Sentenza 20 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00792/2026REG.PROV.COLL.
N. 10150/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10150 del 2023, proposto da EN ER e NA AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Compatri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carola Chinappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale CA Felice, n. 63;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17258/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Compatri;
Vista la del memoria del 24 novembre 2025, con la quale gli appellanti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. DA Di CA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento della ordinanza di demolizione n. 8 del 16 maggio 2013, prot. n. 9242, con la quale veniva ordinata la demolizione delle opere edilizie realizzate sul terreno situato in località Valle Mazzocchio, con ripristino dell'originario stato dei luoghi.
2.- L’appello ha domandato la riforma della sentenza e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3.- Ha resistito il comune di Monte Compatri.
4.- Con memoria del 24 novembre 2025, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse a coltivare l’appello.
5.- Il Comune di Monte Compatri ha chiesto la definizione del giudizio con il favore delle spese di lite.
6.- Alla udienza straordinaria del 3 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
7.- Il collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso dichiarata dagli appellanti.
8.- Le spese del giudizio possono tuttavia compensarsi, attesa la natura delle questioni trattate e il comportamento processuale serbato dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di CA, Presidente FF, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
NAmaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA Di CA |
IL SEGRETARIO