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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4314 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(Argentina), nato a Buenos Aires (Argentina), il [...], in [...] e in Parte_2
rappresentanza (unitamente alla Sig.ra nata il [...]) dei figli Parte_3
minorenni nata a [...], il [...], residente a [...]Persona_1
Aires (Argentina);
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
nato a [...], il [...]; CP_2
nato a [...], il [...], residente in [...]CP_3
(Argentina);
nata a [...] il [...], residente in Parte_4
Cordoba (Argentina);
nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_5
(Argentina); nato a [...], [...], residente in [...]Parte_6
(Argentina);
nato a Buenos Aires (Argentina), il [...], in [...] e in rappresentanza Persona_2
(unitamente a nata il [...]) dei figli minorenni Controparte_4 Persona_3
1 nato il [...]; nato il [...]; CP_4 Parte_7 Parte_8
nato il [...];
[...]
nato a Buenos Aires (Argentina) il [...] in [...] e in rappresentanza Parte_9
(unitamente a nata il [...]) dei figli minorenni nata il 24 CP_5 Persona_4
novembre 2014, nato il [...]; Persona_5
nata il [...]; Parte_10
nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_11
(Argentina), tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'avv.
Alessandro Bovio (C.F. ) in Milano, Piazzetta Guastalla 11, che li C.F._1
rappresenta e difende in virtù delle procure allegate.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_6 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_1 C.F._2
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 dicembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_6
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti diretti di nato a [...] Persona_6
Esaro (CS) il 25 giugno 1860 (doc. 1) e trasferitosi successivamente in Argentina. si sposò Per_6
in Argentina con (doc. 2) e, senza mai chiedere la naturalizzazione argentina (doc. Persona_7
3), costruì lì la sua famiglia, morendo il 6 aprile 1932 (doc. 4). Dal matrimonio nacque CP_3
2 il 15 luglio 1917 (doc. 5), che si sposò con il 3 maggio 1943 Persona_8 Persona_9
(doc. 6). Dal certificato di morte di avvenuta il 27 agosto 2007 (doc. 7), si Persona_10
evince che dal matrimonio con nacquero il 21 luglio 1948 Persona_9 Persona_11
(doc. 8), sposatosi il 21 maggio 1971 con (doc. 9), e Controparte_7 Parte_12
l'11 febbraio 1944 (doc. 10), sposatosi il 1° dicembre 1972 con (doc. 11), che morì il Persona_12
4 ottobre 2014 (doc. 12). Dal matrimonio di con Persona_11 Controparte_7
(doc. 8 e 9) nacquero il 6 novembre 1993 (doc. 13) e il 23 Parte_1 Parte_2
gennaio 1975 (doc. 14), sposatosi l'11 settembre 2009 con (doc. 15). Da tale Parte_3
matrimonio nacquero il 2 maggio 2016 (doc. 16), il 20 ottobre 2010 CP_2 Persona_1
(doc. 17) e il 20 ottobre 2012 (doc. 18). Dal matrimonio di Controparte_1 Parte_12
con (doc. 11) nacquero il 19 settembre 1973 (doc. 19),
[...] Persona_12 CP_3
sposatosi con a Buenos Aires (Argentina) il 7 marzo 2000 (doc. 20); Persona_13 Per_2
il 28 gennaio 1975 (doc. 21), sposatosi con a Buenos Aires (Argentina)
[...] Persona_14
il 20 aprile 2007 (doc. 22); il 4 maggio 1979 (doc. 23), sposatasi con Maximo Parte_11
Deym a Buenos Aires (Argentina) il 7 dicembre 2007 (doc. 24); RI CI il 23 aprile 1982
(doc. 25); il 29 aprile 1984 (doc. 26), sposatosi con il 27 settembre Parte_9 CP_5
2012 (doc. 27); e il 6 luglio 1988 (doc. 28). Dal matrimonio di con Parte_6 Persona_2
(doc. 22) nacquero il 13 aprile 2009 (doc. 29), Controparte_4 Persona_15 [...]
il 15 dicembre 2011 (doc. 30) e il 6 marzo 2018 (doc. 31). Parte_7 Parte_8
Da una precedente unione di nacque il 2 agosto Parte_11 Parte_4
2001 (doc. 32). Dal matrimonio di con nacquero il 24 Parte_9 CP_5 Persona_4
novembre 2014 (doc. 33), il 14 ottobre 2016 (doc. 34) e il 24 Persona_5 Parte_10
agosto 2018 (doc. 35).
I ricorrenti rappresentavano di aver provato a presentare in diverse date al Consolato Generale
d'Italia a Buenos Aires e Córdoba (Argentina) la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, senza esito, dato che quest'ultimo non ha disponibilità (doc. 36).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_6
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato le proprie conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
3 Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n.
13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Sant'Agata di Esaro, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio
e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente
4 formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_6
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata;
in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
Va precisato, inoltre, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso.
Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni 730 previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame.
Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass.,
Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di
5 “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del . Pt_13
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame.
Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei Pt_14
sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (730 giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_6
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 7.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4314 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(Argentina), nato a Buenos Aires (Argentina), il [...], in [...] e in Parte_2
rappresentanza (unitamente alla Sig.ra nata il [...]) dei figli Parte_3
minorenni nata a [...], il [...], residente a [...]Persona_1
Aires (Argentina);
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
nato a [...], il [...]; CP_2
nato a [...], il [...], residente in [...]CP_3
(Argentina);
nata a [...] il [...], residente in Parte_4
Cordoba (Argentina);
nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_5
(Argentina); nato a [...], [...], residente in [...]Parte_6
(Argentina);
nato a Buenos Aires (Argentina), il [...], in [...] e in rappresentanza Persona_2
(unitamente a nata il [...]) dei figli minorenni Controparte_4 Persona_3
1 nato il [...]; nato il [...]; CP_4 Parte_7 Parte_8
nato il [...];
[...]
nato a Buenos Aires (Argentina) il [...] in [...] e in rappresentanza Parte_9
(unitamente a nata il [...]) dei figli minorenni nata il 24 CP_5 Persona_4
novembre 2014, nato il [...]; Persona_5
nata il [...]; Parte_10
nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_11
(Argentina), tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'avv.
Alessandro Bovio (C.F. ) in Milano, Piazzetta Guastalla 11, che li C.F._1
rappresenta e difende in virtù delle procure allegate.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_6 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
C.F. Email_1 C.F._2
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 dicembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_6
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti diretti di nato a [...] Persona_6
Esaro (CS) il 25 giugno 1860 (doc. 1) e trasferitosi successivamente in Argentina. si sposò Per_6
in Argentina con (doc. 2) e, senza mai chiedere la naturalizzazione argentina (doc. Persona_7
3), costruì lì la sua famiglia, morendo il 6 aprile 1932 (doc. 4). Dal matrimonio nacque CP_3
2 il 15 luglio 1917 (doc. 5), che si sposò con il 3 maggio 1943 Persona_8 Persona_9
(doc. 6). Dal certificato di morte di avvenuta il 27 agosto 2007 (doc. 7), si Persona_10
evince che dal matrimonio con nacquero il 21 luglio 1948 Persona_9 Persona_11
(doc. 8), sposatosi il 21 maggio 1971 con (doc. 9), e Controparte_7 Parte_12
l'11 febbraio 1944 (doc. 10), sposatosi il 1° dicembre 1972 con (doc. 11), che morì il Persona_12
4 ottobre 2014 (doc. 12). Dal matrimonio di con Persona_11 Controparte_7
(doc. 8 e 9) nacquero il 6 novembre 1993 (doc. 13) e il 23 Parte_1 Parte_2
gennaio 1975 (doc. 14), sposatosi l'11 settembre 2009 con (doc. 15). Da tale Parte_3
matrimonio nacquero il 2 maggio 2016 (doc. 16), il 20 ottobre 2010 CP_2 Persona_1
(doc. 17) e il 20 ottobre 2012 (doc. 18). Dal matrimonio di Controparte_1 Parte_12
con (doc. 11) nacquero il 19 settembre 1973 (doc. 19),
[...] Persona_12 CP_3
sposatosi con a Buenos Aires (Argentina) il 7 marzo 2000 (doc. 20); Persona_13 Per_2
il 28 gennaio 1975 (doc. 21), sposatosi con a Buenos Aires (Argentina)
[...] Persona_14
il 20 aprile 2007 (doc. 22); il 4 maggio 1979 (doc. 23), sposatasi con Maximo Parte_11
Deym a Buenos Aires (Argentina) il 7 dicembre 2007 (doc. 24); RI CI il 23 aprile 1982
(doc. 25); il 29 aprile 1984 (doc. 26), sposatosi con il 27 settembre Parte_9 CP_5
2012 (doc. 27); e il 6 luglio 1988 (doc. 28). Dal matrimonio di con Parte_6 Persona_2
(doc. 22) nacquero il 13 aprile 2009 (doc. 29), Controparte_4 Persona_15 [...]
il 15 dicembre 2011 (doc. 30) e il 6 marzo 2018 (doc. 31). Parte_7 Parte_8
Da una precedente unione di nacque il 2 agosto Parte_11 Parte_4
2001 (doc. 32). Dal matrimonio di con nacquero il 24 Parte_9 CP_5 Persona_4
novembre 2014 (doc. 33), il 14 ottobre 2016 (doc. 34) e il 24 Persona_5 Parte_10
agosto 2018 (doc. 35).
I ricorrenti rappresentavano di aver provato a presentare in diverse date al Consolato Generale
d'Italia a Buenos Aires e Córdoba (Argentina) la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, senza esito, dato che quest'ultimo non ha disponibilità (doc. 36).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_6
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato le proprie conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
3 Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n.
13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Sant'Agata di Esaro, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio
e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente
4 formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_6
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata;
in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
Va precisato, inoltre, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso.
Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni 730 previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame.
Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass.,
Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di
5 “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del . Pt_13
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame.
Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei Pt_14
sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (730 giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_6
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 7.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
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