TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale recate R.G. N° 4119 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' Avv. SAMMARCO COSIMO Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. BATTIATO RITA
- Convenuto –
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22/04/2024 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque la ricorrente di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha contestato l'effettiva sussistenza della situazione di invalidità in CP_1 misura sufficiente a giustificare l'operatività della norma invocata.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, del 67%. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Non ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura inferiore all'80%.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata. Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 10.07.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale recate R.G. N° 4119 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' Avv. SAMMARCO COSIMO Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. BATTIATO RITA
- Convenuto –
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 1, CO. 8, D. LGS. N° 503/92”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22/04/2024 la parte ricorrente espose che aveva inutilmente richiesto la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, norma che, nel prevedere la progressiva elevazione dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, ha espressamente previsto che tale elevazione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Asserendo dunque la ricorrente di versare in questa situazione, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della suddetta prestazione e, conseguentemente, condannarsi l' al CP_1
pagamento della stessa, oltre accessori di legge e rifusione delle spese.
L' si è costituito ed ha contestato l'effettiva sussistenza della situazione di invalidità in CP_1 misura sufficiente a giustificare l'operatività della norma invocata.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, del 67%. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, peraltro del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Non ricorrono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs. n° 503/92, essendo stata comprovata la sussistenza di invalidità in misura inferiore all'80%.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata. Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 10.07.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)