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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1995/2019 R.G.
Tra
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BR) e
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 ivi residenti in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Brindisi alla Via Trieste n. 7, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Donativi e Attilio Trane
Attori
E
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Conti Leopoldo e Pesenti Marco
Convenuta
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 233/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi in data
08.03.2019, notificato ad entrambi il 19.03.2019.
In Fatto
1 Con atto di citazione notificato in data 27.04.2019, e Parte_1 Parte_2 interponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2019, notificato ad entrambi in data 19.03.2019, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in solido, in favore di
[...] della somma di € 5.472,54, oltre interessi di mora come da domanda, oltre spese CP_1 di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A..
Il decreto ingiuntivo in questione veniva emesso in virtù del contratto di finanziamento n. 6373010, stipulato con in data 29.10.2007, che prevedeva un finanziamento Parte_3 pari ad € 10.697,20, da restituire in 80 rate mensili di € 198,00 ciascuna, con TAN 11,56% e
TAEG 12,54% annui.
In relazione al contratto suddetto, i debitori provvedevano al pagamento delle rate pattuite (dalla numero 1 alla 56 e parzialmente la 57) lasciando insolute le rate dalla numero
58 alla 78 incorrendo, in data 2.07.2014, nella dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.
Nell'interporre la propria opposizione, i Signori e ccepivano: Pt_1 Pt_2
- Usurarietà del tasso d'interesse;
- Difformità tra TAEG pattuito ed applicato;
- Indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Nel corso del giudizio veniva espletata c.t.u. contabile.
All'esito della istruttoria, all'udienza del 21.10.2024, i difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi e decorsi detti termini la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della Decisione
La proposta opposizione è fondata e deve, di conseguenza essere accolta, nei termini che seguono.
Ed invero, all'esito dei conteggi eseguiti dal c.t.u. Dott. nella relazione datata Persona_1
3.12.2021 è risultato che:
“ Dalle verifiche effettuate è emerso che tanto il tasso nominale (Tan), quanto il Taeg e il tasso di mora e la penale per estinzione anticipata, se singolarmente considerati, non sono da considerarsi usurari. Si rileva però una difformità tra l'importo della rata pattuita e quella invece determinata con applicazione del Tan contenuto in contratto. Un'ulteriore anomalia è rilevata anche con riferimento al Taeg concretamente applicato al finanziamento in oggetto, superiore a quello convenuto. Alla luce di ciò lo scrivente ha rideterminato il saldo della posizione con applicazione dei tassi bot, pari ad euro - 596,23, e con applicazione del saggio legale, pari ad euro - 653,33”.
Ritiene questo giudicante che non sussistono elementi per discostarsi dalle suddette conclusioni, apparendo le stesse la sintesi di approfonditi calcoli la cui determinazione non può essere oggetto di censure o valide confutazioni.
2 Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con derivante rideterminazione della posizione debitoria degli opponenti, nei confronti della società convenuta.
I predetti, pertanto, devono essere condannati al pagamento, a saldo della loro posizione, in favore di della complessiva somma di € 653,33, cui si perviene con Controparte_1 applicazione del saggio legale.
Le spese di giudizio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di causa, in favore degli attori, liquidate come in dispositivo.
A carico della predetta devono essere poste le spese di c.t.u., in via definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente decidendo sull'atto di citazione in opposizione al d.i. n. 233/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 08.03.2019, notificato ad entrambi il 19.03.2019, cosi provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto, con derivante rideterminazione della posizione debitoria degli opponenti, nei confronti della società convenuta.
2) Condanna gli opponenti, a saldo della loro posizione, al pagamento, della complessiva somma di € 653,33, cui si perviene con applicazione del saggio legale, in favore della opposta.
3) Condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 di cui € 5000,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 500,00 per fase istruttoria ed € 1.00,00 per fase decisoria, oltre accessori come per legge.
4) Pone, definitivamente, a carico della opposta, le spese di c.t.u..
Così deciso in Brindisi, in data 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1995/2019 R.G.
