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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.839/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
PORRACCIOLO LIBORIO.
PARTE RESISTENTE
Oggi 10/06/2025 ad ore 10.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SCALMANINI PAOLA per parte resistente l'avv. LIBORIO PORRACCIOLO CP_2
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis rejectis, così giudicare: A) Accertare e dichiarare che l'incidente mortale 30.08.18 per cui è causa, costituente infortunio sul lavoro del Sig.
si è verificato per la civile responsabilità di e di Parte_2 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
e, conseguentemente, condannare i medesimi, in via tra loro solidale, a rimborsare all' le prestazioni erogate ed erogandae alla sig.a in conseguenza Parte_1 Persona_1 del sinistro mortale occorso al sig. ed ammontanti a complessivi € Parte_2
144.616,65 alla data del 29.05.20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre eventuali adeguamenti delle prestazioni previdenziali che si verificassero in corso di causa. B)Condannare, altresì, e di Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all' le
[...] Parte_1 spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio, oltre accessori, come per legge. C)In via istruttoria si chiede, innanzitutto, che il Giudice disponga l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inclusa nel fascicolo del procedimento penale aperto presso la
Procura della Repubblica ed il Tribunale di Pavia per il sinistro in oggetto ovvero ordinare all'ATS di Pavia servizio PSAL di produrre nel presente giudizio copia integrale degli atti di accertamento compiuti in occasione dell'infortunio, completi di tutti gli allegati. Per l'ipotesi in cui la responsabilità dei resistenti non sia ritenuta sufficientemente documentata e provata,
chiede che il Giudice ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli: 1)”Vero che Pt_1 all'interno del piazzale antistante lo stabilimento “Gruppo Mauro Saviola s.r.l.” in Mortara vi
è una vasca piena d'acqua, che viene riempita di volta in volta con il materiale legnoso precedentemente scaricato e stoccato nel piazzale”. 2)”Vero che, attraverso una pala meccanica, i materiali vengono spostati dalla zona del piazzale in cui sono alloccati nella vasca piena d'acqua e, successivamente, con un ragno meccanico, i medesimi materiali vengono prelevati dalla vasca per essere stoccati nel lato opposto dall'area cortilizia, dove verranno successivamente prelevati per la relativa lavorazione”. 3)”Vero che, verso le 6,30 del 30.08.18, il sig. , lavoratore interinale assunto dalla Parte_2 Controparte_4
e somministrato alla con mansioni di autista a tempo pieno e Controparte_5 determinato, si recava per lavoro presso la “Gruppo Mauro Saviola s.r.l.” e, giunto nell'area cortilizia con il camion carico di legna da scaricare, provvedeva allo scarico della prima parte del materiale da consegnare”. 4)”Vero che dopo circa mezz'ora, per procedere allo scarico della restante parte del legname, collocava il camion in prossimità della vasca, dietro la pala meccanica, guidata dal sig. , dipendente della Controparte_2 Controparte_3
, che era intento a movimentare i materiali per collocarli nella vasca”. 5)”Vero
[...]
che , che indossava indumenti ad alta visibilità, scendeva dal camion e si Parte_2
recava sulla parte posteriore del medesimo per togliere i ganci dal cassone del camion per poi poter procedere allo scarico: in tale frangente, la pala meccanica in movimento lo investiva in retromarcia, schiacciandolo tra il camion e la pala meccanica”. 6)”Vero che il sig. Tes_1
, che si trovava alla guida del ragno nell'altra parte del cortile, ed il sig.
[...] [...]
soccorrevano il sig. , chiamando anche il servizio 118 ed il CP_2 Parte_2 Parte_2 veniva trasportato a mezzo dell'elisoccorso presso il Policlinico San Matteo di Pavia, dove decedeva dopo alcune ore”. 7)”Vero che la cabina della pala meccanica era dotata di schermo collegato alla telecamera posteriore, che consentiva di visualizzare lo stato dei luoghi posteriori al mezzo”. 8)”Vero che, al momento dell'incidente, non avevano ancora preso servizio i dipendenti del Gruppo Mauro Saviola s.r.l. preposti al piazzale di carico e scarico – sigg.i e , il cui turno lavorativo era 7,00/17,00”. Persona_2 Parte_3
Si indicano quali testimoni sulle circostanze capitolate, e Testimone_2 Testimone_3 entrambi presso l'ATS di Pavia servizio Psal, entrambi da sentirsi anche a conferma degli accertamenti compiuti e dei documenti redatti e/o predisposti;
i sigg.i , Testimone_1
residente in [...]; , residente in [...]
