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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3453/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ferdinando Mauro che la rappresenta e difende come da procura difensiva in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente a ES CP_1 C.F._2 AN OV (MI) in Via S. Giovanna D'Arco n. 200, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Filippo Zodda che lo rappresenta e difende come da procura difensiva in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato in data 10.12.2025 note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 15.12.2025 concordando le seguenti conclusioni:
“Le parti, dopo attenta riflessione, hanno deciso di aderire alla proposta formulata dal Magistrato ritenendo di rinunciare alle reciproche proposte di addebito e di tipo economico. Per tali ragioni, i pagina 1 di 3 Sigg.ri e il Sig. come in atti assistiti, difesi e Parte_1 CP_1 domiciliati chiedono congiuntamente che il Tribunale di Monza, emetta sentenza di separazione dei coniugi”.
Motivi della decisione
La domanda, alla luce delle conclusioni congiuntamente rassegnate, è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Milano il Parte_1 CP_1 giorno 12.10.2022 optando per il regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- con ricorso depositato in data 15.5.2025, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione con addebito a causa della persistente “condotta contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio” assunta dal coniuge;
indicava in modo specifico diversi comportamenti per i quali aveva sporto querela per maltrattamenti, rassegnava le proprie conclusioni ed estendeva la domanda anche alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- con memoria depositata in data 24.10.2025, si costituiva che contestava CP_1 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo offrendo la propria versione dei fatti con dovizia di particolari;
rassegnava le proprie conclusioni anche in ordine alla estensione della domanda alla pronuncia del divorzio;
- all'udienza del 27.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti ed all'esito invitava entrambe a “valutare la possibilità di addivenire alla separazione senza ulteriori pronunce, con reciproca rinuncia all'addebito e rinuncia alle domande di natura economica”; il G.D. aggiornava l'udienza ad altra data in considerazione della manifestata disponibilità delle parti ed assegnava un termine per la trasmissione di note scritte con le rispettive istanze;
- in data 10.12.2025 venivano depositate note congiunte con le quali si richiedeva unicamente la pronuncia della separazione;
- con ordinanza del 17.12.2025, il G.D. autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione esonerando le parti dal deposito di ulteriori atti difensivi;
ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronuncia della separazione, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come rilevato dalle parti. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che pagina 2 di 3 renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr Cass. N. 8713/2015). Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove i coniugi non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- le spese del presente giudizio saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 ; CP_1
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza in merito alla domanda di divorzio;
IV. spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3453/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ferdinando Mauro che la rappresenta e difende come da procura difensiva in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] e residente a ES CP_1 C.F._2 AN OV (MI) in Via S. Giovanna D'Arco n. 200, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Filippo Zodda che lo rappresenta e difende come da procura difensiva in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato in data 10.12.2025 note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 15.12.2025 concordando le seguenti conclusioni:
“Le parti, dopo attenta riflessione, hanno deciso di aderire alla proposta formulata dal Magistrato ritenendo di rinunciare alle reciproche proposte di addebito e di tipo economico. Per tali ragioni, i pagina 1 di 3 Sigg.ri e il Sig. come in atti assistiti, difesi e Parte_1 CP_1 domiciliati chiedono congiuntamente che il Tribunale di Monza, emetta sentenza di separazione dei coniugi”.
Motivi della decisione
La domanda, alla luce delle conclusioni congiuntamente rassegnate, è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Milano il Parte_1 CP_1 giorno 12.10.2022 optando per il regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- con ricorso depositato in data 15.5.2025, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione con addebito a causa della persistente “condotta contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio” assunta dal coniuge;
indicava in modo specifico diversi comportamenti per i quali aveva sporto querela per maltrattamenti, rassegnava le proprie conclusioni ed estendeva la domanda anche alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- con memoria depositata in data 24.10.2025, si costituiva che contestava CP_1 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo offrendo la propria versione dei fatti con dovizia di particolari;
rassegnava le proprie conclusioni anche in ordine alla estensione della domanda alla pronuncia del divorzio;
- all'udienza del 27.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti ed all'esito invitava entrambe a “valutare la possibilità di addivenire alla separazione senza ulteriori pronunce, con reciproca rinuncia all'addebito e rinuncia alle domande di natura economica”; il G.D. aggiornava l'udienza ad altra data in considerazione della manifestata disponibilità delle parti ed assegnava un termine per la trasmissione di note scritte con le rispettive istanze;
- in data 10.12.2025 venivano depositate note congiunte con le quali si richiedeva unicamente la pronuncia della separazione;
- con ordinanza del 17.12.2025, il G.D. autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione esonerando le parti dal deposito di ulteriori atti difensivi;
ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronuncia della separazione, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come rilevato dalle parti. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che pagina 2 di 3 renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr Cass. N. 8713/2015). Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove i coniugi non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- le spese del presente giudizio saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 ; CP_1
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza in merito alla domanda di divorzio;
IV. spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Carmen Arcellaschi
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