Tra
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BR) e
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 ivi residenti in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Brindisi alla Via Trieste n. 7, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Donativi e Attilio Trane
Attori
E
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Conti Leopoldo e Pesenti Marco
Convenuta
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 233/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi in data
08.03.2019, notificato ad entrambi il 19.03.2019.
In Fatto
1 Con atto di citazione notificato in data 27.04.2019, e Parte_1 Parte_2 interponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2019, notificato ad entrambi in data 19.03.2019, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in solido, in favore di
[...] della somma di € 5.472,54, oltre interessi di mora come da domanda, oltre spese CP_1 di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A..
Il decreto ingiuntivo in questione veniva emesso in virtù del contratto di finanziamento n. 6373010, stipulato con in data 29.10.2007, che prevedeva un finanziamento Parte_3 pari ad € 10.697,20, da restituire in 80 rate mensili di € 198,00 ciascuna, con TAN 11,56% e
TAEG 12,54% annui.
In relazione al contratto suddetto, i debitori provvedevano al pagamento delle rate pattuite (dalla numero 1 alla 56 e parzialmente la 57) lasciando insolute le rate dalla numero
58 alla 78 incorrendo, in data 2.07.2014, nella dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.
Nell'interporre la propria opposizione, i Signori e ccepivano: Pt_1 Pt_2
- Usurarietà del tasso d'interesse;
- Difformità tra TAEG pattuito ed applicato;
- Indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Nel corso del giudizio veniva espletata c.t.u. contabile.
All'esito della istruttoria, all'udienza del 21.10.2024, i difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concessi e decorsi detti termini la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della Decisione
La proposta opposizione è fondata e deve, di conseguenza essere accolta, nei termini che seguono.
Ed invero, all'esito dei conteggi eseguiti dal c.t.u. Dott. nella relazione datata Persona_1
3.12.2021 è risultato che:
“ Dalle verifiche effettuate è emerso che tanto il tasso nominale (Tan), quanto il Taeg e il tasso di mora e la penale per estinzione anticipata, se singolarmente considerati, non sono da considerarsi usurari. Si rileva però una difformità tra l'importo della rata pattuita e quella invece determinata con applicazione del Tan contenuto in contratto. Un'ulteriore anomalia è rilevata anche con riferimento al Taeg concretamente applicato al finanziamento in oggetto, superiore a quello convenuto. Alla luce di ciò lo scrivente ha rideterminato il saldo della posizione con applicazione dei tassi bot, pari ad euro - 596,23, e con applicazione del saggio legale, pari ad euro - 653,33”.
Ritiene questo giudicante che non sussistono elementi per discostarsi dalle suddette conclusioni, apparendo le stesse la sintesi di approfonditi calcoli la cui determinazione non può essere oggetto di censure o valide confutazioni.
2 Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con derivante rideterminazione della posizione debitoria degli opponenti, nei confronti della società convenuta.
I predetti, pertanto, devono essere condannati al pagamento, a saldo della loro posizione, in favore di della complessiva somma di € 653,33, cui si perviene con Controparte_1 applicazione del saggio legale.
Le spese di giudizio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di causa, in favore degli attori, liquidate come in dispositivo.
A carico della predetta devono essere poste le spese di c.t.u., in via definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente decidendo sull'atto di citazione in opposizione al d.i. n. 233/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 08.03.2019, notificato ad entrambi il 19.03.2019, cosi provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto, con derivante rideterminazione della posizione debitoria degli opponenti, nei confronti della società convenuta.
2) Condanna gli opponenti, a saldo della loro posizione, al pagamento, della complessiva somma di € 653,33, cui si perviene con applicazione del saggio legale, in favore della opposta.
3) Condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 di cui € 5000,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 500,00 per fase istruttoria ed € 1.00,00 per fase decisoria, oltre accessori come per legge.
4) Pone, definitivamente, a carico della opposta, le spese di c.t.u..
Così deciso in Brindisi, in data 20 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
3