TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 254
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 7, comma 1, L. n. 241/1990

    La presenza e la natura dei materiali rinvenuti in stato di abbandono sui terreni condotti in affitto dal ricorrente non è contestata. Non è efficacemente comprovato che tali rifiuti siano stati abusivamente depositati sull’area da terzi, né che il ricorrente abbia adottato misure di diligenza ragionevolmente esigibili per prevenire l’abbandono di rifiuti da parte di terzi. Il ricorrente, in qualità di affittuario e detentore del fondo, godeva della piena disponibilità dell’area, sicché deve essere ritenuto responsabile della gestione e della custodia del bene. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la responsabilità soggettiva può configurarsi anche per condotta omissiva qualora emerga che il possessore del fondo, per trascuratezza, negligenza o incuria, abbia tollerato la trasformazione del terreno in discarica abusiva o la proliferazione di condotte illecite di terzi. Il ricorrente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare la propria estraneità alla presenza dei rifiuti sul fondo, né ha dimostrato di aver adottato misure idonee a prevenire l’abbandono di rifiuti.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990

    La motivazione dell’ordinanza impugnata appare conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il provvedimento si limita a imporre la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul fondo, senza imporre al ricorrente obblighi sproporzionati o arbitrari. La motivazione per relationem risulta idonea e sufficiente, in quanto gli atti richiamati sono stati resi accessibili all’interessato.

  • Rigettato
    Violazione del principio di affidamento e buon andamento dell’azione amministrativa

    La motivazione dell’ordinanza impugnata appare conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il provvedimento si limita a imporre la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul fondo, senza imporre al ricorrente obblighi sproporzionati o arbitrari. La motivazione per relationem risulta idonea e sufficiente, in quanto gli atti richiamati sono stati resi accessibili all’interessato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria

    L’istruttoria appare approfondita e completa, condotta nel rispetto del contraddittorio con il ricorrente. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale e dalla Responsabile dell’Area Tecnica, unitamente alla documentazione fotografica e ai rilievi aerofotogrammetrici acquisiti, hanno dimostrato la presenza di rifiuti sul fondo rustico. La responsabilità del ricorrente è stata così accertata sulla base di gravi, precisi e concordanti indizi, che evidenziano la piena consapevolezza della presenza rifiuti presenti sul fondo. È emerso che il ricorrente fosse presente al momento dell’intervento dei Vigili del Fuoco e che avesse dichiarato di aver dato alle fiamme parte dei materiali presenti sul fondo. Inoltre, la natura dei rifiuti rinvenuti non risulta incoerente con l’attività condotta sul fondo, rendendo verosimile che l’accumulo e l’abbandono degli stessi possano essere avvenuti, se non per opera diretta del ricorrente, quantomeno per colpevole difetto di vigilanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 254
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 254
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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