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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 369/2023
24 novembre 2025
Le parti hanno depositato note scritte per l'udienza cartolare ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, il Giudice decide la causa nei modi di legge ai sensi dll' art. 281 sexies c.p.c. terzo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, in Controparte_1 CP_2 virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dagli avvocati Giovan Battista Ilardo, C.F.: , e C.F._1
Parte_1 contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 24.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 411/2022 del Tribunale di Enna dei 16-19/12/2022, notificato in data
27/1/2023, veniva ingiunto ai signori e , la prima quale debitrice Controparte_1 CP_2 principale ed il secondo quale coobbligato sino alla concorrenza dell'importo di € 34.394,36, di pagare alla la somma di € 37.299,32, oltre interessi di mora sulla sorte capitale calcolati al Controparte_3 tasso pattuito, nonché spese e compensi liquidati in complessivi € 1.656,00, oltre accessori come per legge.
Avverso detto decreto, proponevano opposizione i sigg. e deducendo: CP_1 CP_2
1.- il difetto di legittimazione attiva della società , quale cessionaria dei crediti della Monte dei CP_3
Paschi di Siena e della società GO TO;
pagina 2 di 6 2. – la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato, perché il decreto ingiuntivo era stato richiesto per una parte ex art. 50 T.U.B. sulla base della certificazione rilasciata dalla Banca, ossia sulla base di una dichiarazione unilaterale resa da un funzionario della banca, accompagnata da una certificazione della conformità alle scritture contabili e da un'attestazione circa la verità e la liquidità del credito;
3. – la nullità ex art. 117 TUB per inesistenza del contratto di scopertura e per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato - nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle penali;
4. - Nullità della clausola contrattuale riferita al AE.
Tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata la carenza di legittimazione dell'odierna opposta ad agire per il recupero dell'asserito credito vantato, e per l'effetto, revocato e/o annullato o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in premessa.
Si costituiva la che resisteva all'opposizione deducendone la totale Controparte_3 infondatezza.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, all'udienza del 24.11.2025 la causa è stata decisa.
Diritto.
Va premesso, sull'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione all'esito della concessione della provvisoria esecuzione nei confronti di che la missiva (di convocazione personale delle parti in mediazione) inviata dalla società CP_2 opposta è stata spedita e recapitata presso l'indirizzo di residenza appartenente ad entrambi gli opponenti, ovvero Leonforte (EN) Via Letizia Milani n. 2 e così indicato nell'atto di citazione.ùne consegue che l'eccezione è manifestamente infondata.
Venendo adesso al merito, il primo motivo verte sul difetto di legittimazione della società opposta.
All'uopo, va premesso che «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «… in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi pagina 3 di 6 dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
Orbene, non vi è contestazione nell'atto di appello sull'effettiva stipulazione di un contratto di cessione di crediti in blocco tra la società originaria creditrice (che di tali crediti aveva riacquistato la disponibilità dopo una prima cessione in favore di altro soggetto) e la Controparte_3
Dunque, nella specie, deve ritenersi non in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
Orbene, la società deducente, oltre ai contratti di cessione già prodotti in sede monitoria ha prodotto copia degli elenchi dei crediti ceduti (cd. Annex), che comprovano come i crediti oggetto di causa fossero ricompresi nell'ambito delle cessioni menzionate nel monitorio (doc. 5 e 6); in particolare, essi sono individuati con l'importo di euro 1.758,96 e di euro 32.635,40, pari a quelli indicati nei rispettivi estratti conto (doc. 11 e 17 fascicolo monitorio) e pari a quelli ingiunti.
Ne deriva l'infondatezza del motivo.
Con il secondo motivo, parte opponente ha contestato la sussistenza della prova del credito, risultante solo da una certificazione bancaria ex art. 50 TUB.
Anche detto motivo è infondato, posto che parte opposta ha prodotto i contratti di finanziamento regolarmente sottoscritti, gli estratti conto contenenti l'importo dei crediti maturati nello svolgimento dei rapporti negoziali.
Quanto al contratto di finanziamento sottoscritto dalla con la Banca Monte dei Paschi di CP_1
Siena S.p.A., risulta che la opponente ha richiesto e ottenuto dalla Banca un'apertura di credito di euro 2.500,00, con validità sino a revoca, regolata sul conto corrente alla stessa intestato n. 40291.
Nel contratto sono contenute le condizioni generali dell'operazione di credito, le quali sono state regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Risulta altresì che la ha sottoscritto con AG TO contratto n. 5267766013326296, le CP_1 cui obbligazioni sono state assunte anche dal coobbligato e detto credito è astato poi CP_2 ceduto a con atto del 19.6.2019. CP_3
pagina 4 di 6 Orbene, è stata dedotta la nullità del contratto di conto corrente azionato perchè non regolerebbe l'asserita concessione della scopertura e non assolve al requisito della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117 TUB.
Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, dalla lettura del testo contrattuale, emerge inoltre che tutte le voci di costo e i tassi di interesse relativi all'operazione finanziaria di apertura di credito in conto corrente sono perfettamente identificabili, è inoltre rispettato il requisito della forma scritta, posto che il contratto sottoscritto è stato consegnato in copia a quest'ultima in sede di stipula, così come dichiarato dalla stessa opponente (cfr. doc. 9).
Venendo adesso al motivo riguardante la nullità del contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti nella forma del “contratto per adesione”, dove sono state inserite clausole vessatorie, ossia l'articolo relativo a “mancato, inesatto o ritardato pagamento”, “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”, il motivo si è incentrato sul fatto che gli opponenti non avrebbero avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto dette clausole vessatorie.
Sul punto, va detto che risulta per tabulas che le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione degli opponenti che, per l'effetto, le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Né possono ritenersi che dette clausole non siano state sottoposte all'attenzione dei sottoscrittori ovvero che non fossero intellegibili perché ambigue o poco chiare e comprensibili.
Ne deriva che il motivo, oltretutto formulato in termini eccessivamente generici, non coglie nel segno, posto che non si comprende il motivo per il quale gli opponenti non fossero “certamente all'altezza di valutarne il contenuto, atteso che trattasi di clausole assolutamente tecniche che necessitavano di opportuna conoscenza a trattativa individuale”.
Quanto all'asserita nullità della clausola contrattuale riferita al AE (che avrebbe comportato un onere aggiuntivo a carico degli attori di oltre € 2.600,00; costo quest'ultimo non incluso nel costo complessivo del finanziamento, sicché vi è mancata corrispondenza tra il AE pattuito in contratto e quello effettivamente sostenuto), va detto che nel regolamento negoziale intrattenuto con GO è stato indicato sia il valore del T.A.E.G. in assenza di polizza (pari al 9,61%) che il valore del
T.A.E.G. in caso di adesione al programma assicurativo facoltativo (pari all'11,75%).
Peraltro, è noto che il AE è un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è pagina 5 di 6 sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
In definitiva, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore compreso tra €
26.000 ed € 52.000,00 parametri minimi data la non complessità delle questioni).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 3.809,00 oltre r.f.sg. iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 24.11.2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 369/2023
24 novembre 2025
Le parti hanno depositato note scritte per l'udienza cartolare ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, il Giudice decide la causa nei modi di legge ai sensi dll' art. 281 sexies c.p.c. terzo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, in Controparte_1 CP_2 virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dagli avvocati Giovan Battista Ilardo, C.F.: , e C.F._1
Parte_1 contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 24.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 411/2022 del Tribunale di Enna dei 16-19/12/2022, notificato in data
27/1/2023, veniva ingiunto ai signori e , la prima quale debitrice Controparte_1 CP_2 principale ed il secondo quale coobbligato sino alla concorrenza dell'importo di € 34.394,36, di pagare alla la somma di € 37.299,32, oltre interessi di mora sulla sorte capitale calcolati al Controparte_3 tasso pattuito, nonché spese e compensi liquidati in complessivi € 1.656,00, oltre accessori come per legge.
Avverso detto decreto, proponevano opposizione i sigg. e deducendo: CP_1 CP_2
1.- il difetto di legittimazione attiva della società , quale cessionaria dei crediti della Monte dei CP_3
Paschi di Siena e della società GO TO;
pagina 2 di 6 2. – la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato, perché il decreto ingiuntivo era stato richiesto per una parte ex art. 50 T.U.B. sulla base della certificazione rilasciata dalla Banca, ossia sulla base di una dichiarazione unilaterale resa da un funzionario della banca, accompagnata da una certificazione della conformità alle scritture contabili e da un'attestazione circa la verità e la liquidità del credito;
3. – la nullità ex art. 117 TUB per inesistenza del contratto di scopertura e per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato - nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle penali;
4. - Nullità della clausola contrattuale riferita al AE.
Tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata la carenza di legittimazione dell'odierna opposta ad agire per il recupero dell'asserito credito vantato, e per l'effetto, revocato e/o annullato o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in premessa.
Si costituiva la che resisteva all'opposizione deducendone la totale Controparte_3 infondatezza.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, all'udienza del 24.11.2025 la causa è stata decisa.
Diritto.
Va premesso, sull'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione all'esito della concessione della provvisoria esecuzione nei confronti di che la missiva (di convocazione personale delle parti in mediazione) inviata dalla società CP_2 opposta è stata spedita e recapitata presso l'indirizzo di residenza appartenente ad entrambi gli opponenti, ovvero Leonforte (EN) Via Letizia Milani n. 2 e così indicato nell'atto di citazione.ùne consegue che l'eccezione è manifestamente infondata.
Venendo adesso al merito, il primo motivo verte sul difetto di legittimazione della società opposta.
All'uopo, va premesso che «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «… in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi pagina 3 di 6 dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
Orbene, non vi è contestazione nell'atto di appello sull'effettiva stipulazione di un contratto di cessione di crediti in blocco tra la società originaria creditrice (che di tali crediti aveva riacquistato la disponibilità dopo una prima cessione in favore di altro soggetto) e la Controparte_3
Dunque, nella specie, deve ritenersi non in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
Orbene, la società deducente, oltre ai contratti di cessione già prodotti in sede monitoria ha prodotto copia degli elenchi dei crediti ceduti (cd. Annex), che comprovano come i crediti oggetto di causa fossero ricompresi nell'ambito delle cessioni menzionate nel monitorio (doc. 5 e 6); in particolare, essi sono individuati con l'importo di euro 1.758,96 e di euro 32.635,40, pari a quelli indicati nei rispettivi estratti conto (doc. 11 e 17 fascicolo monitorio) e pari a quelli ingiunti.
Ne deriva l'infondatezza del motivo.
Con il secondo motivo, parte opponente ha contestato la sussistenza della prova del credito, risultante solo da una certificazione bancaria ex art. 50 TUB.
Anche detto motivo è infondato, posto che parte opposta ha prodotto i contratti di finanziamento regolarmente sottoscritti, gli estratti conto contenenti l'importo dei crediti maturati nello svolgimento dei rapporti negoziali.
Quanto al contratto di finanziamento sottoscritto dalla con la Banca Monte dei Paschi di CP_1
Siena S.p.A., risulta che la opponente ha richiesto e ottenuto dalla Banca un'apertura di credito di euro 2.500,00, con validità sino a revoca, regolata sul conto corrente alla stessa intestato n. 40291.
Nel contratto sono contenute le condizioni generali dell'operazione di credito, le quali sono state regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Risulta altresì che la ha sottoscritto con AG TO contratto n. 5267766013326296, le CP_1 cui obbligazioni sono state assunte anche dal coobbligato e detto credito è astato poi CP_2 ceduto a con atto del 19.6.2019. CP_3
pagina 4 di 6 Orbene, è stata dedotta la nullità del contratto di conto corrente azionato perchè non regolerebbe l'asserita concessione della scopertura e non assolve al requisito della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117 TUB.
Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, dalla lettura del testo contrattuale, emerge inoltre che tutte le voci di costo e i tassi di interesse relativi all'operazione finanziaria di apertura di credito in conto corrente sono perfettamente identificabili, è inoltre rispettato il requisito della forma scritta, posto che il contratto sottoscritto è stato consegnato in copia a quest'ultima in sede di stipula, così come dichiarato dalla stessa opponente (cfr. doc. 9).
Venendo adesso al motivo riguardante la nullità del contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti nella forma del “contratto per adesione”, dove sono state inserite clausole vessatorie, ossia l'articolo relativo a “mancato, inesatto o ritardato pagamento”, “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”, il motivo si è incentrato sul fatto che gli opponenti non avrebbero avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto dette clausole vessatorie.
Sul punto, va detto che risulta per tabulas che le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione degli opponenti che, per l'effetto, le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Né possono ritenersi che dette clausole non siano state sottoposte all'attenzione dei sottoscrittori ovvero che non fossero intellegibili perché ambigue o poco chiare e comprensibili.
Ne deriva che il motivo, oltretutto formulato in termini eccessivamente generici, non coglie nel segno, posto che non si comprende il motivo per il quale gli opponenti non fossero “certamente all'altezza di valutarne il contenuto, atteso che trattasi di clausole assolutamente tecniche che necessitavano di opportuna conoscenza a trattativa individuale”.
Quanto all'asserita nullità della clausola contrattuale riferita al AE (che avrebbe comportato un onere aggiuntivo a carico degli attori di oltre € 2.600,00; costo quest'ultimo non incluso nel costo complessivo del finanziamento, sicché vi è mancata corrispondenza tra il AE pattuito in contratto e quello effettivamente sostenuto), va detto che nel regolamento negoziale intrattenuto con GO è stato indicato sia il valore del T.A.E.G. in assenza di polizza (pari al 9,61%) che il valore del
T.A.E.G. in caso di adesione al programma assicurativo facoltativo (pari all'11,75%).
Peraltro, è noto che il AE è un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è pagina 5 di 6 sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
In definitiva, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore compreso tra €
26.000 ed € 52.000,00 parametri minimi data la non complessità delle questioni).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 3.809,00 oltre r.f.sg. iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 24.11.2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
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