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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/08/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2802/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2801/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARINA CHIARELLI, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DANIELE TABARELLI, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. , in proprio e in qualità di titolare CP C.F._3 dell'omonima ditta individuale (P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ), in proprio e in qualità di titolare CP C.F._4 dell'omonima ditta individuale , oggi Controparte_5 [...]
(P. IVA Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 03.02.2025)
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, rigettate le domande avversarie, pagina 1 di 20 Nel merito:
-accertata e dichiarata la condotta illecita tenuta in concorso tra i sigg.ri e Parte_2 in danno del sig. Sig. per le causali di cui alla narrativa della citazione, CP Parte_1 condannare i convenuti in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, nonché personalmente il sig. , in qualità di titolare della CP ditta individuale G.T. CAR di Gallo Emanuele, Controparte_5
(oggi ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, nonché personalmente il sig. , quale titolare della ditta individuale CP
(oggi , ed il sig. Controparte_5 Controparte_6 CP_1
al versamento, in solido tra loro, in favore dell'attore, della somma di €.
[...]
42.700,00 + €. 3.000,00, come specificata in narrativa della citazione, così per totali €. 45.700,00, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In subordine:
- accertato e dichiarato che la fattispecie de quo rientra anche nell'ipotesi di cui all'art. 2041 c.c., dichiarare che, per i fatti in narrativa, i convenuti siano tenuti, in solido tra loro, a indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale, pari a €. 45.700,00, ovvero qualora l'autovettura Range Rover per cui è causa sia tuttora, o possa ritornare, nella disponibilità giuridica e materiale del sig. dichiarare lo stesso tenuto a trasferirla in CP_1 proprietà al sig. fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni Parte_1 indicati in narrativa della citazione.
Con vittoria integrale di spese ed onorari di causa.”
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 03.02.2025) :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via preliminare
accertare e dichiarare per le ragioni esposte la carenza di legittimazione passiva del sig. CP_1 nel presente giudizio e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
[...]
dichiarare per le ragioni esposte la nullità dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito:
rigettare ogni domanda formulata dal sig. nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte.
[...]
In ogni caso:
pagina 2 di 20 con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, depositata in atti e non ammesse.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o domande nuove.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_7
nonché personalmente in qualità di titolare dell'omonima ditta
[...] CP individuale, (divenuta successivamente Controparte_5 Controparte_6
), nonché personalmente quale titolare dell'omonima ditta
[...] P_ individuale e affinché, accertata l'illiceità delle condotte dagli stessi Controparte_1 realizzate in concorso fra loro, vengano condannati, in solido, al risarcimento dei danni dall'attore patiti, quantificati nella complessiva somma di € 45.700,00 o in quella diversa accertata in giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In fatto, l'attore ha dedotto che: - in data 24.02.2020 sul sito web AutoScout24 vedeva la pubblicità di un veicolo marca , in vendita al prezzo di € Controparte_8
39.900,00 da parte della con sede in Lainate;
- essendo Controparte_7 interessato, incaricava suo amico, titolare di una concessionaria auto, di Persona_1 prendere contatti con la ditta;
- contattato l'offerente, veniva informato che Persona_1
l'auto sarebbe stata visionabile il 26.02.2020 presso il salone della Controparte_5
, in Rho;
- recatosi presso la concessionaria da ultimo indicata, il vedeva
[...] Per_1
l'auto, che recava la “targa” e non già quella come nell'annuncio P_ CP_7 online, e veniva informato che l'auto era in vendita al prezzo di € 38.900, oltre al pagamento del superbollo in scadenza a febbraio 2020; - in data 28.02.2020 l'attore si recava, insieme all'amico presso l'autosalone della ove sottoscriveva Per_1 P_ una proposta irrevocabile di acquisto intestata alla di e versava CP_7 CP_7 contestualmente la somma di € 5.000,00 (di cui € 1.200 di acconto ed € 3.800 di superbollo);
- la vettura veniva successivamente consegnata al presso la sede della Parte_1 P_ in data 02.03.2020, contestualmente al saldo dell'intero importo di € 37.700,00
[...] avvenuto mediante due bonifici istantanei sul conto corrente della - dopo aver CP_7 verificato l'accredito istantaneo, di cui l'attore aveva inviato gli estremi su un numero cellulare, indicato in atti, asseritamente intestato a tale “ , presentato come fratello Per_2 di , quest'ultimo consegnava l'auto a unitamente alla fotocopia P_ Parte_1 della prima pagina del libretto di circolazione, con la motivazione che il libretto originale sarebbe servito per le operazioni del passaggio di proprietà nel termine di quindici giorni;
- pagina 3 di 20 in questo modo, l'attore scopriva che l'auto era di proprietà della società di leasing BM Financial services, e non già della o della - in data 04.06.2020, CP_7 P_ presso la concessionaria del in Pietro Mosezzo, alla presenza di una Persona_1 persona mai vista fino a quel momento, presentata come “zio” di , l'odierno CP attore sottoscriveva con un accordo, con cui stabilivano la data del P_
15.12.2020 quale termine ultimo per registrare il passaggio di proprietà, con l'impegno di estinguere il leasing da parte del oppure del locatario fino a quel P_ Controparte_1 momento mai menzionato;
- a garanzia dell'accordo da ultimo citato, l'attore riceveva un assegno bancario di € 26.500,00 con scadenza al 15.12.2020, sottoscritto da CP
; - a seguito dell'incontro, il si metteva in contatto con il il quale
[...] Parte_1 CP_1 dichiarava di aver dato l'auto in conto vendita alla società TO RS in data 27.09.2019 e di non essere a conoscenza di quanto accaduto successivamente;
- alla data del 15.12.2020 nessuno dei soggetti coinvolti aveva provveduto all'estinzione del leasing e al passaggio di proprietà del veicolo, pertanto l'attore poneva all'incasso l'assegno consegnatogli in garanzia dal che veniva, tuttavia, protestato dalla il 22.12.2020; P_ Controparte_9
- con mail del 24.12.2020, informava l'attore del fatto che ogni mese Controparte_1 CP_7 gli bonificava l'importo della rata di leasing;
- con mail del 28.01.2021, il
[...] CP_1 trasmetteva, altresì, all'attore la mail del 28.02.2020 con cui la società di riscatti Alphera, su incarico della società di leasing BM Financial services, gli aveva comunicato il conteggio delle rate mancanti per l'estinzione del leasing;
- in data 12.02.2021 l'attore proponeva di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano nei confronti di e di , nonché di tutti i soggetti individuabili CP P_ come responsabili del reato di cui all'art. 640 c.p. e di ogni altro ravvisabile;
- il veicolo veniva restituito in data 04.04.2021 a che ne aveva fatto richiesta in Controparte_1 qualità di locatario del contratto di leasing in essere con la società BM Group Financial services.
Avendo diffidato gli odierni convenuti con raccomandata del 09.12.2020, rimasta priva di riscontro, e avendoli invitati, con missiva del 23.04.2021 a firma del difensore, alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, parimenti senza esito, l'attore ha introdotto il presente giudizio, rassegnando le suesposte conclusioni.
In particolare, l'attore ritiene responsabili e , anche nelle CP P_ rispettive qualità imprenditoriali, di un illecito avente anche penale rilevanza come truffa, avendo gli stessi omesso, in malafede, al fine di ottenere l'integrale pagamento dell'auto per complessivi € 42.700,00, di rendere edotto l'attore sul proprietario del veicolo, inducendolo a credere che lo stesso fosse la società di che aveva pubblicato CP_7 CP_7
l'offerta online, ciò in occasione sia del primo incontro, sia del primo bonifico, sia, infine, del saldo del prezzo.
pagina 4 di 20 L'attore ha evidenziato come sia la fase delle trattative, sia la consegna del veicolo siano state gestite da , titolare della e dall'asserito di lui fratello P_ P_
“ , sul cellulare del quale l'attore inviava il messaggio sms di conferma del bonifico, Per_2 inviato sul conto della di aver richiesto più volte al e al il nominativo CP_7 P_ CP dell'intestatario del leasing, i cui dati non erano presenti sulla fotocopia parziale del libretto di circolazione consegnatagli;
che durante le telefonate i due convenuti si accusavano reciprocamente di essersi “intascati” i soldi;
di aver appreso il nome dell'intestatario del leasing solo durante l'incontro del 4.6.2020, quando venivano attestati nella scrittura privata firmata in quella occasione i versamenti effettuati dal e la mancata Parte_1 estinzione del leasing, con il mancato passaggio di proprietà.
Secondo la difesa attorea, inoltre, alla luce dei fatti sopra riportati è ragionevole presumere che il convenuto fosse a conoscenza della imminente “vendita” della vettura CP_1 all'odierno attore da parte della concessionaria che aveva il veicolo presso i suoi locali, avendo ottenuto dalla società concedente il veicolo in leasing il conteggio estintivo proprio il 28.2.2020, ossia il giorno in cui il e il si recavano presso l'autosalone del Parte_1 Per_1 per il versamento dell'acconto di € 5.000, il che indurrebbe a ritenere che proprio in P_ vista di tale appuntamento sia stata richiesta al la documentazione relativa CP_1 all'estinzione, necessaria a effettuare i necessari conteggi per individuare la somma da far pagare al malcapitato attore.
Inoltre, il per sua stessa ammissione, ha ricevuto dalla – ma, secondo CP_1 CP_7
l'attore, con i soldi da lui versati – un bonifico mensile, da marzo 2020 a marzo 2021, per un complessivo importo di € 5.320,92 per il pagamento delle rate del leasing maturate in tale periodo;
ha beneficiato del pagamento del superbollo relativo al periodo febbraio 2020- febbraio 2021, versato dal anziché dal che vi era tenuto quale Parte_1 CP_1 utilizzatore del veicolo in leasing;
ha altresì beneficiato dell'r.c.a. pari a € 550 per il periodo 4 giugno - 4 dicembre, intestata al ma pagata dal nonché CP_1 Parte_1 dell'effettuazione di interventi necessari sul veicolo per € 3.000, come da fattura n. 488 del 23.5.2020.
Pertanto, l'attore ha domandato nell'atto introduttivo, in via di principalità, che, previo accertamento dell'illiceità della condotta tenuta dai convenuti, questi vengano condannati in solido al versamento di € 45.700,00, pari alla somma dell'anticipo di € 5.000,00, del prezzo della vendita di € 37.000,00 e dei costi sostenuti per gli interventi manutentivi necessari pari ad € 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via di subordine, ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. dei convenuti, in solido tra loro, a indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale subita, pari a € 45.700,00, o ancora, “qualora l'autovettura Range Rover per cui è causa sia tuttora, o possa ritornare, nella disponibilità giuridica e materiale del sig. dichiarare lo stesso tenuto a CP_1 trasferirla in proprietà al sig. , oltre che al risarcimento degli ulteriori danni Parte_1 indicati in narrativa della citazione.
pagina 5 di 20 I convenuti e sono rimasti contumaci, pur in seguito alla rinnovazione della CP P_ notifica dell'atto introduttivo disposta in loro favore all'udienza del 24.5.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.02.2022 si è costituito in giudizio, invece,
contestando integralmente le pretese avversarie. Controparte_1
Il convenuto ha opposto di essere estraneo ai fatti per cui è causa, esponendo che: - nel settembre 2019 aveva comunicato a BM NK MB, società di leasing intestataria della vettura oggetto del contendere, la disponibilità della ditta TO RS di NI VO ad estinguere anticipatamente il leasing, al fine di ottenere la proprietà della vettura, dando in permuta a un altro veicolo;
- poiché la società di leasing nulla aveva opposto a CP_1 tale trattativa ma, al contrario, provvedeva a contattare direttamente la ditta TO RS per definire gli ultimi aspetti dell'operazione, in data 27.09.2019 aveva luogo la consegna della vettura alla concessionaria;
- solo nel mese di ottobre, NI VO comunicava all'odierno convenuto di non disporre della liquidità necessaria ad estinguere CP_1 totalmente il leasing e, di conseguenza, proponeva di rimborsargli mensilmente le rate dovute per lo stesso, per poi provvedere all'estinzione totale in un momento successivo;
- nei mesi seguenti, infatti, riceveva bonifici, anche per tramite della Controparte_1 CP_7
con cui il convenuto non ha mai avuto contatti diretti, pur essendo stato informato da
[...]
NI VO che si trattava di una ditta di cui era titolare , suo cugino e CP socio;
- non è vero che i primi contatti con l'attore hanno avuto luogo dopo il 4 giugno, essendo avvenuti in data 18.04.2020 a mezzo WhatsApp, e tra i due non è mai intervenuto alcun accordo;
- dal gennaio 2021 non ha più ricevuto i pagamenti a copertura delle rate di leasing da parte di VO e, pertanto, ha richiesto a la consegna del veicolo, Parte_1 avvenuta il 04.03.2021.
Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. la difesa di parte attrice ha a propria volta contestato le difese del convenuto Secondo la tesi di parte attrice, CP_1 concedendo l'auto in conto vendita alla ditta TO RS, il convenuto avrebbe formalizzato un contratto di mandato a vendere con la concessionaria, dal che discenderebbe ulteriormente che tutti gli atti successivi alla stipula del mandato, compiuti dai convenuti contumaci in ordine al veicolo, si sarebbero prodotti direttamente nella sua sfera giuridica. Nel ribadire gli elementi, indicati nell'atto introduttivo, ritenuti indicativi dell'accordo che sarebbe intercorso fra tutti i convenuti per la vendita all'ignaro Parte_1 dell'auto di proprietà della società di leasing, l'attore ha altresì evidenziato come non risponda al vero che il sia venuto a conoscenza dell'accordo tra e CP_1 Parte_1 Pt_3
in data 16/11/2020, essendovi stati pacificamente contatti fra e già
[...] CP_1 Parte_1 dal giugno 2020, con autorizzazione da parte del al per l'utilizzo CP_1 Parte_1 dell'auto; inoltre, sarebbe poco credibile che il informato dell'avvenuta vendita CP_1 del veicolo, non si sia minimamente preoccupato di sapere con quali modalità lo stesso era stato pagato e per quale ragione a lui non fosse stata versata la somma relativa al prezzo. L'attore ha, pertanto, ribadito di essere stato vittima non solo di assoluta malafede, se non pagina 6 di 20 di un comportamento al limite del fraudolento tra tutti i soggetti convenuti in connivenza tra loro, nelle trattative precontrattuali e nell'esecuzione del contratto.
Le suddette allegazioni sono state contestate nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. dal convenuto che ne ha eccepito la tardività e, CP_1 comunque, l'infondatezza. In particolare, secondo la difesa di è documentalmente CP_1 provato che il contratto stipulato dal convenuto e TO RS di NI VO costituisca un contratto estimatorio e non un mandato a vendere, ragione per cui nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto relativamente ai rapporti commerciali intervenuti tra TO RS, o i soggetti da essa delegati, e parte attrice.
La causa è stata istruita mediante emissione - con provvedimento del 13.04.2024, nei confronti di BM NK MB e di - di ordine Controparte_10 di esibire in giudizio l'estratto conto incassi ed estinzione relativo al contratto di locazione finanziaria del veicolo per cui è causa, depositati in data 12.06.2024 da
[...]
, nonché mediante assunzione delle prove orali chieste dalle parti, nei Controparte_11 limiti dell'ordinanza di ammissione.
All'udienza del 09.07.2024, la difesa del convenuto ha insistito nell'eccepire la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando come dalla stessa documentazione depositata da BM NKing risulti che locatario del veicolo è la società Regata S.r.l., di cui è legale rappresentante. Controparte_1
La La difesa di parte attrice si è opposta all'eccezione, rilevandone la tardività ed evidenziando altresì che dai documenti in atti emerge che era obbligato al Controparte_1 pagamento del finanziamento, mentre non vi è alcun riferimento alla società Regata S.r.l.
La difesa del convenuto si è opposta all'eccezione di tardività, dal momento che la qualità di locatario della società Regata S.r.l. è emersa solo con il deposito della documentazione da parte di BM NK MB.
Riservata la decisione in ordine alla carenza di legittimazione passiva al merito, il Giudice ha proceduto all'assunzione delle prove orali ammesse.
All'udienza del 04.02.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe. Ribaditi i provvedimenti istruttori assunti in data 13.04.2024 e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Le domande attoree sono fondate nei confronti dei convenuti e CP P_
mentre non possono trovare accoglimento rispetto al convenuto
[...] Controparte_1 ciò per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione depositata in giudizio e delle risultanze della prova testimoniale emerge quanto segue. pagina 7 di 20 Il giorno 27.09.2019 il convenuto consegnò la vettura Range Rover Controparte_1
Sport, di cui aveva disponibilità sulla base di un contratto di leasing, all'autosalone TO RS di NI VO, dopo averne dato informativa alla società di leasing BM NK MB nella persona di (che inviava al il conteggio per CP_12 CP_1
l'estinzione del leasing, pari, all'epoca, a € 31.685,25).
Con successiva mail del 28.9.2019, facendo riferimento a una chiamata intercorsa CP_1 fra il VO e la “a proposito del suo leasing”, confermò la consegna all'autosalone CP_12 della CP_8
E' in atti il documento attestante il ritiro dell'auto da parte della TO RS, documento da cui risulta la consegna dell'auto da parte del “in conto vendita alla ditta TO CP_1
RS”.
L'acquisizione del contratto di leasing, in seguito a ordine di esibizione emesso dal Tribunale in corso di causa, ha fatto emergere che il contratto di locazione finanziaria era in realtà stato stipulato dalla società Regata s.r.l., quale locatario (tale risultante, come si evince dalla visura del PRA, sin dal 25.1.2019).
E', peraltro, pacifico, oltre che documentato, che con la società di leasing, con i convenuti e con l'attore abbia interloquito legale rappresentante della società (dal Controparte_1 quale risultano sottoscritte sia la proposta d'acquisto, sia la stipula del contratto di locazione finanziaria, sia la consegna dell'auto in conto vendita).
Stando alle allegazioni del convenuto nel mese di ottobre egli venne contattato CP_1 telefonicamente da NI VO, il quale gli comunicò l'impossibilità di provvedere all'estinzione totale del leasing, proponendogli, in alternativa, il rimborso mensile delle rate, salvo procedere in un momento successivo, quando avesse avuto la necessaria liquidità, all'estinzione totale e alla intestazione del veicolo.
Come dichiarato dal e com'è documentato, oltre che confermato dalla teste CP_1 [...]
percepì mensilmente, a partire dall'ottobre 2019, Testimone_1 Controparte_1 bonifici finalizzati al pagamento delle rate di leasing sia da parte di TO RS di NI VO, sia da parte di GT RS di sia in un caso da parte di tale CP_7
(lo stesso convenuto ha evidenziato tale bonifico, nel proprio estratto Persona_3 conto, come pertinente al rimborso delle rate del leasing).
In merito all'acquisto della vettura Range Rover da parte di il teste Parte_1 ha confermato di essere stato incaricato dall'attore di effettuare un primo Persona_1 sopralluogo per visionare il mezzo, recandosi a Rho presso un salone che ha individuato come facente capo a , che in un annuncio online proponeva in vendita il veicolo CP_7 sul sito web AutoScout24. Contr Nella foto allegata alla descrizione pubblicata online, l'auto portava la targa della ditta di mentre in occasione del sopralluogo effettuato a Rho la targa era
[...] CP_7
pagina 8 di 20 quella della ditta di , con il quale il parlò in quella P_ P_ Per_1 occasione e che si presentò indirettamente come il titolare del salone (“Parlava in prima persona”). Venne richiesto per l'auto un prezzo di circa € 40.000, che il trattò un po'. Per_1
Il ha poi riferito che il 28.02.2020 il sottoscrisse la proposta di acquisto Per_1 Parte_1 dell'autoveicolo in favore di , dopo aver versato alla ditta la somma di € 5.000,00, CP_7 di cui € 1.200,00 a titolo di acconto ed € 3.800 per il superbollo.
Il ha dichiarato: “[Dopo il primo sopralluogo] Ho riferito al e poiché la Per_1 Parte_1 macchina era interessante, siamo andati con il un paio di giorni dopo, a vedere la Parte_1 macchina. In questa occasione c'era sempre TO e c'era un altro signore, di cui non ricordo il nome, che non ha preso parte alla trattativa;
TO ha solo riferito che doveva sentire “suo cugino” e li ho visti consultarsi. In questa occasione, il che aveva deciso di prendere la macchina firmò il Parte_1 contratto con il e versò una caparra, facendo il bonifico davanti a noi. Mi pare che ci fosse P_ una discrepanza fra il nome del salone, all'insegna e il nome sul contratto, ma disse: CP_7 P_
“sono sempre io, non cambia niente”; vedevo che anche alcune macchine esposte avevano sul copritarga il nome di un altro salone”.
La restante somma di € 37.700,00 venne versata mediante due distinti bonifici disposti, sempre in favore di in data 2.03.2020, ossia lo stesso giorno in cui l'attore e il CP_7 si recarono presso la concessionaria per la consegna del veicolo. In quella occasione, Per_1 come dichiarato da comunicò l'impossibilità di consegnare i Per_1 P_ documenti comprovanti il passaggio di proprietà, in quanto la macchina era in leasing e sarebbero stata necessaria ancora alcuni una quindicina di giorni per il perfezionamento della voltura, e consegnò loro la fotocopia del frontespizio del libretto di circolazione.
A partire dal 18.04.2020, come risulta dalla documentazione depositata dal convenuto l'odierno attore contattò ripetutamente quest'ultimo attraverso Whatsapp per CP_1 ottenere informazioni in merito allo stato dei versamenti delle rate di leasing.
In data 04.06.2020, presso la concessionaria di incontrò Persona_1 Parte_1
e una persona che si presentava come lo “zio” (non è chiaro se di P_ CP
o del , per concludere un accordo con cui fu stabilita la data del 15.12.2020
[...] P_ quale termine ultimo per effettuare il passaggio di proprietà della vettura all'attore, previa estinzione del leasing da parte del o del concessionario A garanzia CP_1 P_ dell'accordo, ricevette dalla ditta un assegno circolare con scadenza Parte_1 CP_7
15.12.2020 dell'importo di € 26.500,00, pari al residuo del leasing alla data del novembre 2020, escluse le rate sino al novembre 2020, che avrebbe continuato a pagare il locatario.
Nell'accordo venne dato atto del fatto che aveva già pagato le somme di € Parte_1
5.000,00 e di € 37.700,00 rispettivamente per acconto e saldo del prezzo dell'auto.
Lo stesso 4.6.2020 il autorizzò, con dichiarazione scritta, l'attore all'utilizzo del CP_1 veicolo, che risulta altresì temporaneamente assicurato a spese dell'attore dal 4.6.2020 al 4.12.2020. pagina 9 di 20 Da agosto 2020, come risulta dalle conversazioni whatsapp prodotte da fu CP_1
a contattare l'attore, mensilmente, lamentando di volta in volta l'imminente CP_1 scadenza della rata del leasing senza che fosse pervenuto il relativo bonifico da , P_ che, dal canto proprio, l'attore si prestava di volta in volta a contattare per sollecitare l'adempimento.
A novembre 2020, l'attore iniziò a propria volta a sollecitare il passaggio di proprietà dell'auto, per poi tentare a dicembre di incassare l'assegno ricevuto in garanzia e a comunicare, successivamente, di essersi rivolto ad un avvocato per adire le vie legali.
Con e-mail datata 24.12.2020, il fu informato del fatto che inizialmente il Parte_1 aveva dato la vettura in conto vendita alla società TO RS, con contratto che CP_1 veniva allegato e che, come evidenziato dal era firmato “da ”. CP_1 P_
Con messaggio del 26.1.2021, il scriveva a parte attrice di essersi “chiarito” con CP_1
, il quale avrebbe riferito di chiamarsi “ di cognome e avrebbe dichiarato che P_ P_
NI VO era uno dei suoi tanti zii, con il quale non lavorava più, commentando
“Dunque NI VO era un nome di facciata. Poi l'auto è stata ceduta ad CP
della che l'ha venduta a te”.
[...] CP_7
Poiché dal gennaio 2021 non ricevette più alcun bonifico, il diede mandato al suo CP_1 legale di domandare all'odierno attore la consegna del veicolo, avvenuta il 04.03.2021, come risulta dal verbale depositato in giudizio.
2.
Parte attrice ha agito, in via di principalità, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla condotta illecita che addebita ai convenuti , e P_ CP in concorso fra loro, danni individuati nelle somme pagate, a diverso Controparte_1 titolo (prezzo, superbollo, riparazioni, assicurazione), per l'auto oggetto di causa, mai volturata in suo favore e restituita al nel marzo 2021. CP_1
E' bene preliminarmente precisare che sussiste piena identità fra l'impresa individuale e il suo titolare, che risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Al di là della duplicazione della vocatio in ius, dunque, soggetti passivi sono CP
e , tenuti a rispondere anche delle condotte attuate agendo sotto l'insegna P_ della ditta. Per tale ragione, la circostanza del mutamento di denominazione dell'impresa del (da a ), a rigore P_ Controparte_5 CP_6 Controparte_5 non provata, non appare rilevante, essendo l'impresa priva in sé di soggettività giuridica rispetto alla quale debba verificarsi la sussistenza di un fenomeno successorio e rispondendo in ogni caso delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale l'imprenditore con il proprio patrimonio.
pagina 10 di 20 Ciò premesso, la domanda può senza dubbio essere accolta nei confronti dei due convenuti suddetti.
La ricostruzione di - secondo cui i convenuti e pur avendo il primo Parte_1 CP P_ ricevuto la “proposta irrevocabile di acquisto” dell'auto e il versamento delle somme dovute a titolo di prezzo e pur avendo il secondo stipulato l'“accordo tra le parti per passaggio di proprietà” del 04.06.2020, impegnandosi a trasferirgli la proprietà del veicolo entro la data del 15.12.2020, si sono del tutto sottratti agli obblighi assunti, senza procedere all'estinzione del leasing e alla voltura dell'auto, che l'attore ha, pertanto, dovuto restituire - è risultata confermata nelle sue linee essenziali.
Va precisato, per vero, che sono emersi elementi che convincono che l'attore ben abbia saputo fin dal momento della conclusione del contratto di vendita che la vettura acquistata fosse di proprietà di una società di leasing.
Il teste ha, infatti, riferito che – come è del tutto naturale, visto che l'attore Persona_1 aveva ritenuto di incaricare un soggetto professionalmente esperto, titolare a sua volta di un autosalone – egli “attraverso il numero di targa, avev[a] fatto un controllo e verificato che l'auto non risultava rubata e non c'erano ipoteche”: controllo che deve essere stato effettuato prima dell'acquisto, giacché il suo esito, se successivo, non avrebbe avuto alcuna utilità (bastava, d'altra parte, come evidenziato, il solo numero di targa, noto sin dal primo sopralluogo, come si vede dalla foto di cui al doc. n. 2), e che non può non aver portato a conoscere l'effettiva intestazione dell'auto.
Un ulteriore riscontro, sebbene indiretto, deriva dal fatto che venne pattuito il pagamento del superbollo da parte del segno che sin dal momento della proposta Parte_1 irrevocabile di acquisto venne ipotizzato che il trasferimento di proprietà sarebbe avvenuto successivamente, ma che l'auto sarebbe stata immediatamente concessa in uso all'acquirente (diversamente, infatti, il sarebbe stato tenuto al pagamento in Parte_1 quanto ormai proprietario e non avrebbe dovuto pattuirne il pagamento con il venditore).
Ancora, dall'esame dei messaggi WhatsApp emerge incontestabilmente che l'attore anche prima del 4.6.2020 fosse a conoscenza non solo del nome della società di leasing, ma anche del nome del locatario CP_1
Non può non notarsi, poi, che l'attore accettò la situazione a dir poco opaca circa il soggetto con cui stipulava il contratto, elemento che convince ulteriormente che egli fosse a conoscenza delle circostanze in cui veniva stipulato e che si sia fidato, incautamente, della provenienza sicuramente lecita del bene, più che di chiarire quale soggetto stesse assumendo l'impegno di procurare la voltura in suo favore presso il proprietario.
Tanto precisato, è documentato che il dispose diversi bonifici bancari a Parte_1 vantaggio della ditta di per complessivi € 42.700,00 a titolo di CP_7 CP_7 corrispettivo per l'acquisto della proprietà della vettura Range Rover. In particolare, l'attore effettuò un bonifico in data 28.02.2020 di € 5.000,00, di cui € 1.200,00 a titolo di pagina 11 di 20 acconto ed € 3.800,00 per il superbollo, e due bonifici il 02.03.2020 per la somma di € 37.700,00 a titolo di saldo del prezzo di acquisto.
Risulta altresì provato che l'attore, su richiesta del legale di del Controparte_1
18.02.2021, fu costretto a restituire a quest'ultimo, quale locatario del leasing ancora in essere, in data 04.03.2021, l'automobile oggetto dell'operazione, che gli era stata consegnata in data 02.03.2020, senza che all'attore venisse rimborsato alcunché.
Posto che la compravendita ebbe ad oggetto un veicolo di proprietà di terzi, viene in rilievo l'art. 1478 c.c., a mente del quale “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
Certamente va individuato come venditore – sebbene personalmente CP rimasto in secondo piano nel momento delle trattive, secondo quanto riferito dal – Per_1 considerato che l'offerta in vendita, sul web, è riconducibile alla sua ditta, che la proposta irrevocabile di acquisto è stata ugualmente indirizzata alla e che il prezzo è stato CP_7 versato su conto intestato a detta impresa individuale.
Nella vicenda, tuttavia, ha avuto ruolo determinante anche : la vettura si P_ trovava presso il suo salone sito in Rho nel febbraio 2020, quando effettuò il Persona_1 primo sopralluogo, e la targa recava la sua ditta;
le trattative si svolsero sempre e direttamente con lui, sia in occasione del primo sopralluogo di sia quando Per_1 Parte_1 firmò la proposta irrevocabile e versò, tramite bonifico, la caparra;
fu lui a consegnare la Rover Sport a dopo essersi accertato che questi avesse pagato l'intero CP_8 Parte_1 prezzo alla CP_7
Deve ritenersi che entrambi, dunque, si siano proposti come venditori e abbiano assunto i relativi obblighi.
Del resto, l'assunzione da parte di dell'impegno a trasferire il diritto di P_ proprietà sull'auto oggetto del contendere – se non derivante dalla stipula della compravendita, ai sensi del menzionato art. 1478 c.c. – discenderebbe, in ogni caso, dal successivo accordo stipulato con l'odierno attore il 4.6.2020, con il quale egli si obbligò a perfezionare il passaggio di proprietà entro il 15.12.2020, a seguito dell'estinzione del leasing da parte sua o del locatario CP_1
Tuttavia, come detto, il passaggio di proprietà in capo all'odierno attore non venne effettuato. Peraltro, si conferma il ruolo di anche in questa fase, CP considerato che ed è a lui riconducibile anche l'assegno, rivelatosi poi protestato, consegnato in garanzia degli accordi sottoscritti da e Parte_1 P_
Pertanto, dal momento che gli atti posti in essere da ed P_ CP sono strettamente connessi e, in alcuni passaggi, si intrecciano o sovrappongono tra di loro, è possibile affermare sia l'effettiva partecipazione all'intera operazione di entrambi i pagina 12 di 20 convenuti che l'inscindibilità del loro operato e, quindi, l'indistinguibilità della loro posizione rispetto all'odierno attore.
Pur rilevato, dunque, che la vicenda deve essere ricostruita in modo parzialmente diverso da quanto riferito da parte attrice, sono individuabili nella vicenda plurimi elementi scarsamente lineari, che inducono a collocarla non nell'ambito del mero inadempimento alle obbligazioni assunte dai venditori ai sensi dell'art. 1478 c.c. – in ogni caso indubitabile e fonte, comunque, di obbligo risarcitorio in capo ai convenuti, in solido fra loro - quanto piuttosto nell'ambito dell'illecito extracontrattuale, come assunto da parte attrice.
Vanno evidenziati, in particolar modo, l'ambiguità sul soggetto venditore, essendo stata l'operazione realizzata con il coinvolgimento di più ditte TO RS, CP_7 P_
e di vari soggetti, il cui ruolo è rimasto indefinito e opaco (lo stesso
[...] CP
e tale oltre al;
le modalità stesse dell'operazione (per cui si è
[...] Per_3 P_ ottenuto il pagamento dell'intero prezzo prima che il rapporto con la società di leasing fosse regolato); il ritardo nel passaggio di proprietà, poi definitivamente mancato, nonostante il e il avessero avuto dal una provvista ampiamente CP P_ Parte_1 sufficiente a estinguere il debito residuo con la società di leasing, mantenendo anche un margine di guadagno;
la totale assenza di contatti noti, da chiunque tenuti, con la società di leasing per attuare il riscatto dell'auto; infine, la consegna, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'accordo del 4.6.2020, di un assegno poi rivelatosi scoperto.
Tali circostanze, valutate ai sensi dell'art. 2729 c.c., inducono a ritenere che i convenuti e , fin dall'origine pianificarono e attuarono in mala fede un'operazione in P_ CP danno di parte attrice, la cui buona fede, invece, in assenza di elementi di segno contrario, non può essere posta in discussione.
In particolare, non essendo emersa alcuna ragione che abbia ostacolato, dopo il pagamento del prezzo da parte dell'attore, l'estinzione del leasing e il passaggio di proprietà all'attore, non può che ritenersi che i due, acquisita la materiale disponibilità della vettura e concessala, con la massima facilità, all'attore per carpirne la fiducia e indurlo al pagamento prima del buon fine dell'operazione prospettata, abbiano incamerato il denaro, come avevano sin dall'origine intenzione di fare, lasciando al – o, al limite, al terzo CP_1 proprietario BM Financial Services, estranea ai fatti – di dirimere la controversia derivante dalle prevedibili pretese del di ottenere la proprietà dell'auto Parte_1 acquistata.
Peraltro, anche laddove non si ritenesse raggiunta la prova dell'intento fraudolento dei due convenuti già esistente a monte dell'operazione, che, dunque, sarebbe stata scientemente attuata per acquisire una provvista di denaro in danno del malcapitato acquirente che si fosse fidato, le risultanze probatorie sopra evidenziate consentirebbero, in ogni caso, di imputare al e al la responsabilità colposa per i danni cagionati all'attore. CP P_
pagina 13 di 20 L'art. 2043 c.c., infatti, pone a fondamento della responsabilità civile anche i fatti colposi che abbiano cagionato un danno ingiusto. Ebbene, nel caso di specie, nella contumacia dei convenuti e in assenza di qualsivoglia giustificazione circa la sussistenza di ragioni che abbiano determinato ostacoli imprevisti e imprevedibili alla realizzazione degli atti che avrebbero procurato la proprietà dell'auto all'acquirente, può certamente muoversi un rimprovero nei confronti di ed per essere stati, P_ CP quantomeno, gravemente incauti nel vendere il veicolo e nel prospettare al il Parte_1 perfezionamento del passaggio di proprietà nel termine, in ultimo del 15.12.2020, senza essere nelle condizioni di portarlo effettivamente a compimento nei termini stabiliti.
La domanda principale va, dunque, accolta nei confronti di e di P_ CP
, che, pertanto, devono essere condannati a risarcire ex art. 2043 c.c. il danno subito
[...] dall'attore, quantificabile nell'esborso di € 38.900, corrisposto quale prezzo per l'acquisto di un'auto, risultata di proprietà di un soggetto diverso dal venditore, al quale, pertanto, il veicolo è stato restituito.
Non integrano un danno risarcibile, invece, gli ulteriori esborsi relativi al bollo per il 2020 e al premio dell'assicurazione per il secondo semestre dello stesso anno, dal momento che tali pagamenti sono avvenuti a fronte della materiale disponibilità del veicolo, che l'attore ha utilizzato per un anno, fra marzo 2020 e marzo 2021.
Quanto alle spese di cui alla fattura n. 488/2020, non vi è prova in atti dell'effettiva realizzazione degli interventi ivi descritti, né del relativo pagamento da parte dell'attore. In ogni caso, trattasi di interventi di manutenzione ordinaria che devono ritenersi effettuati, anch'essi, per poter usufruire nell'immediatezza del veicolo e non in vista della definitiva acquisizione della relativa proprietà, così che la relativa diminuzione patrimoniale, giustificata da un vantaggio effettivamente ottenuto, non si configura quale “danno” subito dall'attore.
In conclusione, dunque, i convenuti e , entrambi anche nelle CP P_ Con rispettive qualità di titolari delle imprese individuali all'epoca denominate CP_7
e , devono essere condannati a corrispondere
[...] P_ Controparte_5 all'attore, a titolo di risarcimento dei danni allo stesso cagionati, la somma di € 38.900, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dalle date dell'esborso (28.2.2020 per € 1.200,00 e 2.3.2020 per i rimanenti € 37.700,00) al saldo.
3.
Quanto alla posizione del convenuto si osserva quanto segue. Controparte_1
Parte attrice ne ha domandato la condanna, in concorso con gli altri convenuti, per il medesimo illecito ascritto a questi ultimi.
L'attore evidenziava, nell'atto di citazione, la sussistenza di circostanze “poco chiare”, tali da convincerlo della partecipazione del all'operazione fraudolenta addebitata al CP_1
pagina 14 di 20 e al date dall'aver egli illegittimamente dato in conto vendita il veicolo, pur CP P_ non potendo disporne quale proprietario e senza l'autorizzazione della società di leasing;
dalla condotta poco trasparente del che avrebbe dichiarato di nulla aver saputo CP_1 dell'avvenuta vendita al quando avrebbe ricevuto dalla concessionaria cui aveva Parte_1 dato in conto vendita il veicolo, mensilmente, il bonifico per il pagamento delle rate via via in scadenza;
infine, dalla coincidenza della data in cui il ricevette il conteggio per CP_1
l'estinzione e di quella in cui sottoscrisse la proposta irrevocabile di acquisto, Parte_1 versando il primo acconto.
Va rilevato che il non ha assunto alcuna obbligazione nei confronti dell'attore, di CP_1 fonte contrattuale o legale, e che, pertanto, unica possibile fonte dell'obbligo risarcitorio sarebbe l'integrazione di un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui viene appunto chiamato in giudizio da parte attrice.
Per tale ragione non assume rilievo la circostanza – peraltro nota al e da CP_1 quest'ultimo scorrettamente taciuta sia nei contatti stragiudiziali, sia nei propri atti depositati in giudizio – per cui l'utilizzatore del veicolo, titolare del leasing, era in realtà la società Regata s.r.l., di cui era legale rappresentante. CP_1
Si tratta, infatti, di responsabilità che non nasce dal contratto di leasing e che non può che essere addebitata alla persona che ha tenuto le condotte indicative, secondo l'attore, di un illecito accordo, imputabile al medesimo e non alla società, per ingannare il CP_1 lucrando il pagamento del prezzo. Parte_1
Va, altresì, richiamato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su parte attrice l'onere di allegare e provare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c.
Gli elementi evidenziati da parte attrice, pur suggestivi, non indicano, però, univocamente la partecipazione del dell'accordo dei convenuti ed CP_1 P_ CP
, volto a offrire in vendita al malcapitato acquirente un'auto di terzi, facendosene
[...] pagare l'intero prezzo per poi ottenerne agevolmente la restituzione, partecipazione che è rimasta indimostrata.
L'operazione in sé – messa in vendita dell'auto in leasing - non fu illegittima e avvenne, come documentato dal (doc. n. 4 del convenuto), mettendone a conoscenza la CP_1 società locatrice e prospettando l'estinzione anticipata del leasing, sulla base di conteggi per tale ragione forniti dalla società stessa.
La circostanza, poi, che il abbia avuto, anch'egli, un vantaggio dall'operazione, dal CP_1 momento che ottenne di fatto di essere sollevato dal pagamento delle rate del mutuo sino a gennaio 2021 (oltre che dal pagamento del superbollo per il 2020, dell'assicurazione sino a dicembre 2020, dall'effettuazione di alcuni interventi di manutenzione sul veicolo) non è di per sé idonea a provare che i tre convenuti fossero d'accordo per frodare l'aspirante acquirente dell'auto che avesse incautamente pagato il prezzo prima di essere sicuro di ottenere la proprietà dell'auto. pagina 15 di 20 Non sussistono elementi positivamente idonei, infatti, a smentire la difesa del convenuto, secondo cui il dopo aver ritirato in conto vendita il veicolo - o, comunque, dopo P_ averne avuto la consegna dal VO – prospettando al l'intento di alienarlo CP_1 estinguendo il leasing, avrebbe dichiarato di non avere le risorse per potervi procedere, offrendo, come soluzione alternativa, l'accollo di fatto delle rate del leasing via via in maturazione, in attesa di reperire le risorse necessarie.
Deve rilevarsi che l'operazione posta in essere dal e dal non sarebbe andata a P_ CP buon fine se questi non avessero avuto la materiale disponibilità dell'auto, da far visionare e da consegnare al potenziale acquirente, al fine di ottenerne il pagamento del prezzo prospettando l'agevole e veloce esecuzione successiva di tutte le attività necessarie al trasferimento della proprietà. Non può escludersi, dunque, che il al fine di P_ procurarsi – unitamente al - un'auto non propria da offrire in vendita, abbia indotto CP in errore lo stesso e, prolungandosi i tempi in vista di un riscatto del leasing che, CP_1 in realtà, non sarebbe mai avvenuto, sia stato costretto a offrirgli di tenerlo indenne dai pagamenti mensili che il (la società Regata, per cui egli aveva a suo tempo CP_1 stipulato) continuava a essere tenuto a effettuare.
Il d'altra parte, si è pur sempre privato dell'auto, che dal 2 marzo 2020 sino a CP_1 restituzione è stata nella disponibilità dell'attore.
Va, poi, osservato, che i bonifici di rimborso delle rate iniziarono già ad ottobre 2019, ben prima che l'attore mostrasse il proprio interesse alla il che da un canto CP_8 esclude che i bonifici siano avvenuti (quantomeno, siano sempre avvenuti) in forza della provvista di denaro derivante dalla corresponsione del prezzo da parte del Parte_1
d'altro canto conferma che essi vennero effettuati, ancor prima di avere certezza che l'auto sarebbe stata “venduta”, per continuare a godere materialmente della disponibilità del bene, che altrimenti il non avrebbe concesso. CP_1
Il fatto che il abbia tratto oggettivo vantaggio dalla vicenda, dunque, non esclude CP_1 la buona fede del convenuto medesimo rispetto alle reali intenzioni del P_
Allo stesso modo, la circostanza che il abbia chiesto alla società di leasing, in CP_1 prossimità della sottoscrizione dell'offerta irrevocabile da parte di di Parte_1 comunicargli il conteggio delle somme necessarie all'estinzione del leasing potrebbe essere, se non una casualità, una mera concomitanza derivante dalle richieste del che non P_ dimostra che il fosse stato messo a parte dell'intenzione del primo di ottenere il CP_1 pagamento anticipato del prezzo senza, successivamente, procedere all'estinzione.
All'opposto, un indice circa la buona fede del è costituito proprio dal carteggio da CP_1 quest'ultimo effettivamente intrattenuto con la società di leasing, al fine di comunicare la cessione dell'auto in conto vendita e di ottenere l'indicazione reale dell'esborso anticipato del leasing. Ove, infatti, il avesse avuto intenzione, sin dall'inizio, d'accordo con gli CP_1 altri soggetti qui convenuti, di mettere in vendita il veicolo per lucrarne il pagamento del pagina 16 di 20 prezzo, salvo poi richiederne la restituzione e proseguire nel leasing, non vi sarebbe stato bisogno di coinvolgere la società, né di ottenere alcun conteggio. Ulteriore riprova è costituita dal fatto che il veicolo è stato, infine, effettivamente venduto a terzi, con estinzione nel gennaio 2023 del leasing che dunque, evidentemente, il (Regata CP_1
s.r.l.) non aveva realmente intenzione a proseguire.
Neppure risulta significativa del coinvolgimento in mala fede del nei piani del CP_1
e del la circostanza che, nel momento in cui venne a conoscenza del fatto che P_ CP
l'auto era stata venduta e che il prezzo era stato integralmente pagato dall'acquirente, non chiese spiegazioni ai titolari delle concessionarie, non contestò gli atti che questi avevano posto in essere, non pretese che il prezzo incassato fosse versato alla finanziaria e non si rivolse all'autorità giudiziaria a propria tutela.
Va considerato che il momento in cui il venne per certo a conoscenza dell'intera CP_1 vicenda coincise con la stipula di un accordo per la soluzione della questione fra l'acquirente e il con cui veniva assegnato termine per l'adempimento sino Parte_1 P_ al successivo dicembre. All'epoca, pertanto, lo stesso attore ritenne di potersi tutelare in modo bonario, raggiungendo un accordo con i soggetti coinvolti, ragione per cui non può addebitarsi al di avere confidato, altrettanto in buona fede, che entro detta data chi CP_1 aveva effettivamente incassato il prezzo lo avrebbe messo a disposizione per l'estinzione del leasing.
Ciò, invece, non avvenne, e a quel punto il tutelò efficacemente la propria CP_1 posizione pretendendo e ottenendo la restituzione dell'auto. Non essendo uscito danneggiato dalla vicenda, d'altra parte, è comprensibile che egli non abbia assunto onerose iniziative giudiziarie, lasciando all'attore di valutare quali vie intraprendere a propria tutela.
E' bene precisare, al riguardo, che l'assunto di parte attrice, per cui il sarebbe stato CP_1 vincolato a tener fede ai patti stipulati dal suo mandatario, è infondato.
Il contenuto dell'accordo stipulato con il VO non consente di ritenere in alcun modo conferito alla TO RS alcun mandato, tantomeno una procura speciale, non essendovi conferimento di agire per conto, tanto meno in nome, dell'utilizzatore del veicolo. Al più, dunque, si trattò della conclusione, come sostenuto dal convenuto, di un mero contratto estimatorio, in forza del quale il VO ottenne ciò di cui il e il necessitavano, P_ CP ossia la materiale disponibilità di un veicolo in leasing da offrire in vendita agli acquirenti che si fossero indotti ad accettare di pagare oltre € 40.000 senza alcuna verifica sul bene (come l'attore vorrebbe sostenere di avere fatto, omettendo di pretendere, quantomeno, l'esibizione del libretto di circolazione prima di corrispondere il prezzo) o che, comunque, in buona fede avessero accettato di pagare prima di avere la ragionevole sicurezza che il leasing sarebbe stato estinto.
pagina 17 di 20 In conclusione, non si rintraccia negli atti prova che abbia partecipato Controparte_1 dell'intenzione di ingannare l'odierno attore. Ciò che può sicuramente addebitarsi al è di aver confidato nell'operato di soggetti privi di comprovata affidabilità CP_1 imprenditoriale, concorrendo, al più, per colpa nella produzione del danno cagionato all'attore. In tal caso, tuttavia, il avrebbe commesso lo stesso errore addebitabile al CP_1
che confidò nel buon fine dell'acquisto nonostante una trattativa a dir poco Parte_1 opaca e nonostante l'evidente inusualità della pretesa di ottenere l'integrale pagamento del prezzo prima che i venditori avessero dimostrato, di essere proprietari del bene o, comunque, di poterne procurare la proprietà all'acquirente. Deve, pertanto, escludersi che la condotta imprudente e superficiale del abbia avuto efficacia causale nella CP_1 produzione del danno subito dal che quest'ultimo avrebbe potuto evitare Parte_1 ponendo in essere la medesima accortezza nella lettura della situazione, in cui l'affare stava maturando, che pretenderebbe dal CP_1
La domanda risarcitoria, basata sulla ritenuta commissione di un illecito in concorso con il e con il pertanto, deve essere rigettata. CP P_
Neppure può trovare accoglimento la domanda subordinata, proposta a titolo di arricchimento senza causa.
A prescindere da ogni ulteriore questione, relativa alla sussistenza del requisito della sussidiarietà a norma dell'art. 2042 c.c., va ribadito che il aveva legittimo titolo CP_1 all'utilizzo dell'auto, per cui non si è ingiustamente arricchito del relativo valore (né, lo si ribadisce, vi è prova che abbia spartito con gli altri convenuti il prezzo incassato dalla CT Car di Gallo).
E' sì vero, poi, che l'attore ha corrisposto il bollo per il 2020 e ha pagato l'assicurazione per il secondo semestre dello stesso anno: egli, tuttavia, ha anche materialmente usufruito del veicolo, in tale periodo, mentre non l'ha utilizzato il convenuto, che pure continuava a rispondere, nei confronti della BMH, del pagamento dei canoni mensili del leasing. Non si può dire, dunque, che il convenuto si sia avvantaggiato neppure di tali esborsi dell'attore.
Quanto alle spese relative alla fattura n. 488/2020, va ribadito che non vi è prova del pagamento e, soprattutto, che nella fattura sono descritti interventi di manutenzione ordinaria (fra cui cambio olio, filtri, pastiglie dei freni), i cui effetti tendono a ridursi nel tempo, fino a renderne necessaria la nuova effettuazione di altrettanti. Poiché a norma dell'art. 2041 c.c. chi si sia arricchito senza giusta causa è tenuto a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale “nei limiti dell'arricchimento”, parte attrice avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che, al momento della restituzione, il veicolo si giovasse ancora degli interventi manutentivi compiuti, in maniera quantomeno apprezzabile, sì da potersi configurare in favore del convenuto un arricchimento privo di titolo in termini di posticipazione della successiva manutenzione.
pagina 18 di 20 In conclusione, le domande attoree nei confronti del devono essere integralmente CP_1 rigettate.
4.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, essa segue la soccombenza nei rapporti fra l'attore e i convenuti e CP P_
Questi ultimi, pertanto, vanno condannati a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 1701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale, così complessivamente € 7.616 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre esborsi documentati (CU e marca da bollo, € 139,78 per spese di notifica, € 5,87 notifica intimazione teste, così complessivamente € 690,65).
Si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra l'attore e il convenuto anche alla luce dei più ampi spazi aperti dalla CP_1 pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del vigente testo dell'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle già previste dalla norma, laddove l'analogia è guidata, nel ragionamento del giudice delle leggi, dalla mancata ascrivibilità alla condotta processuale delle parti della situazione che abbia in seguito determinato la soccombenza di una delle due.
Ebbene, va considerato che, nella particolarità del caso di specie, la soccombenza dell'attore è stata determinata dalla complessiva valutazione di elementi che si sono cristallizzati, con la consistenza poi valutata con il presente provvedimento, solo all'esito del presente giudizio. L'attore, in altri termini, non avrebbe potuto preventivare quali elementi sarebbero emersi, anche in seguito alle difese in ipotesi reciprocamente svolte, a carico di ciascuno dei convenuti;
d'altra parte, posto il pacifico e oggettivo coinvolgimento nella vicenda anche del noto sin dall'origine, egli avrebbe difficilmente ottenuto CP_1
l'autorizzazione alla successiva integrazione del contraddittorio in questo stesso giudizio, ove se ne fosse presentato il caso. Può, dunque, considerarsi giustificata la scelta di agire contestualmente nei confronti di tutti e tre i soggetti coinvolti con la conseguenza che, pur avendo il dovuto approfondimento giudiziale condotto ad acclarare la posizione del le spese di lite possono essere compensate. CP_1
Ne segue, altresì, il rigetto della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., proposta dal convenuto CP_1
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 2802/2021:
pagina 19 di 20 1) in accoglimento delle domande attoree, condanna e , CP P_ entrambi anche nelle rispettive qualità di titolari delle imprese individuali
[...]
e (oggi Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6
), a corrispondere, in solido fra loro, all'attore a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni per i fatti di causa, la somma di € 38.900, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dalle date dell'esborso (28.2.2020 per € 1.200,00 e 2.3.2020 per i rimanenti € 37.700,00) al saldo;
2) rigetta le domande attoree nei confronti di Controparte_1
3) condanna i convenuti e in solido fra loro, a CP P_ rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 7.616 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre esborsi documentati quantificati in € 690,65;
4) compensa le spese fra l'attore e il convenuto Controparte_1
Novara, 27 agosto 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2801/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARINA CHIARELLI, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DANIELE TABARELLI, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. , in proprio e in qualità di titolare CP C.F._3 dell'omonima ditta individuale (P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ), in proprio e in qualità di titolare CP C.F._4 dell'omonima ditta individuale , oggi Controparte_5 [...]
(P. IVA Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 03.02.2025)
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, rigettate le domande avversarie, pagina 1 di 20 Nel merito:
-accertata e dichiarata la condotta illecita tenuta in concorso tra i sigg.ri e Parte_2 in danno del sig. Sig. per le causali di cui alla narrativa della citazione, CP Parte_1 condannare i convenuti in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, nonché personalmente il sig. , in qualità di titolare della CP ditta individuale G.T. CAR di Gallo Emanuele, Controparte_5
(oggi ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, nonché personalmente il sig. , quale titolare della ditta individuale CP
(oggi , ed il sig. Controparte_5 Controparte_6 CP_1
al versamento, in solido tra loro, in favore dell'attore, della somma di €.
[...]
42.700,00 + €. 3.000,00, come specificata in narrativa della citazione, così per totali €. 45.700,00, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In subordine:
- accertato e dichiarato che la fattispecie de quo rientra anche nell'ipotesi di cui all'art. 2041 c.c., dichiarare che, per i fatti in narrativa, i convenuti siano tenuti, in solido tra loro, a indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale, pari a €. 45.700,00, ovvero qualora l'autovettura Range Rover per cui è causa sia tuttora, o possa ritornare, nella disponibilità giuridica e materiale del sig. dichiarare lo stesso tenuto a trasferirla in CP_1 proprietà al sig. fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni Parte_1 indicati in narrativa della citazione.
Con vittoria integrale di spese ed onorari di causa.”
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 03.02.2025) :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via preliminare
accertare e dichiarare per le ragioni esposte la carenza di legittimazione passiva del sig. CP_1 nel presente giudizio e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
[...]
dichiarare per le ragioni esposte la nullità dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito:
rigettare ogni domanda formulata dal sig. nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte.
[...]
In ogni caso:
pagina 2 di 20 con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, depositata in atti e non ammesse.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o domande nuove.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_7
nonché personalmente in qualità di titolare dell'omonima ditta
[...] CP individuale, (divenuta successivamente Controparte_5 Controparte_6
), nonché personalmente quale titolare dell'omonima ditta
[...] P_ individuale e affinché, accertata l'illiceità delle condotte dagli stessi Controparte_1 realizzate in concorso fra loro, vengano condannati, in solido, al risarcimento dei danni dall'attore patiti, quantificati nella complessiva somma di € 45.700,00 o in quella diversa accertata in giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In fatto, l'attore ha dedotto che: - in data 24.02.2020 sul sito web AutoScout24 vedeva la pubblicità di un veicolo marca , in vendita al prezzo di € Controparte_8
39.900,00 da parte della con sede in Lainate;
- essendo Controparte_7 interessato, incaricava suo amico, titolare di una concessionaria auto, di Persona_1 prendere contatti con la ditta;
- contattato l'offerente, veniva informato che Persona_1
l'auto sarebbe stata visionabile il 26.02.2020 presso il salone della Controparte_5
, in Rho;
- recatosi presso la concessionaria da ultimo indicata, il vedeva
[...] Per_1
l'auto, che recava la “targa” e non già quella come nell'annuncio P_ CP_7 online, e veniva informato che l'auto era in vendita al prezzo di € 38.900, oltre al pagamento del superbollo in scadenza a febbraio 2020; - in data 28.02.2020 l'attore si recava, insieme all'amico presso l'autosalone della ove sottoscriveva Per_1 P_ una proposta irrevocabile di acquisto intestata alla di e versava CP_7 CP_7 contestualmente la somma di € 5.000,00 (di cui € 1.200 di acconto ed € 3.800 di superbollo);
- la vettura veniva successivamente consegnata al presso la sede della Parte_1 P_ in data 02.03.2020, contestualmente al saldo dell'intero importo di € 37.700,00
[...] avvenuto mediante due bonifici istantanei sul conto corrente della - dopo aver CP_7 verificato l'accredito istantaneo, di cui l'attore aveva inviato gli estremi su un numero cellulare, indicato in atti, asseritamente intestato a tale “ , presentato come fratello Per_2 di , quest'ultimo consegnava l'auto a unitamente alla fotocopia P_ Parte_1 della prima pagina del libretto di circolazione, con la motivazione che il libretto originale sarebbe servito per le operazioni del passaggio di proprietà nel termine di quindici giorni;
- pagina 3 di 20 in questo modo, l'attore scopriva che l'auto era di proprietà della società di leasing BM Financial services, e non già della o della - in data 04.06.2020, CP_7 P_ presso la concessionaria del in Pietro Mosezzo, alla presenza di una Persona_1 persona mai vista fino a quel momento, presentata come “zio” di , l'odierno CP attore sottoscriveva con un accordo, con cui stabilivano la data del P_
15.12.2020 quale termine ultimo per registrare il passaggio di proprietà, con l'impegno di estinguere il leasing da parte del oppure del locatario fino a quel P_ Controparte_1 momento mai menzionato;
- a garanzia dell'accordo da ultimo citato, l'attore riceveva un assegno bancario di € 26.500,00 con scadenza al 15.12.2020, sottoscritto da CP
; - a seguito dell'incontro, il si metteva in contatto con il il quale
[...] Parte_1 CP_1 dichiarava di aver dato l'auto in conto vendita alla società TO RS in data 27.09.2019 e di non essere a conoscenza di quanto accaduto successivamente;
- alla data del 15.12.2020 nessuno dei soggetti coinvolti aveva provveduto all'estinzione del leasing e al passaggio di proprietà del veicolo, pertanto l'attore poneva all'incasso l'assegno consegnatogli in garanzia dal che veniva, tuttavia, protestato dalla il 22.12.2020; P_ Controparte_9
- con mail del 24.12.2020, informava l'attore del fatto che ogni mese Controparte_1 CP_7 gli bonificava l'importo della rata di leasing;
- con mail del 28.01.2021, il
[...] CP_1 trasmetteva, altresì, all'attore la mail del 28.02.2020 con cui la società di riscatti Alphera, su incarico della società di leasing BM Financial services, gli aveva comunicato il conteggio delle rate mancanti per l'estinzione del leasing;
- in data 12.02.2021 l'attore proponeva di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano nei confronti di e di , nonché di tutti i soggetti individuabili CP P_ come responsabili del reato di cui all'art. 640 c.p. e di ogni altro ravvisabile;
- il veicolo veniva restituito in data 04.04.2021 a che ne aveva fatto richiesta in Controparte_1 qualità di locatario del contratto di leasing in essere con la società BM Group Financial services.
Avendo diffidato gli odierni convenuti con raccomandata del 09.12.2020, rimasta priva di riscontro, e avendoli invitati, con missiva del 23.04.2021 a firma del difensore, alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, parimenti senza esito, l'attore ha introdotto il presente giudizio, rassegnando le suesposte conclusioni.
In particolare, l'attore ritiene responsabili e , anche nelle CP P_ rispettive qualità imprenditoriali, di un illecito avente anche penale rilevanza come truffa, avendo gli stessi omesso, in malafede, al fine di ottenere l'integrale pagamento dell'auto per complessivi € 42.700,00, di rendere edotto l'attore sul proprietario del veicolo, inducendolo a credere che lo stesso fosse la società di che aveva pubblicato CP_7 CP_7
l'offerta online, ciò in occasione sia del primo incontro, sia del primo bonifico, sia, infine, del saldo del prezzo.
pagina 4 di 20 L'attore ha evidenziato come sia la fase delle trattative, sia la consegna del veicolo siano state gestite da , titolare della e dall'asserito di lui fratello P_ P_
“ , sul cellulare del quale l'attore inviava il messaggio sms di conferma del bonifico, Per_2 inviato sul conto della di aver richiesto più volte al e al il nominativo CP_7 P_ CP dell'intestatario del leasing, i cui dati non erano presenti sulla fotocopia parziale del libretto di circolazione consegnatagli;
che durante le telefonate i due convenuti si accusavano reciprocamente di essersi “intascati” i soldi;
di aver appreso il nome dell'intestatario del leasing solo durante l'incontro del 4.6.2020, quando venivano attestati nella scrittura privata firmata in quella occasione i versamenti effettuati dal e la mancata Parte_1 estinzione del leasing, con il mancato passaggio di proprietà.
Secondo la difesa attorea, inoltre, alla luce dei fatti sopra riportati è ragionevole presumere che il convenuto fosse a conoscenza della imminente “vendita” della vettura CP_1 all'odierno attore da parte della concessionaria che aveva il veicolo presso i suoi locali, avendo ottenuto dalla società concedente il veicolo in leasing il conteggio estintivo proprio il 28.2.2020, ossia il giorno in cui il e il si recavano presso l'autosalone del Parte_1 Per_1 per il versamento dell'acconto di € 5.000, il che indurrebbe a ritenere che proprio in P_ vista di tale appuntamento sia stata richiesta al la documentazione relativa CP_1 all'estinzione, necessaria a effettuare i necessari conteggi per individuare la somma da far pagare al malcapitato attore.
Inoltre, il per sua stessa ammissione, ha ricevuto dalla – ma, secondo CP_1 CP_7
l'attore, con i soldi da lui versati – un bonifico mensile, da marzo 2020 a marzo 2021, per un complessivo importo di € 5.320,92 per il pagamento delle rate del leasing maturate in tale periodo;
ha beneficiato del pagamento del superbollo relativo al periodo febbraio 2020- febbraio 2021, versato dal anziché dal che vi era tenuto quale Parte_1 CP_1 utilizzatore del veicolo in leasing;
ha altresì beneficiato dell'r.c.a. pari a € 550 per il periodo 4 giugno - 4 dicembre, intestata al ma pagata dal nonché CP_1 Parte_1 dell'effettuazione di interventi necessari sul veicolo per € 3.000, come da fattura n. 488 del 23.5.2020.
Pertanto, l'attore ha domandato nell'atto introduttivo, in via di principalità, che, previo accertamento dell'illiceità della condotta tenuta dai convenuti, questi vengano condannati in solido al versamento di € 45.700,00, pari alla somma dell'anticipo di € 5.000,00, del prezzo della vendita di € 37.000,00 e dei costi sostenuti per gli interventi manutentivi necessari pari ad € 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via di subordine, ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. dei convenuti, in solido tra loro, a indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale subita, pari a € 45.700,00, o ancora, “qualora l'autovettura Range Rover per cui è causa sia tuttora, o possa ritornare, nella disponibilità giuridica e materiale del sig. dichiarare lo stesso tenuto a CP_1 trasferirla in proprietà al sig. , oltre che al risarcimento degli ulteriori danni Parte_1 indicati in narrativa della citazione.
pagina 5 di 20 I convenuti e sono rimasti contumaci, pur in seguito alla rinnovazione della CP P_ notifica dell'atto introduttivo disposta in loro favore all'udienza del 24.5.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.02.2022 si è costituito in giudizio, invece,
contestando integralmente le pretese avversarie. Controparte_1
Il convenuto ha opposto di essere estraneo ai fatti per cui è causa, esponendo che: - nel settembre 2019 aveva comunicato a BM NK MB, società di leasing intestataria della vettura oggetto del contendere, la disponibilità della ditta TO RS di NI VO ad estinguere anticipatamente il leasing, al fine di ottenere la proprietà della vettura, dando in permuta a un altro veicolo;
- poiché la società di leasing nulla aveva opposto a CP_1 tale trattativa ma, al contrario, provvedeva a contattare direttamente la ditta TO RS per definire gli ultimi aspetti dell'operazione, in data 27.09.2019 aveva luogo la consegna della vettura alla concessionaria;
- solo nel mese di ottobre, NI VO comunicava all'odierno convenuto di non disporre della liquidità necessaria ad estinguere CP_1 totalmente il leasing e, di conseguenza, proponeva di rimborsargli mensilmente le rate dovute per lo stesso, per poi provvedere all'estinzione totale in un momento successivo;
- nei mesi seguenti, infatti, riceveva bonifici, anche per tramite della Controparte_1 CP_7
con cui il convenuto non ha mai avuto contatti diretti, pur essendo stato informato da
[...]
NI VO che si trattava di una ditta di cui era titolare , suo cugino e CP socio;
- non è vero che i primi contatti con l'attore hanno avuto luogo dopo il 4 giugno, essendo avvenuti in data 18.04.2020 a mezzo WhatsApp, e tra i due non è mai intervenuto alcun accordo;
- dal gennaio 2021 non ha più ricevuto i pagamenti a copertura delle rate di leasing da parte di VO e, pertanto, ha richiesto a la consegna del veicolo, Parte_1 avvenuta il 04.03.2021.
Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. la difesa di parte attrice ha a propria volta contestato le difese del convenuto Secondo la tesi di parte attrice, CP_1 concedendo l'auto in conto vendita alla ditta TO RS, il convenuto avrebbe formalizzato un contratto di mandato a vendere con la concessionaria, dal che discenderebbe ulteriormente che tutti gli atti successivi alla stipula del mandato, compiuti dai convenuti contumaci in ordine al veicolo, si sarebbero prodotti direttamente nella sua sfera giuridica. Nel ribadire gli elementi, indicati nell'atto introduttivo, ritenuti indicativi dell'accordo che sarebbe intercorso fra tutti i convenuti per la vendita all'ignaro Parte_1 dell'auto di proprietà della società di leasing, l'attore ha altresì evidenziato come non risponda al vero che il sia venuto a conoscenza dell'accordo tra e CP_1 Parte_1 Pt_3
in data 16/11/2020, essendovi stati pacificamente contatti fra e già
[...] CP_1 Parte_1 dal giugno 2020, con autorizzazione da parte del al per l'utilizzo CP_1 Parte_1 dell'auto; inoltre, sarebbe poco credibile che il informato dell'avvenuta vendita CP_1 del veicolo, non si sia minimamente preoccupato di sapere con quali modalità lo stesso era stato pagato e per quale ragione a lui non fosse stata versata la somma relativa al prezzo. L'attore ha, pertanto, ribadito di essere stato vittima non solo di assoluta malafede, se non pagina 6 di 20 di un comportamento al limite del fraudolento tra tutti i soggetti convenuti in connivenza tra loro, nelle trattative precontrattuali e nell'esecuzione del contratto.
Le suddette allegazioni sono state contestate nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. dal convenuto che ne ha eccepito la tardività e, CP_1 comunque, l'infondatezza. In particolare, secondo la difesa di è documentalmente CP_1 provato che il contratto stipulato dal convenuto e TO RS di NI VO costituisca un contratto estimatorio e non un mandato a vendere, ragione per cui nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto relativamente ai rapporti commerciali intervenuti tra TO RS, o i soggetti da essa delegati, e parte attrice.
La causa è stata istruita mediante emissione - con provvedimento del 13.04.2024, nei confronti di BM NK MB e di - di ordine Controparte_10 di esibire in giudizio l'estratto conto incassi ed estinzione relativo al contratto di locazione finanziaria del veicolo per cui è causa, depositati in data 12.06.2024 da
[...]
, nonché mediante assunzione delle prove orali chieste dalle parti, nei Controparte_11 limiti dell'ordinanza di ammissione.
All'udienza del 09.07.2024, la difesa del convenuto ha insistito nell'eccepire la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando come dalla stessa documentazione depositata da BM NKing risulti che locatario del veicolo è la società Regata S.r.l., di cui è legale rappresentante. Controparte_1
La La difesa di parte attrice si è opposta all'eccezione, rilevandone la tardività ed evidenziando altresì che dai documenti in atti emerge che era obbligato al Controparte_1 pagamento del finanziamento, mentre non vi è alcun riferimento alla società Regata S.r.l.
La difesa del convenuto si è opposta all'eccezione di tardività, dal momento che la qualità di locatario della società Regata S.r.l. è emersa solo con il deposito della documentazione da parte di BM NK MB.
Riservata la decisione in ordine alla carenza di legittimazione passiva al merito, il Giudice ha proceduto all'assunzione delle prove orali ammesse.
All'udienza del 04.02.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe. Ribaditi i provvedimenti istruttori assunti in data 13.04.2024 e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Le domande attoree sono fondate nei confronti dei convenuti e CP P_
mentre non possono trovare accoglimento rispetto al convenuto
[...] Controparte_1 ciò per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione depositata in giudizio e delle risultanze della prova testimoniale emerge quanto segue. pagina 7 di 20 Il giorno 27.09.2019 il convenuto consegnò la vettura Range Rover Controparte_1
Sport, di cui aveva disponibilità sulla base di un contratto di leasing, all'autosalone TO RS di NI VO, dopo averne dato informativa alla società di leasing BM NK MB nella persona di (che inviava al il conteggio per CP_12 CP_1
l'estinzione del leasing, pari, all'epoca, a € 31.685,25).
Con successiva mail del 28.9.2019, facendo riferimento a una chiamata intercorsa CP_1 fra il VO e la “a proposito del suo leasing”, confermò la consegna all'autosalone CP_12 della CP_8
E' in atti il documento attestante il ritiro dell'auto da parte della TO RS, documento da cui risulta la consegna dell'auto da parte del “in conto vendita alla ditta TO CP_1
RS”.
L'acquisizione del contratto di leasing, in seguito a ordine di esibizione emesso dal Tribunale in corso di causa, ha fatto emergere che il contratto di locazione finanziaria era in realtà stato stipulato dalla società Regata s.r.l., quale locatario (tale risultante, come si evince dalla visura del PRA, sin dal 25.1.2019).
E', peraltro, pacifico, oltre che documentato, che con la società di leasing, con i convenuti e con l'attore abbia interloquito legale rappresentante della società (dal Controparte_1 quale risultano sottoscritte sia la proposta d'acquisto, sia la stipula del contratto di locazione finanziaria, sia la consegna dell'auto in conto vendita).
Stando alle allegazioni del convenuto nel mese di ottobre egli venne contattato CP_1 telefonicamente da NI VO, il quale gli comunicò l'impossibilità di provvedere all'estinzione totale del leasing, proponendogli, in alternativa, il rimborso mensile delle rate, salvo procedere in un momento successivo, quando avesse avuto la necessaria liquidità, all'estinzione totale e alla intestazione del veicolo.
Come dichiarato dal e com'è documentato, oltre che confermato dalla teste CP_1 [...]
percepì mensilmente, a partire dall'ottobre 2019, Testimone_1 Controparte_1 bonifici finalizzati al pagamento delle rate di leasing sia da parte di TO RS di NI VO, sia da parte di GT RS di sia in un caso da parte di tale CP_7
(lo stesso convenuto ha evidenziato tale bonifico, nel proprio estratto Persona_3 conto, come pertinente al rimborso delle rate del leasing).
In merito all'acquisto della vettura Range Rover da parte di il teste Parte_1 ha confermato di essere stato incaricato dall'attore di effettuare un primo Persona_1 sopralluogo per visionare il mezzo, recandosi a Rho presso un salone che ha individuato come facente capo a , che in un annuncio online proponeva in vendita il veicolo CP_7 sul sito web AutoScout24. Contr Nella foto allegata alla descrizione pubblicata online, l'auto portava la targa della ditta di mentre in occasione del sopralluogo effettuato a Rho la targa era
[...] CP_7
pagina 8 di 20 quella della ditta di , con il quale il parlò in quella P_ P_ Per_1 occasione e che si presentò indirettamente come il titolare del salone (“Parlava in prima persona”). Venne richiesto per l'auto un prezzo di circa € 40.000, che il trattò un po'. Per_1
Il ha poi riferito che il 28.02.2020 il sottoscrisse la proposta di acquisto Per_1 Parte_1 dell'autoveicolo in favore di , dopo aver versato alla ditta la somma di € 5.000,00, CP_7 di cui € 1.200,00 a titolo di acconto ed € 3.800 per il superbollo.
Il ha dichiarato: “[Dopo il primo sopralluogo] Ho riferito al e poiché la Per_1 Parte_1 macchina era interessante, siamo andati con il un paio di giorni dopo, a vedere la Parte_1 macchina. In questa occasione c'era sempre TO e c'era un altro signore, di cui non ricordo il nome, che non ha preso parte alla trattativa;
TO ha solo riferito che doveva sentire “suo cugino” e li ho visti consultarsi. In questa occasione, il che aveva deciso di prendere la macchina firmò il Parte_1 contratto con il e versò una caparra, facendo il bonifico davanti a noi. Mi pare che ci fosse P_ una discrepanza fra il nome del salone, all'insegna e il nome sul contratto, ma disse: CP_7 P_
“sono sempre io, non cambia niente”; vedevo che anche alcune macchine esposte avevano sul copritarga il nome di un altro salone”.
La restante somma di € 37.700,00 venne versata mediante due distinti bonifici disposti, sempre in favore di in data 2.03.2020, ossia lo stesso giorno in cui l'attore e il CP_7 si recarono presso la concessionaria per la consegna del veicolo. In quella occasione, Per_1 come dichiarato da comunicò l'impossibilità di consegnare i Per_1 P_ documenti comprovanti il passaggio di proprietà, in quanto la macchina era in leasing e sarebbero stata necessaria ancora alcuni una quindicina di giorni per il perfezionamento della voltura, e consegnò loro la fotocopia del frontespizio del libretto di circolazione.
A partire dal 18.04.2020, come risulta dalla documentazione depositata dal convenuto l'odierno attore contattò ripetutamente quest'ultimo attraverso Whatsapp per CP_1 ottenere informazioni in merito allo stato dei versamenti delle rate di leasing.
In data 04.06.2020, presso la concessionaria di incontrò Persona_1 Parte_1
e una persona che si presentava come lo “zio” (non è chiaro se di P_ CP
o del , per concludere un accordo con cui fu stabilita la data del 15.12.2020
[...] P_ quale termine ultimo per effettuare il passaggio di proprietà della vettura all'attore, previa estinzione del leasing da parte del o del concessionario A garanzia CP_1 P_ dell'accordo, ricevette dalla ditta un assegno circolare con scadenza Parte_1 CP_7
15.12.2020 dell'importo di € 26.500,00, pari al residuo del leasing alla data del novembre 2020, escluse le rate sino al novembre 2020, che avrebbe continuato a pagare il locatario.
Nell'accordo venne dato atto del fatto che aveva già pagato le somme di € Parte_1
5.000,00 e di € 37.700,00 rispettivamente per acconto e saldo del prezzo dell'auto.
Lo stesso 4.6.2020 il autorizzò, con dichiarazione scritta, l'attore all'utilizzo del CP_1 veicolo, che risulta altresì temporaneamente assicurato a spese dell'attore dal 4.6.2020 al 4.12.2020. pagina 9 di 20 Da agosto 2020, come risulta dalle conversazioni whatsapp prodotte da fu CP_1
a contattare l'attore, mensilmente, lamentando di volta in volta l'imminente CP_1 scadenza della rata del leasing senza che fosse pervenuto il relativo bonifico da , P_ che, dal canto proprio, l'attore si prestava di volta in volta a contattare per sollecitare l'adempimento.
A novembre 2020, l'attore iniziò a propria volta a sollecitare il passaggio di proprietà dell'auto, per poi tentare a dicembre di incassare l'assegno ricevuto in garanzia e a comunicare, successivamente, di essersi rivolto ad un avvocato per adire le vie legali.
Con e-mail datata 24.12.2020, il fu informato del fatto che inizialmente il Parte_1 aveva dato la vettura in conto vendita alla società TO RS, con contratto che CP_1 veniva allegato e che, come evidenziato dal era firmato “da ”. CP_1 P_
Con messaggio del 26.1.2021, il scriveva a parte attrice di essersi “chiarito” con CP_1
, il quale avrebbe riferito di chiamarsi “ di cognome e avrebbe dichiarato che P_ P_
NI VO era uno dei suoi tanti zii, con il quale non lavorava più, commentando
“Dunque NI VO era un nome di facciata. Poi l'auto è stata ceduta ad CP
della che l'ha venduta a te”.
[...] CP_7
Poiché dal gennaio 2021 non ricevette più alcun bonifico, il diede mandato al suo CP_1 legale di domandare all'odierno attore la consegna del veicolo, avvenuta il 04.03.2021, come risulta dal verbale depositato in giudizio.
2.
Parte attrice ha agito, in via di principalità, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla condotta illecita che addebita ai convenuti , e P_ CP in concorso fra loro, danni individuati nelle somme pagate, a diverso Controparte_1 titolo (prezzo, superbollo, riparazioni, assicurazione), per l'auto oggetto di causa, mai volturata in suo favore e restituita al nel marzo 2021. CP_1
E' bene preliminarmente precisare che sussiste piena identità fra l'impresa individuale e il suo titolare, che risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Al di là della duplicazione della vocatio in ius, dunque, soggetti passivi sono CP
e , tenuti a rispondere anche delle condotte attuate agendo sotto l'insegna P_ della ditta. Per tale ragione, la circostanza del mutamento di denominazione dell'impresa del (da a ), a rigore P_ Controparte_5 CP_6 Controparte_5 non provata, non appare rilevante, essendo l'impresa priva in sé di soggettività giuridica rispetto alla quale debba verificarsi la sussistenza di un fenomeno successorio e rispondendo in ogni caso delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale l'imprenditore con il proprio patrimonio.
pagina 10 di 20 Ciò premesso, la domanda può senza dubbio essere accolta nei confronti dei due convenuti suddetti.
La ricostruzione di - secondo cui i convenuti e pur avendo il primo Parte_1 CP P_ ricevuto la “proposta irrevocabile di acquisto” dell'auto e il versamento delle somme dovute a titolo di prezzo e pur avendo il secondo stipulato l'“accordo tra le parti per passaggio di proprietà” del 04.06.2020, impegnandosi a trasferirgli la proprietà del veicolo entro la data del 15.12.2020, si sono del tutto sottratti agli obblighi assunti, senza procedere all'estinzione del leasing e alla voltura dell'auto, che l'attore ha, pertanto, dovuto restituire - è risultata confermata nelle sue linee essenziali.
Va precisato, per vero, che sono emersi elementi che convincono che l'attore ben abbia saputo fin dal momento della conclusione del contratto di vendita che la vettura acquistata fosse di proprietà di una società di leasing.
Il teste ha, infatti, riferito che – come è del tutto naturale, visto che l'attore Persona_1 aveva ritenuto di incaricare un soggetto professionalmente esperto, titolare a sua volta di un autosalone – egli “attraverso il numero di targa, avev[a] fatto un controllo e verificato che l'auto non risultava rubata e non c'erano ipoteche”: controllo che deve essere stato effettuato prima dell'acquisto, giacché il suo esito, se successivo, non avrebbe avuto alcuna utilità (bastava, d'altra parte, come evidenziato, il solo numero di targa, noto sin dal primo sopralluogo, come si vede dalla foto di cui al doc. n. 2), e che non può non aver portato a conoscere l'effettiva intestazione dell'auto.
Un ulteriore riscontro, sebbene indiretto, deriva dal fatto che venne pattuito il pagamento del superbollo da parte del segno che sin dal momento della proposta Parte_1 irrevocabile di acquisto venne ipotizzato che il trasferimento di proprietà sarebbe avvenuto successivamente, ma che l'auto sarebbe stata immediatamente concessa in uso all'acquirente (diversamente, infatti, il sarebbe stato tenuto al pagamento in Parte_1 quanto ormai proprietario e non avrebbe dovuto pattuirne il pagamento con il venditore).
Ancora, dall'esame dei messaggi WhatsApp emerge incontestabilmente che l'attore anche prima del 4.6.2020 fosse a conoscenza non solo del nome della società di leasing, ma anche del nome del locatario CP_1
Non può non notarsi, poi, che l'attore accettò la situazione a dir poco opaca circa il soggetto con cui stipulava il contratto, elemento che convince ulteriormente che egli fosse a conoscenza delle circostanze in cui veniva stipulato e che si sia fidato, incautamente, della provenienza sicuramente lecita del bene, più che di chiarire quale soggetto stesse assumendo l'impegno di procurare la voltura in suo favore presso il proprietario.
Tanto precisato, è documentato che il dispose diversi bonifici bancari a Parte_1 vantaggio della ditta di per complessivi € 42.700,00 a titolo di CP_7 CP_7 corrispettivo per l'acquisto della proprietà della vettura Range Rover. In particolare, l'attore effettuò un bonifico in data 28.02.2020 di € 5.000,00, di cui € 1.200,00 a titolo di pagina 11 di 20 acconto ed € 3.800,00 per il superbollo, e due bonifici il 02.03.2020 per la somma di € 37.700,00 a titolo di saldo del prezzo di acquisto.
Risulta altresì provato che l'attore, su richiesta del legale di del Controparte_1
18.02.2021, fu costretto a restituire a quest'ultimo, quale locatario del leasing ancora in essere, in data 04.03.2021, l'automobile oggetto dell'operazione, che gli era stata consegnata in data 02.03.2020, senza che all'attore venisse rimborsato alcunché.
Posto che la compravendita ebbe ad oggetto un veicolo di proprietà di terzi, viene in rilievo l'art. 1478 c.c., a mente del quale “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
Certamente va individuato come venditore – sebbene personalmente CP rimasto in secondo piano nel momento delle trattive, secondo quanto riferito dal – Per_1 considerato che l'offerta in vendita, sul web, è riconducibile alla sua ditta, che la proposta irrevocabile di acquisto è stata ugualmente indirizzata alla e che il prezzo è stato CP_7 versato su conto intestato a detta impresa individuale.
Nella vicenda, tuttavia, ha avuto ruolo determinante anche : la vettura si P_ trovava presso il suo salone sito in Rho nel febbraio 2020, quando effettuò il Persona_1 primo sopralluogo, e la targa recava la sua ditta;
le trattative si svolsero sempre e direttamente con lui, sia in occasione del primo sopralluogo di sia quando Per_1 Parte_1 firmò la proposta irrevocabile e versò, tramite bonifico, la caparra;
fu lui a consegnare la Rover Sport a dopo essersi accertato che questi avesse pagato l'intero CP_8 Parte_1 prezzo alla CP_7
Deve ritenersi che entrambi, dunque, si siano proposti come venditori e abbiano assunto i relativi obblighi.
Del resto, l'assunzione da parte di dell'impegno a trasferire il diritto di P_ proprietà sull'auto oggetto del contendere – se non derivante dalla stipula della compravendita, ai sensi del menzionato art. 1478 c.c. – discenderebbe, in ogni caso, dal successivo accordo stipulato con l'odierno attore il 4.6.2020, con il quale egli si obbligò a perfezionare il passaggio di proprietà entro il 15.12.2020, a seguito dell'estinzione del leasing da parte sua o del locatario CP_1
Tuttavia, come detto, il passaggio di proprietà in capo all'odierno attore non venne effettuato. Peraltro, si conferma il ruolo di anche in questa fase, CP considerato che ed è a lui riconducibile anche l'assegno, rivelatosi poi protestato, consegnato in garanzia degli accordi sottoscritti da e Parte_1 P_
Pertanto, dal momento che gli atti posti in essere da ed P_ CP sono strettamente connessi e, in alcuni passaggi, si intrecciano o sovrappongono tra di loro, è possibile affermare sia l'effettiva partecipazione all'intera operazione di entrambi i pagina 12 di 20 convenuti che l'inscindibilità del loro operato e, quindi, l'indistinguibilità della loro posizione rispetto all'odierno attore.
Pur rilevato, dunque, che la vicenda deve essere ricostruita in modo parzialmente diverso da quanto riferito da parte attrice, sono individuabili nella vicenda plurimi elementi scarsamente lineari, che inducono a collocarla non nell'ambito del mero inadempimento alle obbligazioni assunte dai venditori ai sensi dell'art. 1478 c.c. – in ogni caso indubitabile e fonte, comunque, di obbligo risarcitorio in capo ai convenuti, in solido fra loro - quanto piuttosto nell'ambito dell'illecito extracontrattuale, come assunto da parte attrice.
Vanno evidenziati, in particolar modo, l'ambiguità sul soggetto venditore, essendo stata l'operazione realizzata con il coinvolgimento di più ditte TO RS, CP_7 P_
e di vari soggetti, il cui ruolo è rimasto indefinito e opaco (lo stesso
[...] CP
e tale oltre al;
le modalità stesse dell'operazione (per cui si è
[...] Per_3 P_ ottenuto il pagamento dell'intero prezzo prima che il rapporto con la società di leasing fosse regolato); il ritardo nel passaggio di proprietà, poi definitivamente mancato, nonostante il e il avessero avuto dal una provvista ampiamente CP P_ Parte_1 sufficiente a estinguere il debito residuo con la società di leasing, mantenendo anche un margine di guadagno;
la totale assenza di contatti noti, da chiunque tenuti, con la società di leasing per attuare il riscatto dell'auto; infine, la consegna, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'accordo del 4.6.2020, di un assegno poi rivelatosi scoperto.
Tali circostanze, valutate ai sensi dell'art. 2729 c.c., inducono a ritenere che i convenuti e , fin dall'origine pianificarono e attuarono in mala fede un'operazione in P_ CP danno di parte attrice, la cui buona fede, invece, in assenza di elementi di segno contrario, non può essere posta in discussione.
In particolare, non essendo emersa alcuna ragione che abbia ostacolato, dopo il pagamento del prezzo da parte dell'attore, l'estinzione del leasing e il passaggio di proprietà all'attore, non può che ritenersi che i due, acquisita la materiale disponibilità della vettura e concessala, con la massima facilità, all'attore per carpirne la fiducia e indurlo al pagamento prima del buon fine dell'operazione prospettata, abbiano incamerato il denaro, come avevano sin dall'origine intenzione di fare, lasciando al – o, al limite, al terzo CP_1 proprietario BM Financial Services, estranea ai fatti – di dirimere la controversia derivante dalle prevedibili pretese del di ottenere la proprietà dell'auto Parte_1 acquistata.
Peraltro, anche laddove non si ritenesse raggiunta la prova dell'intento fraudolento dei due convenuti già esistente a monte dell'operazione, che, dunque, sarebbe stata scientemente attuata per acquisire una provvista di denaro in danno del malcapitato acquirente che si fosse fidato, le risultanze probatorie sopra evidenziate consentirebbero, in ogni caso, di imputare al e al la responsabilità colposa per i danni cagionati all'attore. CP P_
pagina 13 di 20 L'art. 2043 c.c., infatti, pone a fondamento della responsabilità civile anche i fatti colposi che abbiano cagionato un danno ingiusto. Ebbene, nel caso di specie, nella contumacia dei convenuti e in assenza di qualsivoglia giustificazione circa la sussistenza di ragioni che abbiano determinato ostacoli imprevisti e imprevedibili alla realizzazione degli atti che avrebbero procurato la proprietà dell'auto all'acquirente, può certamente muoversi un rimprovero nei confronti di ed per essere stati, P_ CP quantomeno, gravemente incauti nel vendere il veicolo e nel prospettare al il Parte_1 perfezionamento del passaggio di proprietà nel termine, in ultimo del 15.12.2020, senza essere nelle condizioni di portarlo effettivamente a compimento nei termini stabiliti.
La domanda principale va, dunque, accolta nei confronti di e di P_ CP
, che, pertanto, devono essere condannati a risarcire ex art. 2043 c.c. il danno subito
[...] dall'attore, quantificabile nell'esborso di € 38.900, corrisposto quale prezzo per l'acquisto di un'auto, risultata di proprietà di un soggetto diverso dal venditore, al quale, pertanto, il veicolo è stato restituito.
Non integrano un danno risarcibile, invece, gli ulteriori esborsi relativi al bollo per il 2020 e al premio dell'assicurazione per il secondo semestre dello stesso anno, dal momento che tali pagamenti sono avvenuti a fronte della materiale disponibilità del veicolo, che l'attore ha utilizzato per un anno, fra marzo 2020 e marzo 2021.
Quanto alle spese di cui alla fattura n. 488/2020, non vi è prova in atti dell'effettiva realizzazione degli interventi ivi descritti, né del relativo pagamento da parte dell'attore. In ogni caso, trattasi di interventi di manutenzione ordinaria che devono ritenersi effettuati, anch'essi, per poter usufruire nell'immediatezza del veicolo e non in vista della definitiva acquisizione della relativa proprietà, così che la relativa diminuzione patrimoniale, giustificata da un vantaggio effettivamente ottenuto, non si configura quale “danno” subito dall'attore.
In conclusione, dunque, i convenuti e , entrambi anche nelle CP P_ Con rispettive qualità di titolari delle imprese individuali all'epoca denominate CP_7
e , devono essere condannati a corrispondere
[...] P_ Controparte_5 all'attore, a titolo di risarcimento dei danni allo stesso cagionati, la somma di € 38.900, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dalle date dell'esborso (28.2.2020 per € 1.200,00 e 2.3.2020 per i rimanenti € 37.700,00) al saldo.
3.
Quanto alla posizione del convenuto si osserva quanto segue. Controparte_1
Parte attrice ne ha domandato la condanna, in concorso con gli altri convenuti, per il medesimo illecito ascritto a questi ultimi.
L'attore evidenziava, nell'atto di citazione, la sussistenza di circostanze “poco chiare”, tali da convincerlo della partecipazione del all'operazione fraudolenta addebitata al CP_1
pagina 14 di 20 e al date dall'aver egli illegittimamente dato in conto vendita il veicolo, pur CP P_ non potendo disporne quale proprietario e senza l'autorizzazione della società di leasing;
dalla condotta poco trasparente del che avrebbe dichiarato di nulla aver saputo CP_1 dell'avvenuta vendita al quando avrebbe ricevuto dalla concessionaria cui aveva Parte_1 dato in conto vendita il veicolo, mensilmente, il bonifico per il pagamento delle rate via via in scadenza;
infine, dalla coincidenza della data in cui il ricevette il conteggio per CP_1
l'estinzione e di quella in cui sottoscrisse la proposta irrevocabile di acquisto, Parte_1 versando il primo acconto.
Va rilevato che il non ha assunto alcuna obbligazione nei confronti dell'attore, di CP_1 fonte contrattuale o legale, e che, pertanto, unica possibile fonte dell'obbligo risarcitorio sarebbe l'integrazione di un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui viene appunto chiamato in giudizio da parte attrice.
Per tale ragione non assume rilievo la circostanza – peraltro nota al e da CP_1 quest'ultimo scorrettamente taciuta sia nei contatti stragiudiziali, sia nei propri atti depositati in giudizio – per cui l'utilizzatore del veicolo, titolare del leasing, era in realtà la società Regata s.r.l., di cui era legale rappresentante. CP_1
Si tratta, infatti, di responsabilità che non nasce dal contratto di leasing e che non può che essere addebitata alla persona che ha tenuto le condotte indicative, secondo l'attore, di un illecito accordo, imputabile al medesimo e non alla società, per ingannare il CP_1 lucrando il pagamento del prezzo. Parte_1
Va, altresì, richiamato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su parte attrice l'onere di allegare e provare la sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c.
Gli elementi evidenziati da parte attrice, pur suggestivi, non indicano, però, univocamente la partecipazione del dell'accordo dei convenuti ed CP_1 P_ CP
, volto a offrire in vendita al malcapitato acquirente un'auto di terzi, facendosene
[...] pagare l'intero prezzo per poi ottenerne agevolmente la restituzione, partecipazione che è rimasta indimostrata.
L'operazione in sé – messa in vendita dell'auto in leasing - non fu illegittima e avvenne, come documentato dal (doc. n. 4 del convenuto), mettendone a conoscenza la CP_1 società locatrice e prospettando l'estinzione anticipata del leasing, sulla base di conteggi per tale ragione forniti dalla società stessa.
La circostanza, poi, che il abbia avuto, anch'egli, un vantaggio dall'operazione, dal CP_1 momento che ottenne di fatto di essere sollevato dal pagamento delle rate del mutuo sino a gennaio 2021 (oltre che dal pagamento del superbollo per il 2020, dell'assicurazione sino a dicembre 2020, dall'effettuazione di alcuni interventi di manutenzione sul veicolo) non è di per sé idonea a provare che i tre convenuti fossero d'accordo per frodare l'aspirante acquirente dell'auto che avesse incautamente pagato il prezzo prima di essere sicuro di ottenere la proprietà dell'auto. pagina 15 di 20 Non sussistono elementi positivamente idonei, infatti, a smentire la difesa del convenuto, secondo cui il dopo aver ritirato in conto vendita il veicolo - o, comunque, dopo P_ averne avuto la consegna dal VO – prospettando al l'intento di alienarlo CP_1 estinguendo il leasing, avrebbe dichiarato di non avere le risorse per potervi procedere, offrendo, come soluzione alternativa, l'accollo di fatto delle rate del leasing via via in maturazione, in attesa di reperire le risorse necessarie.
Deve rilevarsi che l'operazione posta in essere dal e dal non sarebbe andata a P_ CP buon fine se questi non avessero avuto la materiale disponibilità dell'auto, da far visionare e da consegnare al potenziale acquirente, al fine di ottenerne il pagamento del prezzo prospettando l'agevole e veloce esecuzione successiva di tutte le attività necessarie al trasferimento della proprietà. Non può escludersi, dunque, che il al fine di P_ procurarsi – unitamente al - un'auto non propria da offrire in vendita, abbia indotto CP in errore lo stesso e, prolungandosi i tempi in vista di un riscatto del leasing che, CP_1 in realtà, non sarebbe mai avvenuto, sia stato costretto a offrirgli di tenerlo indenne dai pagamenti mensili che il (la società Regata, per cui egli aveva a suo tempo CP_1 stipulato) continuava a essere tenuto a effettuare.
Il d'altra parte, si è pur sempre privato dell'auto, che dal 2 marzo 2020 sino a CP_1 restituzione è stata nella disponibilità dell'attore.
Va, poi, osservato, che i bonifici di rimborso delle rate iniziarono già ad ottobre 2019, ben prima che l'attore mostrasse il proprio interesse alla il che da un canto CP_8 esclude che i bonifici siano avvenuti (quantomeno, siano sempre avvenuti) in forza della provvista di denaro derivante dalla corresponsione del prezzo da parte del Parte_1
d'altro canto conferma che essi vennero effettuati, ancor prima di avere certezza che l'auto sarebbe stata “venduta”, per continuare a godere materialmente della disponibilità del bene, che altrimenti il non avrebbe concesso. CP_1
Il fatto che il abbia tratto oggettivo vantaggio dalla vicenda, dunque, non esclude CP_1 la buona fede del convenuto medesimo rispetto alle reali intenzioni del P_
Allo stesso modo, la circostanza che il abbia chiesto alla società di leasing, in CP_1 prossimità della sottoscrizione dell'offerta irrevocabile da parte di di Parte_1 comunicargli il conteggio delle somme necessarie all'estinzione del leasing potrebbe essere, se non una casualità, una mera concomitanza derivante dalle richieste del che non P_ dimostra che il fosse stato messo a parte dell'intenzione del primo di ottenere il CP_1 pagamento anticipato del prezzo senza, successivamente, procedere all'estinzione.
All'opposto, un indice circa la buona fede del è costituito proprio dal carteggio da CP_1 quest'ultimo effettivamente intrattenuto con la società di leasing, al fine di comunicare la cessione dell'auto in conto vendita e di ottenere l'indicazione reale dell'esborso anticipato del leasing. Ove, infatti, il avesse avuto intenzione, sin dall'inizio, d'accordo con gli CP_1 altri soggetti qui convenuti, di mettere in vendita il veicolo per lucrarne il pagamento del pagina 16 di 20 prezzo, salvo poi richiederne la restituzione e proseguire nel leasing, non vi sarebbe stato bisogno di coinvolgere la società, né di ottenere alcun conteggio. Ulteriore riprova è costituita dal fatto che il veicolo è stato, infine, effettivamente venduto a terzi, con estinzione nel gennaio 2023 del leasing che dunque, evidentemente, il (Regata CP_1
s.r.l.) non aveva realmente intenzione a proseguire.
Neppure risulta significativa del coinvolgimento in mala fede del nei piani del CP_1
e del la circostanza che, nel momento in cui venne a conoscenza del fatto che P_ CP
l'auto era stata venduta e che il prezzo era stato integralmente pagato dall'acquirente, non chiese spiegazioni ai titolari delle concessionarie, non contestò gli atti che questi avevano posto in essere, non pretese che il prezzo incassato fosse versato alla finanziaria e non si rivolse all'autorità giudiziaria a propria tutela.
Va considerato che il momento in cui il venne per certo a conoscenza dell'intera CP_1 vicenda coincise con la stipula di un accordo per la soluzione della questione fra l'acquirente e il con cui veniva assegnato termine per l'adempimento sino Parte_1 P_ al successivo dicembre. All'epoca, pertanto, lo stesso attore ritenne di potersi tutelare in modo bonario, raggiungendo un accordo con i soggetti coinvolti, ragione per cui non può addebitarsi al di avere confidato, altrettanto in buona fede, che entro detta data chi CP_1 aveva effettivamente incassato il prezzo lo avrebbe messo a disposizione per l'estinzione del leasing.
Ciò, invece, non avvenne, e a quel punto il tutelò efficacemente la propria CP_1 posizione pretendendo e ottenendo la restituzione dell'auto. Non essendo uscito danneggiato dalla vicenda, d'altra parte, è comprensibile che egli non abbia assunto onerose iniziative giudiziarie, lasciando all'attore di valutare quali vie intraprendere a propria tutela.
E' bene precisare, al riguardo, che l'assunto di parte attrice, per cui il sarebbe stato CP_1 vincolato a tener fede ai patti stipulati dal suo mandatario, è infondato.
Il contenuto dell'accordo stipulato con il VO non consente di ritenere in alcun modo conferito alla TO RS alcun mandato, tantomeno una procura speciale, non essendovi conferimento di agire per conto, tanto meno in nome, dell'utilizzatore del veicolo. Al più, dunque, si trattò della conclusione, come sostenuto dal convenuto, di un mero contratto estimatorio, in forza del quale il VO ottenne ciò di cui il e il necessitavano, P_ CP ossia la materiale disponibilità di un veicolo in leasing da offrire in vendita agli acquirenti che si fossero indotti ad accettare di pagare oltre € 40.000 senza alcuna verifica sul bene (come l'attore vorrebbe sostenere di avere fatto, omettendo di pretendere, quantomeno, l'esibizione del libretto di circolazione prima di corrispondere il prezzo) o che, comunque, in buona fede avessero accettato di pagare prima di avere la ragionevole sicurezza che il leasing sarebbe stato estinto.
pagina 17 di 20 In conclusione, non si rintraccia negli atti prova che abbia partecipato Controparte_1 dell'intenzione di ingannare l'odierno attore. Ciò che può sicuramente addebitarsi al è di aver confidato nell'operato di soggetti privi di comprovata affidabilità CP_1 imprenditoriale, concorrendo, al più, per colpa nella produzione del danno cagionato all'attore. In tal caso, tuttavia, il avrebbe commesso lo stesso errore addebitabile al CP_1
che confidò nel buon fine dell'acquisto nonostante una trattativa a dir poco Parte_1 opaca e nonostante l'evidente inusualità della pretesa di ottenere l'integrale pagamento del prezzo prima che i venditori avessero dimostrato, di essere proprietari del bene o, comunque, di poterne procurare la proprietà all'acquirente. Deve, pertanto, escludersi che la condotta imprudente e superficiale del abbia avuto efficacia causale nella CP_1 produzione del danno subito dal che quest'ultimo avrebbe potuto evitare Parte_1 ponendo in essere la medesima accortezza nella lettura della situazione, in cui l'affare stava maturando, che pretenderebbe dal CP_1
La domanda risarcitoria, basata sulla ritenuta commissione di un illecito in concorso con il e con il pertanto, deve essere rigettata. CP P_
Neppure può trovare accoglimento la domanda subordinata, proposta a titolo di arricchimento senza causa.
A prescindere da ogni ulteriore questione, relativa alla sussistenza del requisito della sussidiarietà a norma dell'art. 2042 c.c., va ribadito che il aveva legittimo titolo CP_1 all'utilizzo dell'auto, per cui non si è ingiustamente arricchito del relativo valore (né, lo si ribadisce, vi è prova che abbia spartito con gli altri convenuti il prezzo incassato dalla CT Car di Gallo).
E' sì vero, poi, che l'attore ha corrisposto il bollo per il 2020 e ha pagato l'assicurazione per il secondo semestre dello stesso anno: egli, tuttavia, ha anche materialmente usufruito del veicolo, in tale periodo, mentre non l'ha utilizzato il convenuto, che pure continuava a rispondere, nei confronti della BMH, del pagamento dei canoni mensili del leasing. Non si può dire, dunque, che il convenuto si sia avvantaggiato neppure di tali esborsi dell'attore.
Quanto alle spese relative alla fattura n. 488/2020, va ribadito che non vi è prova del pagamento e, soprattutto, che nella fattura sono descritti interventi di manutenzione ordinaria (fra cui cambio olio, filtri, pastiglie dei freni), i cui effetti tendono a ridursi nel tempo, fino a renderne necessaria la nuova effettuazione di altrettanti. Poiché a norma dell'art. 2041 c.c. chi si sia arricchito senza giusta causa è tenuto a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale “nei limiti dell'arricchimento”, parte attrice avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che, al momento della restituzione, il veicolo si giovasse ancora degli interventi manutentivi compiuti, in maniera quantomeno apprezzabile, sì da potersi configurare in favore del convenuto un arricchimento privo di titolo in termini di posticipazione della successiva manutenzione.
pagina 18 di 20 In conclusione, le domande attoree nei confronti del devono essere integralmente CP_1 rigettate.
4.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, essa segue la soccombenza nei rapporti fra l'attore e i convenuti e CP P_
Questi ultimi, pertanto, vanno condannati a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 1701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale, così complessivamente € 7.616 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre esborsi documentati (CU e marca da bollo, € 139,78 per spese di notifica, € 5,87 notifica intimazione teste, così complessivamente € 690,65).
Si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra l'attore e il convenuto anche alla luce dei più ampi spazi aperti dalla CP_1 pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del vigente testo dell'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle già previste dalla norma, laddove l'analogia è guidata, nel ragionamento del giudice delle leggi, dalla mancata ascrivibilità alla condotta processuale delle parti della situazione che abbia in seguito determinato la soccombenza di una delle due.
Ebbene, va considerato che, nella particolarità del caso di specie, la soccombenza dell'attore è stata determinata dalla complessiva valutazione di elementi che si sono cristallizzati, con la consistenza poi valutata con il presente provvedimento, solo all'esito del presente giudizio. L'attore, in altri termini, non avrebbe potuto preventivare quali elementi sarebbero emersi, anche in seguito alle difese in ipotesi reciprocamente svolte, a carico di ciascuno dei convenuti;
d'altra parte, posto il pacifico e oggettivo coinvolgimento nella vicenda anche del noto sin dall'origine, egli avrebbe difficilmente ottenuto CP_1
l'autorizzazione alla successiva integrazione del contraddittorio in questo stesso giudizio, ove se ne fosse presentato il caso. Può, dunque, considerarsi giustificata la scelta di agire contestualmente nei confronti di tutti e tre i soggetti coinvolti con la conseguenza che, pur avendo il dovuto approfondimento giudiziale condotto ad acclarare la posizione del le spese di lite possono essere compensate. CP_1
Ne segue, altresì, il rigetto della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., proposta dal convenuto CP_1
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 2802/2021:
pagina 19 di 20 1) in accoglimento delle domande attoree, condanna e , CP P_ entrambi anche nelle rispettive qualità di titolari delle imprese individuali
[...]
e (oggi Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6
), a corrispondere, in solido fra loro, all'attore a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni per i fatti di causa, la somma di € 38.900, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dalle date dell'esborso (28.2.2020 per € 1.200,00 e 2.3.2020 per i rimanenti € 37.700,00) al saldo;
2) rigetta le domande attoree nei confronti di Controparte_1
3) condanna i convenuti e in solido fra loro, a CP P_ rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 7.616 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre esborsi documentati quantificati in € 690,65;
4) compensa le spese fra l'attore e il convenuto Controparte_1
Novara, 27 agosto 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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