Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2022, proposto da
IC CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Tabanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorgà, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 5 del 20.04.2022 del Comune di Sorgà, Prot. num. 0003043 del 22.04.2022 notificata in pari data per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 192 D. lgs 192 n.152/2006, con la quale veniva ordinato al ricorrente di “1. Di provvedere, alla messa in sicurezza a scopo precauzionale dell’intera area interessata dalla presenza dei rifiuti; 2. Di provvedere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza alla rimozione, all’avvio al recupero e/o allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area in questione catastalmente censita in catasto al N.C.T. del Comune di Sorgà Foglio 10 Mapp.li 298, 299, 300, 301, 205, 207, 56, 59, 203, 205, 204, 206, 54, 53, 55, 46, 45, 44, 43, 42, 332, 304, ed al ripristino dello stato dei luoghi; Di predisporre preventivamente un programma di smaltimento, da sottoporre a questo Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni da inviare per conoscenza e per lo svolgimento dei compiti istituzionali alla Provincia di Verona Settore Ambiente e alla Direzione Provinciale ARPAV, che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: - natura e quantità dei rifiuti rinvenuti; - documentazione fotografica e cartografica del sito interessato all’evento; - gli impianti autorizzati ove saranno smaltiti i rifiuti; - tempi di attuazione del programma di smaltimento; - l’eventuale necessità di attuare ulteriori indagini del suolo del sottosuolo, delle acque sotterranee, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per eventualmente predisporre il progetto di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del D.L. vo 04/04/2006, n. 152. Al fine dell’ottemperanza al presente provvedimento, gli obbligati dovranno inviare, effettuato quanto previsto dal programma di smaltimento, copia del formulario di identificazione rifiuti in loro possesso e successivamente non appena sarà possibile, la quarta copia dello stesso formulario con l’indicazione dell’accettato per intero”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorgà;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. IC BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnata l’ordinanza sindacale n. 5 del 20 aprile 2022, emessa dal Comune di Sorgà, con la quale è stato ordinato al ricorrente, in qualità di affittuario di un fondo rustico sito in Via Bosco, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati su detto fondo, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Il ricorrente, con contratto sottoscritto in data 15 gennaio 2021 e successivamente integrato il 9 settembre 2021, ha assunto la detenzione del fondo rustico e del fabbricato rurale ivi insistente, per una durata di undici anni. Nel novembre 2021, presso l’area in questione si è verificato un incendio di materiali lignei e altri materiali, per lo spegnimento del quale sono intervenuti i Vigili del Fuoco. A seguito dell’evento, l’ARPAV ha segnalato la necessità di interventi per la rimozione e lo smaltimento dei materiali presenti nell’area.
In data 21 dicembre 2021, la Polizia Locale e il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sorgà hanno effettuato un sopralluogo, accertando la presenza di materiali qualificabili come rifiuti. Successivamente, il Comune ha avviato il procedimento per l’adozione di un provvedimento di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati, notificando l’ordinanza impugnata al ricorrente e al proprietario del fondo.
3. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, sostenendo che i rifiuti fossero già presenti sul fondo al momento della stipula del contratto di locazione e che, pertanto, non potesse essere ritenuto responsabile del loro abbandono. Ha inoltre evidenziato di aver avviato un’opera di bonifica e smaltimento dei materiali presenti.
4. In particolare, sono dedotte le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 7, comma 1, L. n. 241/1990 : il ricorrente sostiene che il Comune non abbia accertato la sua responsabilità, né a titolo di dolo né di colpa, in ordine alla presenza e all’abbandono dei rifiuti sul fondo.
Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 : risulterebbe violato il principio di proporzionalità; la motivazione della misura, sarebbe carente e arbitraria.
Violazione del principio di affidamento e buon andamento dell’azione amministrativa : il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del principio di affidamento e buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Eccesso di potere per sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria : il Comune avrebbe erroneamente imputato al ricorrente la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti, nonostante abbia avviato un’opera di bonifica.
5. Si è costituito in giudizio il Comune, che ha resistito nel merito.
Chiamata all’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi di ricorso, la cui stretta connessione ne consente l’esame congiunto.
6.1 La presenza e la natura dei materiali rinvenuti in stato di abbandono sui terreni condotti in affitto dal ricorrente non è contestata né messa in discussione come fatto storico. Risulta accertato che sul fondo sono stati depositati e detenuti indiscriminatamente materiali di scarto da demolizioni edilizie, tronchi d’albero, pneumatici, materiale plastico, autovetture senza targa, trattori agricoli e altri rifiuti, come dettagliatamente descritto nel verbale del sopralluogo del 21 dicembre 2021. Invero, non è efficacemente comprovato che tali rifiuti siano stati abusivamente depositati sull’area da terzi, né che il ricorrente abbia adottato misure di diligenza ragionevolmente esigibili per prevenire l’abbandono di rifiuti da parte di terzi.
Il ricorrente, in qualità di affittuario e detentore del fondo, godeva, invero, della piena disponibilità dell’area, sicché deve essere ritenuto responsabile della gestione e della custodia del bene. Come ben ricorda il Comune, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, al riguardo, che la responsabilità soggettiva può configurarsi anche per condotta omissiva qualora emerga che il possessore del fondo, per trascuratezza, negligenza o incuria, abbia tollerato la trasformazione del terreno in discarica abusiva o la proliferazione di condotte illecite di terzi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare la propria estraneità alla presenza dei rifiuti sul fondo, né ha dimostrato di aver adottato misure idonee a prevenire l’abbandono di rifiuti.
6.2 La motivazione dell’ordinanza impugnata, inoltre, appare conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il provvedimento, infatti, si limita a imporre la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul fondo, senza imporre al ricorrente obblighi sproporzionati o arbitrari. La motivazione per relationem risulta idonea e sufficiente, in quanto gli atti richiamati sono stati resi accessibili all’interessato.
6.3 Del resto, l’istruttoria appare approfondita e completa, condotta nel rispetto del contraddittorio con il ricorrente. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale e dalla Responsabile dell’Area Tecnica, unitamente alla documentazione fotografica e ai rilievi aerofotogrammetrici acquisiti, hanno dimostrato la presenza di rifiuti sul fondo rustico. La responsabilità del ricorrente è stata così accertata sulla base di gravi, precisi e concordanti indizi, che evidenziano la piena consapevolezza della presenza rifiuti presenti sul fondo.
In particolare, è emerso che il ricorrente fosse presente al momento dell’intervento dei Vigili del Fuoco e che avesse dichiarato di aver dato alle fiamme parte dei materiali presenti sul fondo. Inoltre, la natura dei rifiuti rinvenuti non risulta incoerente con l’attività condotta sul fondo, rendendo verosimile che l’accumulo e l’abbandono degli stessi possano essere avvenuti, se non per opera diretta del ricorrente, quantomeno per colpevole difetto di vigilanza.
7. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LB Di AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IC BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC BA | LB Di AR |
IL SEGRETARIO