Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 15/12/2025, n. 22624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22624 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3740 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Bonicoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di “DASPO” prot. n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma in data 7 gennaio 2025, notificato il successivo 15 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa LV SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 17 marzo 2025 e depositato il 21 marzo 2025 il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-5 emesso dal Questore di Roma in data 7 gennaio 2025, notificato il successivo 15 gennaio 2025, con il quale gli è stata applicata la misura di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 (DASPO) per anni “due”, in ragione di quanto accaduto durante l’incontro di calcio Lazio - -OMISSIS- disputato il 27 ottobre 2024 presso lo stadio -OMISSIS- di Roma.
In particolare, da quanto emerge dal provvedimento impugnato, il ricorrente si rendeva responsabile dell’accensione di un artifizio nel settore “Tribuna Tevere”, condotta ritenuta dall’amministrazione sussumibile tra quelle sanzionate dall’art. 6 bis della legge n. 401/1989, dunque pregiudizievole per la pubblica incolumità.
2. Avverso il provvedimento gravato il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
I. violazione dell’art. 6 della l. n. 401 del 1989 per eccesso di potere per difetto di presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione impugnata.
Il provvedimento gravato non evidenzierebbe alcun pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, per l’ordine pubblico ovvero per la sicurezza pubblica. Il sig. -OMISSIS-, difatti, come documentato fotograficamente, si sarebbe limitato esclusivamente a “sbandierare” il vessillo con ambo le mani, e non all’accensione di materiale pirotecnico e/o illuminante come erroneamente addebitatogli. Detta condotta, sarebbe dunque estranea dal perimetro applicativo previsto dall’art. 6 bis, comma 1, l. 401/1989 la quale, nel sanzionare i comportamenti di chi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive lanzi o utilizzi razzi, bengala, fuochi di artificio o altri strumenti per l’emissione di fumo, richiede espressamente che le suddette condotte creino pericolo per le persone.
II. violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241 del 1990 e del principio di gradualità della sanzione nella specie applicata in misura sproporzionata alla gravità dei fatti, alla pericolosità del soggetto ed all’esigenze di tutela perseguite in concreto.
La condotta asseritamente posta in essere dall’odierno ricorrente si sarebbe caratterizzata per una durata estremamente limitata, pari ad un solo minuto circa. Per giunta nell’atto gravato non verrebbero riportate le specifiche circostanze che sostanzierebbero l’asserita incitazione alla violenza ed anche nel resoconto della Polizia versato in atti non si farebbe riferimento a frasi violente o altri gesti idonei ad incitare alla violenza.
3. In data 29 marzo 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, depositando il successivo 2 aprile 2025 documentazione relativa al procedimento di causa ed una relazione difensiva, con la quale si chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato. Evidenzia, in particolare, la Questura che, a seguito di identificazione del ricorrente, è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, il 19 novembre 2024, per la violazione di cui all’art. 6 bis, comma 1, della L. 401/89. Ciò sull’assunto che già la sola introduzione del “fumogeno”, oltre che un reato, configura altresì una violazione del “Regolamento d’Uso” dello Stadio che vieta l’introduzione all’Olimpico di materiale pirotecnico, a riconferma della pericolosità legata all’eventuale uso dell’artifizio, il cui funzionamento presuppone necessariamente la combustione.
4. In data 4 aprile 2025 il ricorrente ha depositato copia della richiesta di archiviazione datata 6 marzo 2025 del procedimento penale avviato nei suoi confronti in relazione ai fatti di causa, motivata in ragione del fatto che “ Dalla visione delle immagini contenute nel DVD e nell'album fotografico relativo alla partita di calcio Lazio — -OMISSIS-, si evince che gli indagati avevano, ciascuno di loro, acceso un fumogeno che in precedenza era stato assicurato alla balaustra di bordo campo. I fumogeni venivano accesi poco prima del calcio di inizio e contestualmente alla riproduzione dell'inno della società di casa. Nel caso in esame, non appaiono configurarsi gli elementi costitutivi del reato ipotizzato, tenuto conto della non sussistenza di " un concreto pericolo per le persone", infatti la fiamma originata dalla combustione era stata tenuta lontana dagli altri spettatori, che — dalla visione delle immagini non appaiono manifestare allarmismo ”.
5. Con ordinanza del 9 aprile 2025, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha ritenuto che “ tenuto conto della documentazione da ultimo depositata da parte ricorrente, l’esigenza cautelare prospettata possa essere adeguatamente tutelata attraverso la sollecita fissazione della pubblica udienza per la definizione, nel merito, del presente giudizio ”, provvedendo alla fissazione dell’udienza di merito.
6. Con ordinanza istruttoria del 14 luglio 2025, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha onerato le parti del deposito di documentati aggiornamenti in ordine allo stato del procedimento penale avviato nei confronti del sig. -OMISSIS- per i fatti di cui trattasi e in relazione ai quali, come da documentazione versata in atti da parte ricorrente in data 4 aprile 2025, risulta presentata la citata richiesta di archiviazione.
7. In data 4 settembre 2025 il Ministero ha fornito i riscontri richiesti, depositando una nota della Questura datata 1° agosto 2025 nella quale si informa che il procedimento penale di cui trattasi “ è tuttora pendente con richiesta di archiviazione del 06.03.2025 ”.
8. Con nota del 16 ottobre 2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato il decreto di archiviazione del procedimento penale di cui trattasi del 25 settembre 2025.
9. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
11. Il provvedimento si basa sulla valutazione da parte dell’Amministrazione che la condotta del ricorrente abbia integrato la fattispecie di cui all’art. 6 bis, comma 1, l. n. 401/1989.
12. La disposizione stabilisce che “ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone” .
13. Elemento costitutivo della fattispecie è, dunque, che il lancio o utilizzo di fuochi sia tale da “ creare un concreto pericolo per le persone ”. La previsione, diversamente dalla condotta sanzionata dall’art. 6 ter l. cit., quest’ultima fattispecie di pericolo astratto, non considera quindi sufficiente il mero possesso di razzi, bengala o fuochi di artificio, essendo necessario il pericolo concreto di danno per le persone (cfr. in questi termini Cass. pen., sez. III, sentenza n. 32760/2023, nonché TAR Catania, sez. I, sent. n. 1241/2024, decisione in cui pure è stato ritenuto che l’art. 6 bis l. cit. configuri “ una fattispecie di illecito di pericolo concreto e richiede di formulare un giudizio di concreta pericolosità della condotta da effettuarsi ex ante, secondo il criterio della c.d. prognosi postuma ”).
14. In altri termini, se è vero che il Daspo è una misura che può essere disposta non soltanto nel caso di accertata lesione, ma anche a fronte di condotte che costituiscano fonte di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, secondo la logica del “ più probabile che non ”, che non richiede necessariamente la commissione di un fatto penalmente rilevante essendo per la sua adozione sufficiente “ un sommario accertamento sulla consistenza degli elementi fattuali contenuti nella denuncia ” (cfr. Cons. di stato, sez. III, n. 10986/2022), è altrettanto vero che l’art. 6 bis l. cit. richiede che si appuri in concreto esservi stato un pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini.
15. Detta circostanza, tuttavia, non risulta si sia verificata nel caso in esame.
16. Sul punto è dirimente constatare che, dalla visione delle immagini e delle foto relative alla partita di causa, come emerge dalla richiesta di archiviazione formulata della Procura della Repubblica di Roma (poi accolta dal GIP che ha archiviato il procedimento; cfr. documenti in atti), non è risultato che vi sia stato alcun pericolo “concreto” per gli altri spettatori presenti alla partita.
17. Ne deriva, quindi, che, pur sussistendo un’autonomia di giudizio della pubblica amministrazione sui fatti di causa, questo rispetto alle conclusioni adottate dalla magistratura penale, risultano condivisibili le argomentazioni contenute nella prima censura, laddove si rileva che l’atto è stato emesso dal Questore di Roma in carenza dei presupposti di legge, ossia in violazione di quanto prescritto dall’art. 6 co. 1 l. n. 401/1989, non essendosi configurata l’ipotesi prevista dal successivo art. 6 bis posta a fondamento del provvedimento impugnato (si veda per un caso analogo a quello in esame, anche Tar Lazio, sez. I ter, sent. n. 21325/2025 e Tar Veneto, sez. I, sent. n. -OMISSIS-).
18. In conclusione, assorbita la seconda censura, il ricorso risulta fondato, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
19. La peculiarità della vicenda e la circostanza che la richiesta di archiviazione è stata successiva alla data di emissione dell’atto impugnato, consentono di compensare le spese di lite, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis, D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis., D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
LV SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV SI | AN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.