TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SICARI ANTONELLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BARTOLOMEO SCALA N.39 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. SICARI ANTONELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI GIROLAMO ORIANA ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso C.F._2 il difensore avv. MARESCA ARTURO
Parte resistente
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PINTO GIAN LUCA e dell'avv. CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. PINTO GIAN LUCA
Parte chiamata
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 , , premesso di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze di prima e di a partire dal dicembre 2012 con CP_2 Controparte_1
inquadramento quale operaio dall'assunzione avvenuta il 13 marzo 1989 al gennaio 2007, quindi da novembre 2008 a marzo 2011, da aprile 2012 a gennaio 2015, da marzo 2016 a febbraio 2018 e da dicembre 2020 alla pensione ottenuta in data 1 ottobre 2023 e quale operatore di esercizio nei rimanenti periodi, adiva il Tribunale di Firenze in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive:
- quale operatore di esercizio : indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mansione controllo/conducente. e indennità forfettaria ritardi, compenso biglietti a bordo,
1 - quale operaio : indennità di turno, indennità mansione operai, indennità flessibilità orario, premio evitati sinistri.
Chiedeva conseguentemente di condannare la datrice al pagamento della Controparte_1 somma di € 2730,28 dal 1 gennaio 2007 al 31 ottobre 2021, oltre al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa Controparte_1
di - precedente proprietaria dell'azienda di trasporti- , al fine di esercitare la manleva CP_1
dal pagamento delle differenze retributive maturate prima della data del trasferimento di titolarità dell'azienda (1/12/2012) .
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e, nel Controparte_1 merito contestava l'esistenza dei diritti azionati , anche alla luce della previsione contrattuale della quattordicesima mensilità, e la correttezza dei conteggi prodotti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale dei crediti azionati e nel merito contestava l'esistenza dei crediti e la correttezza dei conteggi effettuati
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
E' pacifico in atti che il ricorrente, nel periodo di cui è causa, abbia lavorato alle dipendenze di fino al 30.11.2012 e sia transitato alle dipendenze di a seguito di CP_1 Controparte_1
cessione di azienda, in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di “operatore di esercizio” (cfr buste paga in atti).
E' altresì pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto preveda che la retribuzione feriale non contempli le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione
2 della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1
riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione in più occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216
3 e più recentemente Cass. 26/06/2023 n. 18160 ).
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti..
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che nel caso di specie non può dubitarsi dell'esistenza dell'interesse ad agire del ricorrente il quale agendo per ottenere il pagamento di differenze retributive negate da controparte, ambisce ad un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Parte resistente nell'affermare Controparte_1 che l'interesse ad agire non esisterebbe perché il ricorrente ha sempre goduto delle ferie confonde la ratio della fonte del diritto azionato (la direttiva impone la parificazione della retribuzione feriale a quella ordinaria per evitare l'effetto potenzialmente dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie) con il diritto stesso.
Del tutto inconferente rispetto all'oggetto del giudizio ( e quindi all'interesse ad agire) appare l'istituto della quattordicesima, retribuzione aggiuntiva in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale , essendo ricollegata dal CCNL alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento (la stessa è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) e non al godimento delle ferie.
Passando al merito si osserva che è pacifico che la quantificazione della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale, effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Applicando i principi surrichiamati ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale delle seguenti voci retributive:
- l'indennità di turno , l'indennità mansione controllo/conducente, e il premio evitati sinistri risultano connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte dall' odierno ricorrente, quale operatore di esercizio in quanto: l'indennità di turno è riconosciuta al personale viaggiante di
4 macchina e di guida” - per i quali il lavoro in turni, comprendenti anche la domenica è imposto dall'organizzazione aziendale, che prevede che le mansioni possano essere svolte solo con tale modalità ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28320 del 10/10/2023), ; l'indennità mansione controllo/conducente è volta a remunerare la dovuta attività di controllo della regolare obliterazione dei biglietti, mentre l'indennità evitati sinistri premia la professionalità dell'autista;
- l'indennità vendita e informazioni e il compenso biglietti a bordo costituiscono prestazioni accessorie imposte e non dissociabili dalla mansione primaria
- l'indennità forfettaria ritardi è invece prevista per compensare un incomodo direttamente connesso alla mansione e cioè il prolungamento della prestazione lavorativa , determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore ( cfr punto 26 della sentenza CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri). Per_3
Quanto motivato riguarda anche le indennità richieste per il periodo di adibizione alle mansioni di operaio, atteso che:
- gli operai lavorano in turni per volontà aziendale
- l'indennità evitati sinistri premia la professionalità dell'operaio;,
- l'indennità mansione operai è - per definizione- connessa alla mansione;
- l'indennità flessibilità orario è invece prevista per compensare un incomodo direttamente connesso alla mansione e cioè la variazione dell'orario di lavoro per esigenze organizzative.
Le suddette voci sono prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ma deve essere valutato secondo un giudizio ancorato al concreto atteggiarsi del rapporto, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga, di fatto, riconosciuta in maniera episodica e non prevedibile. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014
Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12, in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da entrambe le convenute a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva
5 attuale, si osserva che
- i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione) affermano al contrario che per evitare che la retribuzione del periodo feriale possa avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore nella fruizione delle ferie, la retribuzione ordinaria - intendendosi come tale quella comprendente tutte le voci retributive in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlate allo "status" personale e professionale del lavoratore- essere mantenuta per la durata delle ferie;
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria intende evitare, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga - confrontati i valori della retribuzione del periodo di ferie con la media annuale delle retribuzioni comprendenti le voci oggetto di contestazione- . le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza sicuramente non trascurabile.
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
6 La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Da quanto detto, e tenuto conto che la legge 92/12 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, le richieste del ricorrente sono prescritte solo per quel che riguarda la retribuzione delle ferie godute antecedentemente a luglio 2007 e quindi la retribuzione relativa agli 8 giorni di ferie goduti nel primo semestre 2007 sui 28 complessivamente richiesti nell'anno.
Deve infine chiarirsi che ( melius re perpensa rispetto a precedenti decisioni) il numero dei giorni annui di ferie coperti dalla tutela prevista dalla normativa euro unitaria e , quindi, da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze retributive è da ritenersi non superiore a 24.
Come motivato dal tribunale in un precedente reso su fattispecie analoga e qui richiamato ai sensi dell'art 118 disp att cpc “Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto eurounitario vanno, cioè, intese come riferite al corrispondente periodo lavorativo, e sono, quindi, da rapportare alla concreta articolazione aziendale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno.
In altri termini, tali quattro settimane non possono essere intese nel senso che il periodo annuale minimo di ferie di cui alla succitata direttiva sia sempre e comunque pari a n. 28 giorni (7 x 4).
Con riguardo al caso di specie, l'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 luglio 1976, rubricato
“Ferie”, stabilisce, infatti, che: “… Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2. …” (doc. 5 fasc. ric.) (nel nostro caso doc 1 ndr).
L'orario di lavoro ordinario dei conducenti dell'azienda è, infatti, distribuito su 6 giorni alla settimana, con uno di riposo (“lavorando i dipendenti del settore autoferrotranvieri 6 giorni a settimana”, pag. 55 comparsa . CP_1
Di conseguenza, nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e, quindi, da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni
Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed eurounitaria del riposo settimanale, uno dei sette giorni settimanali è necessariamente di riposo, e, di conseguenza, è, non solo, da usufruire come tale (senza essere detratto dal monte ferie), ma anche, da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).( così Tribunale di Firenze sentenza n.
5/2025 estensore Consani)
Il ricorrente ha quindi diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 24 annui, di una retribuzione media comprensiva di tutte le indennità rivendicate.
7 Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute risultano ottenute moltiplicando il valore unitario delle indennità riconosciute in misura fissa ( I Parte_2
TURNO, DI PRESENZA, EVITATI SINISTRI, Parte_2 Pt_3 Parte_2
VENDITA E INFORMAZIONI, INDENNITA' MANSIONE E CONTROLLO CONDUCENTE
per i giorni di ferie annualmente fruiti nel numero Parte_4
massimo di 24.
Per l'unica voce variabile (COMPENSO TITOLI) le differenze sono state ottenute dividendo la somma dei compensi percepiti a tale titolo nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo per come desumibili dalle buste paga e moltiplicando il risultato per il numero di giorni di ferie di cui sopra ( di talchè per alcune annualità la voce non risulta nemmeno considerata cfr conteggi doc 18 e 19 ric).
Il Tribunale ritiene non condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, ad avviso della quale dovrebbe procedersi nel seguente modo: “dividere la retribuzione mensile in trentesimi per ottenere la retribuzione media giornaliera;
a questo punto, se si sommano tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati, al netto del periodo di ferie annuali pari a
4 settimane - che per giurisprudenza europea deve essere garantito al lavoratore - (6 gg di ferie settimanali per un totale di 24 gg annuali, potendo il lavoratore godere delle ferie solo relativamente alla settimana lavorativa e al mese lavorativo che sono rispettivamente di 6 giorni
o al massimo di 26) e si divide detto importo per i 11 mesi di lavoro, si ottiene un valore medio di indennità mensile, e ciò a prescindere da tutte le assenze per malattia o ad altro titolo che il lavoratore in astratto potrebbe far registrare, anch'esse peraltro compensate.” (pag. 60 comparsa . Il divisore 30, infatti, (v. art. 15 del C.C.N.L. del 23.07.1976) è un CP_1
divisore previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione (v.
Cass. civ., Sez. Unite, 25/03/1988, n. 2574).
deve, quindi, essere condannata a pagare in favore del ricorrente per i titoli Controparte_1 indicati, la somma lorda di € 2472,60 così ricalcolata sulla base dei conteggi allegati al ricorso:
anno 2007 20 ( non 28) gg x 7,53
anno 2008 24 ( non 28) gg x 8,42;
anno 2009 24 ( e non 28) gg x 6,53
anno 2010 21 gg x 6,53
anno 2011 18 gg x 7,69 anno 2012 24 ( e non 25) gg x 6,83
anno 2013 24 ( e non 25) gg x 6,53
8 anno 2014 24 ( e non 28)gg x 6,53;
anno 2015 19 gg x 9,17;
anno 2016 24 ( e non 27) gg x 6,94
anno 2017 22 gg x 6,53;
anno 2018 24 ( e non 25)gg x 8,80
anno 2019 24 ( e non 28) gg x 9,33
anno 2020 24 ( e non 28) gg x 7,76
anno 2021 16 gg x 6,53
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale deve essere condanna a CP_1
rimborsare ad le somme versate al lavoratore in relazione alle differenze Controparte_1
retributive maturate da luglio 2007 al 30.10. 2012 e calcolate in complessivi € 948,87
Spese
Parte ricorrente ha diritto al rimborso delle spese da parte di risultata Controparte_1
soccombente, spese liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, sui valori medi previsti e in assenza del richiesto aumento ex art 4 comma 2 Dm 55/14 , non dovuto poiché la parte difesa è una sola.
Le spese tra e si compensano integralmente atteso il comportamento Controparte_1 CP_1
processuale di che ha rifiutato una proposta conciliativa sicuramente più Controparte_1
favorevole del risultato processuale ottenuto ( cfr verbale udienza 12 febbraio 2025) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
2472,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci retributive al saldo.
Condanna a rimborsare ad le somme versate al lavoratore nei limiti CP_1 Controparte_1
di € 948,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Condanna infine a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 49 per cu e complessivi € 16500 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Compensa integralmente le spese processuali tra e Controparte_1 CP_1
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
9 Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SICARI ANTONELLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BARTOLOMEO SCALA N.39 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. SICARI ANTONELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI GIROLAMO ORIANA ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso C.F._2 il difensore avv. MARESCA ARTURO
Parte resistente
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PINTO GIAN LUCA e dell'avv. CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. PINTO GIAN LUCA
Parte chiamata
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 , , premesso di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze di prima e di a partire dal dicembre 2012 con CP_2 Controparte_1
inquadramento quale operaio dall'assunzione avvenuta il 13 marzo 1989 al gennaio 2007, quindi da novembre 2008 a marzo 2011, da aprile 2012 a gennaio 2015, da marzo 2016 a febbraio 2018 e da dicembre 2020 alla pensione ottenuta in data 1 ottobre 2023 e quale operatore di esercizio nei rimanenti periodi, adiva il Tribunale di Firenze in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive:
- quale operatore di esercizio : indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mansione controllo/conducente. e indennità forfettaria ritardi, compenso biglietti a bordo,
1 - quale operaio : indennità di turno, indennità mansione operai, indennità flessibilità orario, premio evitati sinistri.
Chiedeva conseguentemente di condannare la datrice al pagamento della Controparte_1 somma di € 2730,28 dal 1 gennaio 2007 al 31 ottobre 2021, oltre al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa Controparte_1
di - precedente proprietaria dell'azienda di trasporti- , al fine di esercitare la manleva CP_1
dal pagamento delle differenze retributive maturate prima della data del trasferimento di titolarità dell'azienda (1/12/2012) .
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e, nel Controparte_1 merito contestava l'esistenza dei diritti azionati , anche alla luce della previsione contrattuale della quattordicesima mensilità, e la correttezza dei conteggi prodotti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale dei crediti azionati e nel merito contestava l'esistenza dei crediti e la correttezza dei conteggi effettuati
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
E' pacifico in atti che il ricorrente, nel periodo di cui è causa, abbia lavorato alle dipendenze di fino al 30.11.2012 e sia transitato alle dipendenze di a seguito di CP_1 Controparte_1
cessione di azienda, in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di “operatore di esercizio” (cfr buste paga in atti).
E' altresì pacifico che il contratto collettivo applicabile al rapporto preveda che la retribuzione feriale non contempli le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione
2 della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1
riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione in più occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216
3 e più recentemente Cass. 26/06/2023 n. 18160 ).
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti..
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che nel caso di specie non può dubitarsi dell'esistenza dell'interesse ad agire del ricorrente il quale agendo per ottenere il pagamento di differenze retributive negate da controparte, ambisce ad un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Parte resistente nell'affermare Controparte_1 che l'interesse ad agire non esisterebbe perché il ricorrente ha sempre goduto delle ferie confonde la ratio della fonte del diritto azionato (la direttiva impone la parificazione della retribuzione feriale a quella ordinaria per evitare l'effetto potenzialmente dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie) con il diritto stesso.
Del tutto inconferente rispetto all'oggetto del giudizio ( e quindi all'interesse ad agire) appare l'istituto della quattordicesima, retribuzione aggiuntiva in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale , essendo ricollegata dal CCNL alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento (la stessa è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) e non al godimento delle ferie.
Passando al merito si osserva che è pacifico che la quantificazione della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale, effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Applicando i principi surrichiamati ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale delle seguenti voci retributive:
- l'indennità di turno , l'indennità mansione controllo/conducente, e il premio evitati sinistri risultano connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte dall' odierno ricorrente, quale operatore di esercizio in quanto: l'indennità di turno è riconosciuta al personale viaggiante di
4 macchina e di guida” - per i quali il lavoro in turni, comprendenti anche la domenica è imposto dall'organizzazione aziendale, che prevede che le mansioni possano essere svolte solo con tale modalità ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28320 del 10/10/2023), ; l'indennità mansione controllo/conducente è volta a remunerare la dovuta attività di controllo della regolare obliterazione dei biglietti, mentre l'indennità evitati sinistri premia la professionalità dell'autista;
- l'indennità vendita e informazioni e il compenso biglietti a bordo costituiscono prestazioni accessorie imposte e non dissociabili dalla mansione primaria
- l'indennità forfettaria ritardi è invece prevista per compensare un incomodo direttamente connesso alla mansione e cioè il prolungamento della prestazione lavorativa , determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore ( cfr punto 26 della sentenza CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri). Per_3
Quanto motivato riguarda anche le indennità richieste per il periodo di adibizione alle mansioni di operaio, atteso che:
- gli operai lavorano in turni per volontà aziendale
- l'indennità evitati sinistri premia la professionalità dell'operaio;,
- l'indennità mansione operai è - per definizione- connessa alla mansione;
- l'indennità flessibilità orario è invece prevista per compensare un incomodo direttamente connesso alla mansione e cioè la variazione dell'orario di lavoro per esigenze organizzative.
Le suddette voci sono prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ma deve essere valutato secondo un giudizio ancorato al concreto atteggiarsi del rapporto, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga, di fatto, riconosciuta in maniera episodica e non prevedibile. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014
Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12, in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da entrambe le convenute a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva
5 attuale, si osserva che
- i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione) affermano al contrario che per evitare che la retribuzione del periodo feriale possa avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore nella fruizione delle ferie, la retribuzione ordinaria - intendendosi come tale quella comprendente tutte le voci retributive in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlate allo "status" personale e professionale del lavoratore- essere mantenuta per la durata delle ferie;
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria intende evitare, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga - confrontati i valori della retribuzione del periodo di ferie con la media annuale delle retribuzioni comprendenti le voci oggetto di contestazione- . le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza sicuramente non trascurabile.
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
6 La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Da quanto detto, e tenuto conto che la legge 92/12 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, le richieste del ricorrente sono prescritte solo per quel che riguarda la retribuzione delle ferie godute antecedentemente a luglio 2007 e quindi la retribuzione relativa agli 8 giorni di ferie goduti nel primo semestre 2007 sui 28 complessivamente richiesti nell'anno.
Deve infine chiarirsi che ( melius re perpensa rispetto a precedenti decisioni) il numero dei giorni annui di ferie coperti dalla tutela prevista dalla normativa euro unitaria e , quindi, da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze retributive è da ritenersi non superiore a 24.
Come motivato dal tribunale in un precedente reso su fattispecie analoga e qui richiamato ai sensi dell'art 118 disp att cpc “Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto eurounitario vanno, cioè, intese come riferite al corrispondente periodo lavorativo, e sono, quindi, da rapportare alla concreta articolazione aziendale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno.
In altri termini, tali quattro settimane non possono essere intese nel senso che il periodo annuale minimo di ferie di cui alla succitata direttiva sia sempre e comunque pari a n. 28 giorni (7 x 4).
Con riguardo al caso di specie, l'art. 5 dell'accordo nazionale del 23 luglio 1976, rubricato
“Ferie”, stabilisce, infatti, che: “… Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2. …” (doc. 5 fasc. ric.) (nel nostro caso doc 1 ndr).
L'orario di lavoro ordinario dei conducenti dell'azienda è, infatti, distribuito su 6 giorni alla settimana, con uno di riposo (“lavorando i dipendenti del settore autoferrotranvieri 6 giorni a settimana”, pag. 55 comparsa . CP_1
Di conseguenza, nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e, quindi, da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni
Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed eurounitaria del riposo settimanale, uno dei sette giorni settimanali è necessariamente di riposo, e, di conseguenza, è, non solo, da usufruire come tale (senza essere detratto dal monte ferie), ma anche, da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).( così Tribunale di Firenze sentenza n.
5/2025 estensore Consani)
Il ricorrente ha quindi diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 24 annui, di una retribuzione media comprensiva di tutte le indennità rivendicate.
7 Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute risultano ottenute moltiplicando il valore unitario delle indennità riconosciute in misura fissa ( I Parte_2
TURNO, DI PRESENZA, EVITATI SINISTRI, Parte_2 Pt_3 Parte_2
VENDITA E INFORMAZIONI, INDENNITA' MANSIONE E CONTROLLO CONDUCENTE
per i giorni di ferie annualmente fruiti nel numero Parte_4
massimo di 24.
Per l'unica voce variabile (COMPENSO TITOLI) le differenze sono state ottenute dividendo la somma dei compensi percepiti a tale titolo nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo per come desumibili dalle buste paga e moltiplicando il risultato per il numero di giorni di ferie di cui sopra ( di talchè per alcune annualità la voce non risulta nemmeno considerata cfr conteggi doc 18 e 19 ric).
Il Tribunale ritiene non condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte resistente, ad avviso della quale dovrebbe procedersi nel seguente modo: “dividere la retribuzione mensile in trentesimi per ottenere la retribuzione media giornaliera;
a questo punto, se si sommano tra loro le indennità maturate nel corso degli 11 mesi lavorati, al netto del periodo di ferie annuali pari a
4 settimane - che per giurisprudenza europea deve essere garantito al lavoratore - (6 gg di ferie settimanali per un totale di 24 gg annuali, potendo il lavoratore godere delle ferie solo relativamente alla settimana lavorativa e al mese lavorativo che sono rispettivamente di 6 giorni
o al massimo di 26) e si divide detto importo per i 11 mesi di lavoro, si ottiene un valore medio di indennità mensile, e ciò a prescindere da tutte le assenze per malattia o ad altro titolo che il lavoratore in astratto potrebbe far registrare, anch'esse peraltro compensate.” (pag. 60 comparsa . Il divisore 30, infatti, (v. art. 15 del C.C.N.L. del 23.07.1976) è un CP_1
divisore previsto esclusivamente per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione (v.
Cass. civ., Sez. Unite, 25/03/1988, n. 2574).
deve, quindi, essere condannata a pagare in favore del ricorrente per i titoli Controparte_1 indicati, la somma lorda di € 2472,60 così ricalcolata sulla base dei conteggi allegati al ricorso:
anno 2007 20 ( non 28) gg x 7,53
anno 2008 24 ( non 28) gg x 8,42;
anno 2009 24 ( e non 28) gg x 6,53
anno 2010 21 gg x 6,53
anno 2011 18 gg x 7,69 anno 2012 24 ( e non 25) gg x 6,83
anno 2013 24 ( e non 25) gg x 6,53
8 anno 2014 24 ( e non 28)gg x 6,53;
anno 2015 19 gg x 9,17;
anno 2016 24 ( e non 27) gg x 6,94
anno 2017 22 gg x 6,53;
anno 2018 24 ( e non 25)gg x 8,80
anno 2019 24 ( e non 28) gg x 9,33
anno 2020 24 ( e non 28) gg x 7,76
anno 2021 16 gg x 6,53
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale deve essere condanna a CP_1
rimborsare ad le somme versate al lavoratore in relazione alle differenze Controparte_1
retributive maturate da luglio 2007 al 30.10. 2012 e calcolate in complessivi € 948,87
Spese
Parte ricorrente ha diritto al rimborso delle spese da parte di risultata Controparte_1
soccombente, spese liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, sui valori medi previsti e in assenza del richiesto aumento ex art 4 comma 2 Dm 55/14 , non dovuto poiché la parte difesa è una sola.
Le spese tra e si compensano integralmente atteso il comportamento Controparte_1 CP_1
processuale di che ha rifiutato una proposta conciliativa sicuramente più Controparte_1
favorevole del risultato processuale ottenuto ( cfr verbale udienza 12 febbraio 2025) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
2472,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci retributive al saldo.
Condanna a rimborsare ad le somme versate al lavoratore nei limiti CP_1 Controparte_1
di € 948,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Condanna infine a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 49 per cu e complessivi € 16500 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Compensa integralmente le spese processuali tra e Controparte_1 CP_1
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
9 Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
10