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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GA IE SC, Relatore
LAURINO ANDREA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - C.F. Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON RA S.r.l. - C.F. Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2022 - DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 564/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate.
Resistente/Appellato: parimenti dopo aver discusso il procedimento, insiste nel rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di diniego indicato in epigrafe chiedendone l'annullamento. In data 06.10.2025 la Ricorrente_1 ha notificato, tramite PEC, ad ON RA SR il ricorso oggi in esame al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego IMU, prot. n.
18239/2025, emesso e notificato da ON RA SR in data 08.07.2025 (all. n. 1), Con tale atto di diniego ON RA SR ha respinto l'istanza, presentata dalla Ricorrente_1, con prot. n. 16286/2025 del 13.06.2025 (all. n. 2), volta ad ottenere il rimborso dell'IMU versata per le annualità dal 2020 al 2024 in relazione all'unità immobiliare di proprietà della ricorrente, ubicata in Luogo_1 via Indirizzo_1 , per un totale di euro 15.818,95. Con il presente ricorso la Ricorrente_1
chiede l'annullamento del diniego IMU prot. n. 18239/2025 sollevando le seguenti eccezioni: legittimità del rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 759 della L. n. 160/2019, oltre che dell'art. 7, comma 1 lett. I), del D.lgs. n. 504/1992; violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, difetto e/o carente motivazione per assoluta inferenza con il caso di specie. ON RA SR, affermando la legittimità del diniego di rimborso
IMU, con tale memoria di costituzione, chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo avere esaminato gli atti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di essere accolto. Sulla legittimità del provvedimento di diniego di rimborso IMU questa Corte rileva che correttamente ON
RA SR, prima di emettere il provvedimento di diniego di rimborso IMU, ha predisposto legittimamente una serie di attività di verifica e di acquisizione di dati allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'applicazione dell'esenzione dal versamento dell'IMU. In effetti, nel provvedimento sono specificate le motivazioni di fatto e di diritto che hanno determinato il diniego: in particolare sono riportate le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nella fattispecie concreta e, altresì, la giurisprudenza di legittimità. In base all'art.1, comma 759 lett. g), della Legge n. 160/2019: “Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera …”; L'art. 1, comma 770, della Legge n. 160/2019 prevede che: “Gli enti di cui al comma
759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione_1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014…”;
L'art. 10, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale IMU, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 108 del 29.09.2020 e s.m.i., prevede che: “2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:…… b) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222….”; L'art. 17 del Regolamento comunale IMU -Dichiarazione- stabilisce che:“1. La dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata nei termini e modalità stabiliti dai commi 769 e 770, L. 160/2019.. In deroga a quanto disposto dal comma 769,
L. 160/2019, i soggetti di cui all'articolo 10 comma 2 lett. b) e articolo 10, commi 3 e 4 del presente regolamento sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno ….”. La Ricorrente_1 è l'ente Ricorrente_1, cioè un ente senza scopo di lucro, che in base al proprio Statuto provvede alla “a) tutela previdenziale integrativa obbligatoria integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla Legge del 22.07.1966 n. 613, in favore di coloro che svolgono attività di intermediazione riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1742 c.c.; b) alla formazione, alla qualificazione professionale, all'assistenza sociale e alla solidarietà in favore degli iscritti”, come peraltro affermato nel ricorso introduttivo. In qualità di ente non commerciale, al fine, però, di poter usufruire dell'esenzione IMU è necessario e richiesto dalla Legge e dal Regolamento comunale la presentazione della dichiarazione IMU. In effetti ON RA SR, nel diniego dell'istanza di rimborso, ha specificato in maniera chiara e dettagliata che il rimborso IMU per le annualità dal 2020 al 2024 non può essere riconosciuto in quanto non è stato assolto l'obbligo dichiarativo. La Ricorrente_1 non ha presentato alcuna dichiarazione IMU per gli immobili oggetto dell'istanza, per gli anni 2020-2024 e di conseguenza, ON
RA SR legittimamente ha respinto l'istanza di rimborso. Quanto sopra esposto è confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato peraltro anche nel provvedimento di diniego. Con
l'ordinanza n. 37385 del 21.12.2022 la Suprema Corte afferma che “per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, si deve fare riferimento al D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213….. Il D.M.
19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'art. 91-bis, citato comma 3, all'art. 6 stabilisce che "gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui al D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2 nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento …… Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio;
il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica”.
Gli enti non profit non possono ottenere l'esenzione IMU se omettono di presentare la dichiarazione (cfr. altresì Cass. ord. n. 20290/2024, Cass. sent. n. 32742/2022). Tale obbligo dichiarativo non si configura quale mera dichiarazione di scienza, ma quale atto di volontà volto a manifestare l'intendimento di avvalersi del beneficio fiscale, con la conseguenza che la sua omissione determina la decadenza dal diritto all'agevolazione. La dichiarazione, infatti, assolve a una funzione pubblicistica essenziale, poiché pone l'ente impositore nelle condizioni di esercitare tempestivamente la propria potestà di controllo e di programmare in maniera corretta le risorse finanziarie necessarie alla gestione della fiscalità locale. In effetti in mancanza di una dichiarazione puntuale, completa e tempestiva, è oggettivamente impossibile per l'Ente impositore verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'esenzione. La normativa vigente (art. 1, commi 759 e 770, L. 160/2019; art. 7, D. Lgs. 504/1992; D.M.
200/2012 e D.M. 24/04/2024) attribuisce alla dichiarazione una funzione costitutiva del diritto al beneficio, proprio perché è attraverso tale atto che l'Ente non commerciale manifesta la volontà di avvalersi dell'agevolazione e consente al Comune di esercitare il proprio potere di controllo. L'assenza della dichiarazione impedisce ogni forma di riscontro amministrativo sui presupposti di legge (natura dell'immobile, effettivo utilizzo non commerciale, destinazione esclusiva ad attività istituzionali) e priva l'Amministrazione degli elementi necessari per accertare la spettanza del beneficio. In tale situazione, non è possibile supplire con accertamenti d'ufficio o valutazioni postume, poiché ciò determinerebbe un'inammissibile elusione del principio di tipicità e tassatività delle agevolazioni tributarie, oltre a vanificare la ratio stessa dell'obbligo dichiarativo, che è quella di garantire certezza, tempestività e trasparenza nei rapporti tra contribuente e
Amministrazione. Inoltre il termine per inoltrare la denuncia è perentorio. Lo ha statuito la Cassazione, sez. trib., con la sentenza n. 24200 del 09.09.2024. Per i giudici di legittimità “……. 11. il riconoscimento del beneficio in esame postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale”, che ha “natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma. Scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria …. (cfr. Cass., ord. nn.
37385/2022 e Cass. sent. n. 5190/2022 sopra citate). . La dichiarazione in oggetto va poi considerata come atto di volontà e non come mera ed emendabile dichiarazione di scienza. Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., sez. trib., del 28.12.2023, n. 36175; Cass. del 13.12.2021 n. 39681, Cass. del 13.01.2016 n.
389; Cass., sez. un., del 30.06.2016 n. 13378; Cass. del 21.12.2016 Cass. del 15.01.2019 n. 711; Cass. del
18.05.2021)
Sulla base di quanto sopra esposto l'obbligo dichiarativo sussiste indipendente dall'attività accertativa dell'ente impositore, né può considerarsi alternativo al versamento dell'imposta contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di controparte. L'accesso all'esenzione è subordinato alla presentazione annuale della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, come stabilito dal D.M. MEF n. 200/2012
e dai successivi D.M. del 26/06/2014 e D.M. del 24/04/2024 (modello dichiarazione IMU), dove sono approvati i modelli di dichiarazione e sono previste e le relative istruzioni di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni.
Al riguardo si precisa, altresì, che è principio consolidato in giurisprudenza che la normativa in materia di agevolazione e/o esenzione è di stretta interpretazione: invero le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono interpretazioni analogica o estensiva con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. Cass. del 07.05.2008 n. 11106, Cass. del 07.03.2013 n. 2925, Cass. del 21.06.2017 n. 15407, Cass. del 16.05.2019 n. 13145, Cass. del 28.10.2020 n. 23692).
Sulla scorta delle disposizioni di legge in materia nonché della copiosa giurisprudenza di legittimità citata la
Corte ritiene che il provvedimento di diniego emesso e notificato da ON RA SR è correttamente motivato e quindi non c'è stata alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente .
In conclusione sulla scorta delle motivazioni sopra esposte in fatto e in diritto risulta con evidenza che l'operato di ON RA SR sia legittimo e che tutte le eccezioni, sollevate dalla difesa di controparte, vadano respinte. Tuttavia, la natura, la questione e complessità della materia trattata consigliano l'intera compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GA IE SC, Relatore
LAURINO ANDREA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - C.F. Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON RA S.r.l. - C.F. Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2022 - DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 18239 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 564/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate.
Resistente/Appellato: parimenti dopo aver discusso il procedimento, insiste nel rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di diniego indicato in epigrafe chiedendone l'annullamento. In data 06.10.2025 la Ricorrente_1 ha notificato, tramite PEC, ad ON RA SR il ricorso oggi in esame al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego IMU, prot. n.
18239/2025, emesso e notificato da ON RA SR in data 08.07.2025 (all. n. 1), Con tale atto di diniego ON RA SR ha respinto l'istanza, presentata dalla Ricorrente_1, con prot. n. 16286/2025 del 13.06.2025 (all. n. 2), volta ad ottenere il rimborso dell'IMU versata per le annualità dal 2020 al 2024 in relazione all'unità immobiliare di proprietà della ricorrente, ubicata in Luogo_1 via Indirizzo_1 , per un totale di euro 15.818,95. Con il presente ricorso la Ricorrente_1
chiede l'annullamento del diniego IMU prot. n. 18239/2025 sollevando le seguenti eccezioni: legittimità del rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 759 della L. n. 160/2019, oltre che dell'art. 7, comma 1 lett. I), del D.lgs. n. 504/1992; violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, difetto e/o carente motivazione per assoluta inferenza con il caso di specie. ON RA SR, affermando la legittimità del diniego di rimborso
IMU, con tale memoria di costituzione, chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo avere esaminato gli atti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di essere accolto. Sulla legittimità del provvedimento di diniego di rimborso IMU questa Corte rileva che correttamente ON
RA SR, prima di emettere il provvedimento di diniego di rimborso IMU, ha predisposto legittimamente una serie di attività di verifica e di acquisizione di dati allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'applicazione dell'esenzione dal versamento dell'IMU. In effetti, nel provvedimento sono specificate le motivazioni di fatto e di diritto che hanno determinato il diniego: in particolare sono riportate le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nella fattispecie concreta e, altresì, la giurisprudenza di legittimità. In base all'art.1, comma 759 lett. g), della Legge n. 160/2019: “Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera …”; L'art. 1, comma 770, della Legge n. 160/2019 prevede che: “Gli enti di cui al comma
759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione_1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014…”;
L'art. 10, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale IMU, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 108 del 29.09.2020 e s.m.i., prevede che: “2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:…… b) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222….”; L'art. 17 del Regolamento comunale IMU -Dichiarazione- stabilisce che:“1. La dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata nei termini e modalità stabiliti dai commi 769 e 770, L. 160/2019.. In deroga a quanto disposto dal comma 769,
L. 160/2019, i soggetti di cui all'articolo 10 comma 2 lett. b) e articolo 10, commi 3 e 4 del presente regolamento sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno ….”. La Ricorrente_1 è l'ente Ricorrente_1, cioè un ente senza scopo di lucro, che in base al proprio Statuto provvede alla “a) tutela previdenziale integrativa obbligatoria integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla Legge del 22.07.1966 n. 613, in favore di coloro che svolgono attività di intermediazione riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1742 c.c.; b) alla formazione, alla qualificazione professionale, all'assistenza sociale e alla solidarietà in favore degli iscritti”, come peraltro affermato nel ricorso introduttivo. In qualità di ente non commerciale, al fine, però, di poter usufruire dell'esenzione IMU è necessario e richiesto dalla Legge e dal Regolamento comunale la presentazione della dichiarazione IMU. In effetti ON RA SR, nel diniego dell'istanza di rimborso, ha specificato in maniera chiara e dettagliata che il rimborso IMU per le annualità dal 2020 al 2024 non può essere riconosciuto in quanto non è stato assolto l'obbligo dichiarativo. La Ricorrente_1 non ha presentato alcuna dichiarazione IMU per gli immobili oggetto dell'istanza, per gli anni 2020-2024 e di conseguenza, ON
RA SR legittimamente ha respinto l'istanza di rimborso. Quanto sopra esposto è confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato peraltro anche nel provvedimento di diniego. Con
l'ordinanza n. 37385 del 21.12.2022 la Suprema Corte afferma che “per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, si deve fare riferimento al D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, art. 91-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213….. Il D.M.
19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'art. 91-bis, citato comma 3, all'art. 6 stabilisce che "gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui al D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 2 nonchè gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento …… Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio;
il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica”.
Gli enti non profit non possono ottenere l'esenzione IMU se omettono di presentare la dichiarazione (cfr. altresì Cass. ord. n. 20290/2024, Cass. sent. n. 32742/2022). Tale obbligo dichiarativo non si configura quale mera dichiarazione di scienza, ma quale atto di volontà volto a manifestare l'intendimento di avvalersi del beneficio fiscale, con la conseguenza che la sua omissione determina la decadenza dal diritto all'agevolazione. La dichiarazione, infatti, assolve a una funzione pubblicistica essenziale, poiché pone l'ente impositore nelle condizioni di esercitare tempestivamente la propria potestà di controllo e di programmare in maniera corretta le risorse finanziarie necessarie alla gestione della fiscalità locale. In effetti in mancanza di una dichiarazione puntuale, completa e tempestiva, è oggettivamente impossibile per l'Ente impositore verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'esenzione. La normativa vigente (art. 1, commi 759 e 770, L. 160/2019; art. 7, D. Lgs. 504/1992; D.M.
200/2012 e D.M. 24/04/2024) attribuisce alla dichiarazione una funzione costitutiva del diritto al beneficio, proprio perché è attraverso tale atto che l'Ente non commerciale manifesta la volontà di avvalersi dell'agevolazione e consente al Comune di esercitare il proprio potere di controllo. L'assenza della dichiarazione impedisce ogni forma di riscontro amministrativo sui presupposti di legge (natura dell'immobile, effettivo utilizzo non commerciale, destinazione esclusiva ad attività istituzionali) e priva l'Amministrazione degli elementi necessari per accertare la spettanza del beneficio. In tale situazione, non è possibile supplire con accertamenti d'ufficio o valutazioni postume, poiché ciò determinerebbe un'inammissibile elusione del principio di tipicità e tassatività delle agevolazioni tributarie, oltre a vanificare la ratio stessa dell'obbligo dichiarativo, che è quella di garantire certezza, tempestività e trasparenza nei rapporti tra contribuente e
Amministrazione. Inoltre il termine per inoltrare la denuncia è perentorio. Lo ha statuito la Cassazione, sez. trib., con la sentenza n. 24200 del 09.09.2024. Per i giudici di legittimità “……. 11. il riconoscimento del beneficio in esame postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale”, che ha “natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma. Scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria …. (cfr. Cass., ord. nn.
37385/2022 e Cass. sent. n. 5190/2022 sopra citate). . La dichiarazione in oggetto va poi considerata come atto di volontà e non come mera ed emendabile dichiarazione di scienza. Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., sez. trib., del 28.12.2023, n. 36175; Cass. del 13.12.2021 n. 39681, Cass. del 13.01.2016 n.
389; Cass., sez. un., del 30.06.2016 n. 13378; Cass. del 21.12.2016 Cass. del 15.01.2019 n. 711; Cass. del
18.05.2021)
Sulla base di quanto sopra esposto l'obbligo dichiarativo sussiste indipendente dall'attività accertativa dell'ente impositore, né può considerarsi alternativo al versamento dell'imposta contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di controparte. L'accesso all'esenzione è subordinato alla presentazione annuale della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, come stabilito dal D.M. MEF n. 200/2012
e dai successivi D.M. del 26/06/2014 e D.M. del 24/04/2024 (modello dichiarazione IMU), dove sono approvati i modelli di dichiarazione e sono previste e le relative istruzioni di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni.
Al riguardo si precisa, altresì, che è principio consolidato in giurisprudenza che la normativa in materia di agevolazione e/o esenzione è di stretta interpretazione: invero le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono interpretazioni analogica o estensiva con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. Cass. del 07.05.2008 n. 11106, Cass. del 07.03.2013 n. 2925, Cass. del 21.06.2017 n. 15407, Cass. del 16.05.2019 n. 13145, Cass. del 28.10.2020 n. 23692).
Sulla scorta delle disposizioni di legge in materia nonché della copiosa giurisprudenza di legittimità citata la
Corte ritiene che il provvedimento di diniego emesso e notificato da ON RA SR è correttamente motivato e quindi non c'è stata alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente .
In conclusione sulla scorta delle motivazioni sopra esposte in fatto e in diritto risulta con evidenza che l'operato di ON RA SR sia legittimo e che tutte le eccezioni, sollevate dalla difesa di controparte, vadano respinte. Tuttavia, la natura, la questione e complessità della materia trattata consigliano l'intera compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge il ricorso. Compensa le spese di lite.