Decreto cautelare 4 dicembre 2014
Ordinanza cautelare 8 gennaio 2015
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2014, proposto da TA AR OT quale erede di Libero Ventura, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale n. 411 prot. n. 40299 del 12 settembre 2014 avente ad oggetto: "Accertamento di inottemperanza a ordine di demolizione n. 450 del 29.12.1999 prot. 36957 - acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opera abusiva".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. PO AR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 12 settembre 2014 adottata dai competenti uffici del Comune di Gaeta, con la quale è stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 450 del 29 dicembre 1999 e disposta l’acquisizione gratuita dell'immobile de quo al patrimonio comunale in quanto opera abusiva.
L’istante ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza in ragione di articolati motivi di diritto e ne ha chiesto l'annullamento.
Si è costituito in giudizio in resistenza il Comune di Gaeta, instando per la reiezione del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 30 settembre 2025.
Il ricorso va accolto in ragione della assorbente fondatezza del primo motivo di gravame.
Risulta invero dagli atti di causa che il ricorrente ha presentato in data 29 febbraio 2000 istanza di sanatoria ex articolo 13 legge n.47/85, proprio con riferimento ai manufatti di cui alla ridetta ordinanza del 29 dicembre 1999.
Orbene, di là dal fatto che l’istanza è stata poi respinta dagli uffici comunali con atto del 9 aprile 2002, vale comunque rilevare che la presentazione della citata domanda di regolarizzazione ha comunque reso inefficace l'ordinanza di demolizione n.450 del 1999, sul presupposto del cui inadempimento è stato poi emesso il gravato provvedimento.
Ed invero il riesame dell'abusività delle opere provocato con l’istanza di sanatoria ha comportato la formazione di un nuovo provvedimento di rigetto, che ha superato la precedente ingiunzione a demolire, tal che l'amministrazione avrebbe dovuto adottare un nuovo ordine di demolizione, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Ed invero la giurisprudenza ha affermato che l'ordine di demolizione ex articolo 31 comma 4 del T.U. Edilizio presuppone la perdurante efficacia di tale ordine (efficacia come detto travolta dall’istanza di condono). La presentazione di una domanda di accertamento di conformità o sanatoria ex articolo 13 della legge n.47/85, a fronte di un'ordinanza di demolizione in precedenza emessa, fa venire meno l'efficacia dell'ordine repressivo, dovendo questo venir sostituito o dalla concessione in sanatoria, ovvero, in caso di diniego della stessa, da un nuovo provvedimento sanzionatorio (TAR Roma sez. II n. 3618/2025) e ciò atteso che il riesame dell'abusività dell'opera, al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a superare l'ordine repressivo in precedenza adottato dalla pubblica amministrazione (che dunque non può esser preso a presupposto per l’accertamento del suo inadempimento).
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere accolto con annullamento dell'atto gravato e assorbimento di ogni altra censura e/o questione.
Le spese possono essere compensate in presenza delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
PO AR AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PO AR AN | RD AV |
IL SEGRETARIO