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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 331-1/2025
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Decreto L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr.ssa Laura Petitti, nel procedimento iscritto al n. 331 sub 1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1 nei confronti di
(c.u.i. ) CP_1 C.F._1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/4/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 17/2/2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero nato in [...] CP_1 il 20/06/1983, , di cittadinanza tunisina, ai sensi dell'art. 6 comma 3 C.F._2 del d. lgs. n. 142/2015.
2. Con provvedimento emesso da questa Corte di Appello in data 18-19 febbraio 2025 il trattenimento è stato convalidato.
3. Con successivo provvedimento emesso dalla Questura di il 14/4/2025 è Pt_1
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile stata disposta la proroga del trattenimento e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di Appello per la convalida.
4. In data 15/4/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del d. lgs. n. n.
142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del d. lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Luda di Cortemiglia. All'esito di tale udienza, il rappresentante della
Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di proroga del trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
5. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida, sul presupposto che il provvedimento amministrativo è stato “adottato in costanza dei presupposti richiesti prescritti dalla normativa in materia” e che “la relativa motivazione è condivisibile”.
6. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di proroga del trattenimento è stato notificato allo straniero in data 14/4/2025, ore 12:05, e che è stato trasmesso a questa
Corte in data 14/4/2025 alle ore 13:03. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 286/1998.
7. Va poi rilevato che, in sede di audizione, il trattenuto ha riferito: “A.D.R.: “chiedo scusa ma io qui sto male;
le persone non mi lasciano dormire;
mi riferisco agli ospiti del CPR;
fanno rumore e non si dorme, rompono le finestre, succede di tutto;
io chiedo scusa ma sono una persona pacifica;
non ho mai fatto male, ho sbagliato in passato”.
8. In sostanza, non ha esposto elementi nuovi rispetto a quanto emerso in CP_1 occasione del primo decreto, facendo genericamente riferimento a condizioni psicologiche precarie dovute alla permanenza nel C.P.R.
9. Anche gli ulteriori elementi dedotti dalla difesa (la sussistenza di un passaporto, sia pure scaduto, la disponibilità di un alloggio, il certificato di matrimonio) e le eccezioni sollevate (in particolare, insussistenza di strumentalità della domanda di protezione) sono stati già ampiamente delibati nell'ambito del procedimento n. 332/2025, in sede di convalida del trattenimento del 17/2/2025, laddove la Corte, con il provvedimento del
18-19 febbraio 2025, ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per il trattenimento e
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile l'impossibilità di ipotizzare un accesso a misure alternative, stante la mancanza di un passaporto (o altro documento equipollente) in corso di validità.
10. A ciò si aggiunga che la Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da e avverso tale decisione è stato CP_1 proposto ricorso in sede giurisdizionale, che risulta ancora pendente. Nell'ambito di tale procedimento, in data 11/3/2025, è stata disposta la sospensione del provvedimento di diniego della C.T.
11. Orbene, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di p.i. è stata accolta unicamente in considerazione della pendenza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in merito alla legittimità della disciplina dei c.d. “paesi sicuri”, senza una valutazione circa la sussistenza, nel caso specifico, di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, di tal che non possono ritenersi concretamente venuti meno gli originari presupposti del trattenimento, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
12. Alla luce delle superiori premesse, deve ritenersi che, per un verso, la pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della
Commissione Territoriale può astrattamente integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento (come quello relativo alla natura strumentale della domanda di protezione), ma che, per altro verso, il provvedimento possa essere comunque prorogato laddove permangano le concrete esigenze che hanno determinato la necessità del trattenimento del richiedente asilo, per tutto il tempo in cui il richiedente asilo è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.
13. Nel caso di specie, il trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del del d. lgs. n. 142/2015, trattandosi di soggetto che, entrato in Italia nel 2011, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione ed ha formulato domanda di protezione soltanto dopo la relativa notifica, mentre si trovava trattenuto presso un centro di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 286/1998, al fine di ritardare o impedire l'esecuzione del
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile provvedimento (cfr., sul punto, l'ampia motivazione dell'ordinanza di convalida del 18-
19 febbraio 2025). Al riguardo, l'intervenuta sospensione del provvedimento di diniego della C.T. (motivata, come premesso, unicamente sulla base della pendenza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla legittimità della disciplina dei c.d. “paesi sicuri”) non è idonea ad incidere in alcun modo sulla strumentalità della domanda spiegata da CP_1
14. Deve ritenersi, in definitiva, che permangono le condizioni di cui al comma 7 dell'art 6 cit., il quale prevede, in tale ipotesi, che “Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo che presenta ricorso avverso la decisione di rigetto della
Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.”. Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
15. Del resto, il Giudice di di legittimità ha condivisibilmente argomentato (cfr. Cass. n.
2378/2024) che, in base alle disposizioni citate, se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge.
16. Quanto al rilievo del difensore, secondo cui non può ragionevolmente ritenersi che nel complessivo termine di dodici mesi il procedimento possa concludersi e, quindi, procedersi al rimpiatrio (cui il trattenimento è evidentemente finalizzato), lo stesso non merita accoglimento.
17. Al riguardo, è sufficiente rilevare che, attesa l'intervenuta sospensione dell'efficacia
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione, il rimpatrio non può, allo stato, essere eseguito, e che, tuttavia, permangono le condizioni di trattenimento di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142/2015, come si è già sopra precisato, tenuto anche conto che deve ritenersi ormai prossima la decisione della C.G.U.E. in ordine ai molteplici ricorsi presentati dai Tribunali di Roma, Firenze e Bologna, nonché da questa stessa Corte di Appello, sulla inclusione di alcuni paesi (da cui quello di origine dell'odierno trattenuto) nella lista dei paesi sicuri, destinata ad incidere, tra l'altro, sulla legittimità del provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale, che potrebbe essere revocato (con conseguente possibilità di procedere al rimpatrio).
18. Va poi aggiunto che, come precisato nella Direttiva 2013/33/UE, la legittimità del trattenimento è soggetta a verifica periodica e che è sempre possibile il riesame in presenza di nuove circostanze (allo stato non sussistenti).
19. Conclusivamente, essendo rimaste immutate le altre condizioni che hanno dato luogo al trattenimento, la proroga disposta dalla Questura di va convalidata. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento emesso dalla Questura di in data Pt_1
14/4/2025, con cui è stata disposta la proroga del trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il [...], C.U.I. , di CP_1 C.F._1 cittadinanza tunisina.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo, 16/04/2025
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Decreto L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr.ssa Laura Petitti, nel procedimento iscritto al n. 331 sub 1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1 nei confronti di
(c.u.i. ) CP_1 C.F._1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/4/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 17/2/2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero nato in [...] CP_1 il 20/06/1983, , di cittadinanza tunisina, ai sensi dell'art. 6 comma 3 C.F._2 del d. lgs. n. 142/2015.
2. Con provvedimento emesso da questa Corte di Appello in data 18-19 febbraio 2025 il trattenimento è stato convalidato.
3. Con successivo provvedimento emesso dalla Questura di il 14/4/2025 è Pt_1
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile stata disposta la proroga del trattenimento e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di Appello per la convalida.
4. In data 15/4/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del d. lgs. n. n.
142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del d. lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Luda di Cortemiglia. All'esito di tale udienza, il rappresentante della
Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di proroga del trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
5. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida, sul presupposto che il provvedimento amministrativo è stato “adottato in costanza dei presupposti richiesti prescritti dalla normativa in materia” e che “la relativa motivazione è condivisibile”.
6. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di proroga del trattenimento è stato notificato allo straniero in data 14/4/2025, ore 12:05, e che è stato trasmesso a questa
Corte in data 14/4/2025 alle ore 13:03. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 286/1998.
7. Va poi rilevato che, in sede di audizione, il trattenuto ha riferito: “A.D.R.: “chiedo scusa ma io qui sto male;
le persone non mi lasciano dormire;
mi riferisco agli ospiti del CPR;
fanno rumore e non si dorme, rompono le finestre, succede di tutto;
io chiedo scusa ma sono una persona pacifica;
non ho mai fatto male, ho sbagliato in passato”.
8. In sostanza, non ha esposto elementi nuovi rispetto a quanto emerso in CP_1 occasione del primo decreto, facendo genericamente riferimento a condizioni psicologiche precarie dovute alla permanenza nel C.P.R.
9. Anche gli ulteriori elementi dedotti dalla difesa (la sussistenza di un passaporto, sia pure scaduto, la disponibilità di un alloggio, il certificato di matrimonio) e le eccezioni sollevate (in particolare, insussistenza di strumentalità della domanda di protezione) sono stati già ampiamente delibati nell'ambito del procedimento n. 332/2025, in sede di convalida del trattenimento del 17/2/2025, laddove la Corte, con il provvedimento del
18-19 febbraio 2025, ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per il trattenimento e
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile l'impossibilità di ipotizzare un accesso a misure alternative, stante la mancanza di un passaporto (o altro documento equipollente) in corso di validità.
10. A ciò si aggiunga che la Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da e avverso tale decisione è stato CP_1 proposto ricorso in sede giurisdizionale, che risulta ancora pendente. Nell'ambito di tale procedimento, in data 11/3/2025, è stata disposta la sospensione del provvedimento di diniego della C.T.
11. Orbene, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di p.i. è stata accolta unicamente in considerazione della pendenza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in merito alla legittimità della disciplina dei c.d. “paesi sicuri”, senza una valutazione circa la sussistenza, nel caso specifico, di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, di tal che non possono ritenersi concretamente venuti meno gli originari presupposti del trattenimento, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
12. Alla luce delle superiori premesse, deve ritenersi che, per un verso, la pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della
Commissione Territoriale può astrattamente integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento (come quello relativo alla natura strumentale della domanda di protezione), ma che, per altro verso, il provvedimento possa essere comunque prorogato laddove permangano le concrete esigenze che hanno determinato la necessità del trattenimento del richiedente asilo, per tutto il tempo in cui il richiedente asilo è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.
13. Nel caso di specie, il trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del del d. lgs. n. 142/2015, trattandosi di soggetto che, entrato in Italia nel 2011, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione ed ha formulato domanda di protezione soltanto dopo la relativa notifica, mentre si trovava trattenuto presso un centro di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 286/1998, al fine di ritardare o impedire l'esecuzione del
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile provvedimento (cfr., sul punto, l'ampia motivazione dell'ordinanza di convalida del 18-
19 febbraio 2025). Al riguardo, l'intervenuta sospensione del provvedimento di diniego della C.T. (motivata, come premesso, unicamente sulla base della pendenza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla legittimità della disciplina dei c.d. “paesi sicuri”) non è idonea ad incidere in alcun modo sulla strumentalità della domanda spiegata da CP_1
14. Deve ritenersi, in definitiva, che permangono le condizioni di cui al comma 7 dell'art 6 cit., il quale prevede, in tale ipotesi, che “Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo che presenta ricorso avverso la decisione di rigetto della
Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.”. Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
15. Del resto, il Giudice di di legittimità ha condivisibilmente argomentato (cfr. Cass. n.
2378/2024) che, in base alle disposizioni citate, se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge.
16. Quanto al rilievo del difensore, secondo cui non può ragionevolmente ritenersi che nel complessivo termine di dodici mesi il procedimento possa concludersi e, quindi, procedersi al rimpiatrio (cui il trattenimento è evidentemente finalizzato), lo stesso non merita accoglimento.
17. Al riguardo, è sufficiente rilevare che, attesa l'intervenuta sospensione dell'efficacia
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione, il rimpatrio non può, allo stato, essere eseguito, e che, tuttavia, permangono le condizioni di trattenimento di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142/2015, come si è già sopra precisato, tenuto anche conto che deve ritenersi ormai prossima la decisione della C.G.U.E. in ordine ai molteplici ricorsi presentati dai Tribunali di Roma, Firenze e Bologna, nonché da questa stessa Corte di Appello, sulla inclusione di alcuni paesi (da cui quello di origine dell'odierno trattenuto) nella lista dei paesi sicuri, destinata ad incidere, tra l'altro, sulla legittimità del provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale, che potrebbe essere revocato (con conseguente possibilità di procedere al rimpatrio).
18. Va poi aggiunto che, come precisato nella Direttiva 2013/33/UE, la legittimità del trattenimento è soggetta a verifica periodica e che è sempre possibile il riesame in presenza di nuove circostanze (allo stato non sussistenti).
19. Conclusivamente, essendo rimaste immutate le altre condizioni che hanno dato luogo al trattenimento, la proroga disposta dalla Questura di va convalidata. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento emesso dalla Questura di in data Pt_1
14/4/2025, con cui è stata disposta la proroga del trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il [...], C.U.I. , di CP_1 C.F._1 cittadinanza tunisina.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo, 16/04/2025
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile