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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 4350/2024 vertente
TRA
(CF. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luciano D'Amato, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 dato atto: di essere la moglie di Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Salsano n.17; che le condizioni fisiche del predetto, nel corso degli anni, si sono aggravate;
che dalla documentazione medica si evince che il è affetto da demenza a corpi di oltre che CP_1 Per_1
da tutte le componenti degenerative della malattia;
che il medesimo non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, personali e patrimoniali, né di compiere autonomamente anche semplici atti della vita quotidiana;
che il possiede un patrimonio immobiliare e mobiliare CP_1
costituito dalla casa di proprietà, ove vive, in comunione con il coniuge e da depositi in titoli ed in conto corrente;
che è, altresì, titolare di pensione;
ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…il Tribunale, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, pronunci l'interdizione, nel più breve tempo possibile, del marito in Controparte_1
quanto totalmente incapace di intendere e di volere, con ogni consequenziale provvedimento di rito
e di legge, dichiarandosi fin d'ora disponibile ad essere nominata quale tutore dell'interdicendo.
Solo in via residuale, e per mero scrupolo, si fa comunque richiesta di apertura della procedura di amministrazione di sostegno, ove ritenuto dal Giudice che non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di interdizione.”.
Fissata l'udienza domiciliare per il giorno 12.2.2025, giusto decreto del 5.12.2024, con nota dell'11.2.2025 la ricorrente ha dato atto, documentandolo, del sopravvenuto decesso dell'interdicendo, avvenuto il 6.12.2024; pertanto, all'udienza del 12.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, deve darsi atto della cessata materia del contendere, in quanto parte ricorrente in data 11.2.2025 ha depositato telematicamente, in seguito all'instaurazione del presente procedimento, il certificato di morte dell'interdicendo. Dunque, nella fattispecie de qua, si è sperimentata la sopravvenuta carenza di interesse, da parte ricorrente, alla naturale conclusione del giudizio, la quale, come nel caso di specie, va dichiarata quando vi sia il mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la cessata materia del contendere;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 4350/2024 vertente
TRA
(CF. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luciano D'Amato, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 dato atto: di essere la moglie di Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Salsano n.17; che le condizioni fisiche del predetto, nel corso degli anni, si sono aggravate;
che dalla documentazione medica si evince che il è affetto da demenza a corpi di oltre che CP_1 Per_1
da tutte le componenti degenerative della malattia;
che il medesimo non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, personali e patrimoniali, né di compiere autonomamente anche semplici atti della vita quotidiana;
che il possiede un patrimonio immobiliare e mobiliare CP_1
costituito dalla casa di proprietà, ove vive, in comunione con il coniuge e da depositi in titoli ed in conto corrente;
che è, altresì, titolare di pensione;
ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…il Tribunale, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, pronunci l'interdizione, nel più breve tempo possibile, del marito in Controparte_1
quanto totalmente incapace di intendere e di volere, con ogni consequenziale provvedimento di rito
e di legge, dichiarandosi fin d'ora disponibile ad essere nominata quale tutore dell'interdicendo.
Solo in via residuale, e per mero scrupolo, si fa comunque richiesta di apertura della procedura di amministrazione di sostegno, ove ritenuto dal Giudice che non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di interdizione.”.
Fissata l'udienza domiciliare per il giorno 12.2.2025, giusto decreto del 5.12.2024, con nota dell'11.2.2025 la ricorrente ha dato atto, documentandolo, del sopravvenuto decesso dell'interdicendo, avvenuto il 6.12.2024; pertanto, all'udienza del 12.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, deve darsi atto della cessata materia del contendere, in quanto parte ricorrente in data 11.2.2025 ha depositato telematicamente, in seguito all'instaurazione del presente procedimento, il certificato di morte dell'interdicendo. Dunque, nella fattispecie de qua, si è sperimentata la sopravvenuta carenza di interesse, da parte ricorrente, alla naturale conclusione del giudizio, la quale, come nel caso di specie, va dichiarata quando vi sia il mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la cessata materia del contendere;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire