Sentenza 15 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02128/2025REG.PROV.COLL.
N. 05394/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5394 del 2022, proposto dall’azienda agricola Società semplice DE dei f.lli Boschiroli società agricola, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Tomaselli e Daniele Manca Bitti, domiciliata presso l’indirizzo PEC, come da Registri di giustizia e elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, via Luigi Luciani, n. 1;
contro
l’EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, 15 dicembre 2021 n. 1063.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e i documenti prodotti;
Esaminate le memorie e la nota d’udienza depositate in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di nota d’udienza con la quale l’avvocato Fabrizio Tomaselli, (co)difensore della parte appellante, ha chiesto il passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe la Società semplice DE dei f.lli Boschiroli società agricola (d’ora in poi, per brevità, DE o società agricola) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, 15 dicembre 2021 n. 1063, con la quale è stato respinto (in parte dichiarandolo inammissibile) il ricorso (n. R.g. 1163/2017) presentato dalla predetta società agricola e teso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) la comunicazione dell’EA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (d’ora in poi, per brevità, EA o l’Agenzia), Area coordinamento – Ufficio coordinamento dei controlli specifici – Ufficio quote latte, avente ad oggetto “ Regime quote latte. Provvedimento di accertamento del mancato pagamento della rata del prelievo latte dovuta di cui alla Legge 33/2009 Decadenza dal beneficio della rateizzazione ” prot n. EA.AGA.2017.0025775 dell’8 settembre 2017; B) la comunicazione dell’EA (Area coordinamento – Ufficio coordinamento dei controlli specifici – Ufficio quote latte) avente ad oggetto “ Regime quote latte. Provvedimento di accertamento del mancato pagamento della rata del prelievo latte dovuta di cui alla Legge 33/2009 Decadenza dal beneficio della rateizzazione ” prot. n. EA.AGA.2017.0025774 dell’8 settembre 2017; C) ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali EA, sulla base delle impugnate comunicazione, ha iscritto la società ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa ricorrente.
2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati dalle parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo sia di primo che di secondo grado e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:
- la società agricola DE ebbe a ricevere dall’EA due comunicazioni dell’8 settembre 2017 (prot. n. EA.AGA.2017.0025775 e n. EA.AGA.2017.0025774) con le quali era disposta la decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato pagamento di una rata della somma dovuta per lo sforamento della quota-latte assegnata alla predetta società quale produttrice di latte vaccino;
- la società DE impugnava dette comunicazioni dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, sostenendone la illegittimità per cinque evidenze patologiche (in sintesi: I “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione. Violazione della Legge 33/2009 articolo 8-quinquies - Sull’ammontare delle somme dovute. Illegittimità con riferimento al procedimento di composizione della crisi legge 27 gennaio 2012, n. 3 ”; II “ Illegittimità per eccesso di potere - Manifesta irragionevolezza – Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e segg. della L. n. 241/90 e degli artt. 8 ter, 8 quater e quinquies L. n. 33/2009 nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico, – mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione di legge articoli 83 Cpc, 84 Cpc, 306 Cpc ”; III “ Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, ter, quater, quinquies L. n. 33/09 e dell’art. 3 L. n. 241/90 – illegittima intimazione degli interessi – eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione ”; IV “ illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 – mancata disapplicazione della normativa interna non conforme (ossia dell’art. 8 quater L. n. 33/09) - illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione ”; V “ Illegittimità per violazione dell’articolo quinques, terzo comma e sesto comma, L. n. 33/2009 nonché per eccesso di potere. Mancanza di legittimazione e/o attribuzione di poteri per l’accoglimento del contratto di rateizzazione in capo ad EA ”);
- il TAR adito, ritenendo non accoglibili le censure dedotte e in parte inammissibili, respingeva il ricorso proposto con sentenza n. 1063/2021.
3. - Di detta sentenza viene oggi chiesta dalla società agricola DE la riforma in sede di appello ritenendola errata, prospettando tre complesse traiettorie contestative che possono sintetizzarsi come segue:
I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione. Violazione della Legge 33/2009 articolo 8-quinquies - Sull’ammontare delle somme dovute. Illegittimità con riferimento al procedimento di composizione della crisi legge 27 gennaio 2012, n. 3. La società appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel considerare genericamente proposto il primo motivo di ricorso “ in quanto non era stato specificato quale era l’ammontare delle rate non pagate, quale era l’ammontare dei contributi pubblici a cui avrebbe avuto asseritamente diritto e che erano stati trattenuti dallo Stato, onde verificare se effettivamente coprissero le rate non pagate, e lo stesso dicasi per le fideiussioni asseritamente prestate (ma non documentate) ”, non ritenendo utile prova la documentazione depositata a corredo dalla società ricorrente (due fogli del Registro Nazionale Titoli relativi alle campagne 2016 – 2017). Il giudice di primo grado non ha considerato che nessuna comunicazione era mai pervenuta all’azienda agricola ricorrente per permetterle di conoscere le procedure di compensazione e l’entità delle compensazioni tra i contributi PAC maturati dall’azienda e le somme asseritamente dovute a titolo di prelievo supplementare, con la conseguenza che documenti ulteriori non erano disponibili per dimostrare quanto sostenuto dalla società agricola. Ne consegue che, correttamente, la odierna appellante, dopo avere regolarmente effettuato il versamento delle rate di cui al contratto di rateizzazione nel 2014 e nel 2015, ha preteso per l’annata 2016 che venissero conteggiati o quanto meno ridotti gli importi che erano già stati versati mediante la suddetta compensazione;
II) Illegittimità per eccesso di potere - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e segg. della L. n. 241/90 e degli artt. 8 ter, 8 quater e quinquies L. n. 33/2009 nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico, – mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione di legge articoli 83 Cpc., 84 Cpc., 306 Cpc.. Il giudice di primo grado ha errato nel ritenere affette da carenza di interesse alla proposizione alcune delle censure dedotte in primo grado dalla società DE (in particolare i motivi con i quali si contestava l’incompetenza dell’EA nell’adozione degli atti impugnati nonché le contestazioni aventi ad oggetto l’entità del debito oggetto di rateizzazione), atteso che l’unico interesse che poteva sorreggere la proposizione del contenzioso da parte della società era soltanto quello di essere riammessa al beneficio della rateazione, non constando che gli atti di imposizione e quantificazione del prelievo supplementare per le annate lattiere in questione fossero stati oggetto di tempestiva e rituale impugnazione o che quanto meno la stessa avesse avuto esito favorevole per l’impresa produttrice di latte vaccino, tenuto anche conto che il contratto di rateazione sottoscritto dalle parti recava l’espresso riconoscimento del debito da parte della società DE, con rinuncia a ogni azione giudiziaria pendente al riguardo. Sostiene la società agricola appellante che il giudice di primo grado non si è avvisto dell’interesse della ricorrente a voler contestare il sistema di compensazione che l’avrebbe penalizzata, atteso che l’EA, prima di adottare i provvedimenti decadenziali principalmente impugnati nel primo grado del presente giudizio, avrebbe potuto e dovuto consentire all’azienda ricorrente di accedere alla rateizzazione dei debiti relativi ai prelievi supplementari accertati come dovuti e quindi iscritti nel nuovo Registro nazionale ed esigibili, mentre nel caso qui in esame erano stati richiesti alla società appellante, per procedere alla rateizzazione, gli importi che non erano stati accertati come dovuti dai produttori agricoli e comunque erano stati pretesi dall’EA pagamenti senza il previo accertamento della debenza dei relativi importi. Tali circostanze erano evincibili dalle procedure dinanzi al giudice penale e dagli interventi della Corte di giustizia UE riportati nel ricorso dalla società agricola oggi appellante, di talché il giudice di primo grado non avrebbe dovuto (né potuto) esprimere un giudizio di carenza di interesse della medesima società a coltivare le specifiche censure dedotte e ritenute, erroneamente, inammissibili;
III) Illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme (ossia dell’art. 8 quater L. n. 33/09) - illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione. Nel ritenere una diffusa carenza di interesse nel proporre le censure dedotte in primo grado, il TAR non si è avvisto (perché ha ritenuto di assorbire nelle ragioni di inammissibilità di cui sopra le relative contestazioni) che le note impugnate erano anche illegittime, sotto diverso versante e perché, in violazione di quanto disposto dall’art. 8- quinquies , comma 1, l. 9 aprile 2009, n. 33 l’amministrazione ha richiesto il pagamento, come se fossero dovuti, degli interessi maturati sul prelievo supplementare, sulla scorta di un conteggio totalmente errato negli interessi, sotto il duplice profilo del dies a quo della pretesa e dei tassi di interesse applicati. Nello specifico, il dies a quo preso a riferimento per il calcolo degli interessi è stato incomprensibilmente individuato nella data indicata per il versamento sulla base dei regolamenti comunitari, anche se, a quella data, l’amministrazione italiana non aveva ancora inviato, né ai produttori, né agli acquirenti, il conteggio finale del prelievo supplementare loro imputato. Al contrario (di quanto pretenderebbe di affermare l’amministrazione), è soltanto con l’atto di intimazione precedente all’invio delle comunicazioni qui impugnate che, per la prima volta, l’amministrazione ha chiesto alla odierna appellante il pagamento degli importi dovuti, sicché è del tutto illegittimo che siano stati richiesti gli interessi sul mancato pagamento a partire dalla chiusura delle campagne di riferimento e non dalla successiva intimazione. A ciò si aggiunga che EA ha, arbitrariamente, fatto decorrere gli interessi anche sulle somme che per legge erano state restituite ai produttori ai sensi, tra l’altro, dell’art. 1, l. 27 gennaio 1998, n. 5. A ciò si aggiunga l’errato calcolo degli interessi su ciascuna annata di riferimento, atteso che, anche in ragione di previsioni eurounitare, per ogni anno di riferimento, gli interessi sui prelievi supplementari potevano essere calcolati, dalla data di intimazione e fino alla riscossione, esclusivamente secondo la modalità e la misura fissata dal regolamento eurounitario vigente all’epoca in cui si era maturato il prelievo. A ciò si aggiunga ancora che “ i provvedimenti impugnati sono risultati illegittimi anche per violazione del Regolamento comunitario n. 595/04, nonché del Regolamento comunitario n. 1392/01 e del Regolamento comunitario n. 536/1993, poiché hanno indicati nella rateizzazione, che sulle somme intimate (ossia capitale ed interessi), sarebbero stati applicati gli interessi previsti dall’art. 8 quater L. n. 33/09 ”, con la conseguenza che “ (è) pertanto di tutta evidenza che, per il caso del ritardo nel pagamento del prelievo supplementare, i Regolamenti comunitari avevano già stabilito in misura ben precisa il tasso di interesse da applicare al prelievo supplementare e la relativa decorrenza – decorrenza che non poteva trovare applicazione in caso di negligente e ritardata comunicazione della compensazione nazionale da parte dello stato membro, che quindi doveva assumersi in proprio la responsabilità del pagamento ” (così, testualmente, alle pagg. 37 e 38 dell’atto di appello).
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e, di conseguenza, in virtù dell’accoglimento dei motivi dedotti, l’annullamento degli atti impugnati.
4. – Si è costituita in giudizio l’EA con foglio di stile.
5. – Il ricorso in appello non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate.
6. – I presupposti normativi della specifica vicenda che viene oggi sottoposta allo scrutinio del Collegio possono riassumersi come segue.
In materia di c.d. quote latte, in base al combinato disposto degli artt. 8- quater e 8- quinquies d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33, i debiti accertati come dovuti ed iscritti nel Registro nazionale dei debiti possono essere oggetto di una particolare procedura di rateizzazione onerosa da parte dei produttori lattieri interessati, la cui gestione è demandata ad un commissario straordinario.
Detta procedura prevede l'invio di una intimazione da parte di EA e la conseguente possibilità per i produttori interessati di optare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intimazione, per il pagamento o per la presentazione della richiesta di rateizzazione, sulla quale il commissario è chiamato a pronunciarsi nei tre mesi successivi.
Ricevuta la comunicazione di accettazione della rateizzazione da parte del commissario straordinario, i produttori hanno un ulteriore termine di 30 giorni per accettare formalmente, a loro volta, la rateizzazione proposta dal commissario straordinario.
Una volta accettata formalmente la comunicazione, il produttore è tenuto al pagamento rateizzato e si impegna a non contestare i titoli del debito.
Premesso che la prova dell'adesione alla rateizzazione non può che esigersi dalla parte chiamata a realizzare la condotta positiva a tal fine richiesta, in quanto sarebbe incongruo far ricadere sull'amministrazione l'onere della prova contraria, sia perché si tratterebbe di imporle la probatio diabolica di un fatto negativo (la mancata adesione) sia perché - in base al criterio della vicinanza - dette circostanze accedono tutte alla sfera di controllo e dominio della parte privata interessata (che ha conoscenza diretta delle iniziative assunte e degli atti compiuti per aderire al contratto), nel caso di specie tale prova non è messa in discussione dalle parti.
Ciò che si contesta, invece, è l’importo dovuto, anche in ragione dell’incidenza di ipotesi compensatorie sull’ammontare, sia della sorte che degli interessi dovuti.
Orbene, dunque, è appurato come l’azienda appellante abbia chiesto, all'epoca, la rateizzazione dei debiti considerati da EA come esigibili e da questa notificati con apposite intimazioni di pagamento, in riferimento alle quali è stata chiesta la rateizzazione e non risultano impugnazioni sia con riferimento agli atti di rateizzazione ovvero agli atti presupposti.
La tardiva contestazione degli atti (comunque) presupposti (ai provvedimenti decadenziali principalmente impugnati nel primo grado del presente giudizio) appare quindi inammissibile, poiché pretende di superare l'implicita acquiescenza ai presupposti di fatto e di diritto indicati nelle intimazioni di versamento previamente notificate.
Non risulta, tra l’altro, che neppure sia stato impugnato il provvedimento di accoglimento emesso dal commissario straordinario che pure certificava il dovuto, di tal che può ritenersi che l'accertamento ivi contenuto sia divenuto inoppugnabile (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. II, 17 luglio 2022 n. 5771 e Sez. III, n. 16 novembre 2021 n. 7630).
Ciò posto, tutte le questioni implicanti una contestazione dell' an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (cfr. Cass., Sez. un., ord. 5 dicembre 2018 nn. 31370 e 31371 nonché Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2019 n. 2552).
Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata.
7. - Superati i rilievi concernenti i prodromi (o presupposti sostanziali) dell'azione esecutiva, vanno respinta anche le ulteriori deduzione che possono riguardare la corretta osservanza della sequenza procedimentale prevista dagli artt. 8- quater e 8- quinquies l. 33/2009 (ad esempio la competenza dell’organo che ha adottato gli atti impugnati) nonché le questioni relative alle conseguenze della compensazione ovvero alla liquidazione degli interessi dovuti (su tale ultimo punto il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni espresse da questo Consiglio di Stato nella sentenza della Sezione III, 7 novembre 2022 n. 9716). Come già si è innanzi chiarito, la decadenza dal beneficio della rateizzazione consegue automaticamente allo spirare del termine o al mancato pagamento di una singola rata, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
8. In vi sono altri rilievi contenziosi da esaminare, in ragione del perimetro dell’oggetto del presente giudizio di appello per come disegnato dalla parte appellante nel mezzo di gravame proposto.
9. – La infondatezza dei motivi di appello come sopra scrutinati conduce alla reiezione del mezzo di gravame proposto e alla conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado di appello, in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., incombono sulla parte appellante che va condannata alla refusione delle stesse in favore dell’amministrazione appellata nella misura di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello (n. R.g. 5394/2022) di cui in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la Società semplice DE dei f.lli Boschiroli società agricola, in persona del rappresentante legale pro tempore , a rifondere le spese del grado di appello in favore dell’EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , che liquida nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO