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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3507/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Quarta (c.f. ) e dall'Avv. Stefano Bortone (c.f. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Lecce alla Via dei Protonobilissimi n.8
Attrice
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Eros Capraro (C.F. Controparte_1 C.F._4
- pec: , elettivamente domiciliato presso il di lui C.F._5 Email_1 studio, in Lecce alla Via C. A. Mannarino n. 11/A
Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice:
“Riconoscere e dichiarare:
1) come necessario ed improcrastinabile, ed occorrendo obbligatorio, e, quindi e per l'effetto ordinare al convenuto, la realizzazione del collegamento diretto dei propri immobili costituiti da un garage a piano terra e da una civile abitazione a piano primo, con accesso da Via Della Pace
1 in Carmiano, come meglio individuate e descritte al punto 2) della narrativa del presente atto di citazione alla rete pubblica idrica e/o fognaria e/o di scarico;
2) per lo effetto, l'illegittimità, l'illegalità, l'eccessiva onerosità delle servitù di scorrimento d'acqua, di scarico e di condotta idrica tuttora gravanti gli immobili dell'attrice sig.ra
[...]
e quali meglio individuate e descritti ai punti 1) e 3) della narrativa del Parte_1 presente atto di citazione e come serventi gli immobili del convenuto sig. ; Controparte_1
3) sempre per l'effetto, estinte e/o definitivamente cessate, non più mantenibili e/o esercitabili tutte le sopradette servitù prediali gravanti gli immobili della attrice e quali meglio individuate e descritte al punto 3) della narrativa del presente atto di citazione, in quanto illegittime, illegali, non più conformi alla normativa vigente in materia di salubrità, igiene pubblica ed ambientale;
4) inoltre, che, in prossimità delle tubazioni idriche e di scarico tuttora esistenti nella proprietà immobiliare della sig.ra , sulle murature, gli intonaci, il pavimento ed in Parte_1 parte del solaio, cioè dove tali condotte sono allocate, sono presenti macchie di umidità e visibili ed estese infiltrazioni, tutte causate e derivanti dalle ridette servitù di scorrimento e scarico d'acqua gravanti la proprietà servente dell'attrice e favorenti il proprietario dominante sig.
, e, costituenti fonte di grave danno per essa attrice;
Controparte_1
5) che, tutte tali infiltrazioni, l'umidità, le muffe presenti ed estese a gran parte della muratura, al solaio ed al pavimento del garage nella proprietà della sig.ra , rendono insalubre Parte_1
l'ambiente e risultano pericolose e nuocenti alla salute, e sono fenomeni tutti esclusivamente dovuti alle infiltrazioni di acqua e di risalita derivati dallo scorrimento delle acque luride di scarico provenienti dalla proprietà del convenuto;
6) che i problemi di umidità e di infiltrazioni di acqua, sul muro del giardino dell'attrice, a confine tra le due proprietà dei germani , che rendono insalubri e pericolanti le parti degli immobili Pt_1 in questione e che stanno minando la stabilità del muro esterno del giardino a confine tra gli scoperti di pertinenza delle rispettive due proprietà, oltre al distacco di parte dell'intonaco sono provenienti e generati dalla proprietà del convenuto che non ha mai portato a termine i lavori nel suo scoperto di pertinenza, nel quale a seguito delle piogge, ristagnano le acque meteoriche riverberando tutti gli effetti negativi sul muro di confine;
7) che i lavori e gli interventi necessari per rimuovere le sopraindicate servitù di scarico, le tubazioni idriche e di scarico, per risanare il pozzo nero e per rimediare a tutti i danni, le infiltrazioni e gli ammaloramenti della proprietà immobiliare dell'attrice sono quelli meglio individuati e decritti al punto 13) della narrativa che precede e pure quali analiticamente risultanti
2 e descritti nella perizia del geom. che costituisce parte integrante e sostanziale Persona_1 del presente atto di citazione;
8) che, l'ammontare complessivo dei necessari lavori, come determinato sulla base del Listino
Prezzi Regionale 2019 – per i lavori civili, e, di tutti i correlati necessari importi CP_2 previsti per la loro esecuzione a regola d'arte sono dovuti dal convenuto sig. , Controparte_1 all'attrice, sig.ra , a titolo di ristoro, di indennizzo e/o di risarcimento del Parte_1 danno ed ammontano a complessivi euro 11.834,21 salvo miglior accertamento in corso di causa,
e, sempre, come meglio si evince dalla perizia a firma del geom. (all.1) che Persona_1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente.
9) Per l'effetto di tutto quanto in precedenza, condannare il convenuto sig. : Controparte_1
- all'esecuzione a sue esclusive cure e spese di tutti i lavori e gli interventi necessari di cui al n.1) delle presenti conclusioni da eseguirsi a perfetta regola d'arte e con tutti i necessari accorgimenti e le prescrizioni tecniche che saranno ritenute utili ed opportune e/o che saranno individuate e stabilite nel presente giudizio, anche mediante idonea CTU che già da ora si invoca;
- al pagamento a titolo di ristoro, di indennizzo, di risarcimento del danno in favore dell'attrice sig.ra della somma di euro 11.834,21 oltre gli interessi e la rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata e determinata in corso di causa e comunque sempre oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo, con riguardo a quanto già indicato e descritto ai punti 3/4/5/6/7 delle conclusioni che precedono e per tutti i fatti, i motivi e le ragioni di cui al presente atto di citazione”.
“E chiede che il convenuto sig. sia anche condannato ai sensi di legge per lite Controparte_1 temeraria” (aggiunta alle conclusioni della memoria del 9 novembre 2022)
Per il convenuto:
“L'Ill.mo Sig. Giudice adìto voglia dichiarare inammissibili e/o comunque infondate le domande avversarie, per le ragioni esposte nella narrativa che precede, con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il fratello rappresentando una lunga serie Controparte_1 di circostanze relative ad inconvenienti e danni registrati in un immobile di sua proprietà, in ragione:
3 a) della sussistenza, nel garage, di una tubatura di scarico delle acque e di un pozzo nero a servizio originariamente dell'intero stabile ed al momento del solo appartamento del fratello;
b) dell'ammaloramento del pavimento e del solaio per infiltrazioni provenienti dalla tubatura;
c) della sopravvenuta non conformità degli scarichi alle normative amministrative in materia;
d) della renitenza del convenuto ad operare l'allaccio dei suoi scarichi alla pubblica rete fognaria a lui formalmente richiesto;
e) dei “problemi di umidità e di infiltrazioni di acqua, provenienti e generati sempre dalla proprietà del convenuto sul muro del giardino a confine tra le due proprietà” con pericolo per la sua stabilità;
f) della cattiva manutenzione degli immobili di proprietà del fratello, generativi di infiltrazioni di acque piovane provenienti dal balcone a piano primo con rigonfiamento di parte del ferro del balcone, distacco del fondello e caduta di calcinacci in corrispondenza della porta di accesso alla sala da pranzo della sua abitazione.
Sulla scorta di tanto, l'attrice ha formalizzato le ampie conclusioni sopra integralmente trascritte.
Si è costituito facendo rilevare che la servitù di scarico doveva ritenersi Controparte_1 costituita per destinazione del padre di famiglia – in regione della originaria realizzazione dell'allora unico proprietario e dante causa dei contendenti – e che nel garage transitavano tubazioni non solo provenienti dal suo appartamento ma anche dalla proprietà dell'attrice, con congiunzione precedente al pozzo nero;
ha altresì sostenuto che sul medesimo collettore insisteva anche la tubazione di scarico di un lavatoio del tipo “pila” collocato nel garage della controparte.
Il convenuto ha riconosciuto che “in passato” si era verificata un'otturazione del collettore nella porzione prossima al pozzo, derivante da una occlusione della tubazione “successiva al raccordo tra i collettori provenienti dalle diverse proprietà”, assumendo però di avevi posto rimedio unitamente alla parte attrice.
Ha invocato l'operatività del dettato dell'art. 1227 c.c. e sollevato eccezione di prescrizione dei danni verificatisi in quel frangente.
Ancora, ha denunciato l'inammissibilità della richiesta di condanna Controparte_1 all'allaccio alla rete fognaria pubblica, escludendo di essersi a cospetto di possibile dichiarazione di estinzione della servitù per i motivi addotti dall'attrice.
4 Infine, il convenuto ha analiticamente contestato le ulteriori richieste assumendo la loro infondatezza anche in ragione della condotta addebitata alla controparte, rea, a suo dire, di avere ella generato i danni lamentati.
Dopo rituale scambio di memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 28 febbraio 2024 il
GOP ha ammesso le prove testimoniali articolate dalle parti, raccolte l'8 maggio 2024.
Con ordinanza del 30 maggio 2024 è stata disposta CTU.
Il 27 marzo 2025 è stata depositata relazione tecnica.
Il 13 giugno 2025, dopo avere concesso note, il Giudice istruttore ha disatteso la richiesta di rinnovo o integrazione delle indagini tecniche e fissato l'udienza del 12 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, poi slittata al 14 ottobre 2026.
Nelle more, con proprio decreto del 13 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto l'anticipazione dell'udienza al 18 dicembre 2025, contestualmente prevedendo che in quella sede si procedesse alla discussione e alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
Le parti hanno depositato memorie e note.
II)
§1
In via del tutto preliminare, si rende necessario mettere in evidenza un dato: tutte le richieste formalizzate dalla parte attrice non recano, a loro fondamento, la formale indicazione e qualificazione delle corrispondenti azioni a sostegno.
Tanto impone l'attivazione dei poteri officiosi rimessi al Giudice cui deve essere riconosciuto il potere di non uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. Civ. Sez.
III, 19 ottobre 2015 n. 21087).
Sulla scorta di tanto, sostanzialmente due appaiono essere le azioni proposte e valutabili dal Giudice Ordinario: la prima, finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzione della servitù di scarico;
5 la seconda, tesa ad una condanna al risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente dei danni subisti a causa sia dalla conduttura di scarico sia dalle condizioni di manutenzione dell'immobile del convenuto.
Le alluvionali richieste ulteriormente avanzate dalla parte attrice, in questo contesto e alla luce delle ulteriori precisazioni che seguiranno, appaiono in parte inammissibili e in parte diretta conseguenza delle predette azioni e sono destinate a seguire la loro sorte.
Con riguardo alla prima di esse merita allora di essere considerato che non costituisce oggetto di contestazione il dato relativo alla sussistenza di servitù di scarico gravante sul fondo (il locale garage) della attrice ed in favore della parte di immobile del convenuto.
Si tratta di elemento dato per assodato dalla stessa parte attrice – che ha appunto invocato la dichiarazione di estinzione – e convalidato anche dagli accertamenti tecnici disposti in corso di causa.
Incidentalmente, va rilevato che non tutti i profili di indagine sottoposti all'ausiliario avrebbero meritato di essere approfonditi: l'indicazione dei quesiti appare infatti essere stata operata sulla scorta delle richieste delle parti senza però essere stata preceduta dalla necessaria disamina e soprattutto dalla ineludibile qualificazione delle azioni proposte.
Tanto, se da un lato rende ultronei taluni accertamenti, dall'altro fornisce però gli elementi fattuali e ricostruttivi utili a delimitare il thema decidendum e a suggerire le relative soluzioni.
In secondo luogo, appare utile osservare che l'ordinamento prevede specifiche ipotesi utili a determinare l'estinzione delle servitù (nel caso di specie gli artt. 1072, 1073 e 1074 c.c.): e nessuna di essa viene in rilievo nella vicenda in esame, ove ab imis veniva solo invocata
“l'illegittimità, l'illegalità, l'eccessiva onerosità delle servitù di scorrimento d'acqua, di scarico e di condotta idrica”.
Circostanze tutte non conferenti ai fini indicati.
Peraltro, la relazione tecnica redatta dal CTU – esemplare per chiarezza espositiva e meritevole di condivisione, dunque non necessitante in misura alcuna di rinnovo o integrazione – ha consentito di appurare lo stato dei luoghi e di rilevare che:
“L'immobile per cui è causa è composto da due corpi di fabbrica:
- una palazzina a due piani fuori terra e uno seminterrato
- un'abitazione a solo piano terra in parziale aderenza alla suddetta palazzina.
Il piano rialzato ed il piano seminterrato della palazzina sono di proprietà dell'attrice mentre il piano primo della stessa ed il secondo corpo di fabbrica sono di proprietà del convenuto.
6 I signori e sono fratelli figli del defunto Parte_1 CP_1 Parte_2 che ha costruito l'intero complesso edilizio grazie alle autorizzazioni urbanistiche nn. 79/61,
238/65, 245/68,182/76, 58/87 e la concessione in sanatoria n.39/87 rilasciate dal Comune di
Carmiano.
…
Al momento del sopralluogo si è riscontrato che:
1) la tubazione di scarico fognante più importante proveniente dal bagno del piano primo risulta già allacciata al pozzetto di scarico della fognatura comunale (Allegato 004), pertanto l'oggetto del dirimere rimane la sola tubazione proveniente dalla cucina del piano primo che, attraversando le murature del piano rialzato e del piano seminterrato e sotto il pavimento dello stesso, finisce nell'originario pozzo nero (Allegato 004).
Nello stesso pozzo nero, dove confluivano tutti gli scarichi della palazzina, allo stato attuale terminano anche, attraverso una tubazione, le acque piovane provenienti da un pozzetto di raccolta posto alla base della rampa di accesso allo stesso seminterrato e le acque di dilavamento del pavimento attraverso una piletta di scarico posta al centro della copertura dello stesso pozzo nero (Allegato 004). Il pozzo nero ha una profondità di circa 2,25 metri ed una larghezza di 2,20 x 1,75 metri quadrati ed è coperto con solaio in cemento armato e pignatte in laterizio di alleggerimento gettato in opera
(Allegato 004) dello spessore di 20 cm. Lo stesso ha le pareti in conci di tufo non intonacate e prive di giunti nella parte meno profonda e direttamente scavate nella roccia nella parte più profonda, lasciando pensare che molto probabilmente ha sempre disperso la parte più liquida depositando sul fondo quella più solida tuttora gravanti gli immobili” (pag. 7).
Non è dato apprezzare alcun elemento utile a dichiarare l'estinzione dell'unica servitù esistente.
Tantomeno potrebbe essere valutata la richiesta di ordinare al convenuto la realizzazione del collegamento diretto dei propri immobili alla rete pubblica idrica e/o fognaria.
In disparte il fatto che per una delle adduzioni tanto è già stato operato, si è a cospetto di pronuncia non consentita al Giudice Ordinario, in difetto di norma che tanto permetta, eventualmente venendo in rilievo profili di competenza delle autorità amministrative a tanto preposte.
Negativo è poi il giudizio teso ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente invocata con la seconda azione.
7 Ancora una volta viene in rilievo quanto accertato dal CTU:
“l'area scoperta del secondo corpo di fabbrica di proprietà del signor Controparte_1 delimitata dal muro di confine oggetto di lite risulta pavimentata con un massetto in cemento che permette il confluimento delle acque piovane in un pozzetto di raccolta che le smaltisce senza permetterne il ristagno e la base del muro è protetta da un battiscopa in ceramica alto circa 8 cm mentre dal lato della signora il muro è privo di intonaco fino all'altezza di circa 80 cm Pt_1 oltre un gradino rivestito in ceramica (Allegato 004).
3) il balcone prospicente sull'area scoperta a piano terra di proprietà della signora
[...]
è realizzato con solaio in c.a. gettato in opera con elementi in laterizio che, Parte_1 oltre alla funzione di alleggerimento, hanno avuto la funzione di contenimento del getto di calcestruzzo per la realizzazione degli elementi portanti (travetti). Questo ha certamente garantito una maggior protezione contro l'ossidazione dell'armatura in acciaio e la carbonatazione del calcestruzzo. Difatti le parti parzialmente ammalorate sembrerebbero le zone perimetrali e le zone in cemento armato prive di elementi in laterizio (cordolo in c.a. di bordo o zone d'angolo” (pag,
7).
E poi quanto oggetto di sua valutazione:
“Durante il sopralluogo non è stato possibile riscontrare la presenza dei danni lamentati:
- sulle murature e sul pavimento in massetto di cemento del piano seminterrato perché rimossi con lavori di ripristino o impercettibili;
- sul muro di confine tra i due scoperti a piano terra perché rimosso l'intonaco fino ad una altezza di circa 80 cm.
Questo purtroppo ha comportato l'impossibilità di una verifica delle parti di immobile danneggiato e tantomeno di una quantificazione degli stessi danni” (pag. 9).
E queste sono le conclusioni, che inibiscono di ritenere che si sia a cospetto di danni già verificati, attribuibili al convenuto, oggi risarcibili:
“QUESITO N.5: Durante il sopralluogo non è stato possibile riscontrare la presenza dei danni lamentati sulle murature del piano seminterrato perché rimossi con lavori di ripristino e sul muro di confine tra i due scoperti a piano terra perché rimosso l'intonaco fino ad una certa altezza. Questo purtroppo ha comportato l'impossibilità di una verifica delle parti di immobile danneggiato e tantomeno di una quantificazione degli stessi danni. L'intradosso del balcone di proprietà del signor aggettante sull'area scoperta della signora presenta degli Pt_1 Pt_1 ammaloramenti in zone limitate ed in particolare in quelle realizzate solo in c.a. (cordolo in c.a. di bordo) che necessitano di manutenzione”.
8 In tutta evidenza, altro è la necessità di manutenzione, altro il verificarsi di danni ai danni dell'attrice.
Così poi la risposta al quesito n.11:
“Il muro di confine dei due scoperti oggetto di causa è realizzato con conci di tufo e per un'altezza di circa 30 cm è ricoperto da entrambi i lati da licheni di colore verdastro dovuti certamente alla presenza di umidità di risalita. Dal lato del signor il muro è privo di intonaco e protetto Pt_1 alla base da un battiscopa in ceramica alto circa 8 cm mentre dal lato della signora vi è Pt_1 un gradino rivestito in ceramica dell'altezza di circa 15 cm oltre il quale per circa 80 cm è stato messo a nudo, sembrerebbe dalle foto in atti, con la rimozione del solo intonaco che invece è presente fino alla testa. Sicuramente la mancanza di una protezione alla base del muro potrebbe aver permesso l'infiltrazione di acqua nello stesso o quantomeno nell'intonaco, anche se è più probabile che la risalita di umidità sia dovuta all'assenza di guaina impermeabile allo spiccato dello stesso dalle fondazioni”.
E tanto esaurisce il thema disputandum, con assorbimento di tutte le ulteriori richieste.
§2
Si impone il rigetto delle domande e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite – ivi comprese quelle di CTU – alla luce del principio della soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, causa di valore indeterminabile a bassa complessità, parametro minimo in ragione della semplicità delle questioni, Secondo quanto dettato dal DM 55/2024 e DM 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 3 maggio 2022 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande;
condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 2.540 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu per come liquidate Parte_1 in corso di procedimento.
19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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