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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA UA ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1592 dell'anno 2025
OGGETTO
Riconoscimento servizio pre-ruolo – differenze retributive
TRA
- C.F.: - elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Cundari (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e dei funzionari, CP_3 CP_4
(C.F. , (C.F. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4
( ), congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_6 CodiceFiscale_5 che eleggono domicilio presso l' Controparte_7
, Via Lubich, 6.
[...] resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e da udienza del 10-12-2025. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-02-2025, la ricorrente in epigrafe indicata, docente di Scuola Secondaria di I grado assunta con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2010 ed attualmente in servizio presso l'Istituto 1 Comprensivo “Dante Alighieri” di , esponeva di aver presentato la dichiarazione CP_2 dei servizi ai sensi dell'art. 145 del testo unico approvato con D.P.R. 29/12/73, N.1092
o dell'art. 3 del D.P.R. 24/4/98, N. 351, come modificato dall'art. 2 del
D.P.R.11/01/2001 N. 101, per il riconoscimento di 15 anni di servizio pre-ruolo statale prestato dall'anno scolastico 1987/1988 all'anno scolastico 2009/2010; che il CP_1 convenuto a fronte dei 21 anni richiesti dalla ricorrente, ne aveva riconosciuti 8, ma attribuiti soltanto 6 anni e 8 mesi, in quanto i primi 4 venivano considerati integralmente, mentre la restante parte veniva riconosciuta, ai fini sia giuridici sia economici, solo nella misura dei 2/3; che inoltre non le aveva riconosciuto sotto i profili sia economico che giuridico, l'anno 2013, nel quale la ricorrente ha prestato la propria attività di insegnamento quale docente di ruolo.
Tanto premesso, la ricorrente, lamentando l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, richiamando le norme eurounitarie nonché la giurisprudenza di legittimità e della CGUE intervenute in materia, chiedeva accertare riconoscimento dell'intero servizio di insegnamento preruolo prestato dall'anno scolastico 1987/1988 all'anno scolastico 2009/2010 e conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del Decreto di ricostruzione di carriera impugnato, nella parte in cui, il
Dirigente Scolastico, nell'effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente, non aveva valutato integralmente il servizio preruolo in parola e per l'effetto, annullarlo e/o disapplicarlo;
ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio preruolo prestato dall'anno scolastico 1987/1988 all'anno scolastico 2009/2010; Accertare altresì, il proprio diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio di ruolo prestato nell'anno
2013, con l'integrale riconoscimento dello stesso;
Accertare, pertanto, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia stipendiale 0/8 anni a decorrere dall1/9/2010, con 8 anni di anzianità preruolo, in quella corrispondente a 9/14 anni dall'1.09.2011, in quella 15/20 anni dall'1/9/2017 ed in quella 21/27 anni a decorrere dall'1/9/2023 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
Condannare il Controparte_8
, in persona legale rapp.te p.t., a corrispondere in suo favore le differenze
[...] retributive nel frattempo maturate pari a complessivi € 10.415,22, come risultava dal prospetto contabile allegato;
in subordine, chiedeva accertare che l'art. 485 del D.Lgs.
297/1994 doveva essere disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai personale assunto con contratto a tempo determinato venissero riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa
2 progressione stipendiale;
accertare che, in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici l'intero servizio pre-ruolo.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta parte resistente, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei ratei e nel merito, con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
Concesso il termine per il deposito di note e di nuovi conteggi non comprensivi dell'anno 2013, all'odierna udienza questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento.
Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 485 prevede quanto segue:
“
1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o
3 sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.”
L'art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
A seguito dell'intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988,
n. 399».
Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Quindi l'art.142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui all'art. 146 del CCNL 29-11-2007.
Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, confermato da Cass. n.22552/2016, in un sistema denominato del cd.
4 doppio canale, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti.
Detto sistema stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi.
In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli –
l'abbattimento del periodo preruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass.
n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17,
De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico.
L'art. 4 dell'Accordo quadro CE IC e EP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive
Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti
5 principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione
6 a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”
Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51).
Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa
Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
E' pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
7 Quindi, come statuito dalla pronuncia della S.C. n.31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n.3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta.
Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Dunque, affinchè il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione docente.
A tali fini, ed onde evitare che l'applicazione diretta della norma eurounitaria determini una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile - occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell'anzianità di servizio, che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, ovvero dall'1 Febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini;
dall'altro, che il calcolo dell'anzianità di servizio, come compiuto dall'Amministrazione in applicazione dell'art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione dell'omologo a tempo indeterminato ab origine.
Sul punto, la pronuncia n.31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il
8 conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass.
n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio.
Nel caso in esame, la ricorrente entrava in servizio di ruolo con l'Amministrazione, in data 01-09-2010; in ciascuno degli anni scolastici pre ruolo dal
2003/2004 al 2009/2010 (oltre all'anno scolastico 2000/2001) svolgeva servizio per oltre 180 giorni dell'anno scolastico;
cionondimeno alla ricorrente (giusta decreto di ricostruzione del servizio, prodotto in atti) venivano riconosciuti anni sei e mesi otto di servizio pre-ruolo.
Sul punto occorre precisare che le fasce di anzianità di servizio per i docenti, sono le seguenti:
da 0 a 8 anni–> fascia 0
da 9 a 14 anni –> fascia 9
da 15 a 20 anni –> fascia 15 da 21 a 27 anni –> fascia 21
da 28 a 34 anni –> fascia 28 da 35 anni a fine servizio –> fascia 35,
Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio, operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna, si palesa discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla rispetto al lavoratore a tempo indeterminato Pt_1 comparabile.
Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato.
Pertanto, esaminando lo stato di servizio della ricorrente prodotto in atti, si rileva che in otto anni scolastici pre ruolo la ha lavorato per un periodo superiore ai 180 Pt_1 giorni. Tuttavia, inopinatamente le sono stati riconosciuti sei anni e otto mesi di anzianità di servizio.
Tale riconoscimento comporta che alla ricorrente spetta il riconoscimento degli anni 9 pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, all'atto del passaggio di ruolo consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio di 8 anni all' 01/09/2010.
Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art.485 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art.4 dell'Accordo quadro.
Con riguardo all'anno 2013, la domanda di riconoscimento ai fini economici non può trovare accoglimento.
Infatti, la S.C. investita della specifica questione (sent. n.1727/2025) ha statuito per il personale docente il riconoscimento ai soli fini giuridici ma senza alcun effetto economico, dell'anno 2013, sicchè alcun incremento economico può essere riconosciuto alla ricorrente a tale riguardo.
In ordine al calcolo delle differenze retributive, l'Amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (in data 03-03-2025, come da relata telematica prodotta in atti dalla difesa della lavoratrice) – non potendosi tener conto della diffida stragiudiziale pur versata in atti ma priva della ricevuta di ritorno - devono ritenersi prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio antecedente tale data: con la conseguenza che alla ricorrente spettano a titolo di differenze retributive, complessivi
€.1.417,48 al pagamento dei quali deve essere condannato il convenuto, CP_1 oltre ai soli interessi legali dalla rispettiva maturazione a saldo.
Il parziale accoglimento della domanda, comporta la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 30% ponendo la quota residua a carico del convenuto e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_8 del con ricorso depositato in data 27-02-2025, così provvede: CP_9
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di Parte_1 alla maggiore anzianità di servizio pari a otto anni all' 01/09/2010;
10 • Per l'effetto, ordina al , la ricostruzione Controparte_8 di carriera di nella misura di cui al capo che precede;
Parte_1
• Condanna il al pagamento in favore di Controparte_8 di complessivi €.1417,48; Parte_1
• Rigetta la domanda per la parte restante;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 ponendo la quota residua a carico del , e liquidando Controparte_8 quest'ultima in complessivi €.870,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 10-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA UA ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1592 dell'anno 2025
OGGETTO
Riconoscimento servizio pre-ruolo – differenze retributive
TRA
- C.F.: - elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Cundari (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e dei funzionari, CP_3 CP_4
(C.F. , (C.F. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4
( ), congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_6 CodiceFiscale_5 che eleggono domicilio presso l' Controparte_7
, Via Lubich, 6.
[...] resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e da udienza del 10-12-2025. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-02-2025, la ricorrente in epigrafe indicata, docente di Scuola Secondaria di I grado assunta con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2010 ed attualmente in servizio presso l'Istituto 1 Comprensivo “Dante Alighieri” di , esponeva di aver presentato la dichiarazione CP_2 dei servizi ai sensi dell'art. 145 del testo unico approvato con D.P.R. 29/12/73, N.1092
o dell'art. 3 del D.P.R. 24/4/98, N. 351, come modificato dall'art. 2 del
D.P.R.11/01/2001 N. 101, per il riconoscimento di 15 anni di servizio pre-ruolo statale prestato dall'anno scolastico 1987/1988 all'anno scolastico 2009/2010; che il CP_1 convenuto a fronte dei 21 anni richiesti dalla ricorrente, ne aveva riconosciuti 8, ma attribuiti soltanto 6 anni e 8 mesi, in quanto i primi 4 venivano considerati integralmente, mentre la restante parte veniva riconosciuta, ai fini sia giuridici sia economici, solo nella misura dei 2/3; che inoltre non le aveva riconosciuto sotto i profili sia economico che giuridico, l'anno 2013, nel quale la ricorrente ha prestato la propria attività di insegnamento quale docente di ruolo.
Tanto premesso, la ricorrente, lamentando l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, richiamando le norme eurounitarie nonché la giurisprudenza di legittimità e della CGUE intervenute in materia, chiedeva accertare riconoscimento dell'intero servizio di insegnamento preruolo prestato dall'anno scolastico 1987/1988 all'anno scolastico 2009/2010 e conseguentemente, dichiarare l'illegittimità del Decreto di ricostruzione di carriera impugnato, nella parte in cui, il
Dirigente Scolastico, nell'effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente, non aveva valutato integralmente il servizio preruolo in parola e per l'effetto, annullarlo e/o disapplicarlo;
ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio preruolo prestato dall'anno scolastico 1987/1988 all'anno scolastico 2009/2010; Accertare altresì, il proprio diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio di ruolo prestato nell'anno
2013, con l'integrale riconoscimento dello stesso;
Accertare, pertanto, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella fascia stipendiale 0/8 anni a decorrere dall1/9/2010, con 8 anni di anzianità preruolo, in quella corrispondente a 9/14 anni dall'1.09.2011, in quella 15/20 anni dall'1/9/2017 ed in quella 21/27 anni a decorrere dall'1/9/2023 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
Condannare il Controparte_8
, in persona legale rapp.te p.t., a corrispondere in suo favore le differenze
[...] retributive nel frattempo maturate pari a complessivi € 10.415,22, come risultava dal prospetto contabile allegato;
in subordine, chiedeva accertare che l'art. 485 del D.Lgs.
297/1994 doveva essere disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai personale assunto con contratto a tempo determinato venissero riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa
2 progressione stipendiale;
accertare che, in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici l'intero servizio pre-ruolo.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta parte resistente, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei ratei e nel merito, con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
Concesso il termine per il deposito di note e di nuovi conteggi non comprensivi dell'anno 2013, all'odierna udienza questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento.
Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 485 prevede quanto segue:
“
1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o
3 sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.”
L'art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
A seguito dell'intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988,
n. 399».
Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Quindi l'art.142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui all'art. 146 del CCNL 29-11-2007.
Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, confermato da Cass. n.22552/2016, in un sistema denominato del cd.
4 doppio canale, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti.
Detto sistema stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi.
In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli –
l'abbattimento del periodo preruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass.
n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17,
De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico.
L'art. 4 dell'Accordo quadro CE IC e EP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive
Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti
5 principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione
6 a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”
Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51).
Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa
Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza
Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
E' pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
7 Quindi, come statuito dalla pronuncia della S.C. n.31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n.3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta.
Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Dunque, affinchè il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione docente.
A tali fini, ed onde evitare che l'applicazione diretta della norma eurounitaria determini una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile - occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell'anzianità di servizio, che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, ovvero dall'1 Febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini;
dall'altro, che il calcolo dell'anzianità di servizio, come compiuto dall'Amministrazione in applicazione dell'art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione dell'omologo a tempo indeterminato ab origine.
Sul punto, la pronuncia n.31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il
8 conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass.
n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio.
Nel caso in esame, la ricorrente entrava in servizio di ruolo con l'Amministrazione, in data 01-09-2010; in ciascuno degli anni scolastici pre ruolo dal
2003/2004 al 2009/2010 (oltre all'anno scolastico 2000/2001) svolgeva servizio per oltre 180 giorni dell'anno scolastico;
cionondimeno alla ricorrente (giusta decreto di ricostruzione del servizio, prodotto in atti) venivano riconosciuti anni sei e mesi otto di servizio pre-ruolo.
Sul punto occorre precisare che le fasce di anzianità di servizio per i docenti, sono le seguenti:
da 0 a 8 anni–> fascia 0
da 9 a 14 anni –> fascia 9
da 15 a 20 anni –> fascia 15 da 21 a 27 anni –> fascia 21
da 28 a 34 anni –> fascia 28 da 35 anni a fine servizio –> fascia 35,
Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio, operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna, si palesa discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla rispetto al lavoratore a tempo indeterminato Pt_1 comparabile.
Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato.
Pertanto, esaminando lo stato di servizio della ricorrente prodotto in atti, si rileva che in otto anni scolastici pre ruolo la ha lavorato per un periodo superiore ai 180 Pt_1 giorni. Tuttavia, inopinatamente le sono stati riconosciuti sei anni e otto mesi di anzianità di servizio.
Tale riconoscimento comporta che alla ricorrente spetta il riconoscimento degli anni 9 pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, all'atto del passaggio di ruolo consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio di 8 anni all' 01/09/2010.
Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art.485 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art.4 dell'Accordo quadro.
Con riguardo all'anno 2013, la domanda di riconoscimento ai fini economici non può trovare accoglimento.
Infatti, la S.C. investita della specifica questione (sent. n.1727/2025) ha statuito per il personale docente il riconoscimento ai soli fini giuridici ma senza alcun effetto economico, dell'anno 2013, sicchè alcun incremento economico può essere riconosciuto alla ricorrente a tale riguardo.
In ordine al calcolo delle differenze retributive, l'Amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (in data 03-03-2025, come da relata telematica prodotta in atti dalla difesa della lavoratrice) – non potendosi tener conto della diffida stragiudiziale pur versata in atti ma priva della ricevuta di ritorno - devono ritenersi prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio antecedente tale data: con la conseguenza che alla ricorrente spettano a titolo di differenze retributive, complessivi
€.1.417,48 al pagamento dei quali deve essere condannato il convenuto, CP_1 oltre ai soli interessi legali dalla rispettiva maturazione a saldo.
Il parziale accoglimento della domanda, comporta la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 30% ponendo la quota residua a carico del convenuto e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_8 del con ricorso depositato in data 27-02-2025, così provvede: CP_9
• In parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di Parte_1 alla maggiore anzianità di servizio pari a otto anni all' 01/09/2010;
10 • Per l'effetto, ordina al , la ricostruzione Controparte_8 di carriera di nella misura di cui al capo che precede;
Parte_1
• Condanna il al pagamento in favore di Controparte_8 di complessivi €.1417,48; Parte_1
• Rigetta la domanda per la parte restante;
• Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 ponendo la quota residua a carico del , e liquidando Controparte_8 quest'ultima in complessivi €.870,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 10-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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