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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2455 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, C.F. CPF. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 SP, Brasile;
, C.F. CPF. , nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 SP, Brasile;
, C.F. CPF. , nato il [...] a [...], SP, Controparte_2 C.F._3 Brasile;
, C.F. CPF. , nato il [...] a [...], Controparte_3 C.F._4 SP, Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di , C.F. CPF. , Persona_1 C.F._5 nata il [...] a [...], SP, Brasile, minore rappresentata anche dalla madre
, nata il [...] a [...], SP, Brasile;
Persona_2 tutti difesi e rappresentati dagli Avv.ti Andrea Cavallasca e Daniele Mariani Souza del Foro di Como, presso il cui studio domiciliano, come da procure alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_4 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 27 ottobre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_4 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , denominato in atti anche come Persona_3
o o , nato a [...], provincia di Persona_4 Persona_3 Persona_3 Cosenza il 21.05.1887 (doc. n. 1) ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 15) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
1 In particolare, in data 19.09.1908 contraeva matrimonio con Persona_3 Per_5
(doc. n. 2) e dall'unione coniugale il giorno 04.08.1917 nasceva
[...] [...]
(doc. n. 4). Parte_1
contraeva matrimonio con il 20.10.1938 (doc. n. 5), Parte_1 Parte_2 passando la moglie a firmarsi . Dalla loro unione coniugale Parte_3 nascevano due figli: il giorno 22.10.1939 (doc. n. 6) e l'odierno Persona_6 ricorrente il giorno 04.09.1949 (doc. n. 11). Parte_1
contraeva matrimonio con in data 20.09.1962 Persona_6 Persona_7 (doc. n. 7), passando a adottare, in virtu' del matrimonio, il cognome
[...]
. Persona_8 Dalla loro unione coniugale il giorno 16.09.1965 nasceva l'odierno ricorrente
[...]
(doc. n. 8), il quale contraeva matrimonio con il CP_3 Persona_2 giorno 08.04.2006 (doc. n. 9) e dall'unione coniugale nasceva la figlia minore
[...]
il 18.02.2008 (doc. n. 10). Persona_1
In data 26.12.1975 contraeva matrimonio con l'odierna Parte_1 ricorrente (doc. n. 12), passando a firmarsi . La CP_1 Controparte_1 stessa, figlia di e , era nata il [...] (doc. n. Parte_4 Persona_9
13). Dall'unione coniugale tra e nasceva Parte_1 Controparte_1
, ricorrente, il giorno 19.08.1977 (doc. n. 14). Controparte_2 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_4 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. 2. In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di AN (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_5 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Parte_6 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (arg. ex. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
2 D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza,
- dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 16-17-18). Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto della figlia deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio della minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»). 2.1 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di Persona_3 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Va, però esaminata una criticità. Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio nato il Parte_1 04.08.1917, il quale la trasmetteva ai figli , nata il giorno 22.10.1939 Persona_6 (sposatasi in data 20.09.1962) e , nato il [...]. Da Parte_1 [...]
veniva trasmessa la cittadinanza italiana al figlio, odierno ricorrente, Per_6
, nato il [...] ed alla sua discendente Controparte_3 Persona_1
, minore nata nel 2008.
[...] Con riferimento alla posizione di , occorre mettere in evidenza che tale Persona_6 circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista
– salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero). Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della
3 cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Per quanto concerne la posizione di , alla stessa spetta il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con un cittadino italiano il 26.12.1975 e, quindi, in data precedente all'entrata in vigore della Legge 123/1983. Invero, a partire dal 27.04.1983 (data di entrata in vigore della L. del 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che
“la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 Legge 123/1983, attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della Legge 91/1992 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido e decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza. Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata. La mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_4 questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dalla nascita per tutti i ricorrenti eccetto , cittadina dalla data del matrimonio Controparte_1 con;
Parte_1 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 24.11.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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