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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6160/2024
r.g., decisa nell'udienza del 09/05/2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Parte_1
Vito Fedele Schinaia;
ricorrente
contro non costituita;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.6.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi la convenuta in epigrafe a pagare euro 60.053,97 o altra somma di giustizia a titolo di differenze retributive.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto, pur a seguito di rimessione in termini, alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 09/05/2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6160/2024
r.g., decisa nell'udienza del 09/05/2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Parte_1
Vito Fedele Schinaia;
ricorrente
contro non costituita;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.6.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi la convenuta in epigrafe a pagare euro 60.053,97 o altra somma di giustizia a titolo di differenze retributive.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto, pur a seguito di rimessione in termini, alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 09/05/2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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