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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8269/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Quarto, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in San Marcellino alla via G. Manica n. 22
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e Controparte_1 dif., giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Russo, presso il cui studio elett. dom. in Maddaloni alla via Roma n. 43
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 la società in epigrafe proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 726/2024, emesso dal Tribunale di S.M.C.V., in funzione di giudice del lavoro, in data 08.10.2024, notificato il 10.10.2024, con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore della , della somma di euro 12381,70 a Controparte_1 titolo di accantonamenti e contributi dovuti per il periodo da gennaio a settembre 2023, oltre interessi, come per legge, e spese della procedura.
L'opponente eccepiva di aver già corrisposto direttamente ai lavoratori la somma ingiunta richiesta dalla con conseguente estinzione della obbligazione di pagamento azionata in via CP_1 monitoria. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'opposta che contestava l'avvenuto pagamento, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Vinte le spese, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ***********
Il ricorso è infondato e, va, pertanto, rigettato.
Va innanzitutto evidenziato, quanto alla fondatezza della pretesa, che la parte opponente non ha in alcun modo contestato né l'an né il quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria, limitandosi ad eccepire, quale unico motivo di opposizione, l'avvenuto pagamento - effettuato direttamente nei confronti dei lavoratori – delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La prova dell'esattezza dell'importo posto a fondamento della richiesta di ingiunzione, del resto non contestato, è offerta in ogni caso dalla documentazione depositata dall'opposta unitamente al ricorso per ingiunzione.
Tanto premesso, giova ricordare, in termini generali, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza
- e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito ( in tal senso, tra le altre, Cass., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927; Cass., sez. II,
8 settembre 1998, n. 8853).
L'opposizione a decreto ingiuntivo si configura, dunque, come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume la posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Ebbene, nel caso di specie, intanto, va evidenziato che l'opposta, in sede monitoria e nella presente fase, ha compiutamente allegato e provato i fatti costitutivi dei diritti azionati. D'altra parte, la società opponente, ha pacificamente ammesso di aver inviato alla
[...]
le denunce nominative dei lavoratori occupati nel periodo da gennaio 2023 a Controparte_1 settembre 2023 per complessivi euro 12.381,70. Tale importo non è stato in alcun modo contestato dalla parte attrice così come non è stata mossa alcuna censura con riferimento al calcolo dei contributi, quale risultante dalla certificazione sottoscritta dal Direttore della . CP_1
Per altro verso, l'invio mensile alla , da parte della delle denunce dei CP_1 Parte_1 lavoratori occupati, attesta in modo inequivocabile l'adesione del datore di lavoro ingiunto alla
. CP_1
Come già in limine evidenziato, la società istante, quale unico motivo di opposizione, ha dedotto di aver corrisposto direttamente ai lavoratori la somma in via monitoria richiesta dalla , CP_1 con conseguente revoca implicita della delegazione di pagamento
Sul punto, occorre innanzitutto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui "Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , per il CP_1 pagamento da parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269
c.c. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della CP_1
(avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di CP_1 obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma 3, c.c." (Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7050).
La stessa pronuncia, dopo aver affermato il venir meno della legittimazione della alla CP_1 riscossione degli accantonamenti in ipotesi di pagamento diretto da parte del datore di lavoro di quanto dovuto ai lavoratori “costituendo tale pagamento una (implicita) revoca della delega stessa”, ha precisato che “a mente dell'art. 1271 c.c., comma 3, stante l'espresso riferimento delle pattuizioni collettive (art. 19 CCNL) al rapporto fra delegante (datore di lavoro) e delegatari
(lavoratori), la delegata può opporre a questi ultimi le eccezioni relative a tale
CP_1 rapporto e, quindi, anche il già avvenuto pagamento da parte del delegante. Conseguentemente: i delegatari (lavoratori) che hanno già ricevuto il pagamento dal delegante (datore di lavoro) non possono ulteriormente richiederlo alla delegata ( ; l'estinzione dell'obbligazione della
CP_1 delegata nei confronti dei delegatari (lavoratori) comporta anche quella
CP_1 dell'obbligazione nei suoi confronti del delegante (datore di lavoro), vale a dire quella di versamento degli accantonamenti, siccome tale obbligo trovava la propria causa nell'obbligazione, ormai venuta meno, assunta dalla delegata ) nei confronti dei delegatari (lavoratori)”
CP_1
(Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7050 cit.).
Dunque, le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla quali CP_1 accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, spettano ai lavoratori a titolo retributivo, ma pur configurandosi il rapporto con la quale CP_1 delegazione di pagamento, quest'ultima può essere revocata solo ove il datore abbia corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare, dovendo la poter CP_1 disporre delle somme necessarie a svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi (in tal senso, cfr., Cass. sez. lav., 12 gennaio 2018, n. 670).
Va poi aggiunto che la , prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle CP_1 imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2008, n. 25888).
Ciò comporta di dover tenere ben distinte le somme che il datore è tenuto a corrispondere a titolo di contributi e quelle che per contro il datore versa come accantonamenti per ferie e gratifica natalizia.
Solo per queste ultime, in presenza di elementi univoci e concordanti, può configurarsi il venir meno della delegazione di pagamento nei confronti della in favore di un pagamento diretto in CP_1 favore dei lavoratori.
Poste tali premesse di ordine generale e applicando i riferiti principi alla fattispecie al vaglio di questo giudicante, deve ritenersi non provato il dedotto pagamento diretto, da parte della società opponente, ai lavoratori delle somme azionate in via monitoria dalla . CP_1
In primo luogo, rileva il Tribunale che le allegazioni attoree devono ritenersi del tutto generiche, non avendo la parte indicato né gli importi erogati, né le date dei pagamenti, né i nominativi dei lavoratori destinatari del pagamento.
Va, in ogni caso, evidenziato che la società opponente non ha fornito alcuna dimostrazione documentale della dazione ai propri dipendenti delle somme oggetto di ingiunzione.
La società si è limitata a versare in atti copia delle contabili dei bonifici - in cui peraltro figura quale destinataria del pagamento la - riferiti a periodi antecedenti e successivi all'arco CP_1 temporale cui si riferisce il credito azionato in via monitoria.
Nulla è stato depositato a conforto del dedotto pagamento che, pertanto, deve ritenersi del tutto sfornito di prova.
Quanto, poi, alla prova testimoniale, pure richiesta dalla società opponente, al fine di comprovare il pagamento diretto ai lavoratori delle somme non corrisposte alla rileva il Tribunale come la CP_1 stessa debba ritenersi, in presenza di allegazioni affette da assoluta genericità, inammissibile ex artt.
2726 e 2721 c.c.,, non essendo stata dedotta e, poi, specificamente articolata, alcuna circostanza in ordine alle date di erogazione delle voci retributive in questione, agli importi che sarebbero stati corrisposti ed ai periodi lavorativi di riferimento, risultando, nello specifico, il capo 1) inammissibile in quanto vertente su circostanza incontestata nonché documentale ed il capo 2) inammissibile in quanto vertente su circostanza generica nonché documentale.
Per le suesposte considerazioni l'opposizione va dunque respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo adeguate al valore della controversia ed, altresì, all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente idoneo alla esecuzione forzata;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2100,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8269/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Quarto, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in San Marcellino alla via G. Manica n. 22
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e Controparte_1 dif., giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Russo, presso il cui studio elett. dom. in Maddaloni alla via Roma n. 43
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 la società in epigrafe proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 726/2024, emesso dal Tribunale di S.M.C.V., in funzione di giudice del lavoro, in data 08.10.2024, notificato il 10.10.2024, con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore della , della somma di euro 12381,70 a Controparte_1 titolo di accantonamenti e contributi dovuti per il periodo da gennaio a settembre 2023, oltre interessi, come per legge, e spese della procedura.
L'opponente eccepiva di aver già corrisposto direttamente ai lavoratori la somma ingiunta richiesta dalla con conseguente estinzione della obbligazione di pagamento azionata in via CP_1 monitoria. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'opposta che contestava l'avvenuto pagamento, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Vinte le spese, con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. ***********
Il ricorso è infondato e, va, pertanto, rigettato.
Va innanzitutto evidenziato, quanto alla fondatezza della pretesa, che la parte opponente non ha in alcun modo contestato né l'an né il quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria, limitandosi ad eccepire, quale unico motivo di opposizione, l'avvenuto pagamento - effettuato direttamente nei confronti dei lavoratori – delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
La prova dell'esattezza dell'importo posto a fondamento della richiesta di ingiunzione, del resto non contestato, è offerta in ogni caso dalla documentazione depositata dall'opposta unitamente al ricorso per ingiunzione.
Tanto premesso, giova ricordare, in termini generali, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza
- e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito ( in tal senso, tra le altre, Cass., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927; Cass., sez. II,
8 settembre 1998, n. 8853).
L'opposizione a decreto ingiuntivo si configura, dunque, come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume la posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Ebbene, nel caso di specie, intanto, va evidenziato che l'opposta, in sede monitoria e nella presente fase, ha compiutamente allegato e provato i fatti costitutivi dei diritti azionati. D'altra parte, la società opponente, ha pacificamente ammesso di aver inviato alla
[...]
le denunce nominative dei lavoratori occupati nel periodo da gennaio 2023 a Controparte_1 settembre 2023 per complessivi euro 12.381,70. Tale importo non è stato in alcun modo contestato dalla parte attrice così come non è stata mossa alcuna censura con riferimento al calcolo dei contributi, quale risultante dalla certificazione sottoscritta dal Direttore della . CP_1
Per altro verso, l'invio mensile alla , da parte della delle denunce dei CP_1 Parte_1 lavoratori occupati, attesta in modo inequivocabile l'adesione del datore di lavoro ingiunto alla
. CP_1
Come già in limine evidenziato, la società istante, quale unico motivo di opposizione, ha dedotto di aver corrisposto direttamente ai lavoratori la somma in via monitoria richiesta dalla , CP_1 con conseguente revoca implicita della delegazione di pagamento
Sul punto, occorre innanzitutto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui "Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , per il CP_1 pagamento da parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269
c.c. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della CP_1
(avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di CP_1 obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma 3, c.c." (Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7050).
La stessa pronuncia, dopo aver affermato il venir meno della legittimazione della alla CP_1 riscossione degli accantonamenti in ipotesi di pagamento diretto da parte del datore di lavoro di quanto dovuto ai lavoratori “costituendo tale pagamento una (implicita) revoca della delega stessa”, ha precisato che “a mente dell'art. 1271 c.c., comma 3, stante l'espresso riferimento delle pattuizioni collettive (art. 19 CCNL) al rapporto fra delegante (datore di lavoro) e delegatari
(lavoratori), la delegata può opporre a questi ultimi le eccezioni relative a tale
CP_1 rapporto e, quindi, anche il già avvenuto pagamento da parte del delegante. Conseguentemente: i delegatari (lavoratori) che hanno già ricevuto il pagamento dal delegante (datore di lavoro) non possono ulteriormente richiederlo alla delegata ( ; l'estinzione dell'obbligazione della
CP_1 delegata nei confronti dei delegatari (lavoratori) comporta anche quella
CP_1 dell'obbligazione nei suoi confronti del delegante (datore di lavoro), vale a dire quella di versamento degli accantonamenti, siccome tale obbligo trovava la propria causa nell'obbligazione, ormai venuta meno, assunta dalla delegata ) nei confronti dei delegatari (lavoratori)”
CP_1
(Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7050 cit.).
Dunque, le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla quali CP_1 accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, spettano ai lavoratori a titolo retributivo, ma pur configurandosi il rapporto con la quale CP_1 delegazione di pagamento, quest'ultima può essere revocata solo ove il datore abbia corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare, dovendo la poter CP_1 disporre delle somme necessarie a svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi (in tal senso, cfr., Cass. sez. lav., 12 gennaio 2018, n. 670).
Va poi aggiunto che la , prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle CP_1 imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2008, n. 25888).
Ciò comporta di dover tenere ben distinte le somme che il datore è tenuto a corrispondere a titolo di contributi e quelle che per contro il datore versa come accantonamenti per ferie e gratifica natalizia.
Solo per queste ultime, in presenza di elementi univoci e concordanti, può configurarsi il venir meno della delegazione di pagamento nei confronti della in favore di un pagamento diretto in CP_1 favore dei lavoratori.
Poste tali premesse di ordine generale e applicando i riferiti principi alla fattispecie al vaglio di questo giudicante, deve ritenersi non provato il dedotto pagamento diretto, da parte della società opponente, ai lavoratori delle somme azionate in via monitoria dalla . CP_1
In primo luogo, rileva il Tribunale che le allegazioni attoree devono ritenersi del tutto generiche, non avendo la parte indicato né gli importi erogati, né le date dei pagamenti, né i nominativi dei lavoratori destinatari del pagamento.
Va, in ogni caso, evidenziato che la società opponente non ha fornito alcuna dimostrazione documentale della dazione ai propri dipendenti delle somme oggetto di ingiunzione.
La società si è limitata a versare in atti copia delle contabili dei bonifici - in cui peraltro figura quale destinataria del pagamento la - riferiti a periodi antecedenti e successivi all'arco CP_1 temporale cui si riferisce il credito azionato in via monitoria.
Nulla è stato depositato a conforto del dedotto pagamento che, pertanto, deve ritenersi del tutto sfornito di prova.
Quanto, poi, alla prova testimoniale, pure richiesta dalla società opponente, al fine di comprovare il pagamento diretto ai lavoratori delle somme non corrisposte alla rileva il Tribunale come la CP_1 stessa debba ritenersi, in presenza di allegazioni affette da assoluta genericità, inammissibile ex artt.
2726 e 2721 c.c.,, non essendo stata dedotta e, poi, specificamente articolata, alcuna circostanza in ordine alle date di erogazione delle voci retributive in questione, agli importi che sarebbero stati corrisposti ed ai periodi lavorativi di riferimento, risultando, nello specifico, il capo 1) inammissibile in quanto vertente su circostanza incontestata nonché documentale ed il capo 2) inammissibile in quanto vertente su circostanza generica nonché documentale.
Per le suesposte considerazioni l'opposizione va dunque respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo adeguate al valore della controversia ed, altresì, all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente idoneo alla esecuzione forzata;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2100,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni