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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 618/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Il Presidente delegato, dott.ssa Laura Sara Tragni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 618/2025 R.G. promosso da
Avv. Patrizia PANCANTI (C.F. ) del Foro di Milano, domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Milano Piazza Cinque Giornate 6, pec:
Email_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, nel domicilio legale Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuto contumace
Conclusioni per la ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ritenuta l'illegittimità del decreto di pagamento impugnato, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del suddetto decreto, ai sensi degli artt. 281 undecies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lvo 150/2011
- in via principale accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di pagamento emesso in data 04.02.2025, disporne l'annullamento e/o la riforma e per l'effetto procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore della ricorrente nell'ambito del procedimento penale n. 5077/2024 RG.APP e in ogni caso in conformità al Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato siglato in data 18.04.2024 e tutt'ora vigente;
- in via istruttoria, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni e produrre documenti. legge, Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori come per rifusi”.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto di pagamento 4.2.2025, la Prima sezione penale di questa Corte liquidava, nella misura di € 950,00, il compenso dovuto all'Avv. Patrizia Pancanti per l'attività difensiva svolta in favore di , parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato Controparte_2 nel procedimento penale n. 5077/2024 a carico di imputato appellante avverso Parte_1 la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, confermata in appello. La Corte liquidava tale importo ritenendo non dovuta la liquidazione per la fase introduttiva, “essendo appellante il solo imputato”.
2. Avverso detto decreto l'Avv. Patrizia Pancanti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, deducendone l'erroneità nella parte in cui, da un lato, non ha tenuto conto della presenza delle quattro parti civili legittimamente costituite (la signora e le tre CP_2 minori e ) e, dall'altro lato, non ha liquidato la Per_1 Persona_2 Persona_3 fase introduttiva, pur avendo il difensore della parte civile depositato, in vista CP_2 dell'udienza d'appello, una memoria difensiva a favore della stessa, così contravvenendo a quanto disposto dal Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Milano dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificato, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, imputati e parti civili costituite ed equiparati (doc. 6).
Tale Protocollo, infatti, al punto 1) specifica che: “In caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale e nei casi nei quali il Difensore istante non abbia redatto i motivi di appello, verranno richiesti i soli compensi relativi alle fasi di 'studio' e
'decisoria' ed all'eventuale fase di istruttoria in caso di rinnovazione del dibattimento, fatte salve le ipotesi in cui vengano depositate memorie o appello incidentale”.
3. All'udienza odierna, nella contumacia del , la ricorrente ha precisato Controparte_1 le proprie conclusioni e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La nota spese allegata all'istanza di liquidazione, depositata dall'odierna ricorrente nel giudizio penale n. 5077/2024 R.G.A., risulta redatta in conformità ai criteri elaborati nel già citato
Protocollo, avendo il difensore della parte civile costituita - - Controparte_2 correttamente indicato, oltre alla fase di studio e decisoria, anche quella introduttiva (in ragione del deposito di una memoria difensiva in vista dell'udienza tenutasi il 4.2.2025, nella quale si chiedeva la conferma della sentenza impugnata-doc. 4) nonché l'aumento forfettario di € 200,00 per la presenza “di almeno una parte civile”.
pagina 2 di 3 D'altro canto, l'impugnato provvedimento si è discostato dai concordati parametri senza fornire, al riguardo, idonee motivazioni.
5. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente delegato
Visti gli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.
1) in accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di pagamento emesso il 4.2.2025 dalla Prima sezione penale della Corte di Appello di Milano, liquida il compenso spettante all'Avv. Patrizia Pancanti per l'attività difensiva svolta a favore di , Controparte_2 parte civile costituita nel procedimento penale n. 5077/2024 R.G.A, nella somma complessiva di € 1.650,00, già ridotta ex art. 130 D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
2) condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese del presente Controparte_1 procedimento che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 490,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA.
Milano, 3.6.2025.
Il Presidente delegato dr.ssa Laura Sara Tragni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Il Presidente delegato, dott.ssa Laura Sara Tragni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 618/2025 R.G. promosso da
Avv. Patrizia PANCANTI (C.F. ) del Foro di Milano, domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Milano Piazza Cinque Giornate 6, pec:
Email_1
ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, nel domicilio legale Controparte_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuto contumace
Conclusioni per la ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ritenuta l'illegittimità del decreto di pagamento impugnato, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del suddetto decreto, ai sensi degli artt. 281 undecies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lvo 150/2011
- in via principale accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di pagamento emesso in data 04.02.2025, disporne l'annullamento e/o la riforma e per l'effetto procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore della ricorrente nell'ambito del procedimento penale n. 5077/2024 RG.APP e in ogni caso in conformità al Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato siglato in data 18.04.2024 e tutt'ora vigente;
- in via istruttoria, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni e produrre documenti. legge, Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori come per rifusi”.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto di pagamento 4.2.2025, la Prima sezione penale di questa Corte liquidava, nella misura di € 950,00, il compenso dovuto all'Avv. Patrizia Pancanti per l'attività difensiva svolta in favore di , parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato Controparte_2 nel procedimento penale n. 5077/2024 a carico di imputato appellante avverso Parte_1 la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, confermata in appello. La Corte liquidava tale importo ritenendo non dovuta la liquidazione per la fase introduttiva, “essendo appellante il solo imputato”.
2. Avverso detto decreto l'Avv. Patrizia Pancanti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, deducendone l'erroneità nella parte in cui, da un lato, non ha tenuto conto della presenza delle quattro parti civili legittimamente costituite (la signora e le tre CP_2 minori e ) e, dall'altro lato, non ha liquidato la Per_1 Persona_2 Persona_3 fase introduttiva, pur avendo il difensore della parte civile depositato, in vista CP_2 dell'udienza d'appello, una memoria difensiva a favore della stessa, così contravvenendo a quanto disposto dal Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Milano dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificato, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, imputati e parti civili costituite ed equiparati (doc. 6).
Tale Protocollo, infatti, al punto 1) specifica che: “In caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale e nei casi nei quali il Difensore istante non abbia redatto i motivi di appello, verranno richiesti i soli compensi relativi alle fasi di 'studio' e
'decisoria' ed all'eventuale fase di istruttoria in caso di rinnovazione del dibattimento, fatte salve le ipotesi in cui vengano depositate memorie o appello incidentale”.
3. All'udienza odierna, nella contumacia del , la ricorrente ha precisato Controparte_1 le proprie conclusioni e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La nota spese allegata all'istanza di liquidazione, depositata dall'odierna ricorrente nel giudizio penale n. 5077/2024 R.G.A., risulta redatta in conformità ai criteri elaborati nel già citato
Protocollo, avendo il difensore della parte civile costituita - - Controparte_2 correttamente indicato, oltre alla fase di studio e decisoria, anche quella introduttiva (in ragione del deposito di una memoria difensiva in vista dell'udienza tenutasi il 4.2.2025, nella quale si chiedeva la conferma della sentenza impugnata-doc. 4) nonché l'aumento forfettario di € 200,00 per la presenza “di almeno una parte civile”.
pagina 2 di 3 D'altro canto, l'impugnato provvedimento si è discostato dai concordati parametri senza fornire, al riguardo, idonee motivazioni.
5. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente delegato
Visti gli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.
1) in accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di pagamento emesso il 4.2.2025 dalla Prima sezione penale della Corte di Appello di Milano, liquida il compenso spettante all'Avv. Patrizia Pancanti per l'attività difensiva svolta a favore di , Controparte_2 parte civile costituita nel procedimento penale n. 5077/2024 R.G.A, nella somma complessiva di € 1.650,00, già ridotta ex art. 130 D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
2) condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese del presente Controparte_1 procedimento che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 490,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA.
Milano, 3.6.2025.
Il Presidente delegato dr.ssa Laura Sara Tragni
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