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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IA SS, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5715/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2784/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
NESSUNO E' PRESENTE DA ENTRAMBE LE PARTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentò ricorso alla commissione tributaria di Napoli avverso una intimazione di pagamento basata su 18 cartelle esattoriali.
La commissione con sentenza n. 504 del 28 giugno 2011 dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tre cartelle, accogliendolo per le altre quindici. La sentenza divenne irrevocabile, perché non impugnata, il 29 gennaio 2012.
Nelle more di tale giudizio, in data 17.6.2010, era stato eseguito in danno del ricorrente pignoramento presso terzi, la spa sorgenti monte bianco terme couryeur, della quale il Ricorrente_1 era dipendente, ad istanza dell'agenzia delle Entrate, in forza di sedici cartelle, delle quali sette ricomprese tra quelle impugnate in precedenza.
In data 19 febbraio 2020 il Ricorrente_1 richiedeva all'DE la restituzione di euro 17.560,69 oltre interessi, importo asseritamente corrispondente alle somme versate dal terzo all'agenzia in forza del pignoramento.
Non avendo la richiesta trovato accoglimento, l'attuale appellante propose ricorso ex art. 702 bis cpc al
Tribunale ordinario di Napoli, ravvisando un indebito oggettivo e un arricchimento senza causa e chiedendo che l'DE fosse dichiarata debitrice di tale somma e condannata al pagamento della suindicata somma.
Il Tribunale di Napoli con ordinanza dell'8 maggio 2023 dichiarò il difetto di giurisdizione.
Il Ricorrente_1 riassunse il giudizio innanzi alla CGT di primo grado di Napoli chiedendo la restituzione dell'importo di euro 8.391,50 oggetto di sei cartelle, nn 07120020066679082 07120040059640665 07120040190041326
07120060292755037 07120070128391163 07120080002397069.
La Corte con sentenza n. 2784 emessa all'udienza del 17.1.2025 e depositata il 14.2.2025 rigettò il ricorso compensando le spese.
La decisione è stata impugnata dal Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'DE concludendo per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del difensore.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le cartelle avevano ad oggetto l'imposta di registro, otto, l'Irpef, tre, l'omesso pagamento del bollo auto, una, i diritti camerali, tre.
L'istanza di rimborso va presentata, a pena di decadenza, ex art. 38 del DPR n. 602 del 1973, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.
Per i tributi locali il termine è di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
La presentazione dell'istanza di rimborso costituisce il presupposto per poter successivamente impugnare, ex art. 19 del decreto legislativo 646/92, il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione.
L'appellante con il primo motivo contesta che non avrebbe dato prova di aver presentato l'istanza di rimborso all'DE, come sostenuto dai primi giudici che sono giunti a questa conclusione perché non aveva depositato la richiesta di pagamento del 18.2.2020 e non ne aveva provato l'avvenuta consegna all'Agenzia. Ciò non corrisponderebbe al vero in quanto già nel ricorso ex art. 702 bis il suo difensore aveva scritto al punto 8 che in data 19.2.2020 a ministero del difensore aveva richiesto il pagamento delle somme.
Il motivo di critica alla decisione non è fondato in quanto i primi giudici hanno ritenuto non provata la presentazione dell'istanza, pur dando atto che nel ricorso il difensore del Ricorrente_1 aveva dichiarato che era stata presentata. Poiché l'appellante rivestela parte di attore, avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi sui quali si fondava la pretesa, depositando anche l'istanza di rimborso, cosa che non ha fatto.
Con altro motivo l'appellante, contestando quanto sostenuto al punto 5 della sentenza, afferma di avere elencato l'importo delle cartelle oggetto della richiesta di rimborso e la natura delle sei, e non sette, cartelle che avevano ad oggetto debiti tributari il cui importo complessivo era di euro 8.391,50.
Anche questo motivo non è fondato, in quanto il Ricorrente_1 ha depositato gli statini paga INAIL, che attestano l'avvenuta trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di retribuzione pignorata, senza riportare ciascuna trattenuta, né il totale di tali trattenute, nè l'importo di ciascuna delle sei cartelle poste a base del pignoramento.
L'appello va respinto.
Le spese, per la peculiarità delle questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IA SS, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5715/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2784/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
NESSUNO E' PRESENTE DA ENTRAMBE LE PARTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentò ricorso alla commissione tributaria di Napoli avverso una intimazione di pagamento basata su 18 cartelle esattoriali.
La commissione con sentenza n. 504 del 28 giugno 2011 dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tre cartelle, accogliendolo per le altre quindici. La sentenza divenne irrevocabile, perché non impugnata, il 29 gennaio 2012.
Nelle more di tale giudizio, in data 17.6.2010, era stato eseguito in danno del ricorrente pignoramento presso terzi, la spa sorgenti monte bianco terme couryeur, della quale il Ricorrente_1 era dipendente, ad istanza dell'agenzia delle Entrate, in forza di sedici cartelle, delle quali sette ricomprese tra quelle impugnate in precedenza.
In data 19 febbraio 2020 il Ricorrente_1 richiedeva all'DE la restituzione di euro 17.560,69 oltre interessi, importo asseritamente corrispondente alle somme versate dal terzo all'agenzia in forza del pignoramento.
Non avendo la richiesta trovato accoglimento, l'attuale appellante propose ricorso ex art. 702 bis cpc al
Tribunale ordinario di Napoli, ravvisando un indebito oggettivo e un arricchimento senza causa e chiedendo che l'DE fosse dichiarata debitrice di tale somma e condannata al pagamento della suindicata somma.
Il Tribunale di Napoli con ordinanza dell'8 maggio 2023 dichiarò il difetto di giurisdizione.
Il Ricorrente_1 riassunse il giudizio innanzi alla CGT di primo grado di Napoli chiedendo la restituzione dell'importo di euro 8.391,50 oggetto di sei cartelle, nn 07120020066679082 07120040059640665 07120040190041326
07120060292755037 07120070128391163 07120080002397069.
La Corte con sentenza n. 2784 emessa all'udienza del 17.1.2025 e depositata il 14.2.2025 rigettò il ricorso compensando le spese.
La decisione è stata impugnata dal Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'DE concludendo per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del difensore.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le cartelle avevano ad oggetto l'imposta di registro, otto, l'Irpef, tre, l'omesso pagamento del bollo auto, una, i diritti camerali, tre.
L'istanza di rimborso va presentata, a pena di decadenza, ex art. 38 del DPR n. 602 del 1973, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.
Per i tributi locali il termine è di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
La presentazione dell'istanza di rimborso costituisce il presupposto per poter successivamente impugnare, ex art. 19 del decreto legislativo 646/92, il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione.
L'appellante con il primo motivo contesta che non avrebbe dato prova di aver presentato l'istanza di rimborso all'DE, come sostenuto dai primi giudici che sono giunti a questa conclusione perché non aveva depositato la richiesta di pagamento del 18.2.2020 e non ne aveva provato l'avvenuta consegna all'Agenzia. Ciò non corrisponderebbe al vero in quanto già nel ricorso ex art. 702 bis il suo difensore aveva scritto al punto 8 che in data 19.2.2020 a ministero del difensore aveva richiesto il pagamento delle somme.
Il motivo di critica alla decisione non è fondato in quanto i primi giudici hanno ritenuto non provata la presentazione dell'istanza, pur dando atto che nel ricorso il difensore del Ricorrente_1 aveva dichiarato che era stata presentata. Poiché l'appellante rivestela parte di attore, avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi sui quali si fondava la pretesa, depositando anche l'istanza di rimborso, cosa che non ha fatto.
Con altro motivo l'appellante, contestando quanto sostenuto al punto 5 della sentenza, afferma di avere elencato l'importo delle cartelle oggetto della richiesta di rimborso e la natura delle sei, e non sette, cartelle che avevano ad oggetto debiti tributari il cui importo complessivo era di euro 8.391,50.
Anche questo motivo non è fondato, in quanto il Ricorrente_1 ha depositato gli statini paga INAIL, che attestano l'avvenuta trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di retribuzione pignorata, senza riportare ciascuna trattenuta, né il totale di tali trattenute, nè l'importo di ciascuna delle sei cartelle poste a base del pignoramento.
L'appello va respinto.
Le spese, per la peculiarità delle questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio.