Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimento R.G. 12403/2022 Sent. N.
VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 01/04/2025 CON Cron. N.
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. Rep. N.
Tribunale di Brescia R. Gen. N.
– Sezione II° Civile – 12403/2022
Oggi 10/04/2025 avanti al Giudice E. Sampaolesi sono Camp. Civ. N.
comparsi:
Per parte opponente l'avvocato A. Tricoli e per parte opposta l'avvocato Bettini, in sostituzione dell'avvocato A. Serioli, che si riporta alle note conclusive insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Tricoli si riporta agli atti e replica alle deduzioni delle note conclusive avversarie facendo presente che l'artigiano è anche professionista ai sensi dell'art. 3 Codice consumo;
che l'opponente ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale;
quanto ai fori alternativi, richiama l'art. 66-bis Codice consumo e la rilevabilità
d'ufficio dell'incompetenza esclusiva inderogabile del foro del consumatore.
Il Giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del
Giudice E. Sampaolesi
ha pronunciato all'odierna udienza, dandone lettura alle parti, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 12403/2022 Ruolo Generale promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
OGGETTO: TRICOLI EL per procura in atti
OPPONENTE
c o n t r o
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERIOLI ALBERTO
[...]
per procura in atti
OPPOSTO
Sulle conclusioni di cui in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3432 / 2022, su ricorso depositato da
, titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
, questo tribunale ingiungeva a Parte_2 Parte_1
di pagare al ricorrente la somma di euro 44.984,08, oltre
[...]
interessi e spese, a titolo di corrispettivo per i lavori e le revisioni effettuate sulla vettura Porsche 911 mod. 964 targata MI5N9140 di proprietà dell'ingiunto. - 3 -
Avverso detto decreto proponeva opposizione Parte_3
, che, in primo luogo, eccepiva l'incompetenza territoriale
[...]
di questo tribunale in favore del tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 66bis del codice del consumo;
sosteneva, poi, nel merito, l'assenza di prove in ordine all'esistenza del credito azionato e dei lavori eseguiti;
chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'incompetenza di questo tribunale e in via subordinata che l'opposizione fosse respinta e il decreto revocato.
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando tutti gli assunti di controparte.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, la causa era discussa all'odierna udienza.
…………………………………
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza di questo
Tribunale, in quanto nella fattispecie in esame avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni del codice del consumo e, di conseguenza, l'art. 66bis D.L.vo n. 206/2005 che prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
ha contestato tale rilievo, sostenendo Controparte_1
che: i) questo si sarebbe dovuto considerare come non proposto per mancato esame da parte dell'opponente di tutti i fori alternativi;
ii)
l'eccezione sarebbe stata infondata perché il contratto azionato in monitorio sarebbe stato concluso nel marzo 2005 quando non era - 4 -
ancora in vigore il codice del consumo;
iii) il CI, in quanto avvocato, non sarebbe un consumatore;
iv) il documento prodotto da controparte per certificare il luogo di residenza dell'attore non sarebbe 'valido' perché la residenza di sarebbe solo formale Per_1
e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il documento in questione è
stato rilasciato dal comune di Milano.
Tanto premesso, questo tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che seguono.
Nelle controversie tra consumatore e professionista, secondo il codice del consumo, la competenza territoriale spetta inderogabilmente al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o dove ha eletto domicilio.
Trattandosi di foro esclusivo, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale non è tenuta a contestare tutti i fori alternativamente concorrenti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte affermato che “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito,
invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è
tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò
inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (Cass. 18.6.18 n. 15958; Cass. 17.7.23 n. - 5 -
20713).
Non risultando dagli atti che l'opponente avesse concluso il contratto quale professionista-avvocato e in assenza non solo di prova ma anche di allegazione in fatto circa la spendita di quale qualifica al momento della conclusione del negozio (l'auto, peraltro, non risulta nemmeno intestata a imprese o studi professionali), deve ritenersi provato che, nella presente causa, l'attore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206/2006 e che lo stesso, nel concludere il contratto, avesse operato quale persona fisica per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente da lui svolta.
In quanto consumatore residente nel circondario del tribunale di Crotone, competente a conoscere della presente lite, in cui
[...]
è convenuto in senso sostanziale, non è, quindi, questo Parte_1
tribunale, ma quello di Crotone.
A nulla rileva la circostanza che in sede di memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c., l'opponente abbia chiesto “dichiararsi
l'incompetenza del Tribunale di Brescia, in favore del Tribunale di
Crotone, ovvero di Milano, per le motivazioni espresse in atto e qui
richiamate”.
L'aggiunta dell'espressione 'ovvero di Milano' contenuta
[...]
dell'atto citato non può significare alcuna rinuncia da Parte_4
parte dell'attore all'eccezione di incompetenza fondata sul foro del consumatore, volta che, anche ammesso che il rilievo abbia un fondamento giuridico, è sufficiente leggere la parte narrativa dell'atto - 6 -
per rendersi conto di come si sia trattato di un refuso non sorretto da alcuna motivazione (cfr pag. 4 memoria citata, poche righe sopra le conclusioni, 'anche se si trova saltuariamente a Milano per Pt_1
motivi di lavoro, Milano non è la sua residenza né il domicilio previsto dalla legge come foro delle persone fisiche').
Infondato è anche il rilievo riguardante il fatto che a rilasciare il certificato di residenza del fosse stato il comune di Pt_1
Milano, dal momento che l'accesso ai servizi dell'anagrafe nazionale delle persone residenti è attualmente possibile utilizzando l'identità
digitale (SPID, CIE, CNS), pertanto da tempo ormai l'anagrafe comunale è accessibile a livello nazionale.
Quanto, ancora, alla censura relativa alla non applicabilità
delle norme del codice del consumo alla fattispecie in esame, si evidenzia come la norma sulla competenza esclusiva inderogabile del foro del consumatore abbia natura di norma processuale e si applichi nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima.
Riguardo, infine, alla qualifica di professionista dell'artigiano,
è sufficiente richiamare l'art. 3, lett. c) Codice del consumo per ritenere infondato il rilievo di parte convenuta.
Ciò posto, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opponente, va dichiarata l'incompetenza di questo tribunale in favore del tribunale di Crotone e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in - 7 -
dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Dichiara l'incompetenza per territorio di questo tribunale in favore del tribunale di Crotone
e, per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 3432 / 2022;
condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 259,00 per esborsi, euro 3450,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge,
somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Brescia, 10/04/2025
Il Giudice
E. Sampaolesi
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.