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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello, avverso la sentenza n. 983/2018 pronunziata dal Tribunale di Benevento il 29/5/2018, iscritto al n. 6249/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea PALUMBO (c.f. Controparte_1
) e EN MA (c.f. ); C.F._1 C.F._2
Appellato
E
PUBBLICO MINISTERO
Interventore necessario
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Benevento convenendo in giudizio l' Controparte_1 [...]
per proporre nei confronti L'ente querela di falso ai sensi Controparte_2 L'art. 221 c.p.c. per far dichiarare la falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R n. 766405153423 L'8/9/14 con la quale gli era stato notificato l'avviso di accertamento TFM010401354 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta L'anno 2009, L'importo complessivo di euro 19.497,93.
A sostegno della domanda l'attore disconosceva l'autenticità della sottoscrizione apposta a suo nome sull'avviso di ricevimento, affermando di non aver mai ricevuto tale atto.
L'Amministrazione convenuta contestava la domanda, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo altresì necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti L'EN , nonché l'inammissibilità della querela. In via subordinata, deduceva Pt_2
l'infondatezza della domanda, in quanto la notifica L'avviso di accertamento era stata effettuata dall'Agente postale secondo le modalità previste dalla legge. Rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica, il Tribunale, con sentenza n. 983/2018, ha riconosciuto la legittimazione L'attuale appellante e dichiarato l'ammissibilità della querela di falso. Accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta a nome L'attore sull'atto oggetto di contestazione, ha conseguentemente dichiarato la falsità L'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale su cui si fondava la domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , contestando la correttezza del Parte_1 provvedimento sotto tre profili:
a) con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della querela di falso, ritenendo che la stessa sia stata proposta in relazione a profili non coperti da pubblica fede;
b) con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi L'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcun riferimento né svolto alcuna argomentazione in merito alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., questione che era stata espressamente e puntualmente sollevata dall'EN;
c) con il terzo motivo ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto L'esito del giudizio pendente davanti alla Commissione Tributaria di Benevento, relativo al medesimo avviso di
2 accertamento, nell'ambito del quale il ricorso era stato respinto, con affermazione della validità e della tempestività della notifica L'atto presupposto. Secondo l' tale Parte_1 circostanza avrebbe dovuto essere valutata dal Tribunale, in quanto rilevante ai fini della decisione.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna L'attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è costituito eccependo la tardività L'impugnazione e chiedendo nel merito il rigetto del gravame con la conferma della sentenza.
Questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata la tempestività L'appello, posto che lo stesso è stato correttamente notificato nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Ed infatti, nel caso di specie non può ritenersi applicabile – come ritiene l'appellato - il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. in quanto la notifica della sentenza impugnata non risulta effettuata nel rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, affinché la notifica della sentenza sia idonea a far decorrere il termine breve, essa deve contenere il testo integrale della decisione, essere accompagnata da un atto formale di trasmissione (quale relata di notifica UNEP o messaggio PEC)
e, stante la necessità di garantire la difesa tecnica del destinatario, deve essere indirizzata al procuratore costituito e non alla parte personalmente. Nel caso in esame, la notifica è stata eseguita solo nei confronti della parte personalmente in uno all'invio L'istanza di definizione agevolata, senza l'invio della sentenza al procuratore costituito. Ne consegue che la notifica non può ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente applicazione del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalla parte appellata in sede di memoria conclusionale, pronuncia che presuppone il venir meno di ogni ragione di contrasto che, se perdurante, determina un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, la circostanza che la parte appellata sia stata ammessa alla definizione agevolata, ai sensi della cosiddetta “rottamazione quater”, non comporta automaticamente il venir meno del contrasto tra le parti e l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Sul punto si osserva che l'EN impositore, appellante nel presente giudizio, nella memoria conclusionale ha manifestato un
3 interesse concreto e attuale alla riforma della sentenza di primo grado, che ha accertato la falsità della firma apposta sull'atto notificato.
Pertanto, l'appello deve essere deciso nel merito.
Primo motivo
Con tale motivo l'appellante ha dedotto l'inammissibilità della querela di falso, ritenendo che la stessa sia stata proposta in relazione a profili non coperti da pubblica fede.
Il motivo è fondato.
In casi analoghi la giurisprudenza ha precisato che va fatta una distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del
1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi L'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost.
n. 175 del 2018)
Si tratta di una differenza ribadita anche dalla S.C. (cfr. Cass., Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023), secondo la quale nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi L'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica che attesti la qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del
9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi L'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011).
Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del
1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e
4 sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità e meno che mai ad identificare il soggetto consegnatario.
In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi L'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata L'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé L'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
In virtù dei principi sopra illustrati, nel caso in esame la querela di falso va dichiarata inammissibile, trattandosi di sottoscrizione apposta su una notifica non effettuata ai sensi L'art. 7 della legge n. 890 del 1982 e, dunque, non munita di fede privilegiata.
Per quanto innanzi argomentato, ogni altra censura è superata;
in accoglimento L'appello, la sentenza di primo grado va riformata. Ne deriva la soccombenza L'appellato riguardo al governo delle spese del doppio grado, liquidate come segue.
Spese
In assenza di notula in atti, la Corte è tenuta a liquidare d'ufficio le spese del doppio grado, tenuto conto dello scaglione applicabile ( valore indeterminabile) e della qualità e qualità L'attività svolta. In applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, vanno riconosciuti €
3.900,00 per compensi del primo grado ed € 5.200,00 per compensi del secondo grado, oltre spese generali di rappresentanza e difesa nonché oneri diversi, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n 983/2018 del Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Controparte_1
5 b) condanna l'appellato al pagamento, in favore L'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 3.900,00 per compensi ed € 585,00 per spese generali, per il secondo grado in € 5.200,00 per compensi ed € 780,00 per rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli il 21.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello, avverso la sentenza n. 983/2018 pronunziata dal Tribunale di Benevento il 29/5/2018, iscritto al n. 6249/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea PALUMBO (c.f. Controparte_1
) e EN MA (c.f. ); C.F._1 C.F._2
Appellato
E
PUBBLICO MINISTERO
Interventore necessario
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Benevento convenendo in giudizio l' Controparte_1 [...]
per proporre nei confronti L'ente querela di falso ai sensi Controparte_2 L'art. 221 c.p.c. per far dichiarare la falsità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R n. 766405153423 L'8/9/14 con la quale gli era stato notificato l'avviso di accertamento TFM010401354 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta L'anno 2009, L'importo complessivo di euro 19.497,93.
A sostegno della domanda l'attore disconosceva l'autenticità della sottoscrizione apposta a suo nome sull'avviso di ricevimento, affermando di non aver mai ricevuto tale atto.
L'Amministrazione convenuta contestava la domanda, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo altresì necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti L'EN , nonché l'inammissibilità della querela. In via subordinata, deduceva Pt_2
l'infondatezza della domanda, in quanto la notifica L'avviso di accertamento era stata effettuata dall'Agente postale secondo le modalità previste dalla legge. Rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica, il Tribunale, con sentenza n. 983/2018, ha riconosciuto la legittimazione L'attuale appellante e dichiarato l'ammissibilità della querela di falso. Accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta a nome L'attore sull'atto oggetto di contestazione, ha conseguentemente dichiarato la falsità L'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale su cui si fondava la domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , contestando la correttezza del Parte_1 provvedimento sotto tre profili:
a) con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della querela di falso, ritenendo che la stessa sia stata proposta in relazione a profili non coperti da pubblica fede;
b) con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi L'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcun riferimento né svolto alcuna argomentazione in merito alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., questione che era stata espressamente e puntualmente sollevata dall'EN;
c) con il terzo motivo ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto L'esito del giudizio pendente davanti alla Commissione Tributaria di Benevento, relativo al medesimo avviso di
2 accertamento, nell'ambito del quale il ricorso era stato respinto, con affermazione della validità e della tempestività della notifica L'atto presupposto. Secondo l' tale Parte_1 circostanza avrebbe dovuto essere valutata dal Tribunale, in quanto rilevante ai fini della decisione.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna L'attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato si è costituito eccependo la tardività L'impugnazione e chiedendo nel merito il rigetto del gravame con la conferma della sentenza.
Questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata la tempestività L'appello, posto che lo stesso è stato correttamente notificato nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Ed infatti, nel caso di specie non può ritenersi applicabile – come ritiene l'appellato - il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. in quanto la notifica della sentenza impugnata non risulta effettuata nel rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, affinché la notifica della sentenza sia idonea a far decorrere il termine breve, essa deve contenere il testo integrale della decisione, essere accompagnata da un atto formale di trasmissione (quale relata di notifica UNEP o messaggio PEC)
e, stante la necessità di garantire la difesa tecnica del destinatario, deve essere indirizzata al procuratore costituito e non alla parte personalmente. Nel caso in esame, la notifica è stata eseguita solo nei confronti della parte personalmente in uno all'invio L'istanza di definizione agevolata, senza l'invio della sentenza al procuratore costituito. Ne consegue che la notifica non può ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente applicazione del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalla parte appellata in sede di memoria conclusionale, pronuncia che presuppone il venir meno di ogni ragione di contrasto che, se perdurante, determina un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, la circostanza che la parte appellata sia stata ammessa alla definizione agevolata, ai sensi della cosiddetta “rottamazione quater”, non comporta automaticamente il venir meno del contrasto tra le parti e l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Sul punto si osserva che l'EN impositore, appellante nel presente giudizio, nella memoria conclusionale ha manifestato un
3 interesse concreto e attuale alla riforma della sentenza di primo grado, che ha accertato la falsità della firma apposta sull'atto notificato.
Pertanto, l'appello deve essere deciso nel merito.
Primo motivo
Con tale motivo l'appellante ha dedotto l'inammissibilità della querela di falso, ritenendo che la stessa sia stata proposta in relazione a profili non coperti da pubblica fede.
Il motivo è fondato.
In casi analoghi la giurisprudenza ha precisato che va fatta una distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del
1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi L'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost.
n. 175 del 2018)
Si tratta di una differenza ribadita anche dalla S.C. (cfr. Cass., Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023), secondo la quale nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi L'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica che attesti la qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del
9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi L'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011).
Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del
1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e
4 sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità e meno che mai ad identificare il soggetto consegnatario.
In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi L'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata L'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé L'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
In virtù dei principi sopra illustrati, nel caso in esame la querela di falso va dichiarata inammissibile, trattandosi di sottoscrizione apposta su una notifica non effettuata ai sensi L'art. 7 della legge n. 890 del 1982 e, dunque, non munita di fede privilegiata.
Per quanto innanzi argomentato, ogni altra censura è superata;
in accoglimento L'appello, la sentenza di primo grado va riformata. Ne deriva la soccombenza L'appellato riguardo al governo delle spese del doppio grado, liquidate come segue.
Spese
In assenza di notula in atti, la Corte è tenuta a liquidare d'ufficio le spese del doppio grado, tenuto conto dello scaglione applicabile ( valore indeterminabile) e della qualità e qualità L'attività svolta. In applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, vanno riconosciuti €
3.900,00 per compensi del primo grado ed € 5.200,00 per compensi del secondo grado, oltre spese generali di rappresentanza e difesa nonché oneri diversi, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n 983/2018 del Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Controparte_1
5 b) condanna l'appellato al pagamento, in favore L'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 3.900,00 per compensi ed € 585,00 per spese generali, per il secondo grado in € 5.200,00 per compensi ed € 780,00 per rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli il 21.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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