un. N.
9936 del 08.05.2014).
In conclusione, l'appello va integralmente respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 1658/2023 del Tribunale di Monza.
pagina 13 di 14 In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico degli appellanti
[...]
ed vanno poste le spese affrontate da Parte_1 Parte_1 [...] per il presente grado di giudizio, liquidate secondo la nota spese depositata Parte_2 dall'appellata in considerazione del valore della causa (tra € 52.001,00 e € 260.000,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
ed avverso la sentenza del Tribunale di Monza Parte_1 Parte_1
n. 1658/2023, pubblicata in data 13.07.2023, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza n.1658/2023 del Tribunale di Monza;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
12.154,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Milano il 04.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Maria Grazia Federici
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