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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Mariacristina
Carpinelli, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 523/2020 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), ivi residente a[...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Dattero (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano alla Via Tommaso
Sorrentino, n. 19, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTRICE
E
nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
, e residente in [...], e C.F._3 CP_2
nata a [...] il giorno 5.9.1979 (C.F. ), e
[...] C.F._4
residente in [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti
Antonio Longobardi (C.F. e Angela Longobardi (C.F. C.F._5
, entrambi elettivamente domiciliati il loro studio in C.F._6
Gragnano alla piazza Marconi n. 9, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI nonché
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), ed ivi residente a[...], rappresentato e C.F._7 difeso dagli avv.ti Antonio Longobardi (C.F. ed Angela C.F._5
Longobardi (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._6
studio in Gragnano alla piazza Marconi n. 9, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
E
E CP_4 Controparte_5
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 23.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , proprietaria Parte_1
di un fondo agricolo in Gragnano, alla via Cappella della Guardia, riportato in
Catasto alle Particelle 328 (ex 99/b) e 99 (ex 99/a), conveniva in giudizio
[...]
, e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che le condotte tenute dai convenuti sono tali da compromettere, turbare e, comunque, limitare l'esercizio da parte dell' attrice della servitù di passaggio attiva a piedi, con animali e con veicoli, secondo le modalità di cui all' atto costitutivo;
condannare gli stessi a ripristinare le condizioni del viale, riportando lo stesso alla larghezza originaria, mediante l'arretramento delle piantumazioni ivi allocate e il ripristino della recinzione in pali di legno e rete metallica;
ordinare la cessazione di ogni turbativa e impedimento al libero esercizio della servitù esistente in favore del fondo attoreo;
condannare, i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per effetto della condotta illecita dagli stessi assunta, quantificati in € 4.000,00, o nella diversa somma accertata in corso di causa;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”. A fondamento della domanda, l'attrice sosteneva che i convenuti avevano modificato lo stato dei luoghi del viale in violazione del divieto sancito dall'art. 1067
c.c., impedendo all'istante l'esercizio della servitù di passaggio con le modalità previste nelle convenzioni richiamate nell'atto di citazione e, comunque, rendendone più incomodo l'esercizio.
Parte attrice rappresentava, inoltre, che il summenzionato viale risulta essere, allo stato, per effetto delle condotte assunte dai convenuti, di larghezza inferiore a quella di metri 4, contemplata nell'atto di acquisto. Deduceva, altresì, che i convenuti occupavano parte del viale con piantumazioni e che, parcheggiando le loro autovetture sul viale, le rendono disagevole il passaggio.
In data 10.4.2020, si costituivano in giudizio i convenuti e CP_1
impugnando i fatti, le deduzioni e le richieste di cui all'atto di CP_2
citazione, nonché la documentazione allegata, rilevandone la inammissibilità, la improcedibilità e la palese infondatezza, formulando eccezioni e proponendo domanda riconvenzionale.
Con il verbale di trattazione cartolare relativo all'udienza dell'1.3.2021, il
Giudice assegnava alla parte attrice termine perentorio sino al 12.5.2021 per l'integrazione del contraddittorio di , e Controparte_3 CP_4 [...]
e rinviava all'udienza del 13.12.2021. Controparte_5
In data 22.11.2021, si costituiva in giudizio impugnando la Controparte_3
domanda attore e deducendone la inammissibilità e la infondatezza nel merito.
In data 13.12.2021, il Giudice, considerato che e CP_4 [...]
non si costituivano e che l'attrice non forniva la prova di aver Controparte_5
instaurato il contraddittorio nei loro confronti entro il termine perentorio assegnato, con ordinanza dell'1-3-2021, sino al 12-5-2021; ritenuto, pertanto, ricorrere i presupposti di cui all'art. 307 comma 3 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
rinviava la causa all'udienza del 13.2.2022, per formulare le proprie osservazioni sulla rilevata causa di estinzione del giudizio. Con verbale di trattazione cartolare relativo all'udienza del 14.2.2022, il
Giudice monocratico - considerato che l'attrice depositava distinte copie informatiche dell'atto di integrazione del contraddittorio da cui risulta (nel complesso) che l'atto di integrazione era stato tempestivamente notificato a il 9.4.2021 e a CP_4
il 30.3.2021, le quali non si sono costituite in giudizio - Controparte_5
dichiarava la contumacia di e CP_4 Controparte_5
assegnava i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
13.3.2023, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
In data 14.3.2023, disposta C.T.U. e nominato all'uopo il geometra CP_6
, il Giudice rinvia la causa all'udienza del 3.5.2023 per il conferimento
[...]
dell'incarico. All'udienza del 3.5.2023, il Giudice conferiva l'incarico al C.T.U. nominato e rinviava all'udienza del 15.11.2023 per la eventuale precisazione delle conclusioni e/o per verificare l'espletamento della disposta C.T.U.
All'udienza del 15.11.2023, il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In data 15.2.2024, rilevato che, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.11.2023, mutava il giudicante, veniva disposta la prosecuzione del giudizio e fissata una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni in data 23.10.2024.
Con ordinanza resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del
23.10.2024, la causa veniva riservata in decisione al collegio e si assegnavano alle parti 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
2. Ciò posto in fatto, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata dall'attrice sollevata dai convenuti.
Al riguardo, e hanno CP_1 CP_2 Controparte_3
dedotto di aver prodotto la raccomandata a. r., inviata in data 17 aprile 1997 al precedente proprietario del fondo servente, dante causa degli attuali convenuti, dalla quale risulta che, già in quella data, l'attrice, tramite il marito , Parte_2
lamentava che il viale non era stato allargato “così come stabilito dai titoli”; da tale ultima lamentela si dedurrebbe, a dire dei convenuti, che il viale, su cui deve esercitarsi la servitù di passaggio, si presentava, già nell'anno 1997, nelle stesse condizioni in cui si trova attualmente e, soprattutto, aveva già una larghezza inferiore, in alcuni tratti, ai quattro metri stabiliti nell'atto di compravendita.
I convenuti hanno aggiunto che, dal 17 aprile 1997, data di spedizione della predetta missiva, al 31 marzo 2021, data di notifica dell'atto di citazione, sarebbe decorso un termine di 24 anni e, nelle more, l'attrice non avrebbe inviato alcuna formale richiesta di ripristino della larghezza del viale sicché, risultando decorso il prescritto termine ventennale di prescrizione, l'attrice non potrebbe più utilmente reclamare il diritto al ripristino dei quattro metri di larghezza, seppure tale diritto fosse in ipotesi sussistente.
Dal suo canto, parte attrice ha osservato che l'atto di diffida in questione non sarebbe assolutamente indiziario del fatto che il fondo servente versi da oltre venti anni nello stato attuale, anche, perché, in tali ipotesi, i pali sarebbero già crollati. La
ha dunque allegato che, in realtà, diversi sarebbero stati gli episodi in cui i Parte_1
convenuti hanno alternato lo stato dei luoghi al solo fine di turbare l'esercizio del passaggio, per poi, una volta diffidato, provvedere al relativo ripristino.
Ebbene, l'eccezione sollevata dai convenuti non può trovare accoglimento non essendo risultato univocamente che lo stato dei luoghi attuale, lamentato da parte attrice, sia il medesimo esistente alla data della raccomandata del 17 aprile 1997.
Ed invero, dalla lettura della missiva in questione, emerge che il marito dell'istante, , ha richiesto l'allargamento del viale in ossequio a quanto Parte_2
stabilito dai titoli, oltre al ripristino dell'originaria pendenza del terreno e del deflusso naturale delle acque (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta di
). Tuttavia, stante anche il tenore generico della missiva, non è Controparte_3
dato comprendere la reale situazione dello stato dei luoghi all'epoca sussistente, avendo la parte attrice allegato che i convenuti hanno più volte modificato gli stessi.
Né la parte convenuta ha offerto in altro modo la prova di quanto sostenuto.
Stante quanto precede, l'eccezione in parola deve essere disattesa.
3. A questo punto occorre esaminare la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti avente ad oggetto la dichiarazione di estinzione della servitù di passaggio, oggetto di giudizio, costituita per atto del notaio del 4.10.1988, rep. Per_1
20762, trascritto a Napoli 2 al n° 28333/20713, in considerazione che il fondo dell'attrice non è più intercluso, stante il carattere pregiudiziale della stessa.
Tale domanda riconvenzionale è infondata e va disattesa per i seguenti motivi.
Ed invero, al riguardo, i convenuti hanno rappresentato che l'attrice, per poter accedere al suo fondo agricolo, avrebbe la disponibilità di utilizzare altri due varchi, oltre a quello costituito dal viale per cui è causa. In particolare, hanno dedotto che, dalla documentazione versata agli atti, in special modo dalla consulenza tecnica redatta dal CTP arch. , si evince che, allo stato, al fondo agricolo attoreo si Per_2
accederebbe attraverso ben tre varchi, uno dei quali consentirebbe l'accesso direttamente dalla pubblica via Cappella della Guardia e che, negli ultimi tempi,
l'attrice utilizzerebbe esclusivamente quest'ultimo accesso, proprio perché più comodo e diretto, mentre quello per cui è causa è stato, di fatto, abbandonato e si presenterebbe non più sottoposto ad ordinaria manutenzione da parte dell'attrice, alla quale competerebbe il relativo onere.
Tali assunti non possono trovare condivisione atteso che le servitù volontarie, di cui trattasi, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della
"utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano (cfr. Cass. Civ., 8.2.2013, n. 3132).
Non è quindi sufficiente il venir meno dell'interclusione per sostenere che vi sia stata l'automatica estinzione della servitù per rinuncia implicita, in quanto l'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti
(Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, n. 2316; Tribunale Bari sez. I, 15/10/2015,
n.4390; Cassazione civile sez. II, 04/09/2023, n.25716). Pertanto, sulla scorta dei principi sopra riportati, deve affermarsi che, pur volendo ritenere che la abbia altri accessi al fondo (fatto contestato dalla Parte_1
parte attrice), tale circostanza non ha comportato l'estinzione della servitù volontaria costituita con l'atto per notar in assenza di pattuizione scritta contraria Per_1
ovvero di prescrizione dell'esercizio di tale servitù.
4. Passando all'esame della domanda proposta da , la stessa Parte_1
è fondata e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi.
In punto di diritto, si rileva che l'articolo 1067 del codice civile prevede che "il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo".
La superiore norma è ispirata ad una esigenza di contemperamento di interessi contrapposti, dettando, in particolare, un criterio di attuazione del rapporto tra proprietario del fondo dominante e proprietario del fondo servente.
Se l'articolo 1055 c.c. afferma, infatti, la rilevanza primaria del titolo nella disciplina dell'esercizio del diritto, allo stesso modo, l'art. 1067 ribadisce, e specifica, che l'esercizio della servitù non deve discostarsi dalle linee prefissate al momento della sua costituzione. Vieta perciò la realizzazione di "innovazioni" da parte del titolare e, in modo simmetrico, il compimento da parte del proprietario del fondo servente, "di alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo". Nonostante il tono "imperativo", la norma ha, per interpretazione unanime, carattere dispositivo;
con la conseguenza che le parti potranno prevedere deroghe ai divieti contenuti nell'art. 1067. Si rileva, inoltre, che le innovazioni sono innanzitutto le modificazioni di carattere materiale che il titolare della servitù voglia apportare al fondo dominante: ad esempio, nella servitù di veduta, l'accrescimento del numero e della larghezza delle finestre, o l'eliminazione dell'inferriata che limitava la veduta stessa;
così ancora, nella servitù di passaggio, la costruzione su un terreno originariamente agricolo, di un albergo o di un opificio industriale, che può determinare un maggior passaggio, ecc. Innovazioni sono però anche le modificazioni strutturali realizzate dal titolare della servitù sul fondo servente, in particolare le opere che riguardano il luogo o i manufatti necessari all'esercizio della servitù: ad esempio la striscia di terreno su cui si esercita il passaggio, o le condutture idriche che servono a portare l'acqua.
Si è osservato, in proposito, che l'innovazione da parte del titolare della servitù
"non è mai consentita quando importi modificazione del fondo servente, perchè essa costituirebbe lesione del diritto di dominio dell'altro". Con la precisazione, a riguardo, che bisogna, in ogni caso, distinguere, in concreto, se una determinata opera sia in realtà una modificazione non consentita (innovazione), o si tratti invece di una di quelle "opere" di conservazione e di manutenzione, che la legge (art. 1069 c.c.) pone a carico del titolare della servitù.
Innovazioni possono essere, poi, anche dei comportamenti che non incidono sulla struttura del fondo (dominante o servente), ma producono comunque un ampliamento dell'estensione delle facoltà o una variazione rilevante delle modalità previste nel titolo. Ciò si desume non solo dalla ratio della norma, che impone di non alterare l'equilibrio originario tra "vantaggi" e "pesi", ma si ricava anche dall'espressione (più ampia e quasi indeterminata) adoperata nel c.
2. dell'art. 1067, che vieta al proprietario del fondo servente di fare "alcuna cosa" che possa diminuire l'esercizio della servitù o che lo renda più incomodo.
Innovazioni simili sono già previste dalla legge in materia di servitù coattive.
Ad esempio, il titolare di una servitù di acquedotto, che possieda la necessaria struttura sul fondo altrui per la condotta delle acque, "non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente." (art. 1040 c.c.). Un altro esempio è tratto dalla servitù di presa d'acqua, con distribuzione dell'acqua "per ruota" o a turno. L'art. 1088 vieta di modificare il tempo d'esercizio, quando si venga con ciò a recare danno agli altri utenti.
Secondo l'opinione corrente si avrà innovazione, come tale vietata, anche quando si muti la destinazione del fondo dominante. Va chiarito poi che, in tutti i casi, le innovazioni, da qualunque fatto o comportamento risultino, sono vietate soltanto quando producano in concreto un aggravamento del "peso" originariamente stabilito a carico del fondo servente o, secondo un'opinione più ampia, anche quando il pregiudizio per il fondo servente sia soltanto potenziale.
L'opera o le opere costruite sul fondo dominante costituiscono solo l'espressione del diritto di proprietà del titolare della servitù e non possono considerarsi innovazioni. L'innovazione e il conseguente aggravio avranno luogo, invece, quando il proprietario del fondo dominante, violando il titolo costitutivo, eserciterà, ad esempio, il passaggio nella forma più intensa richiesta dalla nuova costruzione;
o quando costruirà sul fondo servente delle opere per le esigenze divenute maggiori.
Il proprietario del fondo dominante non potrà, cioè, esercitare il passaggio se non entro i limiti e per le finalità originariamente determinate. Salvo che, sussistendone i presupposti, abbia il diritto di chiedere la costituzione (in via di ampliamento) di una nuova servitù o si accordi comunque con il proprietario del fondo servente. In mancanza, dovrà esercitare la servitù nei limiti concessi dal titolo.
In tal senso si richiama, tra tutte, la pronuncia della cassazione civile n. 15538 del 08/07/2014 dalla quale può trarsi il principio generale a mente del quale "in tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio, in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sè stessa, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali, connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo anzidetto. Ne consegue che incorre nel divieto di cui all'art. 1067 cod. civ. il proprietario del fondo dominante che effettui innalzamenti del livello del proprio immobile e determini - mediante realizzazione sul muro di divisione di più finestre poste su differenti livelli - una più facile, intensa e continua "inspectio" e
"prospectio" sul fondo servente, tale da modificare lo stato dei luoghi, facendone assumere una diversa configurazione e funzione".
Ciò posto, nel caso di specie, , dopo aver premesso di essere Parte_1
proprietaria dell'appezzamento di terreno diviso in due zone, dell'estensione complessiva di are 22.60, in Gragnano (NA) alla Via Cappella della Guardia, riportato in Catasto alle Particelle 328 (ex 99/b) e 99 (ex 99/a) con R.D. di € 25,59 e
R.A di € 7,14, in favore del quale è stata costituita una servitù di passaggio, a piedi, con animali e con veicoli, da esercitarsi sul viale della larghezza di metri tre, allargandosi a metri quattro sulle particelle 100 e 329 fino a raggiungere il confine nord-orientale della particella 328, ha lamentato che i convenuti, proprietari del fondo servente, in violazione del divieto sancito dall' art. 1067 c.c., hanno modificato lo stato del viale, impedendole l'esercizio della servitù di passaggio con le modalità previste nell'atto costitutivo e, comunque, rendendone più incomodo l'esercizio.
Ebbene siffatte doglianze hanno trovato conferma nelle risultanze della consulenza disposta nel corso del giudizio.
L' ausiliare del Giudice, geom. , difatti, partendo dall'esame Controparte_6
del titolo da cui promana la servitù oggetto di causa, ha verificato l'alterazione dello stato dei luoghi in riferimento alla dedotta impraticabilità del transito su cui insiste il diritto di servitù e ha così relazionato: “Dalla documentazione e dall'analisi conoscitiva dello stato dei luoghi, oltre che le misurazioni effettuate, l'esercizio della servitù è possibile, ma risulta poco comodo in una parte del viale individuato in sito.
Nello specifico dal cancello d'ingresso coincidente con l'inizio della servitù attiva di passaggio a piedi, con animali e con veicoli, per circa 28,00 mt, rispetta la larghezza di 4,00 mt, in quanto è parte integrante di un piazzale con pavimentazione carrabile
e finitura in asfalto, esso, è univocamente individuato lungo il muro di confine della parte convenuta e non presenta nessuna delimitazione fisica sul lato opposto. In breve detta porzione di viale è fruibile e comoda e rispetta la servitù come descritta negli atti notarili ritrovati. Altro accade nei successivi circa 40,50 mt di viale fino al raggiungimento del fondo servito della proprietà della sig.ra Parte_1
nella fattispecie il viale è delimitato fisicamente dal muro di cinta del fondo servente da un lato, oltre pali di legno infissi nel terreno e rete metallica dall'altra. La pavimentazione è in terreno battuto piuttosto sconnesso e vi sono presenti vegetazioni erbacee incolte lungo tutto questo secondo tratto. Inoltre, la recinzione costituita da pali in legno e rete metallica, si presenta in uno stato di conservazione vetusto e infestata di vegetazione erbacea e arborea a ridosso che ne compromette la verticalità. Nello specifico tale secondo tratto per i primi circa 28,50 mt ha una larghezza di circa 3,00 mt, per ulteriori circa 12,00 mt ha una larghezza che parte da circa 3,00 mt e raggiunge circa 3,80 mt a confine con il fondo servito”
Il CTU ha, dunque, concluso: “In definitiva il primo tratto di circa 28,00 mt partendo dal cancello d'ingresso del fondo servente è comodo e rispetta la servitù in atti, altra considerazione è d'uopo asserire sul secondo tratto, il quale è reso difficile da impedimenti sia nella parte relativa alla pavimentazione sconnessa oltre la vegetazione incolta presente, sia perché non rispetta la larghezza di 4,00 mt ritrovata in Atti Notarili da cui si evince l'inequivocabilmente”.
Orbene, da quanto sopra esposto, chiaro è che la modifica dei luoghi compiuta nel tempo dai convenuti abbia determinato un'alterazione dell'originaria funzione della servitù di passaggio, come descritta nell'atto notarile sopra richiamato, essendo risultata più incomoda e difficoltosa nel secondo tratto.
5. Quanto alle opere necessarie a garantire l'esercizio della servitù, come previsto nell'originaria convenzione, le stesse sono state dettagliatamente individuate dal C.T.U. nel modo seguente: “Tali opere servono a ristabilire la larghezza di 4,00 mt, e consistono in: - spostamento dei pali di legno esistenti con interposta rete metallica;
- scerbatura della vegetazione dal viale;
- spostamento di piante erbacee ed arboree poste oggi lungo la rete e/o fino alla larghezza di 4,00 mt;
- abbattimento di muretto in pietra e sovrastante rete fino alla larghezza di 4,00 mt;
- opere di livellamento e costipamento, con mezzi meccanici, del terreno per tutta la lunghezza di detto tratto sterrato ed in larghezza per complessivi 4,00 mt”. Consegue da quanto innanzi che i convenuti vanno condannati al ripristino dello stato dei luoghi effettuando le opere indicate nella relazione peritale che deve ritenersi integralmente richiamata sul punto.
6. Va invece disattesa la domanda risarcitoria formulata dalla istante sul punto rilevare che l'odierna attrice non ha in alcun modo dedotto, Pt_3
prima ancora che provato, il concreto pregiudizio loro derivante dalle opere poste in essere dai convenuti. Ne consegue che la relativa domanda risarcitoria, poiché sprovvista di prova, va integralmente rigettata.
7. In considerazione dell'esito del giudizio e del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, accertata la natura illegittima delle condotte dei convenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 1067, comma 1
c.p.c. in quanto idonee a rendere più incomodo l'esercizio della servitù insistente sul fondo servente di proprietà degli stessi come in motivazione, condanna i convenuti in solido tra loro al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'effettuazione delle opere indicate nella relazione peritale che deve ritenersi integralmente richiamata sul punto di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CP_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
[...]
4) condanna , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore CP_4 CP_5 Controparte_5
della parte attrice delle spese di lite che liquida, in € 150,88 (oltre oneri per CTU già liquidati dal giudice istruttore) per esborsi ed € 5.431,00 per compensi, oltre IVA e
CPA ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata in data 14.2.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Mariacristina Carpinelli