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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.290/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.411/22 pubblicata il 24.1.22
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Pt_1 difeso dall'avv.to Maria Sofia Lizzi
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Monica Controparte_1
Giuliano
APPELLATA MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.11.2020 la , premesso di aver CP_1 beneficiato dell'indennità di disoccupazione agricola, ha esposto che l' , con comunicazione del 25.2.2020, l'informava di aver Pt_1 riesaminato la domanda di disoccupazione relativa all'anno 2011 e presentata in data 23.3.2012 e di averla respinta;
con successiva nota del 27.4.2020 richiedeva poi la restituzione della somma corrisposta, essendo stata erogata una prestazione non dovuta.
Parte ricorrente sosteneva che la pretesa dell' fosse Pt_1 illegittima per violazione del principio dell'affidamento, per non essere stata tempestivamente resa edotta dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, e che la stessa sarebbe comunque infondata. Tutto ciò premesso, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito contestato dall' con condanna dell' alla Pt_1 Pt_1 restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo.
L' si costituiva eccependo, con varie argomentazioni, Pt_1
l'infondatezza del ricorso. In particolare evidenziava che era stato disconosciuto il pregresso rapporto di lavoro agricolo intrattenuto dalla ricorrente e per il quale la stessa aveva fruito del trattamento di disoccupazione, risultato poi non dovuto;
eccepiva, in ogni caso, con argomentazione varie l'infondatezza della pretesa nel merito e concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda e dichiarava irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione Pt_1 del 25.2.2020 e del 27.4.2020 con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi trattenuti oltre accessori di legge;
condannava pag. 2/15 l' al pagamento delle spese processuali liquidate in € Pt_1
1.500,00 con attribuzione.
Nello specifico il Tribunale rilevava:
-che la motivazione del provvedimento di recupero (“REIEZIONE DOM
NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI AGRICOLI”) era laconica, limitandosi a indicare la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, ma senza nulla dedurre in ordine alle modalità ed ai tempi della disposta cancellazione, né era indicato il relativo provvedimento nei suoi elementi identificativi,
-che la ricorrente aveva dato ampia prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (prestazione di lavoro dal 15.6.2011 al 30.11.2011 per conto della ditta Parte_2
provata a mezzo modello cud ed estratto contributivo),
[...]
-che l' aveva provato di aver pubblicato sul sito internet le Pt_1 variazioni dell'elenco dei lavoratori agricoli ma non vi era la prova che l'istante fosse stata tempestivamente resa edotta dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, non essendo mai stato notificato in suo favore alcun provvedimento in tal senso, né il verbale relativo agli accertamenti ispettivi posto a fondamento della cancellazione.
Propone appello l' rilevando: Pt_1
-di aver eccepito la decadenza dal ricorso giudiziario ex art. art. 38, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011 n.98 contestando la fondatezza della domanda nel merito per essere la ricorrente stata cancellata dall'elenco dei lavoratori agricoli (pubblicati nel
2014-2015) a seguito di disconoscimento di rapporto di lavoro, circostanza che aveva determinato anche il venir meno del diritto alla prestazione di disoccupazione, dando origine, così, al provvedimento di recupero,
pag. 3/15 -che il giudice di prime non si è pronunciato sulla eccezione preliminare di decadenza ed ha erroneamente ritenuto che fosse necessario notificare alla ricorrente il provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli,
-che la motivazione della revoca era chiara avendo esso istituto riferito che la revoca della prestazione a sostegno del reddito era collegata alla mancata iscrizione negli elenchi agricoli e che comunque il procedimento di recupero coattivo, proprio in ragione della intrinseca doverosità, non è soggetto ad un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non ha diritto alle somme corrisposte,
-che l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni, per cui era ripetibile la somma riferita alla disoccupazione percepita nel 2011 non essendo decorso il decennio di prescrizione al momento della notifica del provvedimento di recupero in data 13-19.05.20 e che, ad ogni modo in caso di annullamento della posizione contributiva per disconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato
(che ne sta a fondamento), vale la regola dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità enunciata dall'art 1422 cc.,
-che la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli non va giammai comunicata personalmente, ma solo tramite l'affissione degli elenchi pubblicati regolarmente a decorrere dalla quale controparte aveva l'onere di proporre l'azione giudiziaria entro i termini di cui all' art. 38, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98
(entro quattro mesi avverso il provvedimento definitivo di cancellazione degli elenchi degli operai agricoli, avuto riguardo al momento di conoscenza legale del provvedimento amministrativo pag. 4/15 di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, che coincide con la pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli),
-che non rilevavano eventuali presunte irregolarità procedurali e formali relative alla fase di verifica amministrativa o del verbale che l'ha conclusa, essendo il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla reale sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto e non sulla regolarità formale del provvedimento amministrativo,
-che la ricorrente non aveva neppure assolto all'onere probatorio in ordine allo svolgimento di lavoro subordinato in agricoltura negli anni in contestazione,
chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda proposta in primo grado, dichiarando il diritto di esso alla ripetizione dell'indebito per euro Pt_1
4.681,40. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Replica Controparte_1
-che l'appello è inammissibile per carenza di motivazione, non essendo ivi analiticamente indicate le parti della sentenza che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata,
-che l' si era costituto tardivamente in primo grado con Pt_1 conseguente decadenza ai sensi dell'art.416 c.p.c. da tutte quelle eccezioni, in rito e processuali, che risultano nella disponibilità delle parti, nonché dalla produzione documentale
(tra cui la pubblicazione degli elenchi telematici di cancellazione),
pag. 5/15 -che la cancellazione dagli elenchi dei nominativi dei Pt_1 lavoratori agricoli pubblicata telematicamente sul sito solo Pt_1 nell'anno 2015, non ha valore di notifica non potendosi applicare al caso di specie l'art. 38, co 6-7, DL n. 98/2011, convertito in
L. n. 111/2011 in quanto non avente efficacia retroattiva,
-che la ripetizione dell'indebito è esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione eventualmente non dovuta,
-che il diritto al recupero si è comunque prescritto essendo decorso il termine quinquennale ex art.8 DPR 818/57 (che ha introdotto una riduzione a 5 anni del termine di prescrizione, con conseguente diritto all'accredito dei contributi ed al computo delle maggiori somme accreditate),
-che era stata richiesta in primo grado prova testimoniale in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo ed alla sua effettività.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************
Premessa l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado in punto di mancata applicazione della decadenza e delle regole proprie della cancellazione dagli elenchi degli agricoli ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito alla una CP_1
pag. 6/15 compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, nel merito l'appello è fondato
Il Giudice di primo grado non ha, infatti, correttamente applicato le regole della decadenza operanti con riferimento alla materia de qua (come già statuito da questa Corte in plurime occasioni, cfr. ex plurimis sentenza n.6049/2019 del 26/11/2019, sentenza n.1273/2020 del 19/03/2020, sentenza n.2544/2019 del 26/04/2019).
Tale eccezione doveva essere valutata pur in assenza di tempestiva costituzione dell' trattandosi di eccezione rilevabile CP_2
d'ufficio (cfr. Cassazione nn.40780/21, 17653/20, 9622/15 ex plurimis).
La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n.7/1970
(“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr.
Cass. n. 26161/2016, n.16661/18).
Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del
“dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le Commissioni ex D. Lgt. n.75/1945) a compilare “per ciascun
Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o pag. 7/15 braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso
“l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al
Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati
(SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del
D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione
(art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall' è a questo Pt_1 CP_2
(subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96,
pag. 8/15 è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica al Pt_1 lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n.
608 cit.).
Da ultimo, l'art.38 del D.L. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al
R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi Pt_1
pag. 9/15 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di Pt_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi CP_2 divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla Pt_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato
(in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della
P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi pag. 10/15 nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi:
- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall' (con anche riscontro Pt_1 documentale), con il III elenco trimestrale di variazione dell'anno 2014, pubblicato sul sito internet dal 15.12.14 al
10.1.15 (il nominativo della è indicato al n.167) e non CP_1 risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art.11 D. Lgs. n. 375/1993 entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione (senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr. Cass. n.
12603/2007), atteso che il ricorso amministrativo è del 4 giugno
2020, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza.
pag. 11/15 Anche il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto nel 2020, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970.
In merito alla prova della pubblicazione degli elenchi deve considerarsi che tali documenti vanno acquisiti al giudizio trattandosi di prova indispensabile secondo i principi affermati dalla Suprema Corte: “nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione)” (ordinanza n.16358/2024; conformi nn.7883/19,
19829/24, 14923/24).
Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per il 2011 è intervenuto con l'elenco dell'anno 2014 del Comune di Qualiano (NA) notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell' per la durata Pt_1 di quindici giorni, e precisamente dal 15.12.14 al 10.1.15; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica.
In difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1 d.l.vo 11.8.1993 n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro il l'11.2.15, da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi pag. 12/15 giorni stabilito dall'art. 22 co. 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L.
11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria.
Nella specie il ricorso giudiziario è stato depositato il
4.11.2020 e quindi l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art.22 D. L. n.7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione
(in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009;
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa
Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato
a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità
pag. 13/15 di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994).
(……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art.
22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)”.
Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e CP_1 quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell' entro il termine decennale e non quinquennale (richiesta Pt_1
di maggio 2020 rispetto a prestazioni erogate nel 2011) Pt_1 trattandosi di indebito ex art.2033 cc atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Le spese del doppio grado, in considerazione della natura delle questioni esaminate e della controversa interpretazione della pag. 14/15 disciplina della decadenza e del suo ambito di applicazione temporale, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da , Controparte_1
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 9.6.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 15/15