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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/11/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2852/2023 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LIZZIO BEATRICE e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
RD UA n. 45 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AR RU EN e con domicilio eletto presso il suo studio in Via
Marconi, 5 20077 MELEGNANO
Con la partecipazione obbligatoria del PM
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
-disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che dovranno esercitare la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Stabilire la collocazione delle figlie presso la residenza della madre, mentre il padre stabilire le modalità di ripartizione della visita secondo le modalità già stabilite;
-insistere sulla disposizione della somma da corrispondere a titolo di mantenimento pari ad Euro 400,00 al mese;
-spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.”
Parte resistente:
“-affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre:
- disporre l'assegno di mantenimento a carico del padre in misura non superiore a complessivi €400,00 mensili da corrispondersi in via anticipata entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, a condizione che l'AUU si ripartito al 50% tra i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate previamente tra i genitori, secondo protocollo in uso presso Tribunale di Pavia, da rimborsare alla madre mensilmente, insieme al mantenimento, per semplificare sia i rapporti dare/avere tra genitori sia le comunicazioni tra loro;
-disporre altresì che, durante il periodo di chiusura estiva delle scuole, le figlie trascorreranno con i genitori settimane alternate, nelle quali i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle stesse, ciascuno per il tempo che le avrà con sé, senza versare nulla all'altro genitore e fermo restando che l'AUU resterà comunque ripartito al 50% tra i genitori;
- disciplinare il diritto di visita padre-figlie come segue:
a)almeno tre w.e. al mese dal venerdì sera dopo il lavoro del padre, sino alla domenica ore 19,00 oltre ad un giorno infrasettimanale (preferibilmente il martedì) dall'uscita da scuola sino al giorno seguente con riaccompagno a scuola;
b)una settimana durante le festività Natalizie dal 24.12 ore 14:00 al 31.12 ore 14:00 con la madre;
a seguire dal 31.12 ore 14:00 al 6.1 ore 14:00 con il padre e, di poi, secondo l'alternanza;
2 c)il giorno di Pasquetta in alternanza con Pasqua (dal 2024: Pasqua col padre e
Pasquetta con la madre e successiva alternanza);
d)due settimane consecutive per le ferie estive, con onere di concordare con il padre il periodo entro il 30.4. di ogni anno;
-possibilità per il padre di contattare le bambine al loro portatile ogni giorno, preferibilmente per la buona notte.
In ogni caso:
- disporre che i genitori proseguano il percorso di coordinazione genitoriale, presso il consultorio di Lodi, ove sono possibili incontri da remoto, ferma restando, anche al termine del predetto la presa in carico dei servizi sociali per il monitoraggio del Pt_2 nucleo familiare per un ulteriore anno.”
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'affidamento e collocamento della prole
Il Collegio ritiene di dover accogliere, anche in considerazione dell'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori delle figlie (nata il Per_1
24.04.2015) e (nata il [...] ), non risultando lo stesso contrario Per_2 all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario.
Invero, sin dalle prime relazioni depositate dai Servizi Sociali di RO d'DD, competenti per la residenza paterna, e da quelli di Zibido SA AC, originariamente competenti per la residenza materna e delle minori, nonché, successivamente, del
Comune di RL, a seguito del trasferimento del nucleo madre–figlie, non sono emerse criticità riguardo le capacità genitoriali delle parti.
Entrambi i genitori, in particolare, sono stati descritti come idonei e ben sintonizzati sui bisogni delle figlie, sebbene siano state riscontrate difficoltà nella comunicazione reciproca, tali da rendere opportuno l'avvio di un intervento di coordinamento genitoriale.
Al termine dei primi sei mesi di detto percorso, la professionista incaricata ha relazionato in merito agli evidenti progressi nelle modalità di confronto tra i genitori, raccomandando, tuttavia, di proseguire per ulteriori sei mesi, al fine di consolidare la loro capacità di prendere decisioni condivise in autonomia.
Entrambe le parti concordano, inoltre, nel chiedere che le minori siano collocate presso l'abitazione materna, sita in RL, considerata dai Servizi come adeguata ad accogliere in nucleo familiare nonostante le ridotte dimensioni.
Alla luce di quanto evidenziato, il Collegio, concordemente con quanto indicato dai
Servizi competenti e dalla coordinatrice genitoriale, ritiene di dover disporre la prosecuzione del monitoraggio dei servizi incaricati per ulteriori sei mesi, al fine di garantire il prosieguo degli interventi a sostegno del nucleo familiare, oltre che invitare le parti a continuare, presso il consultorio di Lodi, il percorso di Coordinamento genitoriale.
Per quanto concerne gli incontri con il genitore non collocatario, il calendario disposto con ordinanza del 25.01.2025 prevede che il padre possa trascorrere con le figlie due
4 weekend al mese, dal venerdì dopo scuola sino alla domenica dopo cena, più un terzo giorno nei weekend di spettanza materna, da concordarsi tra le parti entro la domenica della settimana precedente, coincidente con le giornate in cui la madre (sabato o domenica) lavora;
con successivo provvedimento, considerati gli esiti favorevoli degli incontri con i servizi incaricati, è stata inoltre prospettata la possibilità di inserire un pernotto infrasettimanale.
Allo stato, il resistente riferisce che il regime di frequentazione in essere risulta più ampio rispetto a quanto formalmente previsto, considerato che le minori permangono presso di lui per tre weekend al mese, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernotto, per un totale di circa 14 giorni mensili;
aggiunge, inoltre, che durante le vacanze estive le figlie hanno trascorso con lui molti più giorni rispetto a quelli concordati, pertanto chiede che nel periodo festivo venga disposto un collocamento di tipo paritetico, con turnazione a settimane alterne e possibilità di trascorrere con le figlie anche due settimane consecutive.
La ricorrente, di contro, contesta la narrazione avversaria, sostenendo che tra le parti sia stato sempre rispettato il calendario predisposto, con la sola aggiunta di un incontro infrasettimanale e ne chiede dunque la conferma.
Ebbene, nonostante con ordinanza del 28 febbraio 2025 fosse stato conferito ai servizi incaricati il compito di individuare le modalità più adeguate di incontro tra il padre e le figlie, dalle più recenti relazioni agli atti – nonché dalla relazione predisposta dalla coordinatrice genitoriale – non emergono specifici elementi di novità sul punto. È stato unicamente evidenziato che “le bambine stanno bene e frequentano il padre sempre volentieri”, apparendo serene e ben inserite in entrambi i contesti familiari.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene opportuno, allo stato, confermare il calendario di frequentazione già disposto con ordinanza del 25 gennaio 2025, che prevede due weekend al mese, dal venerdì dopo scuola sino alla domenica dopo cena, più un terzo giorno nei weekend di spettanza materna, da concordarsi tra le parti entro la domenica della settimana precedente, aggiungendo, altresì, un giorno infrasettimanale con pernotto, da concordarsi tra le parti nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori;
le festività seguiranno il criterio dell'alternanza e durante i
5 periodi festivi le minori potranno trascorrere con il padre due settimane consecutive, da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno.
Le parti, coadiuvate dalla potranno modificare il calendario, nell'interesse delle Pt_3 minori, sia nei periodi feriali che nei fine settimana, rivedendo altresì – sempre con l'aiuto del professionista e dei Servizi – l'importo del mantenimento. Non si ritiene invece di suddividere l'assegno unico atteso il collocamento prevalente presso la madre.
Sul mantenimento delle figlie minori
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al fine di determinare l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento delle figlie minori, occorre considerare i seguenti elementi.
In primo luogo, va dato atto che entrambe le parti concordano nel confermare, a carico del padre, l'obbligo di versare in favore delle minori un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, conformemente a quanto già disposto in sede di provvedimento provvisorio.
Tuttavia, il resistente subordina tale conferma alla condizione che l'assegno unico e universale per i figli a carico, attualmente percepito per intero dalla ricorrente e pari ad euro 460,00 mensili, venga suddiviso tra i genitori in parti uguali.
Il Collegio ritiene che, allo stato, non sussistano i presupposti per accogliere tale richiesta, richiamato quanto sopra in ordine alla possibilità – in futuro – di ampliare i tempi con il padre, con ricadute sull'importo di mantenimento e non dell'assegno unico.
Va innanzitutto rilevata una discreta disparità reddituale tra le parti: la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00 e vive, insieme alle figlie e al fratello, in un monolocale rispetto al quale non risultano spese abitative documentate;
il resistente, invece, percepisce uno stipendio di euro 1.600,00 mensili e risiede in un immobile condotto in locazione con l'attuale compagna, intestataria del contratto, con la quale divide le spese abitative per un importo complessivo di circa euro 950,00 mensili.
6 Si deve altresì considerare che, in base al calendario di frequentazione disposto nel presente giudizio, le minori risultano collocate prevalentemente presso l'abitazione materna, pertanto, la richiesta del resistente potrà eventualmente essere riesaminata solo in un eventuale giudizio futuro, qualora – all'esito della valutazione dei servizi sociali – dovesse ritenersi opportuno un incremento dei tempi di permanenza presso il padre, sino ad un possibile collocamento di tipo paritetico.
Invero, si osserva, che il riconoscimento integrale dell'assegno al genitore collocatario appare coerente con la finalità dell'istituto, che mira a sostenere il soggetto che si fa carico in modo prevalente delle esigenze materiali, educative e di cura dei figli.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene opportuno disporre che l'assegno unico continui ad essere interamente percepito dalla ricorrente, in quanto genitore collocatario e principale referente nella gestione quotidiana delle minori.
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito del procedimento, il Tribunale ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone l'affido condiviso delle minori ai genitori, collocandole prevalentemente presso l'abitazione materna;
2. dispone che il padre possa vedere le minori secondo il calendario già in vigore, così come indicato in parte motiva, salvo un ampliamento da concordare con la madre in sede di Co.Ge;
3. Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di
RL e di RO d'DD proseguano per un semestre con il monitoraggio del nucleo familiare, fornendo il supporto alla genitorialità già in essere;
4. Conferma a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento alla resistente in favore della figlia minore pari a € 400,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese extra
7 assegno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente;
5. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Pavia, il 12.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Laura Cortellaro dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2852/2023 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LIZZIO BEATRICE e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
RD UA n. 45 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AR RU EN e con domicilio eletto presso il suo studio in Via
Marconi, 5 20077 MELEGNANO
Con la partecipazione obbligatoria del PM
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
-disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che dovranno esercitare la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Stabilire la collocazione delle figlie presso la residenza della madre, mentre il padre stabilire le modalità di ripartizione della visita secondo le modalità già stabilite;
-insistere sulla disposizione della somma da corrispondere a titolo di mantenimento pari ad Euro 400,00 al mese;
-spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.”
Parte resistente:
“-affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre:
- disporre l'assegno di mantenimento a carico del padre in misura non superiore a complessivi €400,00 mensili da corrispondersi in via anticipata entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, a condizione che l'AUU si ripartito al 50% tra i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate previamente tra i genitori, secondo protocollo in uso presso Tribunale di Pavia, da rimborsare alla madre mensilmente, insieme al mantenimento, per semplificare sia i rapporti dare/avere tra genitori sia le comunicazioni tra loro;
-disporre altresì che, durante il periodo di chiusura estiva delle scuole, le figlie trascorreranno con i genitori settimane alternate, nelle quali i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle stesse, ciascuno per il tempo che le avrà con sé, senza versare nulla all'altro genitore e fermo restando che l'AUU resterà comunque ripartito al 50% tra i genitori;
- disciplinare il diritto di visita padre-figlie come segue:
a)almeno tre w.e. al mese dal venerdì sera dopo il lavoro del padre, sino alla domenica ore 19,00 oltre ad un giorno infrasettimanale (preferibilmente il martedì) dall'uscita da scuola sino al giorno seguente con riaccompagno a scuola;
b)una settimana durante le festività Natalizie dal 24.12 ore 14:00 al 31.12 ore 14:00 con la madre;
a seguire dal 31.12 ore 14:00 al 6.1 ore 14:00 con il padre e, di poi, secondo l'alternanza;
2 c)il giorno di Pasquetta in alternanza con Pasqua (dal 2024: Pasqua col padre e
Pasquetta con la madre e successiva alternanza);
d)due settimane consecutive per le ferie estive, con onere di concordare con il padre il periodo entro il 30.4. di ogni anno;
-possibilità per il padre di contattare le bambine al loro portatile ogni giorno, preferibilmente per la buona notte.
In ogni caso:
- disporre che i genitori proseguano il percorso di coordinazione genitoriale, presso il consultorio di Lodi, ove sono possibili incontri da remoto, ferma restando, anche al termine del predetto la presa in carico dei servizi sociali per il monitoraggio del Pt_2 nucleo familiare per un ulteriore anno.”
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'affidamento e collocamento della prole
Il Collegio ritiene di dover accogliere, anche in considerazione dell'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori delle figlie (nata il Per_1
24.04.2015) e (nata il [...] ), non risultando lo stesso contrario Per_2 all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario.
Invero, sin dalle prime relazioni depositate dai Servizi Sociali di RO d'DD, competenti per la residenza paterna, e da quelli di Zibido SA AC, originariamente competenti per la residenza materna e delle minori, nonché, successivamente, del
Comune di RL, a seguito del trasferimento del nucleo madre–figlie, non sono emerse criticità riguardo le capacità genitoriali delle parti.
Entrambi i genitori, in particolare, sono stati descritti come idonei e ben sintonizzati sui bisogni delle figlie, sebbene siano state riscontrate difficoltà nella comunicazione reciproca, tali da rendere opportuno l'avvio di un intervento di coordinamento genitoriale.
Al termine dei primi sei mesi di detto percorso, la professionista incaricata ha relazionato in merito agli evidenti progressi nelle modalità di confronto tra i genitori, raccomandando, tuttavia, di proseguire per ulteriori sei mesi, al fine di consolidare la loro capacità di prendere decisioni condivise in autonomia.
Entrambe le parti concordano, inoltre, nel chiedere che le minori siano collocate presso l'abitazione materna, sita in RL, considerata dai Servizi come adeguata ad accogliere in nucleo familiare nonostante le ridotte dimensioni.
Alla luce di quanto evidenziato, il Collegio, concordemente con quanto indicato dai
Servizi competenti e dalla coordinatrice genitoriale, ritiene di dover disporre la prosecuzione del monitoraggio dei servizi incaricati per ulteriori sei mesi, al fine di garantire il prosieguo degli interventi a sostegno del nucleo familiare, oltre che invitare le parti a continuare, presso il consultorio di Lodi, il percorso di Coordinamento genitoriale.
Per quanto concerne gli incontri con il genitore non collocatario, il calendario disposto con ordinanza del 25.01.2025 prevede che il padre possa trascorrere con le figlie due
4 weekend al mese, dal venerdì dopo scuola sino alla domenica dopo cena, più un terzo giorno nei weekend di spettanza materna, da concordarsi tra le parti entro la domenica della settimana precedente, coincidente con le giornate in cui la madre (sabato o domenica) lavora;
con successivo provvedimento, considerati gli esiti favorevoli degli incontri con i servizi incaricati, è stata inoltre prospettata la possibilità di inserire un pernotto infrasettimanale.
Allo stato, il resistente riferisce che il regime di frequentazione in essere risulta più ampio rispetto a quanto formalmente previsto, considerato che le minori permangono presso di lui per tre weekend al mese, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernotto, per un totale di circa 14 giorni mensili;
aggiunge, inoltre, che durante le vacanze estive le figlie hanno trascorso con lui molti più giorni rispetto a quelli concordati, pertanto chiede che nel periodo festivo venga disposto un collocamento di tipo paritetico, con turnazione a settimane alterne e possibilità di trascorrere con le figlie anche due settimane consecutive.
La ricorrente, di contro, contesta la narrazione avversaria, sostenendo che tra le parti sia stato sempre rispettato il calendario predisposto, con la sola aggiunta di un incontro infrasettimanale e ne chiede dunque la conferma.
Ebbene, nonostante con ordinanza del 28 febbraio 2025 fosse stato conferito ai servizi incaricati il compito di individuare le modalità più adeguate di incontro tra il padre e le figlie, dalle più recenti relazioni agli atti – nonché dalla relazione predisposta dalla coordinatrice genitoriale – non emergono specifici elementi di novità sul punto. È stato unicamente evidenziato che “le bambine stanno bene e frequentano il padre sempre volentieri”, apparendo serene e ben inserite in entrambi i contesti familiari.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene opportuno, allo stato, confermare il calendario di frequentazione già disposto con ordinanza del 25 gennaio 2025, che prevede due weekend al mese, dal venerdì dopo scuola sino alla domenica dopo cena, più un terzo giorno nei weekend di spettanza materna, da concordarsi tra le parti entro la domenica della settimana precedente, aggiungendo, altresì, un giorno infrasettimanale con pernotto, da concordarsi tra le parti nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori;
le festività seguiranno il criterio dell'alternanza e durante i
5 periodi festivi le minori potranno trascorrere con il padre due settimane consecutive, da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno.
Le parti, coadiuvate dalla potranno modificare il calendario, nell'interesse delle Pt_3 minori, sia nei periodi feriali che nei fine settimana, rivedendo altresì – sempre con l'aiuto del professionista e dei Servizi – l'importo del mantenimento. Non si ritiene invece di suddividere l'assegno unico atteso il collocamento prevalente presso la madre.
Sul mantenimento delle figlie minori
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al fine di determinare l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento delle figlie minori, occorre considerare i seguenti elementi.
In primo luogo, va dato atto che entrambe le parti concordano nel confermare, a carico del padre, l'obbligo di versare in favore delle minori un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, conformemente a quanto già disposto in sede di provvedimento provvisorio.
Tuttavia, il resistente subordina tale conferma alla condizione che l'assegno unico e universale per i figli a carico, attualmente percepito per intero dalla ricorrente e pari ad euro 460,00 mensili, venga suddiviso tra i genitori in parti uguali.
Il Collegio ritiene che, allo stato, non sussistano i presupposti per accogliere tale richiesta, richiamato quanto sopra in ordine alla possibilità – in futuro – di ampliare i tempi con il padre, con ricadute sull'importo di mantenimento e non dell'assegno unico.
Va innanzitutto rilevata una discreta disparità reddituale tra le parti: la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.300,00 e vive, insieme alle figlie e al fratello, in un monolocale rispetto al quale non risultano spese abitative documentate;
il resistente, invece, percepisce uno stipendio di euro 1.600,00 mensili e risiede in un immobile condotto in locazione con l'attuale compagna, intestataria del contratto, con la quale divide le spese abitative per un importo complessivo di circa euro 950,00 mensili.
6 Si deve altresì considerare che, in base al calendario di frequentazione disposto nel presente giudizio, le minori risultano collocate prevalentemente presso l'abitazione materna, pertanto, la richiesta del resistente potrà eventualmente essere riesaminata solo in un eventuale giudizio futuro, qualora – all'esito della valutazione dei servizi sociali – dovesse ritenersi opportuno un incremento dei tempi di permanenza presso il padre, sino ad un possibile collocamento di tipo paritetico.
Invero, si osserva, che il riconoscimento integrale dell'assegno al genitore collocatario appare coerente con la finalità dell'istituto, che mira a sostenere il soggetto che si fa carico in modo prevalente delle esigenze materiali, educative e di cura dei figli.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene opportuno disporre che l'assegno unico continui ad essere interamente percepito dalla ricorrente, in quanto genitore collocatario e principale referente nella gestione quotidiana delle minori.
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito del procedimento, il Tribunale ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone l'affido condiviso delle minori ai genitori, collocandole prevalentemente presso l'abitazione materna;
2. dispone che il padre possa vedere le minori secondo il calendario già in vigore, così come indicato in parte motiva, salvo un ampliamento da concordare con la madre in sede di Co.Ge;
3. Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di
RL e di RO d'DD proseguano per un semestre con il monitoraggio del nucleo familiare, fornendo il supporto alla genitorialità già in essere;
4. Conferma a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento alla resistente in favore della figlia minore pari a € 400,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese extra
7 assegno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente;
5. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Pavia, il 12.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Laura Cortellaro dott.ssa Marina Bellegrandi
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