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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21784/2019, riservata in decisione all'udienza del 24.01.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c, promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli al viale Antonio Gramsci n. 11, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Cicatiello che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni alla pec Email_1
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del , Controparte_1 Controparte_2
c.f. via Arenula n. 70 – 00186 Roma, domiciliato ex lege P.IVA_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli, Via Armando Diaz n.
11;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.01.2025, per parte attrice, l'Avv. Laura Marchetta, per delega dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, si riportava ai propri scritti difensivi
1 ed alle osservazioni formulate e comunicate anche al CTU.
Per parte convenuta, l'Avv. dello Stato Amedeo Speranza si riportava ai propri scritti difensivi, evidenziando che, alla luce della CTU acquisita,
l'infortunio è avvenuto occasionalmente. Pertanto, deduceva l'infondatezza della domanda per difetto di nesso causale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009,
n. 69.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore
[...]
conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Pt_1
in persona del Ministro pro tempore, per Controparte_1
ivi sentirvi dichiarare la responsabilità del predetto dicastero nella produzione dell'evento dedotto in lite e, per l'effetto, condannarlo a risarcire il danno subito.
Precisamente, deduceva l'attore che:
- in data 2.4.2014 veniva recluso presso la Casa Circondariale di
Napoli-Poggioreale Giuseppe Salvia, reparto Napoli, piano 3°, cella n.
50;
- gli veniva assegnata una branda al cd. terzo livello, cioè alla fila più alta dei letti a castello (per l'appunto la terza da terra), posta ad un'altezza superiore ai m 2 dal pavimento e senza alcuna sponda protettiva;
- nella notte del 4.8.2014, durante il sonno, l'attore, all'epoca di anni 33, cadeva dalla propria branda, prima sbattendo violentemente la testa contro un'altra branda posta al di sotto della sua e, poi, rovinando sul
2 pavimento;
- a seguito di detta caduta, alle ore 22:00, veniva condotto al pronto soccorso dell'istituto penitenziario al fine di essere medicato, avendo riportato una ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare dx con conseguente applicazione di 3 punti di sutura, previa medicazione e iniezione di tetanus gamma 500 Ui/2 ml;
- poco dopo la caduta, per ragioni di sicurezza, furono smontate le brande poste al terzo livello dei letti a castello;
- in data 5.8.2014, alle ore 19:00, lamentando una forte emicrania riferibile al trauma del giorno precedente, veniva refertato nuovamente e medicato e gli veniva somministrata tachipirina 1000;
- in data 6.8.2014, il necessitava nuovamente di visita presso Pt_1
il pronto soccorso poiché lamentava, in corrispondenza della zona della ferita, un'aumentata sensibilità del cuoio capelluto;
- in data 8.8.2014, veniva condotto presso il pronto soccorso per visita chirurgica per rimozione dei punti di sutura, prescrizione di brufen per
5 gg;
- Successivamente, come si evince dalla cartella clinica prodotta, il veniva continuamente sottoposto ad ulteriori esami e visite Pt_1
mediche specialistiche a causa della perduranza della sintomatologia dolorosa al cranio e per l'insorgenza di fortissime cefalee;
- La situazione clinica del non migliorava al punto che, in data Pt_1
29.10.2014, il medico di turno della casa circondariale chiedeva ricovero ospedaliero, in pari data alle ore 22 giungeva in P.S. per
“sanguinamento dalle orecchie e dal naso causato dal trauma cranico”;
- Nel corso dei mesi, i diversi medici dell'istituto richiedevano
3 ripetutamente consulenza neurologica, effettuata solo in data
13.2.2015, a causa della cefalea cronica insorta a seguito del trauma;
- A tutt'oggi, risulta affetto da postumi permanenti Parte_1
invalidanti causati dall'evento de quo, tra cui in particolare insostenibili cefalee croniche, una riduzione del visus di circa -3 gradi ad entrambi gli occhi con conseguente utilizzo necessario degli occhiali, uno sfregio permanente in viso cioè la cicatrice del trauma ed un disturbo d'ansia generalizzato con attacchi di panico tanto da essere in cura presso il reparto psichiatrico della casa circondariale.
L'attore, tanto brevemente premesso, citava il convenuto Controparte_1
al fine di ottenere la condannare del
[...] Controparte_1
al pagamento della somma non inferiore ad € 395.736,00 a titolo
[...] di risarcimento per l'invalidità permanente, oltre invalidità temporanea totale e parziale nonché danno morale, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
2. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 21784/2019, all'udienza del 17.12.2019, si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, il , a mezzo di comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, contestando ed impugnando in toto l'esposizione in fatto ed in diritto contenuta in citazione.
Segnatamente, veniva, in primo luogo, sostenuta l'insussistenza di qualsivoglia responsabiltà del convenuto in ordine ai fatti di causa, CP_1
poiché dall'istruttoria condotta dal convenuto è emerso che CP_1
l'evento è stato cagionato dalla negligenza dello stesso attore, come emerge dalla relazione di servizio redatta nell'immediatezza dei fatti, per cui non sussisterebbe il nesso di causalità tra i danni patiti dall'odierno attore e la condotta dell' Amministrazione Penitenziaria.
4 Pertanto, l'Avvocatura dello Stato concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice per infondatezza;
in subordine, per la riduzione del quantum richiesto sia perché manifestamente eccessivo sia per concorso di colpa del danneggiato e spese vinte.
3. Ammessa ed espletata la prova testimoniale (all'udienza del 23.02.2021 veniva escusso il teste di parte attrice;
all'udienza del 07.06.2022 Tes_1
veniva escusso il teste di parte attrice ) ed espletata la ctu medica, Tes_2
subentrato un nuovo Gi, all'udienza del 24.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. Deve osservarsi che parte attrice ha invocato la responsabilità ex art. 2051
c.c. di parte convenuta.
Risulta, quindi, utile richiamare brevemente i principi applicabili al caso in esame, per poi esaminare le risultanze istruttorie alla luce di tali principi.
Parte convenuta, in quanto custode, in ossequio all'art. 2051 c.c., è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito. E', quindi, prevista una presunzione di responsabilità in relazione ai sinistri causati.
Tale responsabilità, tuttavia, è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe o che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
L'art. 2051 c.c. è certamente una fattispecie di responsabilità c.d. oggettiva ma giammai potrebbe configurare una responsabilità presunta iuris et de iure, di tal che, la circostanza che sussista un rapporto di custodia tra la res ed il
5 preteso danneggiante non solleva l'attore dalla puntuale dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Ancora, la più recente giurisprudenza, in relazione al nesso di causalità, si è così espressa: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Ord. 20943/2022).
Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni oggetto dell'altrui custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa
(Cass. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. n. 7125 del 21.03.2023; Cass.
2075 del 13/02/2002).
La presunzione è, infatti, collegata al rapporto di custodia ed è limitata ai danni prodotti dalla cosa nell'estrinsecazione del dinamismo di cui è dotata o per l'interazione di altri fattori causali, che la forniscono del dinamismo di cui manca.
Il criterio di imputazione è costituito dal rapporto oggettivo di custodia, sul quale la giurisprudenza costruisce il dovere di vigilare e tenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danno a terzi (Cass. 14.6.1999
n. 5885).
Il meccanismo della presunzione postula la prova - che fa carico al danneggiato- del nesso causale fra la cosa custodita ed il danno: il contenuto
6 della prova deve essere relazionato alla presunzione, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare che l'evento lesivo si pone nella normale linea evolutiva del dinamismo originario o acquisito della cosa custodita (Cass. 6.8.1997
n. 7276).
Il limite della responsabilità è costituito dal caso fortuito esteso fino a comprendere il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cass. 11.6.1998
n. 5796)ed il relativo onere probatorio fa carico al custode.
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017).
In particolare, è stato affermato che, pur in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del
18.07.2023).
In sintesi, in ordine al riparto dell'onere della prova, occorre affermare che: da un lato, il danneggiato deve provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass.
n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001), ovvero, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass.
7 civ. n. 858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come "causa" dell'incidente e non come mera "occasione" dello stesso
(cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n. 7276/1997); dall'altro, il presunto danneggiante, per sottrarsi da responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, che coincide con "l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
28811/2008 e n. 11227/2008)".
In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in ordine al caso fortuito, che esso può essere costituito anche dal fatto del danneggiato, che è idoneo a interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso anche quando non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost (ex plurimis cfr. Cass. n. 8777/2019; Cass.
n. 9640/2018).
5. Occorre, quindi, valutare se, alla luce dei principi sopra esposti e degli esiti dell'istruttoria, nel caso concreto, possa ritenersi provato che il sinistro occorso al sig. sia stato determinato dalle condizioni del letto della Pt_1
propria cella da altra causa non imputabile all' Amministrazione
Penitenziaria.
Si è rammentato, innanzi, come anche la più accorsata giurisprudenza riconosca che il bene oggetto di custodia debba manifestare, per le sue qualità anche contingenti, una lesività, ossia un'attitudine a ledere beni giuridici rilevanti di chi può con questo venire in contatto.
Nel caso di specie, parte attrice ha prospettato che la colpa
8 dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbe stata quella di assegnare ai detenuti brande poste ad un'altezza eccessiva dal suolo e prive di protezioni, idonee ad impedire la caduta accidentale del detenuto durante il sonno.
Tuttavia, tale tesi appare smentita sia dal dato empirico sia dalle emergenze istruttorie.
Entrambi i testimoni escussi nel corso della causa (compagni di cella de non sono stati in grado di riferire l'esatta dinamica della caduta. Pt_1
In particolare, all'udienza del 23.02.2021 veniva escusso il teste di parte attrice , il quale dichiarava " Sono a conoscenza dei fatti di Tes_1
causa in quanto ero compagno di cella dello stesso. Era l'agosto del 2014 e stavamo vedendo la televisione, con le luci spente. All'improvviso ho visto il che cadeva dal letto. Non so come sia caduto. Bello e buono l'ho Pt_1
visto a terra che perdeva sangue dalla testa. Non so dire come sia accaduto.
Chiamammo le guardie che se lo portarono. L'indomani mattina ritornò in cella ed era tutto bendato, e non riusciva nemmeno a parlare, non so se per il dolore o altro. Il stava al terzo livello delle brande, ad un'altezza Pt_1
di circa due metri. I letti erano privi di protezione laterale. Penso che il stesse dormendo poco prima della sua caduta ". Pt_1
All'udienza del 07.06.2022 veniva escusso il teste , il quale Tes_2 affermava: “Era il 4 agosto 2014 ed ero recluso insieme a Parte_1
presso il carcere di Poggioreale padiglione Napoli. I letti presenti erano letti
a castello a 3 livelli ed il si trovava al terzo livello, all'improvviso, Pt_1
ho visto il che cadeva dal letto ed urtava con la testa a terra. Pt_1
Chiamammo gli agenti della Polizia penitenziaria che lo portarono in infermeria. Quando tornò aveva una vistosa ferita sulla fronte ed era in evidente stato di shock. Nei giorni successivi lamentava un forte mal di testa.
Dopo i fatti il terzo livello dei letti a castello fu eliminato. Preciso che il letto
9 non era dotato di sponde protettive ”.
Dalla disamina delle deposizione testimoniali emerge che i testi stavano guardando la televisione e, quindi, hanno assistito alla caduta non nella fase iniziale della stessa, bensì nella fase terminale, allorquando il urtava Pt_1
la testa e cascava a terra.
Al riguardo, non può non evidenziarsi come lo stesso abbia Pt_1
dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, al personale della Polizia Penitenziaria intervenuto di essere caduto poiché aveva appoggiato male il piede cercando di scendere dalla branda e aveva firmato una dichiarazione in cui espressamente escludeva ogni responsabilità dell' Amministrazione
Penitenziaria.
In particolare, dalla relazione di servizio prodotta dal convenuto e CP_1
redatta dalla Polizia Penitenziaria si evince che l'agente di polizia penitenziaria, intorno alle ore 22.00 circa, del 4 agosto 2014, durante un normale giro d'ispezione veniva chiamato proprio dal il quale gli Pt_1
riferiva che “mentre tentava di scendere dalla branda, era scivolato con il piede d'appoggio e cadendo era urtato sullo spigolo della branda procurandosi un taglio al sopracciglio dx”.
A seguito di ciò, il sig. veniva prontamente accompagnato presso il Pt_1
pronto soccorso per ricevere le cure del caso.
Dunque, nell'immediatezza dei fatti, lo stesso attore ammetteva che l'infortunio era derivato da sua esclusiva colpa;
che era sveglio e stava tentando di scendere dalla branda.
Pertanto, nella vicenda in esame, non può assolutamente escludersi (anzi le dichiarazione rese dalla parte attrice nell'immediatezza dei fatti la avvalora) una ricostruzione diversa da quella prospettata dal nell'atto Pt_1
introduttivo, ossia che egli sia caduto non durante il sonno, ma perché aveva
10 poggiato male il piede mentre cercava di scendere dal letto.
Ciò confermerebbe la caduta, evento pacificamente avvenuto, ma la causa della stessa sarebbe addebitabile ad una disattenzione dello stesso attore.
Va osservato che, da ultimo, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
18/11/2024, n. 29639) ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani) caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(basta la colpa del leso, non occorrendo la abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o eccezionalità del suo comportamento: così Cass.
20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento dannoso (Cass. 09/07/2023 n. 26142)”.
Come ha significativamente ribadito la più recente giurisprudenza, “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n.
20986).
Inoltre, con riferimento al danno conseguenza si evidenzia, poi, che non vi è alcuna prova che le numerose patologie lamentate dall'attore siano derivate
11 proprio dalla caduta avvenuta nell'agosto del 2014.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
6. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della obiettiva controvertibilità dei fatti, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Le spese di ctu vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, Parte_1
così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso, in Napoli, in data 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Vittorio Guarriello.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21784/2019, riservata in decisione all'udienza del 24.01.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c, promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli al viale Antonio Gramsci n. 11, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Cicatiello che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni alla pec Email_1
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del , Controparte_1 Controparte_2
c.f. via Arenula n. 70 – 00186 Roma, domiciliato ex lege P.IVA_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli, Via Armando Diaz n.
11;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.01.2025, per parte attrice, l'Avv. Laura Marchetta, per delega dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, si riportava ai propri scritti difensivi
1 ed alle osservazioni formulate e comunicate anche al CTU.
Per parte convenuta, l'Avv. dello Stato Amedeo Speranza si riportava ai propri scritti difensivi, evidenziando che, alla luce della CTU acquisita,
l'infortunio è avvenuto occasionalmente. Pertanto, deduceva l'infondatezza della domanda per difetto di nesso causale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009,
n. 69.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore
[...]
conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Pt_1
in persona del Ministro pro tempore, per Controparte_1
ivi sentirvi dichiarare la responsabilità del predetto dicastero nella produzione dell'evento dedotto in lite e, per l'effetto, condannarlo a risarcire il danno subito.
Precisamente, deduceva l'attore che:
- in data 2.4.2014 veniva recluso presso la Casa Circondariale di
Napoli-Poggioreale Giuseppe Salvia, reparto Napoli, piano 3°, cella n.
50;
- gli veniva assegnata una branda al cd. terzo livello, cioè alla fila più alta dei letti a castello (per l'appunto la terza da terra), posta ad un'altezza superiore ai m 2 dal pavimento e senza alcuna sponda protettiva;
- nella notte del 4.8.2014, durante il sonno, l'attore, all'epoca di anni 33, cadeva dalla propria branda, prima sbattendo violentemente la testa contro un'altra branda posta al di sotto della sua e, poi, rovinando sul
2 pavimento;
- a seguito di detta caduta, alle ore 22:00, veniva condotto al pronto soccorso dell'istituto penitenziario al fine di essere medicato, avendo riportato una ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare dx con conseguente applicazione di 3 punti di sutura, previa medicazione e iniezione di tetanus gamma 500 Ui/2 ml;
- poco dopo la caduta, per ragioni di sicurezza, furono smontate le brande poste al terzo livello dei letti a castello;
- in data 5.8.2014, alle ore 19:00, lamentando una forte emicrania riferibile al trauma del giorno precedente, veniva refertato nuovamente e medicato e gli veniva somministrata tachipirina 1000;
- in data 6.8.2014, il necessitava nuovamente di visita presso Pt_1
il pronto soccorso poiché lamentava, in corrispondenza della zona della ferita, un'aumentata sensibilità del cuoio capelluto;
- in data 8.8.2014, veniva condotto presso il pronto soccorso per visita chirurgica per rimozione dei punti di sutura, prescrizione di brufen per
5 gg;
- Successivamente, come si evince dalla cartella clinica prodotta, il veniva continuamente sottoposto ad ulteriori esami e visite Pt_1
mediche specialistiche a causa della perduranza della sintomatologia dolorosa al cranio e per l'insorgenza di fortissime cefalee;
- La situazione clinica del non migliorava al punto che, in data Pt_1
29.10.2014, il medico di turno della casa circondariale chiedeva ricovero ospedaliero, in pari data alle ore 22 giungeva in P.S. per
“sanguinamento dalle orecchie e dal naso causato dal trauma cranico”;
- Nel corso dei mesi, i diversi medici dell'istituto richiedevano
3 ripetutamente consulenza neurologica, effettuata solo in data
13.2.2015, a causa della cefalea cronica insorta a seguito del trauma;
- A tutt'oggi, risulta affetto da postumi permanenti Parte_1
invalidanti causati dall'evento de quo, tra cui in particolare insostenibili cefalee croniche, una riduzione del visus di circa -3 gradi ad entrambi gli occhi con conseguente utilizzo necessario degli occhiali, uno sfregio permanente in viso cioè la cicatrice del trauma ed un disturbo d'ansia generalizzato con attacchi di panico tanto da essere in cura presso il reparto psichiatrico della casa circondariale.
L'attore, tanto brevemente premesso, citava il convenuto Controparte_1
al fine di ottenere la condannare del
[...] Controparte_1
al pagamento della somma non inferiore ad € 395.736,00 a titolo
[...] di risarcimento per l'invalidità permanente, oltre invalidità temporanea totale e parziale nonché danno morale, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
2. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 21784/2019, all'udienza del 17.12.2019, si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, il , a mezzo di comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, contestando ed impugnando in toto l'esposizione in fatto ed in diritto contenuta in citazione.
Segnatamente, veniva, in primo luogo, sostenuta l'insussistenza di qualsivoglia responsabiltà del convenuto in ordine ai fatti di causa, CP_1
poiché dall'istruttoria condotta dal convenuto è emerso che CP_1
l'evento è stato cagionato dalla negligenza dello stesso attore, come emerge dalla relazione di servizio redatta nell'immediatezza dei fatti, per cui non sussisterebbe il nesso di causalità tra i danni patiti dall'odierno attore e la condotta dell' Amministrazione Penitenziaria.
4 Pertanto, l'Avvocatura dello Stato concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice per infondatezza;
in subordine, per la riduzione del quantum richiesto sia perché manifestamente eccessivo sia per concorso di colpa del danneggiato e spese vinte.
3. Ammessa ed espletata la prova testimoniale (all'udienza del 23.02.2021 veniva escusso il teste di parte attrice;
all'udienza del 07.06.2022 Tes_1
veniva escusso il teste di parte attrice ) ed espletata la ctu medica, Tes_2
subentrato un nuovo Gi, all'udienza del 24.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. Deve osservarsi che parte attrice ha invocato la responsabilità ex art. 2051
c.c. di parte convenuta.
Risulta, quindi, utile richiamare brevemente i principi applicabili al caso in esame, per poi esaminare le risultanze istruttorie alla luce di tali principi.
Parte convenuta, in quanto custode, in ossequio all'art. 2051 c.c., è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito. E', quindi, prevista una presunzione di responsabilità in relazione ai sinistri causati.
Tale responsabilità, tuttavia, è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe o che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
L'art. 2051 c.c. è certamente una fattispecie di responsabilità c.d. oggettiva ma giammai potrebbe configurare una responsabilità presunta iuris et de iure, di tal che, la circostanza che sussista un rapporto di custodia tra la res ed il
5 preteso danneggiante non solleva l'attore dalla puntuale dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Ancora, la più recente giurisprudenza, in relazione al nesso di causalità, si è così espressa: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Ord. 20943/2022).
Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni oggetto dell'altrui custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa
(Cass. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. n. 7125 del 21.03.2023; Cass.
2075 del 13/02/2002).
La presunzione è, infatti, collegata al rapporto di custodia ed è limitata ai danni prodotti dalla cosa nell'estrinsecazione del dinamismo di cui è dotata o per l'interazione di altri fattori causali, che la forniscono del dinamismo di cui manca.
Il criterio di imputazione è costituito dal rapporto oggettivo di custodia, sul quale la giurisprudenza costruisce il dovere di vigilare e tenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danno a terzi (Cass. 14.6.1999
n. 5885).
Il meccanismo della presunzione postula la prova - che fa carico al danneggiato- del nesso causale fra la cosa custodita ed il danno: il contenuto
6 della prova deve essere relazionato alla presunzione, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare che l'evento lesivo si pone nella normale linea evolutiva del dinamismo originario o acquisito della cosa custodita (Cass. 6.8.1997
n. 7276).
Il limite della responsabilità è costituito dal caso fortuito esteso fino a comprendere il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cass. 11.6.1998
n. 5796)ed il relativo onere probatorio fa carico al custode.
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017).
In particolare, è stato affermato che, pur in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del
18.07.2023).
In sintesi, in ordine al riparto dell'onere della prova, occorre affermare che: da un lato, il danneggiato deve provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass.
n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001), ovvero, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass.
7 civ. n. 858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come "causa" dell'incidente e non come mera "occasione" dello stesso
(cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n. 7276/1997); dall'altro, il presunto danneggiante, per sottrarsi da responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, che coincide con "l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
28811/2008 e n. 11227/2008)".
In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in ordine al caso fortuito, che esso può essere costituito anche dal fatto del danneggiato, che è idoneo a interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso anche quando non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost (ex plurimis cfr. Cass. n. 8777/2019; Cass.
n. 9640/2018).
5. Occorre, quindi, valutare se, alla luce dei principi sopra esposti e degli esiti dell'istruttoria, nel caso concreto, possa ritenersi provato che il sinistro occorso al sig. sia stato determinato dalle condizioni del letto della Pt_1
propria cella da altra causa non imputabile all' Amministrazione
Penitenziaria.
Si è rammentato, innanzi, come anche la più accorsata giurisprudenza riconosca che il bene oggetto di custodia debba manifestare, per le sue qualità anche contingenti, una lesività, ossia un'attitudine a ledere beni giuridici rilevanti di chi può con questo venire in contatto.
Nel caso di specie, parte attrice ha prospettato che la colpa
8 dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbe stata quella di assegnare ai detenuti brande poste ad un'altezza eccessiva dal suolo e prive di protezioni, idonee ad impedire la caduta accidentale del detenuto durante il sonno.
Tuttavia, tale tesi appare smentita sia dal dato empirico sia dalle emergenze istruttorie.
Entrambi i testimoni escussi nel corso della causa (compagni di cella de non sono stati in grado di riferire l'esatta dinamica della caduta. Pt_1
In particolare, all'udienza del 23.02.2021 veniva escusso il teste di parte attrice , il quale dichiarava " Sono a conoscenza dei fatti di Tes_1
causa in quanto ero compagno di cella dello stesso. Era l'agosto del 2014 e stavamo vedendo la televisione, con le luci spente. All'improvviso ho visto il che cadeva dal letto. Non so come sia caduto. Bello e buono l'ho Pt_1
visto a terra che perdeva sangue dalla testa. Non so dire come sia accaduto.
Chiamammo le guardie che se lo portarono. L'indomani mattina ritornò in cella ed era tutto bendato, e non riusciva nemmeno a parlare, non so se per il dolore o altro. Il stava al terzo livello delle brande, ad un'altezza Pt_1
di circa due metri. I letti erano privi di protezione laterale. Penso che il stesse dormendo poco prima della sua caduta ". Pt_1
All'udienza del 07.06.2022 veniva escusso il teste , il quale Tes_2 affermava: “Era il 4 agosto 2014 ed ero recluso insieme a Parte_1
presso il carcere di Poggioreale padiglione Napoli. I letti presenti erano letti
a castello a 3 livelli ed il si trovava al terzo livello, all'improvviso, Pt_1
ho visto il che cadeva dal letto ed urtava con la testa a terra. Pt_1
Chiamammo gli agenti della Polizia penitenziaria che lo portarono in infermeria. Quando tornò aveva una vistosa ferita sulla fronte ed era in evidente stato di shock. Nei giorni successivi lamentava un forte mal di testa.
Dopo i fatti il terzo livello dei letti a castello fu eliminato. Preciso che il letto
9 non era dotato di sponde protettive ”.
Dalla disamina delle deposizione testimoniali emerge che i testi stavano guardando la televisione e, quindi, hanno assistito alla caduta non nella fase iniziale della stessa, bensì nella fase terminale, allorquando il urtava Pt_1
la testa e cascava a terra.
Al riguardo, non può non evidenziarsi come lo stesso abbia Pt_1
dichiarato, nell'immediatezza dei fatti, al personale della Polizia Penitenziaria intervenuto di essere caduto poiché aveva appoggiato male il piede cercando di scendere dalla branda e aveva firmato una dichiarazione in cui espressamente escludeva ogni responsabilità dell' Amministrazione
Penitenziaria.
In particolare, dalla relazione di servizio prodotta dal convenuto e CP_1
redatta dalla Polizia Penitenziaria si evince che l'agente di polizia penitenziaria, intorno alle ore 22.00 circa, del 4 agosto 2014, durante un normale giro d'ispezione veniva chiamato proprio dal il quale gli Pt_1
riferiva che “mentre tentava di scendere dalla branda, era scivolato con il piede d'appoggio e cadendo era urtato sullo spigolo della branda procurandosi un taglio al sopracciglio dx”.
A seguito di ciò, il sig. veniva prontamente accompagnato presso il Pt_1
pronto soccorso per ricevere le cure del caso.
Dunque, nell'immediatezza dei fatti, lo stesso attore ammetteva che l'infortunio era derivato da sua esclusiva colpa;
che era sveglio e stava tentando di scendere dalla branda.
Pertanto, nella vicenda in esame, non può assolutamente escludersi (anzi le dichiarazione rese dalla parte attrice nell'immediatezza dei fatti la avvalora) una ricostruzione diversa da quella prospettata dal nell'atto Pt_1
introduttivo, ossia che egli sia caduto non durante il sonno, ma perché aveva
10 poggiato male il piede mentre cercava di scendere dal letto.
Ciò confermerebbe la caduta, evento pacificamente avvenuto, ma la causa della stessa sarebbe addebitabile ad una disattenzione dello stesso attore.
Va osservato che, da ultimo, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
18/11/2024, n. 29639) ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani) caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(basta la colpa del leso, non occorrendo la abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o eccezionalità del suo comportamento: così Cass.
20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento dannoso (Cass. 09/07/2023 n. 26142)”.
Come ha significativamente ribadito la più recente giurisprudenza, “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n.
20986).
Inoltre, con riferimento al danno conseguenza si evidenzia, poi, che non vi è alcuna prova che le numerose patologie lamentate dall'attore siano derivate
11 proprio dalla caduta avvenuta nell'agosto del 2014.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
6. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della obiettiva controvertibilità dei fatti, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Le spese di ctu vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, Parte_1
così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso, in Napoli, in data 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Vittorio Guarriello.
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