n.10; , residente in [...]; residente Controparte_6 Controparte_7
in Vigevano, viale dei Mille n.49; , residente in [...]; Controparte_8
, residente in [...], ciascuno da sentirsi Testimone_4 anche a conferma delle dichiarazioni rese ai funzionari di ATS nell'immediatezza dei fatti, come da documentazione prodotta. In caso di contestazioni specifiche e motivate sull'ammontare delle prestazioni erogate dall' , si chiede disporsi prova per testi CP_9 sull'ulteriore seguente capitolo: ”Vero che l' , per l'infortunio oggetto di causa, ha Pt_1 disposto l'erogazione delle prestazioni previdenziali ex artt. 85 e ss T.U. n°1124/65 in favore della madre convivente del lavoratore, , superstite avente diritto dal de cuius, Persona_1 per un ammontare complessivo, calcolato alla data del 29.05.20, di € 144.616,65, di cui €
2.136,50 a titolo di indennizzo delle spese funerarie, € 26.717,82 per ratei di rendita corrisposti alla data del 29.05.20 ed € 115.762,33 per valore capitale della rendita calcolata alla data del 29.05.20”. Si indica come testimone sul capitolo il capo Area Assicurativa della
Sede di Pavia od un funzionario delegato. Parte_1
PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei motivi della presente memoria difensiva: PRELIMINARMENTE --- dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al resistente;
--- Controparte_2 dichiarare prescritto il diritto azionato dall' nei confronti del;
Pt_1 Controparte_2
NEL MERITO E SENZA RECESSO --- rigettare con qualsivoglia statuizione le domande proposte dall' nei confronti di;
--- condannare alla restituzione Pt_1 Controparte_2 degli importi richiesti dall' , la (nei Pt_1 Controparte_3
confronti della quale – come sopra detto – si riserva azione di rivalsa) unico soggetto giuridico legittimato ad adempiere alle domande proposte dell'istituto di previdenza;
IN VIA
ISTRUTTORIA: ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate da controparte, in quanto inconferenti ed inconducenti ai fini della decisione del presente giudizio;
in caso di ammissione della chiesta prova per testi, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario sulle circostanze articolate in ricorso e con gli stessi testi ivi indicati. Con riserva di ulteriori richieste e produzione documentale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da liquidarsi in favore del difensore distrattario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
PORRACCIOLO LIBORIO.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. L' ha convenuto in giudizio e la Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
(d'ora in avanti anche solo ) allegando e deducendo:
[...] CP_1
- che all'interno del piazzale della società “Gruppo Mauro Saviola S.r.l.” vi è una vasca che viene riempita di volta in volta con il materiale legnoso scaricati dai camion che vi accedono;
- che detti materiali legnosi vengono immessi nella vasca attraverso una pala meccanica e successivamente prelevati con un ragno meccanico ubicato dal lato opposto della zona di primo scarico;
- che verso le 6,30 del 30 agosto 2008 , lavoratore somministrato della Parte_2
con mansioni di autista a tempo pieno, aveva fatto accesso all'area Controparte_5
cortilizia anzidetta con il proprio camion carico di legna da scaricare provvedendo a rovesciare una prima parte del materiale nella vasca appena descritta;
- che verso le 7.00 , volendo procedere allo scarico della restante parte del Parte_2
materiale, aveva collocato il camion in prossimità della vasca e della pala meccanica guidata dal convenuto , dipendente della , che eseguendo una manovra Controparte_2 CP_1
in retromarcia lo investiva causandone il decesso;
- che erede di è la madre priva di mezzi di sostentamento Parte_2 Persona_1
alla quale sono state erogate dall' le prestazioni previste dalla legge. Pt_1
1.1. Si è costituito in giudizio solo eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente di rivalersi nei propri confronti.
2. Venendo alle eccezioni preliminari si osserva quanto segue.
In ordine alla prescrizione invocata dal convenuto si osserva che l'art. 112 del D.P.R.
n. 1164 del 1965 stabilisce che l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Nel caso di specie la responsabilità di nella verificazione del Controparte_2
sinistro è stato oggetto di una sentenza di patteggiamento del 10 dicembre 2019 (cfr. doc. n.
22 fascicolo parte ricorrente) divenuta irrevocabile in data 25 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 585 c.p.p.
