Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 935
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata prova della presentazione dell'istanza di rimborso

    I giudici di primo grado hanno ritenuto non provata la presentazione dell'istanza, pur dando atto della dichiarazione del difensore. La Corte ha ritenuto che l'appellante, in qualità di attore, avesse l'onere di fornire la prova degli elementi su cui si fondava la pretesa, depositando l'istanza di rimborso, cosa che non ha fatto.

  • Rigettato
    Mancata prova dell'importo delle cartelle e della natura delle stesse

    La Corte ha ritenuto che l'appellante avesse depositato gli statini paga INAIL, che attestavano le trattenute operate dal datore di lavoro, ma senza riportare ciascuna trattenuta, né il totale delle stesse, né l'importo di ciascuna delle sei cartelle poste a base del pignoramento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 935
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 935
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo