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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1266/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - NZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002567429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1064/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 impugna l' intimazione di pagamento n. 030-2024-90025674-29-000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-SS, notificata il 15/03/2024, per il pagamento della complessiva somma di € 1.467,10, ( Tasse Auto per gli anni 2008 ) e relativa alla cartella 030-2014-00117712-80-000; eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione. Chiede di accertare la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Si costituiva la Regione Calabria, depositando gli avvisi di accertamento notificati;
chiede il rigetto del ricorso ,con vittoria di spese.
All'udienza del 05.11.2025,il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ,si osserva che il ricorrente ha notificato il ricorso come segue : “il giorno 28.03.2024, notifica ai sensi della legge 53-94 proveniente da Email_1 e indirizzato a prot. Email_4 - Email_5 “ ;l'errore della notifica non ha consentito la corretta instaurazione del giudizio: il ricorso va dichiarato inammissibile
, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1266/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - NZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002567429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1064/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 impugna l' intimazione di pagamento n. 030-2024-90025674-29-000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-SS, notificata il 15/03/2024, per il pagamento della complessiva somma di € 1.467,10, ( Tasse Auto per gli anni 2008 ) e relativa alla cartella 030-2014-00117712-80-000; eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione. Chiede di accertare la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Si costituiva la Regione Calabria, depositando gli avvisi di accertamento notificati;
chiede il rigetto del ricorso ,con vittoria di spese.
All'udienza del 05.11.2025,il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ,si osserva che il ricorrente ha notificato il ricorso come segue : “il giorno 28.03.2024, notifica ai sensi della legge 53-94 proveniente da Email_1 e indirizzato a prot. Email_4 - Email_5 “ ;l'errore della notifica non ha consentito la corretta instaurazione del giudizio: il ricorso va dichiarato inammissibile
, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara il ricorso inammissibile spese compensate.