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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza ha pronunciato a seguito dell'udienza del 4.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 433/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito – iscrizione d'ufficio gestione commercianti vertente tra
(CF ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Viale Michelangelo n 42, presso lo studio dell'avv. Esterina Rosato, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Opponente contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme, alla Via S. D'Ippolito n. 6 CP_1
Opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi integralmente riportate, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 22.03.2020, ha proposto opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 330/2018/0001806451/000 relativo ai periodi contributivi anno 2016 e I°, 2°e 3° trimestre 2017 notificato in data 10.12.2018 e l'avviso di addebito n. 330/2019/0000163869/000 relativo ai periodi VI° trimestre 2017 e I° trimestre 2018 notificato in data 18.05.2019, dovuti alla CP_ gestione commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio operata dall .
Deduceva al riguardo di essere stato socio accomandatario della società Elettro Blu sas di UI
MA & C., con sede in Pianopoli e di aver svolto l'attività di socio lavoratore dal 9 luglio 2001 al 31 dicembre 2015, con regolare iscrizione alla Gestione Commercianti;
che della gestione amministrativa e della rappresentanza legale della predetta società si era sempre occupato l'altro socio accomandatario, UI MA fino al 31.10.2016, data in cui l'attività della società era cessata.
Precisava, quindi, che aveva interrotto volontariamente l'apporto lavorativo all'interno della società CP_ con decorrenza 31.12.2015, con conseguente cancellazione da parte dell dalla Gestione
Previdenziale degli Esercenti Attività Commerciali.
Tuttavia l'Ente, a seguito di accertamenti d'ufficio, aveva provveduto a iscriverlo nuovamente alla
Gestione commercianti, dapprima con inizio attività dal 1°.
1.2016 e decorrenza dell'obbligo contributivo dalla stessa data e successivamente, dopo ulteriore cancellazione, con decorrenza dal 1° novembre 2016.
Aggiungeva, infine, che avverso i due provvedimenti di iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti notificati rispettivamente il 19.10.2016 e il 22.12.2016, aveva proposto, in data
17.1.2017, ricorso in via amministrativa al Comitato Amministratore per la Gestione dei Contributi degli esercenti attività commerciali, senza esito alcuno.
Concludeva, pertanto, affermando che il ruolo di socio accomandatario dallo stesso rivestito non era sufficiente a far sorgere l'obbligo dello stesso di iscrizione alla Gestione Previdenziale dei
Commercianti, posto che non ricorreva il presupposto, previsto dall'art. 1, comma 203, della legge
662 del 1996, della sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e CP_ prevalenza, il cui onere della prova ricadeva sull' che non lo aveva assolto.
Assumendo, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti, chiedeva dichiararsi la nullità e/o illegittimità degli avvisi di addebito opposti. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Costituendosi in giudizio, l resistente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso per violazione dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99, per non aver opposto parte ricorrente nel termine perentorio di 40 giorni previsto dalla citata legge gli avvisi di addebito impugnati, che risultavano regolarmente notificati.
Nel merito, l'ente previdenziale affermava la legittimità della iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione commercianti, in quanto, dalla visura camerale della società, dalle dichiarazioni reddituali, nonché, dall'estratto contributivo era emerso che il aveva svolto attività lavorativa fino Parte_1
a tutto il 2019, avendo dichiarato redditi di partecipazione alla società in accomandita semplice e, in ogni caso, la società non aveva alcun ulteriore dipendente.
3. Ciò posto, a seguito dell'udienza del 4.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. CP_ Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall Ed infatti, l'art. 24, comma 5, Dlgs. 47/99 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nel caso di specie, risulta che gli avvisi di addebito impugnati sono stati pacificamente notificati in data 10.12.2018 e in data 18.5.2019, mentre il ricorso è stato depositato il 22.3.2020, con conseguente irretrattabilità del credito portato dagli avvisi medesimi, risultando avere il predetto termine, pacificamente, carattere perentorio (cfr. ex multis Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n.
23397/2016).
Pertanto, il ricorrente non può tardivamente eccepire l'insussistenza dei propri obblighi contributivi per mancato svolgimento di attività lavorativa, in quanto ciò si pone in insanabile contrasto con le statuizioni definitive ed irretrattabili contenute nei predetti avvisi di addebito.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile perché tardivo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della non complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
− dichiara l'opposizione inammissibile;
CP_
− condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell' liquidate in complessivi €886,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Lamezia Terme, 14.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza ha pronunciato a seguito dell'udienza del 4.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 433/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito – iscrizione d'ufficio gestione commercianti vertente tra
(CF ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Viale Michelangelo n 42, presso lo studio dell'avv. Esterina Rosato, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Opponente contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme, alla Via S. D'Ippolito n. 6 CP_1
Opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi integralmente riportate, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 22.03.2020, ha proposto opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 330/2018/0001806451/000 relativo ai periodi contributivi anno 2016 e I°, 2°e 3° trimestre 2017 notificato in data 10.12.2018 e l'avviso di addebito n. 330/2019/0000163869/000 relativo ai periodi VI° trimestre 2017 e I° trimestre 2018 notificato in data 18.05.2019, dovuti alla CP_ gestione commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio operata dall .
Deduceva al riguardo di essere stato socio accomandatario della società Elettro Blu sas di UI
MA & C., con sede in Pianopoli e di aver svolto l'attività di socio lavoratore dal 9 luglio 2001 al 31 dicembre 2015, con regolare iscrizione alla Gestione Commercianti;
che della gestione amministrativa e della rappresentanza legale della predetta società si era sempre occupato l'altro socio accomandatario, UI MA fino al 31.10.2016, data in cui l'attività della società era cessata.
Precisava, quindi, che aveva interrotto volontariamente l'apporto lavorativo all'interno della società CP_ con decorrenza 31.12.2015, con conseguente cancellazione da parte dell dalla Gestione
Previdenziale degli Esercenti Attività Commerciali.
Tuttavia l'Ente, a seguito di accertamenti d'ufficio, aveva provveduto a iscriverlo nuovamente alla
Gestione commercianti, dapprima con inizio attività dal 1°.
1.2016 e decorrenza dell'obbligo contributivo dalla stessa data e successivamente, dopo ulteriore cancellazione, con decorrenza dal 1° novembre 2016.
Aggiungeva, infine, che avverso i due provvedimenti di iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti notificati rispettivamente il 19.10.2016 e il 22.12.2016, aveva proposto, in data
17.1.2017, ricorso in via amministrativa al Comitato Amministratore per la Gestione dei Contributi degli esercenti attività commerciali, senza esito alcuno.
Concludeva, pertanto, affermando che il ruolo di socio accomandatario dallo stesso rivestito non era sufficiente a far sorgere l'obbligo dello stesso di iscrizione alla Gestione Previdenziale dei
Commercianti, posto che non ricorreva il presupposto, previsto dall'art. 1, comma 203, della legge
662 del 1996, della sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e CP_ prevalenza, il cui onere della prova ricadeva sull' che non lo aveva assolto.
Assumendo, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti, chiedeva dichiararsi la nullità e/o illegittimità degli avvisi di addebito opposti. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Costituendosi in giudizio, l resistente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso per violazione dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99, per non aver opposto parte ricorrente nel termine perentorio di 40 giorni previsto dalla citata legge gli avvisi di addebito impugnati, che risultavano regolarmente notificati.
Nel merito, l'ente previdenziale affermava la legittimità della iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione commercianti, in quanto, dalla visura camerale della società, dalle dichiarazioni reddituali, nonché, dall'estratto contributivo era emerso che il aveva svolto attività lavorativa fino Parte_1
a tutto il 2019, avendo dichiarato redditi di partecipazione alla società in accomandita semplice e, in ogni caso, la società non aveva alcun ulteriore dipendente.
3. Ciò posto, a seguito dell'udienza del 4.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. CP_ Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall Ed infatti, l'art. 24, comma 5, Dlgs. 47/99 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nel caso di specie, risulta che gli avvisi di addebito impugnati sono stati pacificamente notificati in data 10.12.2018 e in data 18.5.2019, mentre il ricorso è stato depositato il 22.3.2020, con conseguente irretrattabilità del credito portato dagli avvisi medesimi, risultando avere il predetto termine, pacificamente, carattere perentorio (cfr. ex multis Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n.
23397/2016).
Pertanto, il ricorrente non può tardivamente eccepire l'insussistenza dei propri obblighi contributivi per mancato svolgimento di attività lavorativa, in quanto ciò si pone in insanabile contrasto con le statuizioni definitive ed irretrattabili contenute nei predetti avvisi di addebito.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile perché tardivo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della non complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
− dichiara l'opposizione inammissibile;
CP_
− condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell' liquidate in complessivi €886,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Lamezia Terme, 14.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara