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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1001/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 2 maggio
2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Arianna Tomassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervaro corso della Repubblica n. 1
- attore opponente -
contro
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dall'avv. Simona Chiolo e dall'avv. Giacomo Guidoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Venezia Mestre piazzale Cialdini n. 2
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 243/2023.
Causa iscritta a ruolo il 10 maggio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 7 cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 5 luglio 2025:
“voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione,
- dichiarare nullo e/o annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal
Tribunale di Pordenone per tutti i motivi esposti nel presente atto e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta in virtù dei titoli azionati con il ricorso monitorio né di ogni altro titolo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura di opposizione a D.I.”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 3 luglio 2025:
“- nel merito: rigettarsi l'opposizione presentata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal
Tribunale di Gorizia” [rectius: Pordenone] “in data 03.03.2023;
- in ogni caso: con vittoria di spese come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_3
proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 243/2023
[...] emesso il 3 - 6 marzo 2023 e notificatogli il 24 marzo 2023, col quale gli era stato intimato il pagamento, unitamente a tale di € 11.386,83 complessivi (oltre Persona_1 interessi e spese) in relazione al contratto di finanziamento n. 910118 stipulato il 20 ottobre 2006 con S.I.L.F. s.p.a. ed oggetto di successive cessioni.
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione,
Pagina 2 di 7 - dichiarare nullo e/o annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal
Tribunale di Pordenone per tutti i motivi esposti nel presente atto e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta in virtù dei titoli azionati con il ricorso monitorio né di ogni altro titolo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura di opposizione a D.I..
IN VIA ISTRUTTORIA:
ordinare alla parte convenuta la produzione in giudizio degli originali documenti depositati in copia digitalizzata nel fascicolo monitorio. All'esito di tale produzione, l'odierno opponente si riserva di disconoscere le firme apposte in calce a detti documenti ed a lui riferite.
Con riserva di integrare, modificare /o emendare la prova e la domanda, anche a seguito dell'esame processuale di controparte”.
A fondamento di tali domande, l'attore opponente ha dedotto i seguenti, testuali, motivi di impugnazione:
a) “in via preliminare: Difetto di legittimazione attiva della odierna opposta ex art. 81 c.p.c.
e difetto titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Mancanza di prova in ordine al titolo in forza del quale essa procede”;
b) “Nullità del decreto ingiuntivo opposto ex artt. 633 e 634 c.p.c. nonché ex art. 50 TUB. in quanto emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento. Insussistenza documentale dell'esistenza del credito azionato.
Disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c. e riserva di disconoscimento di firma. Nullità
e/o inefficacia del contratto di finanziamento per mancanza di conferma scritta. Mancanza della prova scritta del credito ai sensi dell'art. 50 TUB. Mancata prova dell'erogazione della somma mutuata”;
c) “Nel merito. in via preliminare: Prescrizione del diritto per decorso del termine decennale”;
d) “Assoluta incertezza sul credito fatto valere. Indeterminatezza degli interessi. Nullità della clausola di determinazione degli interessi”;
Pagina 3 di 7 e) “Nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa”.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta Controparte_3
già (nel prosieguo solo convenuta opposta o ), contestando
[...] CP_2 CP_3 ogni assunto attoreo e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“In via preliminare, in primo luogo: stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, concedersi un termine per soddisfare la condizione di procedibilità ex D.lgs.
28/2010;
- in via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo stata fornita prova scritta a fondamento dell'opposizione proposta, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 03.03.2023;
- nel merito: rigettarsi l'opposizione presentata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal
Tribunale di Gorizia” [rectius: Pordenone] “in data 03.03.2023;
- in ogni caso: con vittoria di spese come per legge;
- in via istruttoria: con riserva di meglio dedurre o produrre nei concedendi termini”.
1.3 All'udienza del 19 gennaio 2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
1.4 Fallita la mediazione e depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare dell'11 luglio
2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione va accolta per le assorbenti ragioni di seguito illustrate.
Com'è ampiamente risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n.
24815 del 24 novembre 2005), “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di
Pagina 4 di 7 convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”.
Calando, allora, il principio che precede nel caso di specie, se ne ha che spettava ad , nella sua veste di attrice, fornire la prova della conclusione fra le parti CP_3 interessate di un valido contratto di finanziamento per l'importo di € 10.608,00 complessivi, che il signor (al pari del signor si sarebbe obbligato a restituire in 60 Parte_1 Per_1 rate mensili.
E proprio tale prova è del tutto mancata, giacché, pur avendo l'odierno attore opponente tempestivamente e ritualmente disconosciuto, sin dal suo atto costitutivo, le sottoscrizioni dei negozi fonte dell'asserito credito, precisando di non riconoscere come proprie le firme apposte in calce al documento contrattuale a lui attribuite (vedasi il chiaro contenuto di pagina 4 della citazione, con l'uso del verbo “non riconoscere” al tempo presente, che non lascia adito a dubbi sull'attualità del disconoscimento, unitamente all'assenza di condizioni o subordinazioni), non ha dichiarato di volersi avvalere CP_3 delle scritture così disconosciute, non ha prodotto gli originali e non ha chiesto la verificazione.
Il fatto, poi, che il disconoscimento di firma sia stato manifestato a fronte della produzione di sole copie di atti nulla toglie al perfezionamento del disconoscimento stesso, anche con riguardo alle sottoscrizioni (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 19850 del
18 luglio 2024, che ricollega gli effetti del disconoscimento di firma anche a dichiarazioni manifestate in raffronto delle sole copie di documenti).
L'esigenza o meno della produzione degli originali, ove non operata spontaneamente dal detentore, sarebbe poi emersa al diverso fine e nel diverso e successivo momento della valutazione circa l'eventuale ammissione di una Ctu calligrafica.
Pagina 5 di 7 Né, ancora, può dirsi che la dichiarazione di disconoscimento fosse generica, trattandosi del disconoscimento della propria sottoscrizione, e quindi di un elemento grafico perfettamente individuato, e non di altre parti, contenutistiche o marginali, del documento, e ciò in rapporto a documenti espressamente e puntualmente individuati.
A questo punto, in conformità al generale principio di disponibilità delle prove, incombeva (come detto) sulla convenuta opposta l'onere di manifestare l'intenzione di avvalersi della scrittura disconosciuta e di proporre istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c..
La difesa di ha, invece, preso posizione sul disconoscimento nella CP_3 propria comparsa di costituzione e risposta datata 11 dicembre 2023, ma, in tale ambito, si
è limitata a sostenere che la difesa avversaria appariva confusa e non coerente con la realtà fattuale, non avendo l'attore opponente indicato gli aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale ed apparendo, comunque, irrilevante l'istanza di verificazione.
Nessun'altra allegazione o deduzione difensiva e nessuna produzione ha, poi, fatto seguito alla posizione sopra sintetizzata, salva l'inammissibile richiesta di dar corso all'interrogatorio formale del signor allo scopo di provocare la confessione sulla Parte_1 conclusione del contratto di che trattasi, ossia su circostanza che per sua natura può essere provata solo documentalmente.
Da quanto sopra discende l'inutilizzabilità del contratto costituente titolo della pretesa monitoriamente azionata da . CP_3
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, perciò, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene;
valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in assenza di attività istruttoria e considerato il contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Pagina 6 di 7 Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, che liquida in € 3.387,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 25 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 2 maggio
2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Arianna Tomassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervaro corso della Repubblica n. 1
- attore opponente -
contro
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dall'avv. Simona Chiolo e dall'avv. Giacomo Guidoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Venezia Mestre piazzale Cialdini n. 2
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 243/2023.
Causa iscritta a ruolo il 10 maggio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 7 cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 5 luglio 2025:
“voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione,
- dichiarare nullo e/o annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal
Tribunale di Pordenone per tutti i motivi esposti nel presente atto e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta in virtù dei titoli azionati con il ricorso monitorio né di ogni altro titolo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura di opposizione a D.I.”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 3 luglio 2025:
“- nel merito: rigettarsi l'opposizione presentata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal
Tribunale di Gorizia” [rectius: Pordenone] “in data 03.03.2023;
- in ogni caso: con vittoria di spese come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_3
proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 243/2023
[...] emesso il 3 - 6 marzo 2023 e notificatogli il 24 marzo 2023, col quale gli era stato intimato il pagamento, unitamente a tale di € 11.386,83 complessivi (oltre Persona_1 interessi e spese) in relazione al contratto di finanziamento n. 910118 stipulato il 20 ottobre 2006 con S.I.L.F. s.p.a. ed oggetto di successive cessioni.
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione,
Pagina 2 di 7 - dichiarare nullo e/o annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal
Tribunale di Pordenone per tutti i motivi esposti nel presente atto e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta in virtù dei titoli azionati con il ricorso monitorio né di ogni altro titolo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura di opposizione a D.I..
IN VIA ISTRUTTORIA:
ordinare alla parte convenuta la produzione in giudizio degli originali documenti depositati in copia digitalizzata nel fascicolo monitorio. All'esito di tale produzione, l'odierno opponente si riserva di disconoscere le firme apposte in calce a detti documenti ed a lui riferite.
Con riserva di integrare, modificare /o emendare la prova e la domanda, anche a seguito dell'esame processuale di controparte”.
A fondamento di tali domande, l'attore opponente ha dedotto i seguenti, testuali, motivi di impugnazione:
a) “in via preliminare: Difetto di legittimazione attiva della odierna opposta ex art. 81 c.p.c.
e difetto titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Mancanza di prova in ordine al titolo in forza del quale essa procede”;
b) “Nullità del decreto ingiuntivo opposto ex artt. 633 e 634 c.p.c. nonché ex art. 50 TUB. in quanto emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento. Insussistenza documentale dell'esistenza del credito azionato.
Disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c. e riserva di disconoscimento di firma. Nullità
e/o inefficacia del contratto di finanziamento per mancanza di conferma scritta. Mancanza della prova scritta del credito ai sensi dell'art. 50 TUB. Mancata prova dell'erogazione della somma mutuata”;
c) “Nel merito. in via preliminare: Prescrizione del diritto per decorso del termine decennale”;
d) “Assoluta incertezza sul credito fatto valere. Indeterminatezza degli interessi. Nullità della clausola di determinazione degli interessi”;
Pagina 3 di 7 e) “Nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa”.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta Controparte_3
già (nel prosieguo solo convenuta opposta o ), contestando
[...] CP_2 CP_3 ogni assunto attoreo e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“In via preliminare, in primo luogo: stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, concedersi un termine per soddisfare la condizione di procedibilità ex D.lgs.
28/2010;
- in via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo stata fornita prova scritta a fondamento dell'opposizione proposta, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 03.03.2023;
- nel merito: rigettarsi l'opposizione presentata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dal
Tribunale di Gorizia” [rectius: Pordenone] “in data 03.03.2023;
- in ogni caso: con vittoria di spese come per legge;
- in via istruttoria: con riserva di meglio dedurre o produrre nei concedendi termini”.
1.3 All'udienza del 19 gennaio 2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
1.4 Fallita la mediazione e depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare dell'11 luglio
2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione va accolta per le assorbenti ragioni di seguito illustrate.
Com'è ampiamente risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n.
24815 del 24 novembre 2005), “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di
Pagina 4 di 7 convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”.
Calando, allora, il principio che precede nel caso di specie, se ne ha che spettava ad , nella sua veste di attrice, fornire la prova della conclusione fra le parti CP_3 interessate di un valido contratto di finanziamento per l'importo di € 10.608,00 complessivi, che il signor (al pari del signor si sarebbe obbligato a restituire in 60 Parte_1 Per_1 rate mensili.
E proprio tale prova è del tutto mancata, giacché, pur avendo l'odierno attore opponente tempestivamente e ritualmente disconosciuto, sin dal suo atto costitutivo, le sottoscrizioni dei negozi fonte dell'asserito credito, precisando di non riconoscere come proprie le firme apposte in calce al documento contrattuale a lui attribuite (vedasi il chiaro contenuto di pagina 4 della citazione, con l'uso del verbo “non riconoscere” al tempo presente, che non lascia adito a dubbi sull'attualità del disconoscimento, unitamente all'assenza di condizioni o subordinazioni), non ha dichiarato di volersi avvalere CP_3 delle scritture così disconosciute, non ha prodotto gli originali e non ha chiesto la verificazione.
Il fatto, poi, che il disconoscimento di firma sia stato manifestato a fronte della produzione di sole copie di atti nulla toglie al perfezionamento del disconoscimento stesso, anche con riguardo alle sottoscrizioni (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 19850 del
18 luglio 2024, che ricollega gli effetti del disconoscimento di firma anche a dichiarazioni manifestate in raffronto delle sole copie di documenti).
L'esigenza o meno della produzione degli originali, ove non operata spontaneamente dal detentore, sarebbe poi emersa al diverso fine e nel diverso e successivo momento della valutazione circa l'eventuale ammissione di una Ctu calligrafica.
Pagina 5 di 7 Né, ancora, può dirsi che la dichiarazione di disconoscimento fosse generica, trattandosi del disconoscimento della propria sottoscrizione, e quindi di un elemento grafico perfettamente individuato, e non di altre parti, contenutistiche o marginali, del documento, e ciò in rapporto a documenti espressamente e puntualmente individuati.
A questo punto, in conformità al generale principio di disponibilità delle prove, incombeva (come detto) sulla convenuta opposta l'onere di manifestare l'intenzione di avvalersi della scrittura disconosciuta e di proporre istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c..
La difesa di ha, invece, preso posizione sul disconoscimento nella CP_3 propria comparsa di costituzione e risposta datata 11 dicembre 2023, ma, in tale ambito, si
è limitata a sostenere che la difesa avversaria appariva confusa e non coerente con la realtà fattuale, non avendo l'attore opponente indicato gli aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale ed apparendo, comunque, irrilevante l'istanza di verificazione.
Nessun'altra allegazione o deduzione difensiva e nessuna produzione ha, poi, fatto seguito alla posizione sopra sintetizzata, salva l'inammissibile richiesta di dar corso all'interrogatorio formale del signor allo scopo di provocare la confessione sulla Parte_1 conclusione del contratto di che trattasi, ossia su circostanza che per sua natura può essere provata solo documentalmente.
Da quanto sopra discende l'inutilizzabilità del contratto costituente titolo della pretesa monitoriamente azionata da . CP_3
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, perciò, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene;
valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in assenza di attività istruttoria e considerato il contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Pagina 6 di 7 Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, che liquida in € 3.387,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 25 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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