Sentenza breve 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 04/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- del provvedimento adottato in data 19 novembre 2024, notificato il 27 novembre 2024, con cui il Questore della provincia di Venezia ha negato al ricorrente il rilascio del richiesto permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, incluso l’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, emesso e notificato sempre il 27 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, espone in fatto:
- di essere entrato in Italia il 13 gennaio 2024, pochi mesi prima di compiere diciotto anni, come minore straniero non accompagnato ai sensi della normativa vigente;
- di essere stato preso in carico in data 16 gennaio 2024 dallo sportello del Comune di Venezia per minori stranieri non accompagnati, il quale ha avviato le procedure per il suo affidamento e il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- di essere stato affidato con decreto del Tribunale di Venezia del 6 febbraio 2024 al fratello, nominato suo tutore e regolarmene residente in Italia in virtù di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro;
- che, in data 9 febbraio 2024, la Questura di Venezia ha ricevuto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal Comune di Venezia a nome del ricorrente medesimo ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a- bis , del d.P.R. 394/1999;
- di aver raggiunto la maggior età senza aver ancora ottenuto il permesso di soggiorno e di aver intrapreso nel giugno 2024 un’attività lavorativa nel settore edile con contratto di apprendistato di durata triennale;
- di aver depositato in data 17 settembre 2024 la documentazione richiesta dalla Prefettura di Venezia (pagamento del bollino per il rilascio del permesso di soggiorno e il certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego); ciò nondimeno, in data 12 novembre 2024 gli è stato notificato il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, unitamente ad un ordine di allontanamento dal territorio italiano entro 7 giorni e ad un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Venezia.
2. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, il permesso di soggiorno è stato negato perché «le strette tempistiche del caso in parola non hanno permesso l’emissione del permesso di soggiorno, stante l’interessato essere giunto presso l’Ufficio Immigrazione in data 09.02.2024 (l mese prima del compimento della maggiore età), risultando il Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento di affido pervenuto dopo che lo straniero aveva raggiunto la maggiore età, constatato anche che lo straniero è uscito dal T.N. subito dopo il compimento dei 18 anni, emergendo di fatto la pretestuosità della minore età quale escamotage all’ottenimento del permesso di soggiorno» ; in altre parole, secondo la Questura di Venezia, il ricorrente avrebbe approfittato della sua minore età per chiedere ed ottenere più facilmente il titolo di soggiorno in Italia per poi allontanarsene una volta divenuto maggiorenne.
3. Del provvedimento della Questura di Venezia il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo le seguenti censure:
3.1. Violazione degli artt. 2, 3, 7, 10 e 10-bis della Legge n. 241/1990) – Mancata partecipazione procedimentale .
La Questura di Venezia ha omesso di inviare il preavviso di rigetto dell’istanza e di considerare la documentazione presentata nelle more del procedimento, ossia il contratto di lavoro di durata triennale e la certificazione dell’iscrizione al Centro per l’Impiego.
3.2. Violazione del d.P.R. n. 394/1999 e del d.lgs. n. 286/1998 – Diritto al permesso di soggiorno .
Sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di un minore affidato a un familiare regolarmente soggiornante in Italia, come previsto dall’art. 28, comma 1, lett. a- bis del d.P.R. n. 394/1999, il quale, al raggiungimento della maggiore età, hapure diritto al rilascio di un permesso per lavoro ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, in virtù di regolare contratto di lavoro. Né, del resto, la Questura avrebbe potuto rifiutare il rilascio del titolo di soggiorno soltanto sul presupposto che l’istanza era stata inizialmente presentata per motivi familiari, poiché è espressamente prevista la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in uno per motivi di lavoro.
3.3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione illogica .
Il provvedimento impugnato è illegittimo perché viziato da una valutazione puramente soggettiva della Questura che, del tutto apoditticamente ed illogicamente, ha definito la richiesta di permesso di soggiorno come un mero escamotage , tenuto conto che l’allontanamento dal territorio italiano, giustificato in atti da cure mediche, sarebbe avvenuto soltanto due volte e in un arco temporale ridotto. Inoltre il permesso di soggiorno avrebbe dovuto essere rilasciato entro il compimento della maggiore età del ricorrente a cui non può essere imputato il ritardo dipeso esclusivamente dalla Questura di Venezia.
Il ricorrente ha quindi concluso per la condanna dell’Amministrazione a rilasciargli «il richiesto permesso di soggiorno per lavoro o accesso al lavoro ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 o, in subordine, di valutare tali domande» .
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria difensiva in data 25 febbraio 2025, depositando documentazione.
5. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, convocata per l’esame della domanda cautelare, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria difensiva e dei documenti depositati dal Ministero resistente. La causa è quindi passata in decisione, previo avviso dato alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio rileva la sussistenza delle condizioni per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art.60 c.p.a..
2. Sempre in rito, il Collegio deve dichiarare inutilizzabili la memoria e i documenti tardivamente depositati dalla difesa erariale in data 25 febbraio 2025, in violazione dei termini prescritti dall’art. 55 comma 5 c.p.a. per la discussione della fase cautelare.
3. Ciò premesso, ribadita nel caso in esame la giurisdizione del giudice amministrativo (si veda, per fattispecie analoga, T.A.R. ET, Sez. III, 10 settembre 2024, n. 2132), il ricorso è fondato avuto riguardo a quanto dedotto con il secondo motivo.
Secondo l’art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999, “ Quando la legge dispone il divieto di espulsione o di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno… a-bis) per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente ”.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente:
- è entrato in Italia da minorenne il 13 gennaio 2024;
- è stato affidato al fratello, regolarmente soggiornante e nominato suo tutore legale con provvedimento del Tribunale di Venezia del 6 febbraio 2024;
- è stato formalmente preso in carico, come minore straniero non accompagnato, dal Comune di Venezia che in data 1°febbraio 2024 ha richiesto alla Questura un appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ne consegue che, al momento della presentazione della domanda, il ricorrente aveva tutti i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, non rilevando il compimento della maggiore età nelle more della conclusione procedimento.
4. In ogni caso la Questura, ritenendo che il permesso di soggiorno per motivi familiari non potesse più essere rilasciato a causa del sopraggiunto compimento della maggiore età, avrebbe dovuto comunque valutare d’ufficio il rilascio di un permesso per motivi di lavoro.
L’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce infatti che “ Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23 ”.
L’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 prevede, a sua volta, che qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso richiesto, l’Amministrazione debba valutare la possibilità di concedere un permesso per un diverso motivo previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione (“ Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico ”).
Dai documenti prodotti in giudizio dal ricorrente emerge che il ricorrente ha raggiunto la maggiore età il 7 marzo 2024, senza che la Questura avesse ancora rilasciato il permesso per motivi familiari richiesto in data 9 febbraio 2024 e che, successivamente, nel giugno dello stesso anno, egli ha trovato un impiego regolare, stipulando un contratto di apprendistato di durata triennale nel settore edile, retribuito con uno stipendio superiore ad € -OMISSIS- mensili.
La Questura di Venezia, dunque, avrebbe dovuto verificare le condizioni per convertire automaticamente la richiesta di permesso per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro, applicando il menzionato art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998. Difatti, gli elementi asseritamente sintomatici di una condotta del ricorrente pretestuosamente finalizzata ad ottenere un permesso di soggiorno, approfittando della sua minore età ed eludendo la normativa sui flussi migratori, non trovano riscontro in atti.
5. L’inerzia dell’Amministrazione resistente nel rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e il diniego successivamente adottato senza considerare la possibilità di conversione del titolo si profilano in contrasto con la normativa vigente, rendendo il provvedimento impugnato illegittimo per violazione di legge e difetto di istruttoria.
Ne deriva che - assorbito ogni altro motivo di impugnazione - il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui viene negata la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di lavoro subordinato.
Non sussistono i presupposti per la condanna al rilascio del provvedimento richiesto, dovendo l’Amministrazione, previa adeguata istruttoria, rideterminarsi sull’istanza del ricorrente in conformità alle indicazioni contenute nella presente sentenza e verificare l’effettiva ed attuale sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di lavoro.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione statale resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.