Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria e per il commercio, saranno stabilite le nuove norme per l'amministrazione del Fondo, nonche' quelle relative ai requisiti di ammissione al concorso, alla concessione e al godimento delle borse ed al controllo dell'attivita' svolta all'estero dai beneficiari.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria e per il commercio, saranno stabilite le nuove norme per l'amministrazione del Fondo, nonche' quelle relative ai requisiti di ammissione al concorso, alla concessione e al godimento delle borse ed al controllo dell'attivita' svolta all'estero dai beneficiari.