CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3208/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008745939000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249008745939000 nonché alla sottesa cartella di pagamento n. 09420190018669643000
Eccepiva che le somme erano già state richieste con la precedente Intimazione di pagamento n. 094 2022
90033457 11/000 (in allegato n. 2), che era stata impugnata e che la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria aveva annullato con sentenza n. 458/2024, pronunciata il 12.01.2024 e depositata il 22.01.2024, dalla Sezione n. 4 (sentenza in allegato n. 3).
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che affermava di aver sospeso il ruolo dopo la pronuncia della CGT di RC e chiedeva la Cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
In relazione alla difesa di parte resistente il ricorrente insisteva nelle proprie domande e nella condanna alle spese di lite:
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, l'intervenuto annullamento e la stessa ammissione di ADER circa la fondatezza del ricorso conducono all'annullamento dell'intimazione impugnata (non può essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere, atteso che non è stato documentato lo sgravio del carico).
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 150,00 tenendo anche conto dell'ammissione di ADER. oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 150,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3208/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008745939000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249008745939000 nonché alla sottesa cartella di pagamento n. 09420190018669643000
Eccepiva che le somme erano già state richieste con la precedente Intimazione di pagamento n. 094 2022
90033457 11/000 (in allegato n. 2), che era stata impugnata e che la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria aveva annullato con sentenza n. 458/2024, pronunciata il 12.01.2024 e depositata il 22.01.2024, dalla Sezione n. 4 (sentenza in allegato n. 3).
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che affermava di aver sospeso il ruolo dopo la pronuncia della CGT di RC e chiedeva la Cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
In relazione alla difesa di parte resistente il ricorrente insisteva nelle proprie domande e nella condanna alle spese di lite:
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, l'intervenuto annullamento e la stessa ammissione di ADER circa la fondatezza del ricorso conducono all'annullamento dell'intimazione impugnata (non può essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere, atteso che non è stato documentato lo sgravio del carico).
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 150,00 tenendo anche conto dell'ammissione di ADER. oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 150,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.