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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1968/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014030763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014030763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7557/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 21.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, notificata il 17.2.2025, riguardante una cartella di pagamento portante tasse autonobilistiche, per un valore di causa di €. 733,04.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo che questa Corte in data 14/06/2024 ha emesso la sentenza n. 2054/2025, depositata il 11/03/2025, con la quale è stato accolto il ricorso da essa proposto avverso altra intimazione di pagamento concernente la medesima cartella e annullato l'atto impugnato e la sottesa cartella di pagamento. Faceva altresì presente di avere presentato istanza di annullamento in autotutela all'ADER, tuttavia senza ottenere alcun risultato. Allegava la relativa documentazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo quanto segue:” Al riguardo, si evidenzia, al fine di fugare qualsivoglia dubbio in ordine alla legittimità dell'operato dell'Agente di Riscossione, che la sopra indicata sentenza veniva pubblicata in data 11.03.2025, in data successiva, cioè, alla notifica della intimazione oggi impugnata, avvenuta, come risulta per tabulas, in data 17.02.2025. In assenza pertanto di provvedimenti di sospensione e/o di annullamento da parte dell'autorità giudiziaria o ancora di sgravio da parte dell'ente impositore, l'Agente della Riscossione è tenuto a proseguire l'iter di riscossione del carico iscritto a ruolo. E così, invero, è stato.
Ad ogni buon conto, gli Uffici di ADER, informati di quanto innanzi ed eseguite le opportune verifiche, hanno proceduto con la sospensione e l'annullamento della cartella oggetto di contestazione. Le partite di ruolo in essa contenute non saranno quindi più oggetto di esigibilità.”
Con successiva memoria, depositata in data 24.11.2024, parte ricorrente evidenziava che il concessionario per la riscossione non aveva dato alcun seguito all'istanza di annullamento in autotutela e insisteva nell'accoglimento del ricorso e nella condanna alle spese di parte resistente.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
Non può accedersi alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio formulata da parte resistente, in quanto non risulta che il provvedimento impugnato sia stato annullato.
Nel merito, deve osservarsi che parte ricorrente ha documentato, producendo la sentenza sopra indicata, che il debito portato dalla cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata è stato dichiarato estinto per prescrizione con la suddetta decisione. Pertanto il provvedimento impugnato risulta essere stato illegittimamente emesso e deve essere annullato.
Il ricorso pertanto è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, atteso che, per quanto l'intimazione impugnata sia stata emessa prima del deposito della sentenza indicata, Agenzia Entrate Riscossione non ha provveduto all'annullamento del provvedimento nonostante la circostanza che in data 17.3.2025 parte ricorrente avesse documentato l'annullamento della cartella di pagamento al quale esso fa riferimento.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione a rifondere, in favore della parte ricorrente, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 240,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1968/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014030763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014030763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7557/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 21.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, notificata il 17.2.2025, riguardante una cartella di pagamento portante tasse autonobilistiche, per un valore di causa di €. 733,04.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo che questa Corte in data 14/06/2024 ha emesso la sentenza n. 2054/2025, depositata il 11/03/2025, con la quale è stato accolto il ricorso da essa proposto avverso altra intimazione di pagamento concernente la medesima cartella e annullato l'atto impugnato e la sottesa cartella di pagamento. Faceva altresì presente di avere presentato istanza di annullamento in autotutela all'ADER, tuttavia senza ottenere alcun risultato. Allegava la relativa documentazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo quanto segue:” Al riguardo, si evidenzia, al fine di fugare qualsivoglia dubbio in ordine alla legittimità dell'operato dell'Agente di Riscossione, che la sopra indicata sentenza veniva pubblicata in data 11.03.2025, in data successiva, cioè, alla notifica della intimazione oggi impugnata, avvenuta, come risulta per tabulas, in data 17.02.2025. In assenza pertanto di provvedimenti di sospensione e/o di annullamento da parte dell'autorità giudiziaria o ancora di sgravio da parte dell'ente impositore, l'Agente della Riscossione è tenuto a proseguire l'iter di riscossione del carico iscritto a ruolo. E così, invero, è stato.
Ad ogni buon conto, gli Uffici di ADER, informati di quanto innanzi ed eseguite le opportune verifiche, hanno proceduto con la sospensione e l'annullamento della cartella oggetto di contestazione. Le partite di ruolo in essa contenute non saranno quindi più oggetto di esigibilità.”
Con successiva memoria, depositata in data 24.11.2024, parte ricorrente evidenziava che il concessionario per la riscossione non aveva dato alcun seguito all'istanza di annullamento in autotutela e insisteva nell'accoglimento del ricorso e nella condanna alle spese di parte resistente.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
Non può accedersi alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio formulata da parte resistente, in quanto non risulta che il provvedimento impugnato sia stato annullato.
Nel merito, deve osservarsi che parte ricorrente ha documentato, producendo la sentenza sopra indicata, che il debito portato dalla cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata è stato dichiarato estinto per prescrizione con la suddetta decisione. Pertanto il provvedimento impugnato risulta essere stato illegittimamente emesso e deve essere annullato.
Il ricorso pertanto è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, atteso che, per quanto l'intimazione impugnata sia stata emessa prima del deposito della sentenza indicata, Agenzia Entrate Riscossione non ha provveduto all'annullamento del provvedimento nonostante la circostanza che in data 17.3.2025 parte ricorrente avesse documentato l'annullamento della cartella di pagamento al quale esso fa riferimento.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione a rifondere, in favore della parte ricorrente, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 240,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.