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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 540 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Antonella Baffa) Parte_1 appellante
E
CP_1 contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Accertamento negativo dell'indebito pagamento del reddito di cittadinanza.
Conclusioni: come da atto d'appello.
FATTO
1. Con missiva del 1.2.2022, l' ha chiesto a la restituzione CP_1 Parte_1 degli importi del reddito di cittadinanza (pari a 2.174 euro) che assumeva di avergli indebitamente erogato nel periodo da febbraio a giugno 2020 e che erano risultati
Pag. 1 di 4 indebiti in conseguenza della revoca del beneficio comunicatagli con provvedimento del
31.3.2021.
2. Egli ha reagito in giudizio, con ricorso del 9.11.2022 al tribunale di Cosenza, per rivendicare l'accertamento negativo dell'indebito e per denunciare l'omessa comunicazione del provvedimento di revoca del beneficio.
3. Nella resistenza dell' , il tribunale ha rigettato il ricorso perché, pur CP_1 ravvisando la mancata comunicazione del provvedimento di revoca, ha constatato che il ricorrente aveva dichiarato, nella domanda di accesso al beneficio, di non essere occupato ed invece la Guardia di finanza ha accertato che egli, sin dal 12.7.2004 esercita attività di commercio ambulante a posteggio fisso ed è titolare di partita IVA e di autorizzazione comunale. Sicché, avendo omesso ogni dichiarazione circa l'attività lavorativa (che i militari lo hanno sorpreso a svolgere in data 18.6.2020) e circa i redditi derivanti, è incorso nella causa di revoca contemplata dall'art. 7, c. 4, del d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019.
4. Il ricorrente interpone appello perché addebita al tribunale:
1) di non aver accolto la sua “opposizione stante la illegittimità dell'iter procedurale di emissione del provvedimento opposto” che deriva dalla riconosciuta omissione della notifica del provvedimento di revoca del beneficio;
2) di non aver considerato che egli “ha il possesso di tutti i requisiti di legge” per fruire del beneficio economico e “nessuna falsa dichiarazione ha mai posto in essere”, giacché “l'intestazione della partita IVA” e il fatto di “essere titolare di ditta individuale” non ostano alla concessione del reddito di cittadinanza “se il reddito (del percettore) rimane sotto soglia”, come risulta dagli “attestati ISEE” che ha prodotto.
5. Nella contumacia dell , che non si è costituto benché sia stato CP_1 ritualmente evocato con atto notificato il 18.9.2024 al domicilio digitale del suo difensore di primo grado, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, acquisite le note prodotte dall'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è manifestamente infondato.
7. Il primo motivo di gravame – con cui l'appellante denuncia l'omessa notifica del provvedimento di revoca del beneficio goduto – è infondato perché:
Pag. 2 di 4 a) da un canto, quell'adempimento procedurale non è previsto come condizione di revocabilità del beneficio, giacché nessuna norma dispone che la preventiva comunicazione del provvedimento di revoca sia necessaria affinché l'ente erogatore ne possa rivendicare la restituzione nel caso in cui ravvisi l'insussistenza o la perdita dei requisiti di fruizione del beneficio medesimo;
b) d'altro canto, nell'azione di accertamento negativo dell'indebito (com'è quella proposta dal ricorrente) è l'accipiens che ha comunque l'onere di provare il possesso dei requisiti di ammissione alla prestazione di cui il solvens pretenda la restituzione (Cass.
SU n. 18046/2010);
c) d'altro canto ancora, l'oggetto delle cause previdenziali – che non hanno natura impugnatoria – non è la regolarità delle attività stragiudiziali dell'ente erogatore o la legittimità dei suoi provvedimenti, bensì l'accertamento del diritto sostanziale controverso. Trattasi, invero, di giudizio sul rapporto e non sull'atto, sicché l'ambito dell'accertamento giudiziale è svincolato da ciò che è avvenuto in sede amministrativa e il giudice è tenuto a verificare tutti gli elementi che formano parte integrante della fattispecie costitutiva del diritto.
8. Il secondo motivo di impugnazione – con cui l'appellante ribadisce il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio economico di cui l' esige la CP_1 restituzione – è inammissibile perché non si confronta con (e quindi non confuta) le ragioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto che egli sia incorso nella perdita del beneficio.
8.1. Ed invero, l'appellante si limita a sostenere che l'aver conseguito un reddito inferiore alla soglia di ammissione al beneficio non è d'ostacolo alla fruizione del beneficio stesso. In tal modo però trascura che il tribunale ha ravvisato la causa ostativa nella falsa dichiarazione, resa dall'appellante nel modulo di domanda, di essere inoccupato a dispetto di quanto invece hanno successivamente accertato i militari della
Guardia di finanza. Essi non solo hanno verificato che egli risulta titolare di un'impresa commerciale (della quale non aveva fatto cenno all'atto della domanda), ma lo hanno anche sorpreso ad esercitarla nel mentre fruiva della prestazione in contesa.
8.2. Di tali esiti ispettivi, ai quali il tribunale ha attribuito valenza dirimente al fine di giustificare la perdita della prestazione, l'appellante non fa alcuna menzione e
Pag. 3 di 4 alla loro valutazione da parte del tribunale non muove, pertanto, alcuna specifica censura, in violazione di quanto invece prescrive l'art. 434 c.p.c.
9. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
10. Nulla sulle spese del grado stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
11. Stante l'esito del gravame ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato l'8.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 81/24, pubblicata in data 17.1.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica dei requisiti soggettivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 540 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Antonella Baffa) Parte_1 appellante
E
CP_1 contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Accertamento negativo dell'indebito pagamento del reddito di cittadinanza.
Conclusioni: come da atto d'appello.
FATTO
1. Con missiva del 1.2.2022, l' ha chiesto a la restituzione CP_1 Parte_1 degli importi del reddito di cittadinanza (pari a 2.174 euro) che assumeva di avergli indebitamente erogato nel periodo da febbraio a giugno 2020 e che erano risultati
Pag. 1 di 4 indebiti in conseguenza della revoca del beneficio comunicatagli con provvedimento del
31.3.2021.
2. Egli ha reagito in giudizio, con ricorso del 9.11.2022 al tribunale di Cosenza, per rivendicare l'accertamento negativo dell'indebito e per denunciare l'omessa comunicazione del provvedimento di revoca del beneficio.
3. Nella resistenza dell' , il tribunale ha rigettato il ricorso perché, pur CP_1 ravvisando la mancata comunicazione del provvedimento di revoca, ha constatato che il ricorrente aveva dichiarato, nella domanda di accesso al beneficio, di non essere occupato ed invece la Guardia di finanza ha accertato che egli, sin dal 12.7.2004 esercita attività di commercio ambulante a posteggio fisso ed è titolare di partita IVA e di autorizzazione comunale. Sicché, avendo omesso ogni dichiarazione circa l'attività lavorativa (che i militari lo hanno sorpreso a svolgere in data 18.6.2020) e circa i redditi derivanti, è incorso nella causa di revoca contemplata dall'art. 7, c. 4, del d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019.
4. Il ricorrente interpone appello perché addebita al tribunale:
1) di non aver accolto la sua “opposizione stante la illegittimità dell'iter procedurale di emissione del provvedimento opposto” che deriva dalla riconosciuta omissione della notifica del provvedimento di revoca del beneficio;
2) di non aver considerato che egli “ha il possesso di tutti i requisiti di legge” per fruire del beneficio economico e “nessuna falsa dichiarazione ha mai posto in essere”, giacché “l'intestazione della partita IVA” e il fatto di “essere titolare di ditta individuale” non ostano alla concessione del reddito di cittadinanza “se il reddito (del percettore) rimane sotto soglia”, come risulta dagli “attestati ISEE” che ha prodotto.
5. Nella contumacia dell , che non si è costituto benché sia stato CP_1 ritualmente evocato con atto notificato il 18.9.2024 al domicilio digitale del suo difensore di primo grado, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, acquisite le note prodotte dall'appellante, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è manifestamente infondato.
7. Il primo motivo di gravame – con cui l'appellante denuncia l'omessa notifica del provvedimento di revoca del beneficio goduto – è infondato perché:
Pag. 2 di 4 a) da un canto, quell'adempimento procedurale non è previsto come condizione di revocabilità del beneficio, giacché nessuna norma dispone che la preventiva comunicazione del provvedimento di revoca sia necessaria affinché l'ente erogatore ne possa rivendicare la restituzione nel caso in cui ravvisi l'insussistenza o la perdita dei requisiti di fruizione del beneficio medesimo;
b) d'altro canto, nell'azione di accertamento negativo dell'indebito (com'è quella proposta dal ricorrente) è l'accipiens che ha comunque l'onere di provare il possesso dei requisiti di ammissione alla prestazione di cui il solvens pretenda la restituzione (Cass.
SU n. 18046/2010);
c) d'altro canto ancora, l'oggetto delle cause previdenziali – che non hanno natura impugnatoria – non è la regolarità delle attività stragiudiziali dell'ente erogatore o la legittimità dei suoi provvedimenti, bensì l'accertamento del diritto sostanziale controverso. Trattasi, invero, di giudizio sul rapporto e non sull'atto, sicché l'ambito dell'accertamento giudiziale è svincolato da ciò che è avvenuto in sede amministrativa e il giudice è tenuto a verificare tutti gli elementi che formano parte integrante della fattispecie costitutiva del diritto.
8. Il secondo motivo di impugnazione – con cui l'appellante ribadisce il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio economico di cui l' esige la CP_1 restituzione – è inammissibile perché non si confronta con (e quindi non confuta) le ragioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto che egli sia incorso nella perdita del beneficio.
8.1. Ed invero, l'appellante si limita a sostenere che l'aver conseguito un reddito inferiore alla soglia di ammissione al beneficio non è d'ostacolo alla fruizione del beneficio stesso. In tal modo però trascura che il tribunale ha ravvisato la causa ostativa nella falsa dichiarazione, resa dall'appellante nel modulo di domanda, di essere inoccupato a dispetto di quanto invece hanno successivamente accertato i militari della
Guardia di finanza. Essi non solo hanno verificato che egli risulta titolare di un'impresa commerciale (della quale non aveva fatto cenno all'atto della domanda), ma lo hanno anche sorpreso ad esercitarla nel mentre fruiva della prestazione in contesa.
8.2. Di tali esiti ispettivi, ai quali il tribunale ha attribuito valenza dirimente al fine di giustificare la perdita della prestazione, l'appellante non fa alcuna menzione e
Pag. 3 di 4 alla loro valutazione da parte del tribunale non muove, pertanto, alcuna specifica censura, in violazione di quanto invece prescrive l'art. 434 c.p.c.
9. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
10. Nulla sulle spese del grado stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
11. Stante l'esito del gravame ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato l'8.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 81/24, pubblicata in data 17.1.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica dei requisiti soggettivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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