Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tindaro Ignazzitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capo d'Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Alioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Ordinanza Dirigenziale Area Urbanistica ed Edilizia n. -OMISSIS-, notificata in data 13.08.2024, avente ad oggetto “ SGOMBERO AREA DEMANIALE MARITTIMA IN VIA -OMISSIS- ” e per il risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Capo d'Orlando;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa VA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29 ottobre 2024 e depositato il 28 novembre 2024, il ricorrente, chiedendo anche il risarcimento, ha impugnato l’ordinanza in epigrafe indicata articolando i seguenti motivi di gravame: 1. Accoglimento opposizione ex art. 19 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689; 2. Incompetenza dell’organo che ha emanato l’atto; 3. Subingresso nella concessione per atto pubblico; 4. Violazione del diritto di difesa; 5. Litisconsorzio necessario; 6. Inefficacia dell’Ordinanza di Sgombero n. -OMISSIS- e del conseguente sequestro; 7. Mancanza di istruttoria e difetto di contraddittorio; 8. Mancanza di atti prodromici; 9. Difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Capo d’Orlando e, con separata memoria in data 1 ottobre 2025, ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso in considerazione della sopravvenuta adozione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, di identico contenuto, anch’essa impugnata con giudizio pendente al n. R.G. -OMISSIS- quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce della espressa dichiarazione resa dalla parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216; Consiglio di Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256; T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931).
Sussistono giusti motivi, in considerazione del complessivo esito del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
VA TU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TU | UR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.