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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/08/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9893/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 9893/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 775/2019 emessa dal Giudice di Pace di Eboli in data 29.8.2019, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio Parte_1 separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione per il primo grado di giudizio, dall'avv. Ludovico Montera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Diaz n.
12.
APPELLANTE
E
“ , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notar allegata alla Per_1 comparsa di costituzione e risposta, rep. n. 186905, racc. n. 30367, dall'avv. Laura Giovine, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 23;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione, ex art. 127-ter c.p.c., dell'udienza del 19.2.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'appellante, la nota del 8/2/2025; per la
, la nota d'udienza del 17/2/2025) qui da intendersi integralmente riportate e Controparte_1 trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 775/2019 del 29.8.2019, depositata in pari data e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Eboli (SA). Ed invero l'odierna appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale che l'aveva vista coinvolta in data 15.2.2015, alle ore 20:00 circa, mentre percorreva a piedi la via Monte
Rosa nel Comune di Battipaglia (SA).
In tali circostanze, mentre attraversava la predetta via sulle strisce pedonali, la sig.ra veniva Pt_1 investita da un'autovettura di colore scuro che si dava immediatamente alla fuga rimanendo così non identificata.
In conseguenza del sinistro, la sig.ra veniva trasportata presso il nosocomio di Battipaglia, ove Pt_1 le venivano riscontrate gravi e serie lesioni dalle quali derivavano postumi di carattere permanente.
Tanto premesso, e rappresentato il fallimento dei tentativi di comporre bonariamente la vertenza,
l'attrice concludeva perché fosse accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa, con contestuale condanna della
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni alla persona da lei riportati, quantificati nella somma di € 15.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze del giudizio e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'ente assicurativo convenuto con comparsa di costituzione e risposta del
3.10.2018, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Nel merito, contestava l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, così chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 4.7.2019 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 775/2019, il Giudice di Pace di Eboli rigettava la domanda attorea ritenendo non provata la versione del sinistro così come prospettata da parte attrice, con compensazione delle spese di lite.
Sicché, impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato, deducendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato il materiale probatorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi che, se correttamente interpretate, non potevano lasciare alcun dubbio sul fatto che la dinamica del sinistro corrispondesse a quanto descritto da parte attrice nell'atto di citazione.
Tanto premesso, concludeva perché, in accoglimento dell'atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa con conseguente condanna della
[...]
al risarcimento di tutti i danni da lei patiti, quantificati nella somma di € 15.000,00, CP_1 ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la fondatezza degli avversi motivi di appello e così instando per il rigetto del
[...] gravame, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 24.3.2022, veniva rigettata la richiesta di CTU articolata da parte appellante e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 19.2.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 6.5.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno ente appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Inoltre, l'appello è pure tempestivo: a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data
29.8.2019, l'atto di citazione veniva notificato in data 15.10.2019.
Deve rilevarsi che la domanda risarcitoria così articolata per conto dell'odierna appellante è rimasta sfornita di prova, dovendosi pertanto condividere a tal uopo le motivazioni del rigetto della stessa prospettate da parte del giudice del primo grado di giudizio.
In linea del tutto preliminare, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo rimasto non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 19.4.2023, n. 10540).
Risulta versato in atti il verbale di accettazione al Pronto Soccorso del P.O. di Battipaglia datato
16.5.2015, con cui veniva accertato che la sig.ra aveva riportato un trauma Parte_1 toracico con fratture all'emitorace sinistro, dovendosi quindi disporre il ricovero nel reparto di chirurgia generale. Era altresì precisato in quella sede che le circostanze del trauma fossero riconducibili ad un “trauma della strada”, senza alcuna indicazione ulteriore in merito al luogo ed alle modalità con cui il medesimo trauma si era verificato.
Occorre a questo punto soffermarsi sugli esiti della prova orale.
Deve preliminarmente rilevarsi che la sola teste , madre dell'odierna appellante, Testimone_1 dichiarava di aver assistito al presunto sinistro stradale.
Più in particolare la stessa, in compagnia della figlia si trovava in via Monte Rosa Parte_1 di Battipaglia, in corrispondenza di un supermercato “MD”, in località Serroni, allorquando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, si verificava il sinistro.
La teste riferiva di un investimento causato da una autovettura che “proveniva dalla nostra sinistra”
e precisava che al momento dell'investimento “mia figlia si trovava alla mia sinistra”.
Dichiarava che l'odierna appellante veniva “urtata all'altezza del bacino” e che a seguito dell'impatto rovinava al suolo.
Precisava inoltre che: “un signore che era sul posto ha prestato i primi soccorsi e mi ha aiutato a trasportarla all'ospedale di Battipaglia ove è stata ricoverata una settimana” e riferiva di non ricordare con quale parte l'auto rimasta non identificata aveva investito la figlia.
Pur non essendo in grado di fornire dettagli sulla marca e sulla tipologia del veicolo investitore, riferiva che lo stesso era di colore scuro, di medie dimensioni e che alla guida dello stesso vi era un uomo.
Concludeva dichiarando che sul luogo del sinistro non era intervenuta l'ambulanza e che non era stato richiesto l'intervento delle autorità in quanto “mi ero preoccupata di accompagnare mia figlia al
Pronto Soccorso”.
Orbene, appare evidente l'inattendibilità della deposizione resa dalla teste , essendo la sua S_ versione dei fatti contraddetta dalla documentazione depositata da parte attrice agli atti del primo grado di giudizio, e tanto a prescindere dal suo rapporto di parentela con l'odierna appellante. La teste, infatti, riferiva di aver immediatamente accompagnato la figlia al Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia, precisando altresì di non aver richiesto l'intervento delle autorità proprio perché il suo primo pensiero era stato quello di assicurare cure mediche alla danneggiata.
Eppure, le dichiarazioni rese dalla teste sono sconfessate dal verbale di accesso al Pronto Soccorso del P.O. di Battipaglia, nel quale risulta indicato che , la quale riferiva di aver Parte_1 subito un “incidente in strada” in data 15.5.2015, alle ore 20:00, si era recata presso il predetto presidio ospedaliero solo in data 16.5.2015, con accesso alle ore 09:51.
Deve inoltre evidenziarsi che la teste riferiva di essere stata accompagnata in Pronto Soccorso S_ da “un signore che era sul posto” che aveva aiutato a prestare i primi soccorsi alla danneggiata, per poi dichiarare di non essere in grado di ricordarne il nome. Orbene, e a tutto voler concedere, appare singolare che la sig.ra non abbia richiesto le generalità a tale soggetto al fine di invitarlo a S_ rendere testimonianza con riguardo al sinistro o, quanto meno, sulla circostanza legata al trasporto della danneggiata presso il presidio ospedaliero di Battipaglia.
Ancora, non si comprende la ragione per la quale, in seguito all'investimento di un pedone da parte di un veicolo rimasto non identificato, l'attrice, la sig.ra e il signore al quale quest'ultima faceva S_ riferimento nella propria deposizione testimoniale non avessero provveduto a richiedere l'intervento delle autorità sul luogo del sinistro al fine di segnalare la gravità dell'accaduto e di consentire l'immediato avvio delle indagini necessarie all'individuazione del veicolo investitore. Tanto, anche in ragione delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite in ragione del predetto incidente.
Alla luce di tali rilievi, la circostanza che l'odierna appellante non abbia poi provveduto a sporgere querela nei confronti del veicolo rimasto non identificato contribuisce a porre significativi dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro descritto in citazione.
Non risulta prodotta in atti alcuna querela del danneggiante nei confronti di un veicolo non identificato in relazione al sinistro oggetto di causa. Ed invero, al riguardo, deve evidenziarsi che nel caso di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 283 d.l. n. 209/2005 nei confronti dell'impressa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendosi ritenere che tale circostanza possa costituire un mero indizio circa l'effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ., Sez. III, 2.9.2013 n. 20066).
Cionondimeno, avuto riguardo agli elementi di prova raccolti nel corso del primo grado di giudizio, alcun dubbio si pone in merito alla circostanza che anche tale omissione deponga in senso sfavorevole con riguardo all'effettiva fondatezza della domanda risarcitoria così formulata da parte dell'appellante. A tutto voler concedere, deve ulteriormente rilevarsi che le dichiarazioni rese dalla teste S_ risultano oltremodo generiche: la teste, infatti, che pure dichiarava di aver visto che alla guida del veicolo investitore vi era un uomo, non era in grado di riferire nulla in merito alla tipologia del medesimo veicolo, all'esatto colore dello stesso, alla velocità alla quale lo stesso stava viaggiando, alle condizioni metereologiche sussistenti al momento del sinistro e alle caratteristiche del tratto di strada dal quale proveniva l'autovettura.
Ancora, pur avendo riferito di trovarsi accanto alla figlia al momento dell'investimento e, in particolare, alla sua sinistra, dichiarava di non ricordare con quale parte il veicolo investitore aveva complito la sig.ra . Pt_1
Sul punto, va inoltre evidenziato che non si comprende come la sig.ra non abbia riportato S_ alcuna conseguenza dall'impatto tra un veicolo che colpiva sul fianco sinistro l'odierna appellante che si trovava a propria volta alla sinistra della teste.
Tanto premesso, non può che concludersi per un giudizio di inattendibilità della teste S_
.
[...]
Né alcun elemento probatorio può essere ricavato dalle dichiarazioni rese dell'altro testimone escusso, , che dichiarava di non aver avuto modo di assistere all'incidente oggetto di Testimone_2 causa.
In particolare, il teste riferiva di essere transitato sul luogo del sinistro a bordo della propria macchina e di aver visto la sig.ra riversa in terra, circondata da alcune persone che la stavano soccorrendo, Pt_1
e dichiarava che erano stati proprio i presenti a riferirgli che l'odierna appellante era stata investita da un veicolo che non si era fermato.
Infine, deve evidenziarsi l'incompatibilità delle lesioni accertate dai sanitari del Pronto Soccorso del
P.O. di Battipaglia con la dinamica del sinistro prospettata dalla teste . S_
Infatti, dal verbale di accesso la Pronto Soccorso del 16.5.2025 è possibile evincere che la sig.ra Pt_1 riferiva di “un trauma della strada verificatosi nella giornata di ieri, riportando una contusione alla spalla sinistra e all'emitorace sinistro con dolore agli atti respiratori”; dopo aver sottoposto la paziente ad esami diagnostici, i sanitari diagnosticavano un “trauma toracico con fratture dell'emitorace sinistro”.
Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace di Eboli, appare oltremodo singolare che la danneggiata, che a dire della teste veniva urtata all'altezza del bacino, non abbia riportato S_ alcuna lesione a tale zona ma solo alla zona toracica, posta più in alto rispetto alla zona di impatto con il veicolo investitore secondo quanto descritto dalla teste. Inoltre, deve rilevarsi che non risulta accertata alcuna conseguenza, neanche di tipo escoriativo, alla parte destra del corpo della sig.ra che, impattata dal veicolo sul lato sinistro, doveva essere Pt_1 caduta al suolo proprio sul fianco destro.
Né, d'altronde, le generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi in merito alla dinamica del sinistro consentono di superare tali rilievi e ritenere compatibili le lesioni accertate dai sanitari con quanto descritto in citazione dall'originaria attrice.
A fronte, pertanto, dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste , della contraddittorietà S_ delle stesse con la documentazione prodotta in giudizio e della assoluta genericità dei riscontri probatori in merito alla specifica verificazione del sinistro per cui è causa, deve rilevarsi come la domanda risarcitoria non possa ritenersi sufficientemente provata, con conseguente rigetto dell'appello proposto nell'interesse di . Parte_1
Nel caso di specie, infatti, alcun deficit può contestarsi con riguardo alle modalità in cui erano posti i quesiti dal Giudice ai testi, come pure genericamente allegato da parte dell'odierna appellante: a fronte del pieno ed esauriente espletamento dell'istruttoria, infatti, non risulta in alcun modo adeguatamente provata la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda così formulata da parte dell'odierna appellante.
Ne deriva, pertanto, l'adeguatezza della motivazione della sentenza del giudice di prime cure, con conseguente rigetto dei motivi di appello dedotti dall'odierna appellante.
Non resta che disciplinare le spese di lite, che seguono la soccombenza dell'odierna appellante e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 di riferimento (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con esclusione dei compensi attinenti alla fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata alcuna attività significativa in parte qua (Cass. Civ., Sez. VI, 16.11.2021,
n. 34575).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei Parte_1 confronti , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 775/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Eboli, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , alla refusione delle spese processuali del presente grado di Parte_1 giudizio in favore della , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Salerno, 2.8.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 9893/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 775/2019 emessa dal Giudice di Pace di Eboli in data 29.8.2019, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio Parte_1 separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione per il primo grado di giudizio, dall'avv. Ludovico Montera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Diaz n.
12.
APPELLANTE
E
“ , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notar allegata alla Per_1 comparsa di costituzione e risposta, rep. n. 186905, racc. n. 30367, dall'avv. Laura Giovine, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 23;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione, ex art. 127-ter c.p.c., dell'udienza del 19.2.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'appellante, la nota del 8/2/2025; per la
, la nota d'udienza del 17/2/2025) qui da intendersi integralmente riportate e Controparte_1 trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 775/2019 del 29.8.2019, depositata in pari data e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Eboli (SA). Ed invero l'odierna appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale che l'aveva vista coinvolta in data 15.2.2015, alle ore 20:00 circa, mentre percorreva a piedi la via Monte
Rosa nel Comune di Battipaglia (SA).
In tali circostanze, mentre attraversava la predetta via sulle strisce pedonali, la sig.ra veniva Pt_1 investita da un'autovettura di colore scuro che si dava immediatamente alla fuga rimanendo così non identificata.
In conseguenza del sinistro, la sig.ra veniva trasportata presso il nosocomio di Battipaglia, ove Pt_1 le venivano riscontrate gravi e serie lesioni dalle quali derivavano postumi di carattere permanente.
Tanto premesso, e rappresentato il fallimento dei tentativi di comporre bonariamente la vertenza,
l'attrice concludeva perché fosse accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa, con contestuale condanna della
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni alla persona da lei riportati, quantificati nella somma di € 15.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze del giudizio e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'ente assicurativo convenuto con comparsa di costituzione e risposta del
3.10.2018, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Nel merito, contestava l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, così chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 4.7.2019 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 775/2019, il Giudice di Pace di Eboli rigettava la domanda attorea ritenendo non provata la versione del sinistro così come prospettata da parte attrice, con compensazione delle spese di lite.
Sicché, impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato, deducendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato il materiale probatorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi che, se correttamente interpretate, non potevano lasciare alcun dubbio sul fatto che la dinamica del sinistro corrispondesse a quanto descritto da parte attrice nell'atto di citazione.
Tanto premesso, concludeva perché, in accoglimento dell'atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa con conseguente condanna della
[...]
al risarcimento di tutti i danni da lei patiti, quantificati nella somma di € 15.000,00, CP_1 ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la fondatezza degli avversi motivi di appello e così instando per il rigetto del
[...] gravame, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 24.3.2022, veniva rigettata la richiesta di CTU articolata da parte appellante e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 19.2.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 6.5.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno ente appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Inoltre, l'appello è pure tempestivo: a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data
29.8.2019, l'atto di citazione veniva notificato in data 15.10.2019.
Deve rilevarsi che la domanda risarcitoria così articolata per conto dell'odierna appellante è rimasta sfornita di prova, dovendosi pertanto condividere a tal uopo le motivazioni del rigetto della stessa prospettate da parte del giudice del primo grado di giudizio.
In linea del tutto preliminare, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo rimasto non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 19.4.2023, n. 10540).
Risulta versato in atti il verbale di accettazione al Pronto Soccorso del P.O. di Battipaglia datato
16.5.2015, con cui veniva accertato che la sig.ra aveva riportato un trauma Parte_1 toracico con fratture all'emitorace sinistro, dovendosi quindi disporre il ricovero nel reparto di chirurgia generale. Era altresì precisato in quella sede che le circostanze del trauma fossero riconducibili ad un “trauma della strada”, senza alcuna indicazione ulteriore in merito al luogo ed alle modalità con cui il medesimo trauma si era verificato.
Occorre a questo punto soffermarsi sugli esiti della prova orale.
Deve preliminarmente rilevarsi che la sola teste , madre dell'odierna appellante, Testimone_1 dichiarava di aver assistito al presunto sinistro stradale.
Più in particolare la stessa, in compagnia della figlia si trovava in via Monte Rosa Parte_1 di Battipaglia, in corrispondenza di un supermercato “MD”, in località Serroni, allorquando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, si verificava il sinistro.
La teste riferiva di un investimento causato da una autovettura che “proveniva dalla nostra sinistra”
e precisava che al momento dell'investimento “mia figlia si trovava alla mia sinistra”.
Dichiarava che l'odierna appellante veniva “urtata all'altezza del bacino” e che a seguito dell'impatto rovinava al suolo.
Precisava inoltre che: “un signore che era sul posto ha prestato i primi soccorsi e mi ha aiutato a trasportarla all'ospedale di Battipaglia ove è stata ricoverata una settimana” e riferiva di non ricordare con quale parte l'auto rimasta non identificata aveva investito la figlia.
Pur non essendo in grado di fornire dettagli sulla marca e sulla tipologia del veicolo investitore, riferiva che lo stesso era di colore scuro, di medie dimensioni e che alla guida dello stesso vi era un uomo.
Concludeva dichiarando che sul luogo del sinistro non era intervenuta l'ambulanza e che non era stato richiesto l'intervento delle autorità in quanto “mi ero preoccupata di accompagnare mia figlia al
Pronto Soccorso”.
Orbene, appare evidente l'inattendibilità della deposizione resa dalla teste , essendo la sua S_ versione dei fatti contraddetta dalla documentazione depositata da parte attrice agli atti del primo grado di giudizio, e tanto a prescindere dal suo rapporto di parentela con l'odierna appellante. La teste, infatti, riferiva di aver immediatamente accompagnato la figlia al Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia, precisando altresì di non aver richiesto l'intervento delle autorità proprio perché il suo primo pensiero era stato quello di assicurare cure mediche alla danneggiata.
Eppure, le dichiarazioni rese dalla teste sono sconfessate dal verbale di accesso al Pronto Soccorso del P.O. di Battipaglia, nel quale risulta indicato che , la quale riferiva di aver Parte_1 subito un “incidente in strada” in data 15.5.2015, alle ore 20:00, si era recata presso il predetto presidio ospedaliero solo in data 16.5.2015, con accesso alle ore 09:51.
Deve inoltre evidenziarsi che la teste riferiva di essere stata accompagnata in Pronto Soccorso S_ da “un signore che era sul posto” che aveva aiutato a prestare i primi soccorsi alla danneggiata, per poi dichiarare di non essere in grado di ricordarne il nome. Orbene, e a tutto voler concedere, appare singolare che la sig.ra non abbia richiesto le generalità a tale soggetto al fine di invitarlo a S_ rendere testimonianza con riguardo al sinistro o, quanto meno, sulla circostanza legata al trasporto della danneggiata presso il presidio ospedaliero di Battipaglia.
Ancora, non si comprende la ragione per la quale, in seguito all'investimento di un pedone da parte di un veicolo rimasto non identificato, l'attrice, la sig.ra e il signore al quale quest'ultima faceva S_ riferimento nella propria deposizione testimoniale non avessero provveduto a richiedere l'intervento delle autorità sul luogo del sinistro al fine di segnalare la gravità dell'accaduto e di consentire l'immediato avvio delle indagini necessarie all'individuazione del veicolo investitore. Tanto, anche in ragione delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite in ragione del predetto incidente.
Alla luce di tali rilievi, la circostanza che l'odierna appellante non abbia poi provveduto a sporgere querela nei confronti del veicolo rimasto non identificato contribuisce a porre significativi dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro descritto in citazione.
Non risulta prodotta in atti alcuna querela del danneggiante nei confronti di un veicolo non identificato in relazione al sinistro oggetto di causa. Ed invero, al riguardo, deve evidenziarsi che nel caso di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 283 d.l. n. 209/2005 nei confronti dell'impressa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendosi ritenere che tale circostanza possa costituire un mero indizio circa l'effettivo avveramento del sinistro (Cass. Civ., Sez. III, 2.9.2013 n. 20066).
Cionondimeno, avuto riguardo agli elementi di prova raccolti nel corso del primo grado di giudizio, alcun dubbio si pone in merito alla circostanza che anche tale omissione deponga in senso sfavorevole con riguardo all'effettiva fondatezza della domanda risarcitoria così formulata da parte dell'appellante. A tutto voler concedere, deve ulteriormente rilevarsi che le dichiarazioni rese dalla teste S_ risultano oltremodo generiche: la teste, infatti, che pure dichiarava di aver visto che alla guida del veicolo investitore vi era un uomo, non era in grado di riferire nulla in merito alla tipologia del medesimo veicolo, all'esatto colore dello stesso, alla velocità alla quale lo stesso stava viaggiando, alle condizioni metereologiche sussistenti al momento del sinistro e alle caratteristiche del tratto di strada dal quale proveniva l'autovettura.
Ancora, pur avendo riferito di trovarsi accanto alla figlia al momento dell'investimento e, in particolare, alla sua sinistra, dichiarava di non ricordare con quale parte il veicolo investitore aveva complito la sig.ra . Pt_1
Sul punto, va inoltre evidenziato che non si comprende come la sig.ra non abbia riportato S_ alcuna conseguenza dall'impatto tra un veicolo che colpiva sul fianco sinistro l'odierna appellante che si trovava a propria volta alla sinistra della teste.
Tanto premesso, non può che concludersi per un giudizio di inattendibilità della teste S_
.
[...]
Né alcun elemento probatorio può essere ricavato dalle dichiarazioni rese dell'altro testimone escusso, , che dichiarava di non aver avuto modo di assistere all'incidente oggetto di Testimone_2 causa.
In particolare, il teste riferiva di essere transitato sul luogo del sinistro a bordo della propria macchina e di aver visto la sig.ra riversa in terra, circondata da alcune persone che la stavano soccorrendo, Pt_1
e dichiarava che erano stati proprio i presenti a riferirgli che l'odierna appellante era stata investita da un veicolo che non si era fermato.
Infine, deve evidenziarsi l'incompatibilità delle lesioni accertate dai sanitari del Pronto Soccorso del
P.O. di Battipaglia con la dinamica del sinistro prospettata dalla teste . S_
Infatti, dal verbale di accesso la Pronto Soccorso del 16.5.2025 è possibile evincere che la sig.ra Pt_1 riferiva di “un trauma della strada verificatosi nella giornata di ieri, riportando una contusione alla spalla sinistra e all'emitorace sinistro con dolore agli atti respiratori”; dopo aver sottoposto la paziente ad esami diagnostici, i sanitari diagnosticavano un “trauma toracico con fratture dell'emitorace sinistro”.
Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace di Eboli, appare oltremodo singolare che la danneggiata, che a dire della teste veniva urtata all'altezza del bacino, non abbia riportato S_ alcuna lesione a tale zona ma solo alla zona toracica, posta più in alto rispetto alla zona di impatto con il veicolo investitore secondo quanto descritto dalla teste. Inoltre, deve rilevarsi che non risulta accertata alcuna conseguenza, neanche di tipo escoriativo, alla parte destra del corpo della sig.ra che, impattata dal veicolo sul lato sinistro, doveva essere Pt_1 caduta al suolo proprio sul fianco destro.
Né, d'altronde, le generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi in merito alla dinamica del sinistro consentono di superare tali rilievi e ritenere compatibili le lesioni accertate dai sanitari con quanto descritto in citazione dall'originaria attrice.
A fronte, pertanto, dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste , della contraddittorietà S_ delle stesse con la documentazione prodotta in giudizio e della assoluta genericità dei riscontri probatori in merito alla specifica verificazione del sinistro per cui è causa, deve rilevarsi come la domanda risarcitoria non possa ritenersi sufficientemente provata, con conseguente rigetto dell'appello proposto nell'interesse di . Parte_1
Nel caso di specie, infatti, alcun deficit può contestarsi con riguardo alle modalità in cui erano posti i quesiti dal Giudice ai testi, come pure genericamente allegato da parte dell'odierna appellante: a fronte del pieno ed esauriente espletamento dell'istruttoria, infatti, non risulta in alcun modo adeguatamente provata la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda così formulata da parte dell'odierna appellante.
Ne deriva, pertanto, l'adeguatezza della motivazione della sentenza del giudice di prime cure, con conseguente rigetto dei motivi di appello dedotti dall'odierna appellante.
Non resta che disciplinare le spese di lite, che seguono la soccombenza dell'odierna appellante e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 di riferimento (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con esclusione dei compensi attinenti alla fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata alcuna attività significativa in parte qua (Cass. Civ., Sez. VI, 16.11.2021,
n. 34575).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei Parte_1 confronti , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 775/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Eboli, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , alla refusione delle spese processuali del presente grado di Parte_1 giudizio in favore della , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Salerno, 2.8.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato.