Art. 7.
Dopo il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , sono inseriti i seguenti commi:
"Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.
Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori".
Il quinto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria".
L'ultimo comma dell' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo".
Dopo il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , sono inseriti i seguenti commi:
"Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.
Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori".
Il quinto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria".
L'ultimo comma dell' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo".