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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 28/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 525/2023 R.G. promossa da
con l'avv. TIZIANI ENRICO e l'avv. FAUSTA BONAN, Parte_1
come da mandato in atti
ATTRICE
contro
, con l'avv. CASSOL MAURO, come da mandato in atti CP_1
- CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità civile
CONCLUSIONI di parte attrice:
- in via principale, nel merito: accertato che il Sig. con sentenza penale CP_1
irrevocabile, è stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 590 comma 3 c.p.
e condannato alla rifusione dei danni alla parte civile con rimessione Parte_1
avanti il Giudice civile per la loro completa liquidazione ai sensi dell'art. 539 comma 1
c.p.p., per l'effetto condannare il Sig. a risarcire alla Sig.ra CP_1 [...]
l'importo complessivo di € 30.999,14 (di cui € 7.389,95 a titolo di danno Parte_1
biologico temporaneo, € 15.144,43 a titolo di danno biologico permanente, € 7.510,71 a
titolo di danno morale ed € 954,05 per rimborso spese mediche sostenute), ovvero
1 quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio all'esito
dell'espletanda istruttoria;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito in via principale – Accertato che l'attrice al momento della sua caduta
avvenuta in data 18.12.2011, senza alcuna autorizzazione si trovava in un terreno di
cui non aveva in quel momento alcun titolo o possesso per entrare ed era altresì
consapevole della presenza dei cavalli gestiti dalla Società “COOPERATIVA
PROGETTO 2001 SOLIDARIETA' ED AMBIENTE – ONLUS” di cui il Sig.
era Presidente, respingere la richiesta risarcitoria formulata da CP_1
parte attrice.
Nel merito in via subordinata - Accertato che l'attrice al momento della sua caduta
avvenuta in data 18.12.2011, senza alcuna autorizzazione si trovava in un terreno di
cui non aveva in quel momento alcun titolo o possesso per entrare ed era altresì
consapevole della presenza dei cavalli gestiti dalla Società “COOPERATIVA
PROGETTO 2001 SOLIDARIETA' ED AMBIENTE – ONLUS” di cui il Sig.
era Presidente, ridurre nella sua quantificazione la richiesta CP_1
risarcitoria formulata da parte attrice in considerazione della sua condotta da
considerarsi concausa nella determinazione dell'evento dannoso, nonché in
considerazione dell'effettiva entità delle lesioni subite così come saranno stabilite nel
corso dell'istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: Viene altresì reiterata la richiesta di ammissione delle prove
testimoniali formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 09.11.2023, in
quanto l'efficacia vincolante del giudicato penale non si estende alle conseguenze
dannose del reato, né alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona
offesa nella causazione dell'evento dannoso e compete al giudice civile stabilire se il
fatto sia in termini civilistici antigiuridico o meno e nonostante la sentenza penale di
2 condanna passata in giudicato, rigettare la domanda di risarcimento del danno e
ritenere non sussistente l'illecito civile e conseguente CHIEDE l'assunzione di prova
testimoniale di , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(Stazione Carabinieri di Arsiè), e , sui seguenti Tes_4 Testimone_5
capitoli di prova:
1) Vero che il fondo in cui è caduta la sig.ra in data 18.12.2011 e Parte_1
quello di proprietà della sig.ra che la accompagnava quel giorno, Parte_2
erano già da alcuni anni in conduzione con contratto verbale di affitto dalla Società
“COOPERATIVA PROGETTO 2001 SOLIDARIETA' ED AMBIENTE – ONLUS”
di cui il Sig. era Presidente. CP_1
2) Vero che già negli anni precedenti all'incidente del 2011, il Sig. CP_1
utilizzava i terreni di proprietà del Sig. e marito della sig.ra Controparte_2
ed i terreni della sig.ra , per il pascolo degli Parte_1 Parte_2
animali della Società “COOPERATIVA PROGETTO 2001 SOLIDARIETA' ED
AMBIENTE – ONLUS” e più precisamente pecore e cavalli.
3) Vero che le pecore ed i cavalli venivano sempre recintati dal Sig. CP_1
e dagli altri soci della Cooperativa.
4) Vero che nel corso dell'anno 2011 ed anche in precedenza, il Sig. CP_1
aveva sporto denuncia perché erano state tagliate dolosamente le fettucce di tela e
plastica che delimitavano la recinzione ed asportati i paletti in legno in cui le stesse
fettucce venivano fissate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3.6.2023 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_1
in conseguenza della caduta derivata dall'omessa custodia, da parte del convenuto, di 5 equini di sua proprietà, per la quale era stato CP_1
condannato in via definitiva in sede penale.
L'attrice esponeva in particolare che:
3 a) a seguito di denuncia - querela sporta dalla medesima era CP_1
stato condannato con sentenza del 2.5.2017 dal Giudice di Belluno per il delitto di cui all'art. 590 III comma c.p. perché, per negligenza,
imprudenza, imperizia, aveva omesso di custodire 5 equini di sua proprietà, i quali, entrati al galoppo nella proprietà di , Parte_1
ne avevano provocato la caduta;
il Giudice di Pace, con la predetta sentenza, aveva dichiarato l'imputato responsabile del CP_1
reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena della multa di €
1.200,00 ed al pagamento delle spese processuali, rimettendo al giudice civile la completa liquidazione dei danni, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di € 1.500,00;
b) a seguito di appello avverso la predetta sentenza il Tribunale di
Belluno, con sentenza n. 18/2017 depositata in Cancelleria in data 04.12.2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, condannando l'imputato alla pena di € 400,00
di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata;
c) avverso la suddetta sentenza il convenuto aveva presentato ricorso per
Cassazione e la Suprema Corte – Quarta Sezione Penale, con sentenza n.
29088/2018 (R.G. N. 10145/2018), pronunciata in data 06.06.2018 e depositata in
Cancelleria in data 22.06.2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
L'attrice, a fronte dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza, agiva pertanto in giudizio ai fini della liquidazione del danno, patrimoniale e non, derivatole dalla caduta.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1
attoree in ragione della colpevole condotta dell'attrice la quale, in maniera arbitraria e senza alcuna autorizzazione, si era avventurata sui terreni ove era avvenuta la caduta;
in subordine il convenuto chiedeva la riduzione dell'importo dovuto in ragione della predetta condotta.
4 La causa veniva istruita mediante CTU medico legale.
All'udienza del 23.1.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sul giudicato penale in ordine ai fatti di causa
Risulta irrevocabilmente accertata, in sede penale, la responsabilità di CP_1
in relazione all'omessa custodia dei cavalli di sua proprietà i quali,
[...]
dopo essere scappati, si sono diretti velocemente nei terreni ove stava passeggiando inducendo quest'ultima a spostarsi Parte_1
velocemente per il timore di essere travolta, provocandone così la caduta.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo
ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento
del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato
citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Sebbene non risulti astrattamente preclusa, per il giudice civile, la possibilità di ravvisare un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del danno
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022), detto concorso non è
ravvisabile nella fattispecie in esame, non essendo emersi, nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale, elementi che denotino la colpa della danneggiata valorizzabili in questa sede.
infatti, è stata colta di sorpresa dall'arrivo dei cavalli mentre Per_1 Parte_1
passeggiava con la vicina sui terreni di proprietà, ed è caduta per essersi velocemente spostata nel ragionevole timore di essere travolta.
Il danno non patrimoniale va liquidato considerando le risultanze della CTU
medico-legale disposta in corso di causa, le cui conclusioni vanno in questa sede condivise, in quanto logiche e congruamente motivate.
5 Prest in conseguenza della caduta, ha riportato “Valido Parte_1
traumatismo distorsivo di spalla sinistra e distorsione semplice della caviglia sinistra”.
Le lesioni sono state ritenute dal CTU compatibili con i fatti.
Il CTU ha riscontrato per la danneggiata un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50%
di giorni 30 e un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 30, con un livello di sofferenza di grado “medio - lieve”.
Il grado di invalidità permanente derivante dal sinistro è stato indicato dal
CTU nella misura dell'8%, con un livello di sofferenza di grado “medio –
lieve”, in ragione dell'attuale riscontro “di una residua rigidità articolare dolorosa
di spalla sinistra con deficit che si estrinseca soprattutto nei movimenti di
intrarotazione di spalla con riscontro di qualche scroscio articolare ed associata lieve
ipotrofia del cingolo scapolare.”
Le spese mediche sono state ritenute congrue per un importo di € 588,05,
nonché per l'importo di € 366,00 per la consulenza medico legale.
***
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il valore standard, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è
previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00,
aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore va considerato nella misura standard di € 115,00, tenuto conto del livello medio-
lieve di sofferenza ravvisato dal CTU nel corso della convalescenza.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 5175,00 secondo valori già attuali (di cui € 2587,50 per i primi 30 giorni di
6 invalidità al 75%, € 1725,00 per i successivi 30 giorni al 50%, € 862,50 per i successivi 30 giorni al 25%).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU in misura pari all'8%, risulta invece di valore pari ad € 17.999,00 sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024,
considerando l'età della danneggiata di 42 anni al momento del sinistro e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad € 2830,10).
***
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente, ammonta complessivamente ad € 23.174,00 secondo valori già
attuali.
Va inoltre riconosciuto in favore della danneggiata il risarcimento del danno patrimoniale, nella misura complessiva di € 954,05, di cui € 366,00 per le spese di consulenza medico-legale ed € 588,05 per le spese mediche ritenute congrue e necessarie dal CTU.
Su tale voce di danno patrimoniale va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, dal sinistro sino all'attualità.
Vanno ulteriormente riconosciuti, in favore della danneggiata, gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
7 Va detratto dal credito risarcitorio l'importo di € 1500,00 già riconosciuto in sede penale a titolo di provvisionale, in quanto per detto importo la danneggiata già dispone di un titolo esecutivo (Cassazione civile sez. III,
24/03/2011, n.6739 “In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un
illecito extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice, anche
d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di
una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico
sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati
nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini
della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima,
avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il
danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli”).
Il convenuto va pertanto condannato in questa sede al risarcimento del danno nella misura residua di € 21.674,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, e nella misura di € 954,05 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico della parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertato che , con sentenza penale irrevocabile, è stato dichiarato CP_1
responsabile del reato previsto dall'art. 590 comma 3 c.p. in ordine ai fatti di causa, condanna il medesimo al risarcimento dei danno in favore di
[...]
nella misura residua di € 21.674,00 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, detratto il valore della provvisionale riconosciuta in sede penale nella misura di € 1500,00, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, e nella misura di € 954,05 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi ed € 582,20 per spese, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della parte convenuta soccombente.
Così deciso il 27/01/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 525/2023 R.G. promossa da
con l'avv. TIZIANI ENRICO e l'avv. FAUSTA BONAN, Parte_1
come da mandato in atti
ATTRICE
contro
, con l'avv. CASSOL MAURO, come da mandato in atti CP_1
- CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità civile
CONCLUSIONI di parte attrice:
- in via principale, nel merito: accertato che il Sig. con sentenza penale CP_1
irrevocabile, è stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 590 comma 3 c.p.
e condannato alla rifusione dei danni alla parte civile con rimessione Parte_1
avanti il Giudice civile per la loro completa liquidazione ai sensi dell'art. 539 comma 1
c.p.p., per l'effetto condannare il Sig. a risarcire alla Sig.ra CP_1 [...]
l'importo complessivo di € 30.999,14 (di cui € 7.389,95 a titolo di danno Parte_1
biologico temporaneo, € 15.144,43 a titolo di danno biologico permanente, € 7.510,71 a
titolo di danno morale ed € 954,05 per rimborso spese mediche sostenute), ovvero
1 quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio all'esito
dell'espletanda istruttoria;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito in via principale – Accertato che l'attrice al momento della sua caduta
avvenuta in data 18.12.2011, senza alcuna autorizzazione si trovava in un terreno di
cui non aveva in quel momento alcun titolo o possesso per entrare ed era altresì
consapevole della presenza dei cavalli gestiti dalla Società “COOPERATIVA
PROGETTO 2001 SOLIDARIETA' ED AMBIENTE – ONLUS” di cui il Sig.
era Presidente, respingere la richiesta risarcitoria formulata da CP_1
parte attrice.
Nel merito in via subordinata - Accertato che l'attrice al momento della sua caduta
avvenuta in data 18.12.2011, senza alcuna autorizzazione si trovava in un terreno di
cui non aveva in quel momento alcun titolo o possesso per entrare ed era altresì
consapevole della presenza dei cavalli gestiti dalla Società “COOPERATIVA
PROGETTO 2001 SOLIDARIETA' ED AMBIENTE – ONLUS” di cui il Sig.
era Presidente, ridurre nella sua quantificazione la richiesta CP_1
risarcitoria formulata da parte attrice in considerazione della sua condotta da
considerarsi concausa nella determinazione dell'evento dannoso, nonché in
considerazione dell'effettiva entità delle lesioni subite così come saranno stabilite nel
corso dell'istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: Viene altresì reiterata la richiesta di ammissione delle prove
testimoniali formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 09.11.2023, in
quanto l'efficacia vincolante del giudicato penale non si estende alle conseguenze
dannose del reato, né alla valutazione dell'eventuale concorso di colpa della persona
offesa nella causazione dell'evento dannoso e compete al giudice civile stabilire se il
fatto sia in termini civilistici antigiuridico o meno e nonostante la sentenza penale di
2 condanna passata in giudicato, rigettare la domanda di risarcimento del danno e
ritenere non sussistente l'illecito civile e conseguente CHIEDE l'assunzione di prova
testimoniale di , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(Stazione Carabinieri di Arsiè), e , sui seguenti Tes_4 Testimone_5
capitoli di prova:
1) Vero che il fondo in cui è caduta la sig.ra in data 18.12.2011 e Parte_1
quello di proprietà della sig.ra che la accompagnava quel giorno, Parte_2
erano già da alcuni anni in conduzione con contratto verbale di affitto dalla Società
“COOPERATIVA PROGETTO 2001 SOLIDARIETA' ED AMBIENTE – ONLUS”
di cui il Sig. era Presidente. CP_1
2) Vero che già negli anni precedenti all'incidente del 2011, il Sig. CP_1
utilizzava i terreni di proprietà del Sig. e marito della sig.ra Controparte_2
ed i terreni della sig.ra , per il pascolo degli Parte_1 Parte_2
animali della Società “COOPERATIVA PROGETTO 2001 SOLIDARIETA' ED
AMBIENTE – ONLUS” e più precisamente pecore e cavalli.
3) Vero che le pecore ed i cavalli venivano sempre recintati dal Sig. CP_1
e dagli altri soci della Cooperativa.
4) Vero che nel corso dell'anno 2011 ed anche in precedenza, il Sig. CP_1
aveva sporto denuncia perché erano state tagliate dolosamente le fettucce di tela e
plastica che delimitavano la recinzione ed asportati i paletti in legno in cui le stesse
fettucce venivano fissate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3.6.2023 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_1
in conseguenza della caduta derivata dall'omessa custodia, da parte del convenuto, di 5 equini di sua proprietà, per la quale era stato CP_1
condannato in via definitiva in sede penale.
L'attrice esponeva in particolare che:
3 a) a seguito di denuncia - querela sporta dalla medesima era CP_1
stato condannato con sentenza del 2.5.2017 dal Giudice di Belluno per il delitto di cui all'art. 590 III comma c.p. perché, per negligenza,
imprudenza, imperizia, aveva omesso di custodire 5 equini di sua proprietà, i quali, entrati al galoppo nella proprietà di , Parte_1
ne avevano provocato la caduta;
il Giudice di Pace, con la predetta sentenza, aveva dichiarato l'imputato responsabile del CP_1
reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena della multa di €
1.200,00 ed al pagamento delle spese processuali, rimettendo al giudice civile la completa liquidazione dei danni, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di € 1.500,00;
b) a seguito di appello avverso la predetta sentenza il Tribunale di
Belluno, con sentenza n. 18/2017 depositata in Cancelleria in data 04.12.2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche, condannando l'imputato alla pena di € 400,00
di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata;
c) avverso la suddetta sentenza il convenuto aveva presentato ricorso per
Cassazione e la Suprema Corte – Quarta Sezione Penale, con sentenza n.
29088/2018 (R.G. N. 10145/2018), pronunciata in data 06.06.2018 e depositata in
Cancelleria in data 22.06.2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
L'attrice, a fronte dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza, agiva pertanto in giudizio ai fini della liquidazione del danno, patrimoniale e non, derivatole dalla caduta.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1
attoree in ragione della colpevole condotta dell'attrice la quale, in maniera arbitraria e senza alcuna autorizzazione, si era avventurata sui terreni ove era avvenuta la caduta;
in subordine il convenuto chiedeva la riduzione dell'importo dovuto in ragione della predetta condotta.
4 La causa veniva istruita mediante CTU medico legale.
All'udienza del 23.1.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sul giudicato penale in ordine ai fatti di causa
Risulta irrevocabilmente accertata, in sede penale, la responsabilità di CP_1
in relazione all'omessa custodia dei cavalli di sua proprietà i quali,
[...]
dopo essere scappati, si sono diretti velocemente nei terreni ove stava passeggiando inducendo quest'ultima a spostarsi Parte_1
velocemente per il timore di essere travolta, provocandone così la caduta.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo
ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento
del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato
citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Sebbene non risulti astrattamente preclusa, per il giudice civile, la possibilità di ravvisare un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del danno
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022), detto concorso non è
ravvisabile nella fattispecie in esame, non essendo emersi, nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale, elementi che denotino la colpa della danneggiata valorizzabili in questa sede.
infatti, è stata colta di sorpresa dall'arrivo dei cavalli mentre Per_1 Parte_1
passeggiava con la vicina sui terreni di proprietà, ed è caduta per essersi velocemente spostata nel ragionevole timore di essere travolta.
Il danno non patrimoniale va liquidato considerando le risultanze della CTU
medico-legale disposta in corso di causa, le cui conclusioni vanno in questa sede condivise, in quanto logiche e congruamente motivate.
5 Prest in conseguenza della caduta, ha riportato “Valido Parte_1
traumatismo distorsivo di spalla sinistra e distorsione semplice della caviglia sinistra”.
Le lesioni sono state ritenute dal CTU compatibili con i fatti.
Il CTU ha riscontrato per la danneggiata un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50%
di giorni 30 e un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 30, con un livello di sofferenza di grado “medio - lieve”.
Il grado di invalidità permanente derivante dal sinistro è stato indicato dal
CTU nella misura dell'8%, con un livello di sofferenza di grado “medio –
lieve”, in ragione dell'attuale riscontro “di una residua rigidità articolare dolorosa
di spalla sinistra con deficit che si estrinseca soprattutto nei movimenti di
intrarotazione di spalla con riscontro di qualche scroscio articolare ed associata lieve
ipotrofia del cingolo scapolare.”
Le spese mediche sono state ritenute congrue per un importo di € 588,05,
nonché per l'importo di € 366,00 per la consulenza medico legale.
***
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il valore standard, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è
previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00,
aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore va considerato nella misura standard di € 115,00, tenuto conto del livello medio-
lieve di sofferenza ravvisato dal CTU nel corso della convalescenza.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 5175,00 secondo valori già attuali (di cui € 2587,50 per i primi 30 giorni di
6 invalidità al 75%, € 1725,00 per i successivi 30 giorni al 50%, € 862,50 per i successivi 30 giorni al 25%).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU in misura pari all'8%, risulta invece di valore pari ad € 17.999,00 sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024,
considerando l'età della danneggiata di 42 anni al momento del sinistro e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad € 2830,10).
***
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente, ammonta complessivamente ad € 23.174,00 secondo valori già
attuali.
Va inoltre riconosciuto in favore della danneggiata il risarcimento del danno patrimoniale, nella misura complessiva di € 954,05, di cui € 366,00 per le spese di consulenza medico-legale ed € 588,05 per le spese mediche ritenute congrue e necessarie dal CTU.
Su tale voce di danno patrimoniale va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, dal sinistro sino all'attualità.
Vanno ulteriormente riconosciuti, in favore della danneggiata, gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
7 Va detratto dal credito risarcitorio l'importo di € 1500,00 già riconosciuto in sede penale a titolo di provvisionale, in quanto per detto importo la danneggiata già dispone di un titolo esecutivo (Cassazione civile sez. III,
24/03/2011, n.6739 “In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un
illecito extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice, anche
d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di
una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico
sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati
nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini
della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima,
avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il
danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli”).
Il convenuto va pertanto condannato in questa sede al risarcimento del danno nella misura residua di € 21.674,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, e nella misura di € 954,05 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico della parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertato che , con sentenza penale irrevocabile, è stato dichiarato CP_1
responsabile del reato previsto dall'art. 590 comma 3 c.p. in ordine ai fatti di causa, condanna il medesimo al risarcimento dei danno in favore di
[...]
nella misura residua di € 21.674,00 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, detratto il valore della provvisionale riconosciuta in sede penale nella misura di € 1500,00, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità, e nella misura di € 954,05 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi ed € 582,20 per spese, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della parte convenuta soccombente.
Così deciso il 27/01/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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