Parte ricorrente ha documentato di aver diffidato al pagamento Controparte_2
delle indennità erogate con raccomandata dell'8 ottobre 2020 (cfr. doc. n. 40 fascicolo parte ricorrente) e di aver inviato ulteriori diffide nei confronti della , delle quali l'ultima CP_1
reca data 2/1/2023 (cfr. doc. n. 43 fascicolo parte ricorrente).
Come è noto, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore solidale ha effetto anche nei confronti del condebitore a prescindere anche dal fatto che la propria responsabilità solidale sia manifestata dal creditore
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8208 del 28/03/2025). Pertanto, posto che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato notificato in data 24 giugno 2024 e che i precedenti atti interruttivi sono stati tempestivi, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2.1. Quanto all'eccezione sul proprio difetto di legittimazione passiva si osserva che la stessa deve essere risolta unitamente alla questione della responsabilità per il sinistro occorso a . Parte_2
Il fatto che quest'ultimo sia deceduto a seguito dello schiacciamento subito tra il mezzo condotto dal convenuto ed il camion da egli utilizzato non è stato minimamente contestato.
Pertanto, il convenuto essendo pacificamente coinvolto nel sinistro è totalmente legittimato ad essere stato invocato nell'odierno giudizio.
In merito alla sua responsabilità si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta dall' emerge con evidenza che: Pt_1
- l'evento è intervenuto nel piazzale di stoccaggio del legname presente all'interno del piazzale della Gruppo Mauro Saviola di Mortara;
- che si era recato verso le 6.30 del 30 agosto 2018 all'interno del piazzale Parte_2
anzidetto fermando il camion da egli condotto esattamente dietro la pala meccanica guidata dal convenuto;
- dopo aver parcheggiato il proprio camion si era portato verso la parte Parte_2
posteriore del proprio mezzo per sganciare la porta del cassone e in quel momento la pala meccanica condotta dal convenuto lo aveva schiacciato muovendosi in retromarcia
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli addetti dell'ATS (cfr. fascicolo parte ricorrente docc. da 9 a 16) emerge con evidenza il concorso colposo del defunto nella causazione del sinistro avendo egli posteggiato il proprio mezzo nell'area di movimento della pala meccanica.
Da un lato, è incontestato che il convenuto muovendosi in retromarcia con la propria pala meccanica non abbia prestato la dovuta attenzione alla presenza di Parte_2
nonostante i mezzi di supporto tecnologico, ad es. la telecamera posteriore;
dall'altro, è provato che il defunto abbia posto il proprio mezzo nell'area di azione della pala meccanica.
Eliminando entrambe le condotte, una per volta, appare più che probabile che l'evento non si sarebbe verificato.
Sussiste la responsabilità della convenuta rimasta contumace in quanto è stato documentato che le incombenze svolte dal convenuto erano attinenti alla CP_2 prestazione lavorativa svolta in favore della nei cui confronti trova applicazione CP_1
l'art. 2049 cod. civ.
Pertanto, la responsabilità dei convenuti in ordine all'evento per cui è causa deve essere limitata alla misura del 50% delle conseguenze dannose.
Peraltro, non può trascurarsi che la stessa parte ricorrente ha allegato che già in fase ispettiva l'ATS di Pavia aveva evidenziato il concorso colposo del danneggiato.
Ne discende che la questione del concorso colposo del danneggiato essendo già stata ritualmente introdotta in giudizio non obbliga lo scrivente ad assolvere alle previsioni di cui all'art. 101 cod. proc. civ.
Posto che la parte ricorrente ha documentato le rendite erogate e riconosciute alla superstite di (cfr. docc.nn. 33, 35 36 e 37 fascicolo ricorrente), la domanda Parte_2
azionata in giudizio può essere accolta nei limiti della responsabilità dei resistenti.
3. Il parziale accoglimento della domanda giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; la restante parte viene posta a carico dei resistenti e viene liquidata nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
52.000 e 260.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara che l'incidente mortale del 30.08.18 ai danni di Parte_2
si è verificato per la responsabilità paritaria di , della Controparte_2 [...]
e del medesimo;
Controparte_3 Parte_2
- condanna i convenuti e la Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, in solido tra loro, in favore dell' del 50% delle
[...] Parte_1
prestazioni erogate ed erogande in favore di in conseguenza del Persona_1 sinistro mortale occorso a ed ammontanti a complessivi € Parte_2
72.308,33 alla data del 29.05.20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in € 43 per spese, € 6.114 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. Pavia, 10 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
PORRACCIOLO LIBORIO.
PARTE RESISTENTE
Oggi 10/06/2025 ad ore 10.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SCALMANINI PAOLA per parte resistente l'avv. LIBORIO PORRACCIOLO CP_2
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis rejectis, così giudicare: A) Accertare e dichiarare che l'incidente mortale 30.08.18 per cui è causa, costituente infortunio sul lavoro del Sig.
si è verificato per la civile responsabilità di e di Parte_2 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
e, conseguentemente, condannare i medesimi, in via tra loro solidale, a rimborsare all' le prestazioni erogate ed erogandae alla sig.a in conseguenza Parte_1 Persona_1 del sinistro mortale occorso al sig. ed ammontanti a complessivi € Parte_2
144.616,65 alla data del 29.05.20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre eventuali adeguamenti delle prestazioni previdenziali che si verificassero in corso di causa. B)Condannare, altresì, e di Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all' le
[...] Parte_1 spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio, oltre accessori, come per legge. C)In via istruttoria si chiede, innanzitutto, che il Giudice disponga l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione inclusa nel fascicolo del procedimento penale aperto presso la
Procura della Repubblica ed il Tribunale di Pavia per il sinistro in oggetto ovvero ordinare all'ATS di Pavia servizio PSAL di produrre nel presente giudizio copia integrale degli atti di accertamento compiuti in occasione dell'infortunio, completi di tutti gli allegati. Per l'ipotesi in cui la responsabilità dei resistenti non sia ritenuta sufficientemente documentata e provata,
chiede che il Giudice ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli: 1)”Vero che Pt_1 all'interno del piazzale antistante lo stabilimento “Gruppo Mauro Saviola s.r.l.” in Mortara vi
è una vasca piena d'acqua, che viene riempita di volta in volta con il materiale legnoso precedentemente scaricato e stoccato nel piazzale”. 2)”Vero che, attraverso una pala meccanica, i materiali vengono spostati dalla zona del piazzale in cui sono alloccati nella vasca piena d'acqua e, successivamente, con un ragno meccanico, i medesimi materiali vengono prelevati dalla vasca per essere stoccati nel lato opposto dall'area cortilizia, dove verranno successivamente prelevati per la relativa lavorazione”. 3)”Vero che, verso le 6,30 del 30.08.18, il sig. , lavoratore interinale assunto dalla Parte_2 Controparte_4
e somministrato alla con mansioni di autista a tempo pieno e Controparte_5 determinato, si recava per lavoro presso la “Gruppo Mauro Saviola s.r.l.” e, giunto nell'area cortilizia con il camion carico di legna da scaricare, provvedeva allo scarico della prima parte del materiale da consegnare”. 4)”Vero che dopo circa mezz'ora, per procedere allo scarico della restante parte del legname, collocava il camion in prossimità della vasca, dietro la pala meccanica, guidata dal sig. , dipendente della Controparte_2 Controparte_3
, che era intento a movimentare i materiali per collocarli nella vasca”. 5)”Vero
[...]
che , che indossava indumenti ad alta visibilità, scendeva dal camion e si Parte_2
recava sulla parte posteriore del medesimo per togliere i ganci dal cassone del camion per poi poter procedere allo scarico: in tale frangente, la pala meccanica in movimento lo investiva in retromarcia, schiacciandolo tra il camion e la pala meccanica”. 6)”Vero che il sig. Tes_1
, che si trovava alla guida del ragno nell'altra parte del cortile, ed il sig.
[...] [...]
soccorrevano il sig. , chiamando anche il servizio 118 ed il CP_2 Parte_2 Parte_2 veniva trasportato a mezzo dell'elisoccorso presso il Policlinico San Matteo di Pavia, dove decedeva dopo alcune ore”. 7)”Vero che la cabina della pala meccanica era dotata di schermo collegato alla telecamera posteriore, che consentiva di visualizzare lo stato dei luoghi posteriori al mezzo”. 8)”Vero che, al momento dell'incidente, non avevano ancora preso servizio i dipendenti del Gruppo Mauro Saviola s.r.l. preposti al piazzale di carico e scarico – sigg.i e , il cui turno lavorativo era 7,00/17,00”. Persona_2 Parte_3
Si indicano quali testimoni sulle circostanze capitolate, e Testimone_2 Testimone_3 entrambi presso l'ATS di Pavia servizio Psal, entrambi da sentirsi anche a conferma degli accertamenti compiuti e dei documenti redatti e/o predisposti;
i sigg.i , Testimone_1
residente in [...]; , residente in [...]
n.10; , residente in [...]; residente Controparte_6 Controparte_7
in Vigevano, viale dei Mille n.49; , residente in [...]; Controparte_8
, residente in [...], ciascuno da sentirsi Testimone_4 anche a conferma delle dichiarazioni rese ai funzionari di ATS nell'immediatezza dei fatti, come da documentazione prodotta. In caso di contestazioni specifiche e motivate sull'ammontare delle prestazioni erogate dall' , si chiede disporsi prova per testi CP_9 sull'ulteriore seguente capitolo: ”Vero che l' , per l'infortunio oggetto di causa, ha Pt_1 disposto l'erogazione delle prestazioni previdenziali ex artt. 85 e ss T.U. n°1124/65 in favore della madre convivente del lavoratore, , superstite avente diritto dal de cuius, Persona_1 per un ammontare complessivo, calcolato alla data del 29.05.20, di € 144.616,65, di cui €
2.136,50 a titolo di indennizzo delle spese funerarie, € 26.717,82 per ratei di rendita corrisposti alla data del 29.05.20 ed € 115.762,33 per valore capitale della rendita calcolata alla data del 29.05.20”. Si indica come testimone sul capitolo il capo Area Assicurativa della
Sede di Pavia od un funzionario delegato. Parte_1
PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei motivi della presente memoria difensiva: PRELIMINARMENTE --- dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al resistente;
--- Controparte_2 dichiarare prescritto il diritto azionato dall' nei confronti del;
Pt_1 Controparte_2
NEL MERITO E SENZA RECESSO --- rigettare con qualsivoglia statuizione le domande proposte dall' nei confronti di;
--- condannare alla restituzione Pt_1 Controparte_2 degli importi richiesti dall' , la (nei Pt_1 Controparte_3
confronti della quale – come sopra detto – si riserva azione di rivalsa) unico soggetto giuridico legittimato ad adempiere alle domande proposte dell'istituto di previdenza;
IN VIA
ISTRUTTORIA: ci si oppone a tutte le richieste istruttorie formulate da controparte, in quanto inconferenti ed inconducenti ai fini della decisione del presente giudizio;
in caso di ammissione della chiesta prova per testi, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario sulle circostanze articolate in ricorso e con gli stessi testi ivi indicati. Con riserva di ulteriori richieste e produzione documentale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da liquidarsi in favore del difensore distrattario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA Pt_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
PORRACCIOLO LIBORIO.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. L' ha convenuto in giudizio e la Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
(d'ora in avanti anche solo ) allegando e deducendo:
[...] CP_1
- che all'interno del piazzale della società “Gruppo Mauro Saviola S.r.l.” vi è una vasca che viene riempita di volta in volta con il materiale legnoso scaricati dai camion che vi accedono;
- che detti materiali legnosi vengono immessi nella vasca attraverso una pala meccanica e successivamente prelevati con un ragno meccanico ubicato dal lato opposto della zona di primo scarico;
- che verso le 6,30 del 30 agosto 2008 , lavoratore somministrato della Parte_2
con mansioni di autista a tempo pieno, aveva fatto accesso all'area Controparte_5
cortilizia anzidetta con il proprio camion carico di legna da scaricare provvedendo a rovesciare una prima parte del materiale nella vasca appena descritta;
- che verso le 7.00 , volendo procedere allo scarico della restante parte del Parte_2
materiale, aveva collocato il camion in prossimità della vasca e della pala meccanica guidata dal convenuto , dipendente della , che eseguendo una manovra Controparte_2 CP_1
in retromarcia lo investiva causandone il decesso;
- che erede di è la madre priva di mezzi di sostentamento Parte_2 Persona_1
alla quale sono state erogate dall' le prestazioni previste dalla legge. Pt_1
1.1. Si è costituito in giudizio solo eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente di rivalersi nei propri confronti.
2. Venendo alle eccezioni preliminari si osserva quanto segue.
In ordine alla prescrizione invocata dal convenuto si osserva che l'art. 112 del D.P.R.
n. 1164 del 1965 stabilisce che l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Nel caso di specie la responsabilità di nella verificazione del Controparte_2
sinistro è stato oggetto di una sentenza di patteggiamento del 10 dicembre 2019 (cfr. doc. n.
22 fascicolo parte ricorrente) divenuta irrevocabile in data 25 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 585 c.p.p.
Parte ricorrente ha documentato di aver diffidato al pagamento Controparte_2
delle indennità erogate con raccomandata dell'8 ottobre 2020 (cfr. doc. n. 40 fascicolo parte ricorrente) e di aver inviato ulteriori diffide nei confronti della , delle quali l'ultima CP_1
reca data 2/1/2023 (cfr. doc. n. 43 fascicolo parte ricorrente).
Come è noto, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore solidale ha effetto anche nei confronti del condebitore a prescindere anche dal fatto che la propria responsabilità solidale sia manifestata dal creditore
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8208 del 28/03/2025). Pertanto, posto che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato notificato in data 24 giugno 2024 e che i precedenti atti interruttivi sono stati tempestivi, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2.1. Quanto all'eccezione sul proprio difetto di legittimazione passiva si osserva che la stessa deve essere risolta unitamente alla questione della responsabilità per il sinistro occorso a . Parte_2
Il fatto che quest'ultimo sia deceduto a seguito dello schiacciamento subito tra il mezzo condotto dal convenuto ed il camion da egli utilizzato non è stato minimamente contestato.
Pertanto, il convenuto essendo pacificamente coinvolto nel sinistro è totalmente legittimato ad essere stato invocato nell'odierno giudizio.
In merito alla sua responsabilità si osserva quanto segue.
Dalla documentazione prodotta dall' emerge con evidenza che: Pt_1
- l'evento è intervenuto nel piazzale di stoccaggio del legname presente all'interno del piazzale della Gruppo Mauro Saviola di Mortara;
- che si era recato verso le 6.30 del 30 agosto 2018 all'interno del piazzale Parte_2
anzidetto fermando il camion da egli condotto esattamente dietro la pala meccanica guidata dal convenuto;
- dopo aver parcheggiato il proprio camion si era portato verso la parte Parte_2
posteriore del proprio mezzo per sganciare la porta del cassone e in quel momento la pala meccanica condotta dal convenuto lo aveva schiacciato muovendosi in retromarcia
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli addetti dell'ATS (cfr. fascicolo parte ricorrente docc. da 9 a 16) emerge con evidenza il concorso colposo del defunto nella causazione del sinistro avendo egli posteggiato il proprio mezzo nell'area di movimento della pala meccanica.
Da un lato, è incontestato che il convenuto muovendosi in retromarcia con la propria pala meccanica non abbia prestato la dovuta attenzione alla presenza di Parte_2
nonostante i mezzi di supporto tecnologico, ad es. la telecamera posteriore;
dall'altro, è provato che il defunto abbia posto il proprio mezzo nell'area di azione della pala meccanica.
Eliminando entrambe le condotte, una per volta, appare più che probabile che l'evento non si sarebbe verificato.
Sussiste la responsabilità della convenuta rimasta contumace in quanto è stato documentato che le incombenze svolte dal convenuto erano attinenti alla CP_2 prestazione lavorativa svolta in favore della nei cui confronti trova applicazione CP_1
l'art. 2049 cod. civ.
Pertanto, la responsabilità dei convenuti in ordine all'evento per cui è causa deve essere limitata alla misura del 50% delle conseguenze dannose.
Peraltro, non può trascurarsi che la stessa parte ricorrente ha allegato che già in fase ispettiva l'ATS di Pavia aveva evidenziato il concorso colposo del danneggiato.
Ne discende che la questione del concorso colposo del danneggiato essendo già stata ritualmente introdotta in giudizio non obbliga lo scrivente ad assolvere alle previsioni di cui all'art. 101 cod. proc. civ.
Posto che la parte ricorrente ha documentato le rendite erogate e riconosciute alla superstite di (cfr. docc.nn. 33, 35 36 e 37 fascicolo ricorrente), la domanda Parte_2
azionata in giudizio può essere accolta nei limiti della responsabilità dei resistenti.
3. Il parziale accoglimento della domanda giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; la restante parte viene posta a carico dei resistenti e viene liquidata nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
52.000 e 260.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara che l'incidente mortale del 30.08.18 ai danni di Parte_2
si è verificato per la responsabilità paritaria di , della Controparte_2 [...]
e del medesimo;
Controparte_3 Parte_2
- condanna i convenuti e la Controparte_2 Controparte_3
al pagamento, in solido tra loro, in favore dell' del 50% delle
[...] Parte_1
prestazioni erogate ed erogande in favore di in conseguenza del Persona_1 sinistro mortale occorso a ed ammontanti a complessivi € Parte_2
72.308,33 alla data del 29.05.20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in € 43 per spese, € 6.114 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. Pavia, 10 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina