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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2211 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, a cui è riunita la causa iscritta al n. R.G.A.C.C. 2293 del 2022, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Di Iacovo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via San Francesco n. 10, in virtù di procure alle liti in atti;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassano Allo Ionio, alla via Giulio
Variboba n. 8, in virtù di procure alle liti in atti;
CONVENUTO – OPPOSTO
pagina 1 di 8 Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel procedimento R.G. n. 2211/2022, con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., proponeva opposizione avverso il preavviso di rilascio, Parte_1 notificato in data 08.07.2022 e relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Castrovillari, alla Via
Pollino, individuato nel NCEU del predetto Comune al Foglio 35, particella 190, sub. 4.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'omessa notifica del precetto, in quanto effettuato in violazione dell'art. 143 c.p.c., non avendo l'Ufficiale Giudiziario compiuti i necessari accertamenti;
che il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
che in mancanza della notifica del titolo e del precetto l'esecuzione era illegittima.
1.2 Si costituiva in giudizio il che, contestando Controparte_1
gli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda.
2.1 Nel giudizio R.G. n. 2293/2022, proponeva opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
619 c.p.c. avverso l'ordine di liberazione emesso in data 22.02.2022 dal Giudice Delegato, deducendo che l'immobile in questione era stato acquistato per usucapione dal proprio dante causa e che essa opponente era succeduta nel possesso contestualmente all'atto di donazione in suo favore del 12.03.2021; che il Giudice Delegato rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva;
che, ad ogni modo la notifica del precetto era nulla per le medesime motivazioni, viste in precedenza, indicate nel ricorso del giudizio portante.
2.2 Si costituiva in giudizio il che, contestando Controparte_1
gli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
13.06.2023 i giudizi venivano riuniti. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'escussione testimoniale.
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva trattenuta i decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Orbene, relativamente al giudizio R.G. n. 2211/2022, si rileva che l'opposizione va rigettata.
pagina 2 di 8 Invero, l'eccezione circa l'invalida notifica dell'atto di precetto, sollevata da parte opponente, risulta infondata, in quanto dalle evidenze documentali risulta che l'Ufficiale Giudiziario non si è limitato a prendere atto delle risultanze anagrafiche, ma ha effettuato specifiche ricerche nel luogo, come rappresentato nella relata di notifica, e ha diffusamente indicato le operazioni svolte “anzi omessa notifica per indirizzo insufficiente. Pur avendo assunto informazioni in loco nessuno è riuscito ad indicare l'abitazione ma sembra che la stessa non abiti più in Castrovillari. Si disconosce l'eventuale ulteriore dimora e/o domicilio”.
Per tale ragione si ritiene rituale la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto l'Ufficiale Giudiziario, pur avendo svolto le necessaria ricerche, non ha rinvenuto la residenza del destinatario.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143
c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)” (Cass., sez. III, ord.
n. 40467/2021 in motivazione: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione
(Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vai quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione». Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il pagina 3 di 8 mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza:
a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017). Nel caso di specie l'indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto», al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le "effettive" ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 2, cod. proc. civ.). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto» è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato "vane" le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite”).
Per completezza si segnala che la notifica del precetto risulta sanata dal principio del raggiungimento dello scopo, avendo l'opponente potuto proporre impugnazione avverso lo stesso, atteso, altresì, che alcun pregiudizio è stato subito dallo stesso, in quanto, come si vedrà,
l'opposizione all'ordine di liberazione risulta essere stata tempestivamente proposta.
Invero, la Suprema Corte in una fattispecie analoga ha statuito che “L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, co.
3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 3967/2019; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 14275/2022).
pagina 4 di 8 Tutto, ciò detto va quindi rigettata l'opposizione di cui al giudizio R.G. n. 2211/2022.
5. Per quanto riguarda il giudizio R.G. n. 2293/2022, preliminarmente, si rileva che l'opposizione risulta ammissibile, in quanto per quanto concerne le procedure fallimentari aperte in data anteriore alla modifiche di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, come nel caso di specie,
l'opposizione del terzo, che rivendichi la proprietà del bene, all'ordine di liberazione vanno proposte ai sensi dell'art. 619 c.p.c., essendo esclusa la proponibilità del reclamo ex art. 26 delle legge fallimentare.
Invero, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Ed, infatti, una volta riaffermata la sottopozione della procedura fallimentare che ha interessato la società nei cui confronti si agisce per l'accertamento dell'usucapione della proprietà, alla disciplina previgente la riforma del 2006 (e senza che l'ulteriore novella del 2007 abbia innovato al riguardo), non appare suscettibile di trovare applicazione, come invece nella sostanza opinato dal Tribunale, la novellata previsione di cui alla L. Fall., art. 24, che ha rimosso ogni limitazione alla competenza del tribunale fallimentare sulle azioni derivanti dal fallimento.
La vis actractiva della procedura concorsuale anche per l'azione in questa sede proposta si fonda in effetti sulla novellata previsione di cui al citato art. 24, di guisa che, una volta ritenuto inapplicabile nella vicenda il testo scaturente dalla novella, resta ferma la necessità di applicare le ordinarie regole di competenza dettate per le azioni reali immobiliari.
Infatti, se l'art. 24, funge da norma in grado di porre una deroga alle ordinarie regole di competenza, è al testo della norma applicabile alla procedura ratione temporis che occorre avere riguardo per stabilire se la controversia proposta risulti o meno attratta dal foro fallimentare, e pertanto, poiché nella specie alla procedura fallimentare continuano a trovare applicazione le norme previgenti, sulla scorta di queste resta esclusa la possibilità di radicare un'azione reale immobiliare dinanzi al tribunale che ha dichiarato il fallimento… Ritiene pertanto il Collegio di dover dare continuità al principio affermato da Cass. n. 23513 del 19/11/2010 secondo cui nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, e tuttora regolate, ai sensi dell'art. 150 del predetto Decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento può proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 619 c.p.c., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dalla L. Fall., art. 26".
In motivazione è stato, infatti, osservato che ove la procedura di fallimento nel cui ambito sorga la controversia reale immobiliare sia già parte prima del riferimento cronologico per l'entrata pagina 5 di 8 in vigore della novella del 2006, continua ad applicarsi la disciplina dettata dalla legge fallimentare vigente prima delle modifiche apportatevi dal suddetto decreto, la quale esclude che una domanda di rivendicazione proposta da un terzo con riferimento a beni immobili acquisiti al fallimento possa essere ricondotta alla previsione della L. Fall., art. 103, ancora limitata alle azioni di carattere mobiliare. Pertanto, in difetto di un'espressa previsione della legge fallimentare al riguardo, è quindi da ritenere che un'azione siffatta, esulante dalla speciale competenza del tribunale fallimentare (art. 24, nel testo allora vigente), possa essere intrapresa nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione e, ricorrendone gli estremi, nella forma dell'opposizione di terzo a norma dell'art. 619 c.p.c.. (Cass. n. 12736/2021)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 23786/2022).
6. Tanto premesso, si rileva che l'opponente ha allegato di essere proprietario dell'immobile, in quanto aggiungendo il proprio possesso, contestualmente all'atto di donazione del 2021, a quello del propri dante causa, iniziato nel 1998, ha acquisito il bene in parola per usucapione, atteso che il proprio dante causa aveva già maturato il possesso ultraventennale.
Orbene, dall'istruttoria compiuta nel corso del giudizio non è emersa prova del possesso ultraventennale da parte del dante causa, ne parte opponente ha mai allegato una situazione di compossesso del bene.
La documentazione in atti, invero, tutt'al più da prova del possesso da parte del dante causa sino all'anno 2002, considerato che gli ulteriori documenti, successivi all'anno 2002 e riferiti all'anno 2007, comunque non sufficienti a ritenere decorso il termine ventennale, non hanno rilevanza probatoria, in quanto il preventivo del 21.03.2007 (all. 29 all'atto di citazione), oltre a non avere data certa, non contiene alcun riferimento all'immobile per cui è causa e non fornisce prova del possesso dello stesso, la fattura del 29.03.2007 (all. 30 all'atto di citazione) non risulta quietanzata. Per quanto riguarda il computo metrico (all. 31 all'atto di citazione), si rileva che lo stesso non contiene alcun riferimento all'anno e all'immobile.
Relativamente alle dichiarazioni testimoniali, si segnala che i testi - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza rispetto alle parti e per la coerenza delle dichiarazioni - non hanno aggiunto alcun elemento idoneo a dar prova dell'asserita possesso ventennale.
In particolare, ha riferito che (dante causa dell'odierna Testimone_1 Persona_1 opponente) ha convissuto con e con all'interno Persona_2 Parte_1
dell'abitazione situata in Castrovillari alla Via Pollino n. 2, dal 1998 per circa due-tre anni e che successivamente non ha più visto l'opponente nell'appartamento e non sa chi abitasse lo stesso;
pagina 6 di 8 dichiara, altresì, che è stato arrestato circa 17-18 anni prima della dichiarazione Persona_1 avvenuta in data 14.11.2024.
dichiara di non ricordare se aveva convissuto con Controparte_2 Persona_1
e con l'odierna opponente all'interno dell'abitazione situata in Castrovillari alla Persona_2
Via Pollino n. 2 fino al mese di marzo dell'anno 2021. ha riferito che dal 1998 il predetto dante causa abitava in detto immobile, Testimone_2
non ricordando fino a quale momento era perdurato il possesso, atteso che successivamente era stato arrestato.
Ebbene, dall'esame delle dichiarazioni testimoniale emerge che il dante causa ha posseduto l'immobile dal 1998 al 2002-2003, così come si evince dalla già vista documentazione in atti.
Per quanto riguarda i capitoli di prova articolati dall'opponente e non ammessi, si segnala che gli stessi non erano tesi a provare il possesso del bene oltre il 2002.
Pertanto, tale motivo di opposizione risulta infondato.
7. Relativamente alla nullità della notifica dell'atto di precetto si ribadisce l'infondatezza della doglianza per quanto già esposto al punto 4.
8. Si rigetta la richiesta di parte opponente volta all'escussione di ulteriori testi, in quanto la prova assunta risulta esaustiva, avendo ascoltato tre testi, scelti liberamente dall'opponente, che hanno reso dichiarazioni attendibili e tra loro conformi.
9. Per tutto quanto precede l'opposizione deve essere rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si segnala che le fasi di studio e introduttiva andranno liquidate separatamente, mentre le fasi istruttoria e decisionale saranno liquidate una sola volta, con compensi aumentate del 30%, in ai sensi dell'art.4, comma 2, del dm n.55/2014, come modificato dal dm n.37 del 2018.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da nei procedimenti R.G. nn. 2211/2022 e Parte_1
2293/2022;
pagina 7 di 8 - condanna per quanto riguarda il giudizio n. R.G. 2211/2022 alla refusione, in Parte_1 favore del e delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1 CP_1
1.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio ed € 500,00 per la fase introduttiva), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- condanna per quanto riguarda il giudizio n. R.G. 2293/2022 alla refusione, in Parte_1 favore del e delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1 CP_1
1.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio ed € 500,00 per la fase introduttiva), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- condanna per quanto riguarda entrambi i giudizi alla refusione, in favore del Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano nella somma di € Controparte_1 CP_1
2.000,00 (di cui € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), aumentata del 30%, per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 07.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2211 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, a cui è riunita la causa iscritta al n. R.G.A.C.C. 2293 del 2022, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Di Iacovo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via San Francesco n. 10, in virtù di procure alle liti in atti;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassano Allo Ionio, alla via Giulio
Variboba n. 8, in virtù di procure alle liti in atti;
CONVENUTO – OPPOSTO
pagina 1 di 8 Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel procedimento R.G. n. 2211/2022, con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., proponeva opposizione avverso il preavviso di rilascio, Parte_1 notificato in data 08.07.2022 e relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Castrovillari, alla Via
Pollino, individuato nel NCEU del predetto Comune al Foglio 35, particella 190, sub. 4.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'omessa notifica del precetto, in quanto effettuato in violazione dell'art. 143 c.p.c., non avendo l'Ufficiale Giudiziario compiuti i necessari accertamenti;
che il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
che in mancanza della notifica del titolo e del precetto l'esecuzione era illegittima.
1.2 Si costituiva in giudizio il che, contestando Controparte_1
gli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda.
2.1 Nel giudizio R.G. n. 2293/2022, proponeva opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
619 c.p.c. avverso l'ordine di liberazione emesso in data 22.02.2022 dal Giudice Delegato, deducendo che l'immobile in questione era stato acquistato per usucapione dal proprio dante causa e che essa opponente era succeduta nel possesso contestualmente all'atto di donazione in suo favore del 12.03.2021; che il Giudice Delegato rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva;
che, ad ogni modo la notifica del precetto era nulla per le medesime motivazioni, viste in precedenza, indicate nel ricorso del giudizio portante.
2.2 Si costituiva in giudizio il che, contestando Controparte_1
gli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
13.06.2023 i giudizi venivano riuniti. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'escussione testimoniale.
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva trattenuta i decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Orbene, relativamente al giudizio R.G. n. 2211/2022, si rileva che l'opposizione va rigettata.
pagina 2 di 8 Invero, l'eccezione circa l'invalida notifica dell'atto di precetto, sollevata da parte opponente, risulta infondata, in quanto dalle evidenze documentali risulta che l'Ufficiale Giudiziario non si è limitato a prendere atto delle risultanze anagrafiche, ma ha effettuato specifiche ricerche nel luogo, come rappresentato nella relata di notifica, e ha diffusamente indicato le operazioni svolte “anzi omessa notifica per indirizzo insufficiente. Pur avendo assunto informazioni in loco nessuno è riuscito ad indicare l'abitazione ma sembra che la stessa non abiti più in Castrovillari. Si disconosce l'eventuale ulteriore dimora e/o domicilio”.
Per tale ragione si ritiene rituale la notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto l'Ufficiale Giudiziario, pur avendo svolto le necessaria ricerche, non ha rinvenuto la residenza del destinatario.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143
c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)” (Cass., sez. III, ord.
n. 40467/2021 in motivazione: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione
(Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vai quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione». Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il pagina 3 di 8 mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza:
a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017). Nel caso di specie l'indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto», al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le "effettive" ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 2, cod. proc. civ.). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto» è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato "vane" le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite”).
Per completezza si segnala che la notifica del precetto risulta sanata dal principio del raggiungimento dello scopo, avendo l'opponente potuto proporre impugnazione avverso lo stesso, atteso, altresì, che alcun pregiudizio è stato subito dallo stesso, in quanto, come si vedrà,
l'opposizione all'ordine di liberazione risulta essere stata tempestivamente proposta.
Invero, la Suprema Corte in una fattispecie analoga ha statuito che “L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, co. 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, co.
3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 3967/2019; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 14275/2022).
pagina 4 di 8 Tutto, ciò detto va quindi rigettata l'opposizione di cui al giudizio R.G. n. 2211/2022.
5. Per quanto riguarda il giudizio R.G. n. 2293/2022, preliminarmente, si rileva che l'opposizione risulta ammissibile, in quanto per quanto concerne le procedure fallimentari aperte in data anteriore alla modifiche di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, come nel caso di specie,
l'opposizione del terzo, che rivendichi la proprietà del bene, all'ordine di liberazione vanno proposte ai sensi dell'art. 619 c.p.c., essendo esclusa la proponibilità del reclamo ex art. 26 delle legge fallimentare.
Invero, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Ed, infatti, una volta riaffermata la sottopozione della procedura fallimentare che ha interessato la società nei cui confronti si agisce per l'accertamento dell'usucapione della proprietà, alla disciplina previgente la riforma del 2006 (e senza che l'ulteriore novella del 2007 abbia innovato al riguardo), non appare suscettibile di trovare applicazione, come invece nella sostanza opinato dal Tribunale, la novellata previsione di cui alla L. Fall., art. 24, che ha rimosso ogni limitazione alla competenza del tribunale fallimentare sulle azioni derivanti dal fallimento.
La vis actractiva della procedura concorsuale anche per l'azione in questa sede proposta si fonda in effetti sulla novellata previsione di cui al citato art. 24, di guisa che, una volta ritenuto inapplicabile nella vicenda il testo scaturente dalla novella, resta ferma la necessità di applicare le ordinarie regole di competenza dettate per le azioni reali immobiliari.
Infatti, se l'art. 24, funge da norma in grado di porre una deroga alle ordinarie regole di competenza, è al testo della norma applicabile alla procedura ratione temporis che occorre avere riguardo per stabilire se la controversia proposta risulti o meno attratta dal foro fallimentare, e pertanto, poiché nella specie alla procedura fallimentare continuano a trovare applicazione le norme previgenti, sulla scorta di queste resta esclusa la possibilità di radicare un'azione reale immobiliare dinanzi al tribunale che ha dichiarato il fallimento… Ritiene pertanto il Collegio di dover dare continuità al principio affermato da Cass. n. 23513 del 19/11/2010 secondo cui nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, e tuttora regolate, ai sensi dell'art. 150 del predetto Decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento può proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 619 c.p.c., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dalla L. Fall., art. 26".
In motivazione è stato, infatti, osservato che ove la procedura di fallimento nel cui ambito sorga la controversia reale immobiliare sia già parte prima del riferimento cronologico per l'entrata pagina 5 di 8 in vigore della novella del 2006, continua ad applicarsi la disciplina dettata dalla legge fallimentare vigente prima delle modifiche apportatevi dal suddetto decreto, la quale esclude che una domanda di rivendicazione proposta da un terzo con riferimento a beni immobili acquisiti al fallimento possa essere ricondotta alla previsione della L. Fall., art. 103, ancora limitata alle azioni di carattere mobiliare. Pertanto, in difetto di un'espressa previsione della legge fallimentare al riguardo, è quindi da ritenere che un'azione siffatta, esulante dalla speciale competenza del tribunale fallimentare (art. 24, nel testo allora vigente), possa essere intrapresa nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione e, ricorrendone gli estremi, nella forma dell'opposizione di terzo a norma dell'art. 619 c.p.c.. (Cass. n. 12736/2021)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 23786/2022).
6. Tanto premesso, si rileva che l'opponente ha allegato di essere proprietario dell'immobile, in quanto aggiungendo il proprio possesso, contestualmente all'atto di donazione del 2021, a quello del propri dante causa, iniziato nel 1998, ha acquisito il bene in parola per usucapione, atteso che il proprio dante causa aveva già maturato il possesso ultraventennale.
Orbene, dall'istruttoria compiuta nel corso del giudizio non è emersa prova del possesso ultraventennale da parte del dante causa, ne parte opponente ha mai allegato una situazione di compossesso del bene.
La documentazione in atti, invero, tutt'al più da prova del possesso da parte del dante causa sino all'anno 2002, considerato che gli ulteriori documenti, successivi all'anno 2002 e riferiti all'anno 2007, comunque non sufficienti a ritenere decorso il termine ventennale, non hanno rilevanza probatoria, in quanto il preventivo del 21.03.2007 (all. 29 all'atto di citazione), oltre a non avere data certa, non contiene alcun riferimento all'immobile per cui è causa e non fornisce prova del possesso dello stesso, la fattura del 29.03.2007 (all. 30 all'atto di citazione) non risulta quietanzata. Per quanto riguarda il computo metrico (all. 31 all'atto di citazione), si rileva che lo stesso non contiene alcun riferimento all'anno e all'immobile.
Relativamente alle dichiarazioni testimoniali, si segnala che i testi - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza rispetto alle parti e per la coerenza delle dichiarazioni - non hanno aggiunto alcun elemento idoneo a dar prova dell'asserita possesso ventennale.
In particolare, ha riferito che (dante causa dell'odierna Testimone_1 Persona_1 opponente) ha convissuto con e con all'interno Persona_2 Parte_1
dell'abitazione situata in Castrovillari alla Via Pollino n. 2, dal 1998 per circa due-tre anni e che successivamente non ha più visto l'opponente nell'appartamento e non sa chi abitasse lo stesso;
pagina 6 di 8 dichiara, altresì, che è stato arrestato circa 17-18 anni prima della dichiarazione Persona_1 avvenuta in data 14.11.2024.
dichiara di non ricordare se aveva convissuto con Controparte_2 Persona_1
e con l'odierna opponente all'interno dell'abitazione situata in Castrovillari alla Persona_2
Via Pollino n. 2 fino al mese di marzo dell'anno 2021. ha riferito che dal 1998 il predetto dante causa abitava in detto immobile, Testimone_2
non ricordando fino a quale momento era perdurato il possesso, atteso che successivamente era stato arrestato.
Ebbene, dall'esame delle dichiarazioni testimoniale emerge che il dante causa ha posseduto l'immobile dal 1998 al 2002-2003, così come si evince dalla già vista documentazione in atti.
Per quanto riguarda i capitoli di prova articolati dall'opponente e non ammessi, si segnala che gli stessi non erano tesi a provare il possesso del bene oltre il 2002.
Pertanto, tale motivo di opposizione risulta infondato.
7. Relativamente alla nullità della notifica dell'atto di precetto si ribadisce l'infondatezza della doglianza per quanto già esposto al punto 4.
8. Si rigetta la richiesta di parte opponente volta all'escussione di ulteriori testi, in quanto la prova assunta risulta esaustiva, avendo ascoltato tre testi, scelti liberamente dall'opponente, che hanno reso dichiarazioni attendibili e tra loro conformi.
9. Per tutto quanto precede l'opposizione deve essere rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si segnala che le fasi di studio e introduttiva andranno liquidate separatamente, mentre le fasi istruttoria e decisionale saranno liquidate una sola volta, con compensi aumentate del 30%, in ai sensi dell'art.4, comma 2, del dm n.55/2014, come modificato dal dm n.37 del 2018.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da nei procedimenti R.G. nn. 2211/2022 e Parte_1
2293/2022;
pagina 7 di 8 - condanna per quanto riguarda il giudizio n. R.G. 2211/2022 alla refusione, in Parte_1 favore del e delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1 CP_1
1.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio ed € 500,00 per la fase introduttiva), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- condanna per quanto riguarda il giudizio n. R.G. 2293/2022 alla refusione, in Parte_1 favore del e delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1 CP_1
1.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio ed € 500,00 per la fase introduttiva), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- condanna per quanto riguarda entrambi i giudizi alla refusione, in favore del Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano nella somma di € Controparte_1 CP_1
2.000,00 (di cui € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), aumentata del 30%, per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 07.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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